Sentenza 29 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00969/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariacristina Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Torino, non costituita in giudizio;
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento n.-OMISSIS-, notificato il 14.10.2022, con il quale il Prefetto di Torino ha respinto il ricorso presentato da -OMISSIS- avverso provvedimento di avviso orale n.-OMISSIS-;
- di tutti gli atti successivi e non conosciuti, consequenziali, presupposti o comunque connessi con quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e DI
1. In data 21 maggio 2022 la Questura di Torino notificava al sig. -OMISSIS- il provvedimento di avviso orale ai sensi degli artt. 1 comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011.
Nella parte motiva del provvedimento veniva indicato che:
“ Letta la proposta di adozione di provvedimento della Compagnia Carabinieri Mirafiori di Rivoli ” (...) “ dalla quale si rileva che in data -OMISSIS- veniva deferito all’A.G. per maltrattamenti in famiglia. Il predetto in precedenza è stato deferito all’A.G. per tentata estorsione e ricettazione. Preso atto che in seguito agli eventi accaduti in data -OMISSIS- il G.I.P., valutata la gravità del fatto e delle minacce proferite, la pluralità di condotte attribuite al soggetto ed il concreto pericolo di recidiva, applicava nei confronti di -OMISSIS- la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese; Valutato che la condotta manifestata anche in occasione della commissione dei delitti rimarca la sua elevata pericolosità sociale; Constatato inoltre che il predetto è dedito alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica e che evidenziano la sua indole violenta”, e, ritenendo sussistenti i presupposti richiesti, il Questore di Torino, ha avvisato il Signor -OMISSIS-di “tenere una condotta conforme alla legge ”.
2. Avverso l’indicato avviso orale il -OMISSIS-proponeva un ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Torino, il quale, con provvedimento n. -OMISSIS- lo respingeva.
3. Da qui la proposizione del ricorso in epigrafe, notificato il 13 dicembre 2022, con il quale chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del predetto provvedimento prefettizio e il presupposto avviso orale, affidandosi ai seguenti mezzi di gravame:
I. VIOLAZIONE DI LEGGE;
II. ABUSO DI POTERE.
4. Resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, deducendo l’infondatezza del gravame.
5. Giunta, infine, l’udienza straordinaria del 3 febbraio 2026, all’esito della discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo il -OMISSIS-lamentava l’insussistenza del profilo della spiccata pericolosità sociale, concreto ed attuale, tale da imporre un intervento da parte del Questore motivato da precisi rilievi fattuali.
Con il secondo motivo, invece, il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento prefettizio nella misura in cui avrebbe recepito in modo acritico gli assunti contenuti nell’avviso orale e non si sarebbe preoccupato di svolgere un’adeguata verifica di quanto, invece, allegato a confutazione del medesimo.
7. Sennonché, entrambi i motivi sono destituiti di fondamento.
8. Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno ripercorrere il consolidato quadro giurisprudenziale in materia, così come enucleabile nei seguenti principi direttivi:
a) l’avviso orale disciplinato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 159 del 2011 “ rientra nell’ambito di una valutazione discrezionale di competenza dell’autorità di polizia, sindacabile soltanto sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione. In ragione della finalità latu sensu “preventiva” cui è ispirata la misura, l’esercizio del potere di cui è titolare l’amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato o comunque l’esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria ” (cfr. T.A.R. per la Calabria - Catanzaro, Sez. I, 23 marzo 2016, n. 539; T.A.R. per le Marche, Sez. I, 6 settembre 2017, n. 705; T.A.R. per l’Umbria, Sez. I, 22 febbraio 2017, n. 158; T.A.R. per la Sicilia - Palermo, Sez. I, 23 luglio 2021, n. 2323);
b) “ l’avviso orale, avendo natura preventiva, può essere sorretto anche solo da una valutazione di carattere indiziario di portata generale fondata su elementi di fatto significativi nel loro complesso. Per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato sono sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di Polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possano dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione. Ciò che conta insomma è l’emergenza di una situazione rivelatrice di personalità incline a comportamenti asociali o antisociali ” (cfr. T.A.R. per la Calabria - Reggio Calabria, Sez. I, 28 giugno 2016, n. 756);
c) “ in tema di avviso orale ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 159 del 2011, il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato non richiede la sussistenza di prove compiute (poste a base di una sentenza penale) sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche risultanze fattuali tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere esistenti le condizioni di pericolosità sociale, che possono dar luogo all’applicazione delle misure di prevenzione, prima ancora che si verifichi se le condotte abbiano rilevanza penale e siano tuttora punibili. È legittimo procedere all’avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all’esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l’appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011. Si precisa, sotto tale profilo, che la misura di prevenzione dell’avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l’interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l’esistenza di una pericolosità sociale ” (cfr. T.A.R. per la Sicilia - Palermo, Sez. I, 28 marzo 2018, n. 756; T.A.R. per la Sicilia - Palermo, n. 2323 del 2021 cit.);
d) in altri termini, “ l’avviso orale a tenere una condotta conforme alla legge - che rappresenta la misura più tenue tra quelle previste dal D. Lgs. n. 159 del 2011 - ben può essere motivato con riferimento anche a semplici sospetti a carico del destinatario, purché basati su elementi di fatto che ne facciano ragionevolmente ritenere sussistenti gli elementi di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011 ” (cfr. T.A.R. per il Veneto, Sez. III, 11 aprile 2019, n. 468);
e) difatti, “ a differenza di quanto la legge richiede per le altre ben più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto che devono sorreggere la valutazione sottesa all’avviso orale risulta essere meno stringente, trattandosi di un provvedimento avente natura ed efficacia meramente monitoria ed infra-procedimentale che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, diversamente da quanto accade per le altre misure di prevenzione; il giudizio sulla pericolosità sociale, che deve precedere il provvedimento di avviso orale, non richiede pertanto la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto tali da indurre l’Autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale che possono dar luogo, da parte del giudice, all’applicazione delle misure di prevenzione; l’autorità amministrativa competente, peraltro, gode di ampia discrezionalità nell’accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge (ossia dei sospetti), dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi solo ad aspetti di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell’iter logico seguito dall’Amministrazione o della motivazione adottata ” (cfr. T.A.R. per la Lombardia – Milano, Sez. I, 16 ottobre 2023, n. 2324; T.A.R. per il Piemonte, Sez. I, 2 dicembre 2020, n. 791);
f) in definitiva, “ il sistema dell’avviso orale si fonda su un giudizio di probabilità che il soggetto ammonito, laddove non muti condotta, possa incorrere nella commissione di reati (art. 3 D. Lgs. n. 159 del 2011, Codice antimafia)” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 15.05.2015, n. 796); «La misura dell’avviso orale di cui all’art. 3 D. Lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia) consiste, infatti, nel mero avvertimento della sussistenza di sospetti a carico di una persona, per la quale si profilano elementi di fatto che ne facciano ritenere l’appartenenza a una delle categorie previste dall’art. 1 del medesimo decreto, e non ha altro effetto se non quello di consentire, entro i successivi tre anni, la formulazione della proposta all’Autorità giudiziaria circa l’applicazione di misure di prevenzione ” (cfr. T.A.R. per la Puglia - Lecce, Sez. I, 10 aprile 2015, n. 1135; T.A.R. per la Campania - Napoli, Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 726).
9. Calando i suddetti principi nel caso in esame, ad avviso del Collegio, l’avviso orale questorile e il decreto di rigetto prefettizio non risultano affetti da alcuno dei profili di illegittimità sollevati nei motivi di ricorso.
10. Risulta, innanzitutto, destituita di fondamento la tesi, sostenuta nel primo motivo, per cui non sarebbe ravvisabile in capo al -OMISSIS-il requisito della pericolosità sociale al momento dell’adozione del provvedimento.
Nonostante sia pacifica l’intervenuta archiviazione, in data -OMISSIS-, del procedimento penale per i reati di tentata estorsione e ricettazione, ai fini dell’adozione del provvedimento in analisi è sufficiente che il giudizio dell’Amministrazione sia sostenuto anche da meri sospetti su elementi di fatto che siano idonei a disvelare l’appartenenza a una delle categorie previste dall’art. 1 del D.lgs. n. 159/2011, incluso l’essere dedito alla commissione che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
In rapporto a tale categoria risulta dirimente, come ravvisato dalla Prefettura nel decreto gravato, la contestazione a carico del -OMISSIS-del reato di stalking e delle relative dinamiche fattuali.
In particolare, con riferimento a questa l’ordinanza del G.I.P. di Torino di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa del -OMISSIS- ha dipinto un quadro fattuale in cui il comportamento del -OMISSIS-appare connotato da condotte minacciose e violente nei confronti della ex compagna e del figlio, “ minacciando la -OMISSIS- di morte insieme al figlio, ma anche aggredendola fisicamente sul luogo di lavoro ” nonché per mezzo dell’invio alla ex compagna di “ messaggi e richieste che, pur utilizzando quale pretesto il figlio, sottendono un intento aggressivo e persecutorio, come reso evidente dagli insulti proferiti nei vari messaggi inviati ”.
E ancora nell’ordinanza si segnala che “persona offesa del reato è certamente anche il figlio minore (...) atteso che quest’ultimo non solo ha assistito alle condotte poste in essere dal padre contro la madre, ma ne è stato anche vittima diretta. E infatti l’indagato ha minacciato di morte il figlio, dicendo che gli avrebbe tagliato la gola in quanto la madre rifiutava di stare con lui. Inoltre, questi ha ripetutamente tentato di coinvolgere il figlio nelle discussioni tra genitori, presentando la madre come una poco di buono e raccontandogli delle relazioni che la stessa avrebbe avuto con un altro uomo ”.
Inoltre, in relazione alle esigenze cautelari, il G.I.P. puntualizza che:
“ sussiste un concreto ed attuale pericolo di una reiterazione criminosa, ex art. 274 lett. c) c.p.p., avuto riguardo sia alle specifiche modalità e circostanze del fatto sia alla personalità dell’indagato. Gli elementi sopra esaminati consentono, infatti, di ritenere in particolare sussistente un concreto ed attuale rischio di recidivanza tenuto conto del lasso di tempo nel quale l’indagato ha posto in essere le proprie condotte persecutorie e delle modalità con cui queste sono state realizzate. In 3 specie, il rapido susseguirsi dei fatti di violenza e minaccia e la particolare aggressività dell’indagato rendono del tutto probabile il ripetersi di episodi analoghi o, anche, di maggiore gravità. Tale circostanza risulta tanto più probabile quanto si consideri la limitata capacità di autocontrollo dell’imputato (che, come riferisce la persona offesa, risulta fare uso di sostanze stupefacenti, situazione allo stato irrisolta e pertanto elemento di pericolosità), come desumibile dal comportamento tenuto nei confronti del figlio minore e dal tenore dei messaggi che questi ha continuato a inviare alla persona offesa anche dopo essere venuto a conoscenza del fatto che lei aveva sporto denuncia, il che rende particolarmente concreto il pericolo che, una volta a conoscenza del procedimento penale, possa porre in essere condotte di pari (se non maggiore) gravità a danno delle persone offese ”.
Tale quadro fattuale, dunque, conduce a ritenere del tutto legittimo il giudizio di pericolosità sociale effettuato dalla Questura di Torino, prima, e dalla Prefettura di Torino, dopo, non ravvisandosi profili di irragionevolezza o, ancora, di manifesta illogicità.
11. Parimenti infondata è la successiva censura in ordine all’asserito vizio di abuso di potere del provvedimento prefettizio per mancata verifica della documentazione versata nel procedimento da -OMISSIS-.
Come desumibile dagli atti di causa, nel ricorso gerarchico del -OMISSIS- il -OMISSIS-non ha allegato elementi idonei a far ritenere insussistenti i profili di pericolosità già avanzato dalla Questura nell’avviso orale, essendosi limitato a rilevare l’archiviazione del procedimento penale per tentata estorsione e usura e la derubricazione del procedimento penale per maltrattamenti in famiglia in quello per stalking .
Diversamente, per mezzo di approfondita istruttoria la Prefettura ha corroborato il giudizio di pericolosità del -OMISSIS-, dando pertinente rilievo al contenuto della citata ordinanza del G.I.P. di Torino del -OMISSIS- - peraltro non prodotta dal ricorrente nel procedimento giustiziale –.
Ne consegue la chiara infondatezza della censura in analisi, avendo la Prefettura respinto il ricorso gerarchico sulla base di una approfondita, e autonoma, istruttoria, e su una consequenziale approfondita motivazione.
12. Per le ragioni sopra esposte, quindi, i motivi devono essere rigettati.
13. In definitiva, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente, nonché tutte le ulteriori persone fisiche citate in motivazione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
EL OS, Presidente
Gianluca Di Vita, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | EL OS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.