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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/11/2025, n. 11059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11059 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa RI ES LI, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 15573 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, Parte_1 Parte_2 Pt_3
e eredi di
[...] Parte_4 Per_1
, rappresentati e difesi dall'Avv. Jacopo Arcangeli e dal dott.
[...] berardino come in atti RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del Presidente legale rappresentante pro- CP_1 tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dott.ssa Costanza Patanè come in atti RESISTENTE OGGETTO: ratei indennità di accompagnamento CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.4.2025 e ritualmente notificato all' i CP_1 ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere eredi di Persona_1 deceduto il 7.1.2024 e di aver diritto al pagamento dei accompagnamento dalla data della domanda amministrativa al decesso, in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Roma il 10.10.2024, hanno convenuto in giudizio l' chiedendone la condanna al pagamento CP_1 dei suddetti ratei. Si è costituito l' eccependo l'inammissibilità del ricorso rappresentando di CP_1 non aver potuto liquidare la prestazione in quanto, a seguito di richiesta telefonica di produrre la delega di riscossione da parte dei figli, non essendo pervenuta entro i termini amministrativi di trenta giorni, la domanda è stata definitivamente respinta, non potendo più essere oggetto di riesame, con onere di parti ricorrenti di presentare nuova domanda completata dalla documentazione richiesta.
Con le note depositate per l'udienza odierna, i ricorrenti hanno dedotto di non aver ancora ricevuto il pagamento dei ratei maturati. La domanda è fondata, tenuto conto che a fronte del riconoscimento dell' CP_1 del diritto al pagamento dei ratei, l'ente non ha fornito alcuna dell'effettivo pagamento, malgrado il tempestivo invio da parte degli istanti del modello contenente le deleghe rilasciate dagli altri eredi per la riscossione dei ratei a e l'indicazione dell'Iban di quest'ultima ai fini del Parte_4 pagamento (all. 5 ric.).
L' va pertanto condannato al pagamento in favore degli eredi istanti dei CP_1 ratei maturati dal 1.3.2022 (in relazione alla domanda amministrativa del 19.2.2022) alla data del decesso (7.1.2024) oltre interessi dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo.
Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione nella misura della metà, come da liquidazione in dispositivo secondo le vigenti tabelle (con aumento previsto per la redazione del ricorso con tecniche che agevolano la consultazione degli atti), con distrazione in favore dell'Avv. Jacopo Arcangeli dichiaratosi antistatario, tenuto conto della totale assenza di questioni giuridiche sottese alla presente controversia, che trae origine da un mero ritardo nel pagamento da parte dell'Istituto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide: condanna l' alla erogazione in favore degli eredi istanti dei ratei maturati CP_1 di indennit accompagnamento maturati dal 1.3.2022 sino alla data del decesso (7.1.2024) oltre interessi come in motivazione;
compensa per metà le spese di lite, che liquida per l'intero in € 3.506,10 ponendo a carico dell' la restante metà, oltre spese generali al 15%, IVA e CP_1
Cpa come per legge, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 02/11/2025
Il giudice
RI ES LI
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