Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00474/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2025, proposto dalla signora CE RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Fortunato Niro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato
- formatosi sulla sentenza n. 199/2024 del Tribunale di Udine, Sezione Lavoro, pubblicata in data 11.06.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa NU NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’udienza camerale del 19 novembre 2025, fissata per la trattazione del ricorso proposto dalla signora CE RA ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Udine – Sezione lavoro n. 199/2024 in data 11 giugno 2024, asseritamente passata in giudicato, il Collegio ha rilevato a verbale, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso stesso per assoluta incertezza circa la domanda azionata (e/o, comunque, per mancata prova dei presupposti per l’esecuzione invocata) e, conseguentemente, dello specifico oggetto su cui è stato instaurato il contraddittorio, non essendovi evidenza in atti della sentenza del giudice ordinario di cui è chiesta l’esecuzione, della notifica della stessa al Ministero intimato in copia conforme all’originale e del suo passaggio in giudicato (n.d.r. la documentazione dimessa sub all. da 002-1 a 009-4d si riferisce ad altro docente).
La causa è stata, indi, introitata per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..
Il Collegio ritiene che le ragioni sintetizzate nel rilievo ex officio di cui si è data in precedenza contezza depongono inequivocabilmente per l’inammissibilità del ricorso.
Ciò avuto riguardo a quanto espressamente disposto dagli artt. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. (“L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: … delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”), dell’art. 114, comma 2, c.p.a. (“Unitamente al ricorso è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato”) e dall’art. art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 (“Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”).
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a..
Le spese del presente giudizio possono essere, nondimeno, compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa per intero le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
NU NI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU NI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO