TAR Torino, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 969
TAR
Sentenza 29 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge

    Il Collegio ritiene che il giudizio di pericolosità sociale sia legittimo, basato su elementi circostanziati e indiziari, come l'ordinanza del G.I.P. che applicava la misura cautelare del divieto di avvicinamento a causa di condotte minacciose e violente verso l'ex compagna e il figlio, nonostante l'archiviazione di alcuni procedimenti penali.

  • Rigettato
    Abuso di potere

    La Prefettura ha effettuato un'approfondita istruttoria autonoma, corroborando il giudizio di pericolosità con il contenuto dell'ordinanza del G.I.P., non prodotta dal ricorrente. Il ricorrente, nel ricorso gerarchico, non ha allegato elementi idonei a far ritenere insussistenti i profili di pericolosità, limitandosi a rilevare l'archiviazione di alcuni procedimenti e la derubricazione di altri.

  • Rigettato
    Insussistenza della pericolosità sociale

    La pericolosità sociale è ritenuta sussistente sulla base delle condotte minacciose e violente contestate, come documentato dall'ordinanza del G.I.P. che ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 969
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 969
    Data del deposito : 29 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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