Sentenza 26 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 26/10/2021, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2021
N. 01279/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00568/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 568 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Calandrino, Alberto Marin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore non costituito in giudizio;
per
l’ottemperanza della sentenza -OMISSIS-del -OMISSIS-, Sezione Lavoro, notificata all'Amministrazione e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112 e ss. CPA, depositato in data 22.4.2021, -OMISSIS-, per quanto in questa sede rileva, ha esposto quanto segue:
-con sentenza n. -OMISSIS-, il -OMISSIS- ha così stabilito: “ 1. Accoglie il ricorso e per l’effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l’indennizzo previsto dalla legge 244/2007 interamente rivalutato in base agli indici Istat. 2. Condanna il MINISTERO DELLA SALUTE convenuto a pagare in favore della ricorrente la somma di euro -OMISSIS-oltre interessi di legge maturati da ogni singolo rateo al saldo effettivo o alla diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di differenza tra gli arretrati dell’indennizzo dal 1 gennaio 2008 al 31 agosto 2017 dovuti e quelli corrisposti, dedotto quanto eventualmente nel frattempo corrisposto a tale titolo. 3. Condanna il MINISTERO DELLA SALUTE convenuto a pagare in favore della ricorrente le mensilità da settembre 2017 (da calcolarsi nell’importo di-OMISSIS-) interamente rivalutate, dedotto quanto eventualmente nel frattempo corrisposto a tale titolo. 4. Condanna il MINISTERO DELLA SALUTE convenuto a pagare in favore della ricorrente gli interessi legali relativi al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 agosto 2017 per il ritardato pagamento degli stessi a decorrere dal 121º giorno dopo la presentazione della domanda amministrativa del -OMISSIS-oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, dedotto quanto eventualmente nel frattempo corrisposto a tale titolo ”;
-il Ministero della Salute non ha proposto appello entro il termine di legge e la sentenza è, quindi, passata in giudicato;
-è trascorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo con formula esecutiva (art. 14, comma 1, del Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669 convertito in legge, con modificazioni, dalla 28 febbraio 1997, n. 30), ma il Ministero della Salute non solo non effettua il pagamento alla ricorrente del corretto indennizzo ex lege n. 244/2007 così come stabilito dal -OMISSIS- (cfr estratto conto corrente della ricorrente –sub doc. 5 - indicante gli importi mensili del 2021 non ancora correttamente rivalutati), ma non ha neppure pagato le somme alla stessa spettanti a titolo di errato conteggio nel passato, oltre agli interessi legali dal dovuto sino al saldo, e a titolo di interessi legali per il ritardato pagamento degli arretrati;
-sussistono, pertanto, tutti i presupposti per agire in giudizio al fine di ottenere l’esecuzione giudiziale della suddetta sentenza del -OMISSIS-.
La ricorrente ha, dunque, concluso chiedendo di ordinare al Ministero della Salute di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n. -OMISSIS- e quindi: di riconoscere il diritto della ricorrente a percepire l’indennizzo previsto dalla legge 244/2007 interamente rivalutato; di pagare in favore della ricorrente la somma di euro -OMISSIS-oltre interessi di legge maturati da ogni singolo rateo al saldo effettivo o alla diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di differenza tra gli arretrati dell’indennizzo dal 1 gennaio 2008 al 31 agosto 2017 dovuti e quelli corrisposti, dedotto quanto eventualmente nel frattempo corrisposto a tale titolo; di pagare in favore della ricorrente le mensilità da settembre 2017, interamente rivalutate, dedotto quanto eventualmente nel frattempo corrisposto; di pagare in favore della ricorrente gli interessi legali relativi al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 agosto 2017 per il ritardato pagamento degli stessi a decorrere dal 121º giorno dopo la presentazione della domanda amministrativa del -OMISSIS-oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, dedotto quanto eventualmente nel frattempo corrisposto; di nominare fin d’ora un Commissario ad acta che, in caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, provveda al pagamento di tutto quanto dovuto e liquidato nella citata sentenza; di condannare il Ministero della Salute al pagamento delle spese e contributo unificato, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Non si è costituito in giudizio il Ministero intimato.
Alla Camera di Consiglio del 22 settembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito precisati.
Ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è possibile attivare il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
La pronuncia di cui parte ricorrente chiede l’ottemperanza è stata notificata all’Amministrazione resistente ed è passata in giudicato; è, altresì, infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. 30/97.
Non risulta, però, che il Ministero della Salute abbia interamente e integralmente corrisposto le somme dovute alla parte ricorrente in base alla sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
Il ricorso, pertanto, in questi termini è fondato e va accolto, dovendosi sancire l’obbligo per il Ministero della Salute di conformarsi integralmente al giudicato di cui sopra, nei termini ivi indicati.
Dunque, l’Amministrazione intimata dovrà conformarsi a quanto disposto nella sopra riportata sentenza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, provvedendo al pagamento in favore della parte ricorrente –detratto quanto già effettivamente versato - delle somme dovute secondo le specifiche indicazioni riportate nel dispositivo della suddetta sentenza, che cosi dispone: “ 1. Accoglie il ricorso e per l’effetto accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l’indennizzo previsto dalla legge 244/2007 interamente rivalutato in base agli indici Istat. 2. Condanna il MINISTERO DELLA SALUTE convenuto a pagare in favore della ricorrente la somma di euro -OMISSIS-oltre interessi di legge maturati da ogni singolo rateo al saldo effettivo o alla diversa somma ritenuta di giustizia a titolo di differenza tra gli arretrati dell’indennizzo dal 1 gennaio 2008 al 31 agosto 2017 dovuti e quelli corrisposti, dedotto quanto eventualmente nel frattempo corrisposto a tale titolo. 3. Condanna il MINISTERO DELLA SALUTE convenuto a pagare in favore della ricorrente le mensilità da settembre 2017 (da calcolarsi nell’importo di-OMISSIS-) interamente rivalutate, dedotto quanto eventualmente nel frattempo corrisposto a tale titolo. 4. Condanna il MINISTERO DELLA SALUTE convenuto a pagare in favore della ricorrente gli interessi legali relativi al periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 agosto 2017 per il ritardato pagamento degli stessi a decorrere dal 121º giorno dopo la presentazione della domanda amministrativa del -OMISSIS-oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, dedotto quanto eventualmente nel frattempo corrisposto a tale titolo ”.
L’Amministrazione intimata dovrà provvedere a quanto sopra indicato entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrenti dalla data di notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente incardinato presso la struttura di competenza, il quale, entro i successivi 30 (trenta) giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di causa, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, sono liquidate in dispositivo in base alla regola della soccombenza.
Per la quantificazione delle spese di causa, parte ricorrente ha depositato nota spese per complessivi euro 6.480,00 (oltre spese forfettarie e contributo unificato), così suddivisi: studio della controversia euro 1.620,00; introduttiva del giudizio euro 910,00; istruttoria e/o trattazione euro 1.512,00; decisionale euro 2.395,00.
Il Collegio ravvisa la non corretta quantificazione dell’onorario, in ragione dell’inclusione, nel suo calcolo, della somma di euro 1.620,00 relativa a una fase di “studio della controversia” da ricomprendersi, nel caso in esame, nella fase “introduttiva del giudizio” e della somma di euro 2.395,00 relativa a una fase “decisionale”, da ricomprendersi nella fase “istruttoria e/o trattazione”, con la conseguenza che il totale risulta pari a euro 2.422,00, importo che il Collegio ritiene di dimidiare in ragione della tipologia di controversia, per un totale pari ad euro 1.211,00; va inoltre, rifuso il contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
-dichiara l’obbligo del Ministero della Salute di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione a cura del ricorrente o comunicazione della presente sentenza, a dare piena e integrale esecuzione, nei termini e limiti indicati in motivazione, alla sentenza di cui in epigrafe;
- nomina Commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o altro funzionario da questi delegato, affinché provveda, in ipotesi di perdurante inottemperanza del Ministero, a quanto previsto nel successivo termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione intimata.
Condanna l’Amministrazione intimata al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.211,00 (milleduecentoundici/00), oltre a IVA, C.P.A. ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari, oltre alla rifusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
Mara Spatuzzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.