TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5115
TAR
Ordinanza collegiale 29 dicembre 2022
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TAR
Sentenza 18 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità del decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

    Il decreto si è mosso nei limiti della norma primaria, effettuando la ricognizione numerica degli apparecchi (WP e LT), ripartendo pro quota la somma di 500 mln in modo proporzionale al numero censito e stabilendo le modalità di versamento. La norma primaria non autorizzava l'Agenzia ad intervenire sul riparto a valle del prelievo.

  • Rigettato
    Questione di legittimità costituzionale dell'art.1, co.649 L.n.190/2014

    Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate. La legge disciplina chiaramente il presupposto, il quantum debeatur e i criteri di riparto. La scelta del legislatore non trasmoda in irragionevolezza o arbitrio, trattandosi di imposta indiretta straordinaria. L'effettiva incidenza del tributo, all'interno della filiera, è proporzionale alla quota di compenso detenuto dal singolo operatore.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle note inviate dal concessionario alla ricorrente

    La giurisdizione compete al giudice ordinario e non al giudice amministrativo, trattandosi di controversia estranea alla sfera di potere dell'Amministrazione e rientrante nei rapporti privatistici tra gestore e concessionario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 18/03/2026, n. 5115
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5115
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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