Articolo 4 della Legge 18 dicembre 1973, n. 854
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 gennaio 1974
Art. 4.
Copia delle determinazioni adottate in materia di assegni, pensioni ed altre indennita' per i sordomuti, i ciechi civili e i mutilati ed invalidi civili a norma, rispettivamente, degli articoli 2 della legge 26 maggio 1970, n. 381, 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382 , e 14 della legge 30 marzo 1971, n. 118 , e' trasmessa, entro trenta giorni, alla locale ragioneria provinciale dello Stato.
Entrata in vigore il 17 gennaio 1974