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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 17345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17345 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.ssa Maria Tiziana Balduini
ha pronunziato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127TER C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32326 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1 P.IVA_1 Parenti Ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Via Virgilio n. 8, opponente
e
(CF: e Controparte_1 C.F._1 Parte_2
(CF: rappresentati e difesi dall'avv. Catia Mosconi ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Perugia, alla Via del Sole n.8, opposti
OGGETTO: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
nell'udienza del 27/11/2025, tenutasi mediante trattazione scritta e lette le conclusioni delle parti, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza
1/6 FATTO E DIRITTO
Con ricorso notificato in data 18/7/2024, ha proposto Parte_1 opposizione tardiva, ex art. 668 c.p.c. avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di Roma in data 19/3/2024 a favore di CP_1 e relativamente all'immobile sito in Roma, alla
[...] Parte_2 Via Nizza n. 51. A tal fine, premessa la titolarità del potere di rappresentanza in capo al Presidente sig.
, ha evidenziato: CP_2
- la nullità della notifica dell'intimazione siccome effettuata ad un indirizzo pec a lei non riconducibile in quanto creato da un soggetto Email_1 estraneo alla compagine sociale, sig. Controparte_3
- di aver appreso dell'esistenza del procedimento di convalida solo in sede di esecuzione;
- la violazione del principio del litisconsorzio necessario, non essendo stata l'intimazione di sfratto promossa ad opera di tutti gli usufruttuari del bene, dovendosi tra questi ricomprendere anche il sig. Controparte_3
- l'illegittimità della richiesta di pagamento avanzata dall'odierna opposta, non avendo la stessa assolto al proprio onere probatorio, ex art. 2697 c.c., circa l'ammontare del credito vantato con riguardo ai canoni scaduti del contratto di locazione. Ha pertanto concluso chiedendo: “sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e annullare e/o dichiarare priva di effetti l'ordinanza di convalida di sfratto n. 4993/2024, resa da Codesto On. Tribunale Civile di Roma a definizione del giudizio n.7331/2024, e per l'effetto, in ogni caso, sospendere l'esecuzione per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA, CPA, spese generali come per legge.”
Costituitisi in giudizio, e hanno dedotto: Controparte_1 Parte_2
- l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 688 c.p.c. per carenza dei presupposti, essendo stata la convalida di sfratto regolarmente notificata ai sensi dell'art. 145 comma 2 c.p.c., in modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo dell'associazione per come risultante dai pubblici elenchi;
- la titolarità della carica di Presidente dell'Associazione in capo ad
[...] così come attestato da ben due sentenze passate in giudicato;
CP_3
- la manifesta infondatezza e pretestuosità dell'eccezione di violazione del principio del litisconsorzio necessario, essendo gli intimanti titolari della piena proprietà dell'immobile locato, ereditata dall'originaria locatrice;
- la piena legittimità della pretesa creditoria scaturente dal mancato pagamento dei canoni. Hanno quindi concluso chiedendo: “In via preliminare: Rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida di sfratto per la totale assenza dei gravi motivi di cui al comma 4 dell'art. 668 c.p.c. e per l'inammissibilità dell'opposizione in difetto dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 668 c.p.c.
2/6 In via principale: Dichiarare inammissibile ed infondata l'opposizione avversaria così come formulata per i motivi dedotti in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza di convalida di sfratto emessa in data 19.03.2024 dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 7331/2024 R.G.. Con condanna alla refusione delle spese di lite a favore degli intimati-opposti, oltre ad una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.”.
*************************
L'opposizione presentata da va respinta per quanto appresso Parte_1 specificato.
All'esito dell'istruttoria svolta risulta provato, ovvero costituisce circostanza non oggetto di specifica contestazione che:
- con contratto sottoscritto in data 1/8/2018, regolarmente registrato, la Sig.ra in locazione abitativa agevolata all'associazione ASSO- Parte_3 CONSUM, rappresentata dal Presidente l'immobile sito in Controparte_3 Roma, alla Via Nizza 51, per la durata di 5 anni, rinnovabile per altri due anni, al canone mensile pari ad € 2.900,00, oltre ad oneri condominiali (cfr. all. 1 fasc. intimazione);
- con pubblicazione di testamento olografo in data 23/3/2023, a seguito della morte della sig.ra il figlio di quest'ultima, e i nipoti, Pt_3 Controparte_3
e acquisirono il diritto di usufrutto su tutti i beni, Pt_2 Controparte_1 ivi compreso l'immobile oggetto del presente giudizio (cfr. all. 4 fasc. intimazione);
- con atto ritualmente notificato in data 16/2/2024 all'associazione, all'indirizzo pec risultante dai pubblici registri della Camera di Email_1 ER (cfr. all. 3 fasc. opposti) e in data 1/3/2024 alla persona del Presidente
all'indirizzo pec associato, come risultante dall'elenco Controparte_3 pubblico INIPEC, e intimarono alla Controparte_1 Parte_2 conduttrice lo sfratto per morosità persistente dall'aprile Parte_1 2021, relativamente all'immobile in oggetto (cfr. all. 2 fasc. opposti);
- con ordinanza n. 4993 del 19/3/2024 codesto Tribunale convalidò lo sfratto per morosità fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 20/4/2024. Anche questa ordinanza venne ritualmente notificata a controparte in data 21/3/2024 (cfr. all. 5 fasc. opposti);
- con ordinanza del 10/4/2025 venne rigettata l'istanza di sospensiva;
- in data 22/4/2024 gli intimanti notificarono alla conduttrice atto di precetto, essendo la stessa rimasta nella detenzione dell'immobile fino a tale data, nonostante fosse scaduto il termine per il rilascio fissato dal Giudice (cfr. all. 6 fasc. opposti) e in data 20/5/2024 diedero all'intimata preavviso per il rilascio dell'immobile (cfr. all. 7 fasc. opposti);
- in data 8/7/2024 venne effettuato da un funzionario il primo accesso per lo CP_4 sfratto presso l'immobile di Via Nizza n. 51, dove veniva rinvenuta la presenza di
, il quale dichiarò dapprima “di essere il legale rappresentante CP_2
3/6 dell'esecutata”, poi “di essere un socio semplicemente”, per cui, non essendo presente nessuno per la parte istante, venne fissato un secondo accesso alla data del 11/9/2024 (cfr. all. 8 fasc. opposti);
- con l'ausilio della forza pubblica, in data 11/9/2024 venne eseguito lo sfratto per morosità del sig. , con contestuale immissione dei locatori nel CP_2 possesso dell'immobile (cfr. all.9 fasc. opposti);
- con ordinanza del 10/11/2022, passata in giudicato, questo Tribunale annullò le delibere assembleari dell' ell' 8/1/2022, aventi ad oggetto Parte_1 la decadenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente
nonché l'elezione dell'altro Presidente, , e Controparte_3 CP_2 di membri degli organi associativi (cfr. all. 11 fasc. opposti);
- con sentenza n. 697/2023 emessa in data 4/5/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Perugia dichiarò affetta da illegittimità anche la delibera del 21/9/2022 con la quale era stato nominato quale Presidente , in quanto inidonea al CP_2 conferimento di tale incarico (cfr. all. 12 fasc. opposti);
- con delibera del Consiglio Nazionale del 16/9/2023 venne riconfermato l'incarico di Presidente in capo a previo rinnovo delle cariche Controparte_3 associative con delibera del 8/9/2023 del Controparte_5 (cfr. all. 15 fasc. opposti);
[...]
- con sentenza n. 1806/2025, emessa in data 4/2/2025, questo Tribunale confermò il decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione insoluti posti alla base dello sfratto oggetto del presente giudizio, respingendo quindi l'opposizione tardiva proposta dall'associazione nella persona del (cfr. all. 17 fasc. opposti). CP_2
Va anzitutto rilevato che non è configurabile nel caso di spece la dedotta violazione del litisconsorzio necessario, essendo l'azione stata proposta da e CP_1 [...] e non anche da atteso che la successione “comporta Parte_2 Controparte_3 solo una modifica soggettiva del rapporto di locazione con il subentro degli eredi nella posizione del locatore e la fattispecie in esame va equiparata alla originaria locazione di più comproprietari nella quale ciascuno può locare ed agire per il rilascio…. qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, sicché, conformemente al principio stabilito dall'art.1294 c.c., le obbligazioni che ad essi fanno capo sono unificate dal vincolo della solidarietà che non determina però la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati” (Cass., 29 maggio 1995, n. 6019)” (Cass. Civ., Sez. III, 22/06/2009, n. 14530; Cass. Civ., Sez. III, 05/07/2019, n. 18069).
Ciò posto va dichiarata la ritualità della notifica dell'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità, effettuata dalla parte opposta ai sensi dell'art. 145, comma 2 c.p.c. all'indirizzo pec estratto da un pubblico elenco, perfezionatasi Email_1 con la depositata corretta ricevuta di consegna al domicilio digitale dell'intimata
[...] che non consente dunque di configurare alcuna irregolarità. Parte_4
4/6 La notifica dell'ordinanza di convalida di sfratto alla conduttrice, costituente un'associazione non riconosciuta, è stata infatti effettuata nella modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, ai sensi dell'art.
3-bis comma 1, L. 21.01.1994 n. 53, risultando il suddetto domicilio digitale equiparabile alla sede legale dell'ente (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord. 30/05/2022, n. 17464).
I pubblici elenchi da cui estrarre domicilio digitale sono rinvenibili dal disposto normativo dell'art. 16-ter L. n. 221 del 17 dicembre 2012, nel cui novero è ricompreso il Registro Imprese, ex art. 16, comma 6, D.L. n. 185, 29 novembre 2008, da cui è stato estratto l'indirizzo pec attestato da visura camerale, quale Email_1 esatto destinatario della notifica. Nessun vizio formale ha quindi inficiato il procedimento di convalida, che prevede una serie di disposizioni atte a garantire una maggiore sicurezza circa l'effettiva conoscenza da parte del conduttore dell'intimazione rivoltagli, in considerazione della gravità degli effetti che la mancata comparizione ed opposizione produce.
Tutti gli adempimenti previsti ex lege, inclusa l'ulteriore cautela rappresentata dall'avviso di cui al 7 comma dell'art. 660 c.p.c., sono stati svolti, sicchè vi è una presunzione legale relativa di conoscenza dell'atto da parte dell'intimato che può essere vinta solo nell'ipotesi in cui sussista un nesso di causalità fra la mancata tempestiva conoscenza della citazione per convalida e una delle seguenti circostanze: a) irregolarità della notificazione;
b) un evento di caso fortuito o forza maggiore. Al di fuori delle ipotesi sopra indicate l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c. non è ammessa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4788, del 13/11/1989).
A ciò si aggiunga che ai sensi dell'art. 668 c.p.c. “se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione l'opposizione non è più ammessa”. L'art.608 c.p.c. precisa poi che:
“L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà…”, con la conseguenza che la decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione tardiva a convalida deve essere fissata non già al momento del primo accesso dell'ufficiale giudiziario ma a quello antecedente della notifica del preavviso di rilascio.
Nel caso di specie il termine di dieci giorni è decorso essendo il precetto stato il 22/4/2024 mentre il ricorso ex art.668 c.p.c è stato depositato il 18/7/2024.
Alla luce di quanto sopra, considerata peraltro la piena legittimità della pretesa creditoria dei ricorrenti nei confronti dell' in forza del contratto Parte_1 di locazione ad uso abitativo, stipulato tra le parti in data 1/8/2018 l'opposizione non può che essere rigettata.
5/6 Le spese di lite liquidate come da dispositivo ai sensi del Dm. 55/2014 seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
RIGETTA l'opposizione avanzata da all'ordinanza di convalida di Parte_1 sfratto n. 4993/2024 del Tribunale Civile di Roma
CONDANNA la parte opponente alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla controparte, che liquida in complessivi € 7.052,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 27/11/2025
Il Presidente – Giudice monocratico Maria Tiziana Balduini
6/6