Art. 4.
Copia delle determinazioni adottate in materia di assegni, pensioni ed altre indennita' per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' trasmessa, entro trenta giorni, alla locale ragioneria provinciale dello Stato.
Copia delle determinazioni adottate in materia di assegni, pensioni ed altre indennita' per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' trasmessa, entro trenta giorni, alla locale ragioneria provinciale dello Stato.