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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 765/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
LI IA, OR
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5586/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017620818000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017620818000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017620818000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017620818000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017620818000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato il Data nascita_ a AO (CS) e residente alla Indirizzo_1 – AO (CS), rappresentato e difeso dal Rag. CdL Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1 – pec: Email_1), elettivamente domiciliato presso il di lui studio in AO alla Indirizzo_2, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza Ufficio Territoriale di AO – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 034 2024 0017620818000, notificata a mezzo pec in data 17.04.2024, con la quale a seguito di controllo formale gli era stato fatto precetto di versamento relativamente al periodo di imposta 2020 di un importo complessivamente pari ad Euro 14.252,32 per IVA.
A fondamento della richiesta, il ricorrente ha posto una composita tesi, secondo la quale, a fronte della contestazione dell'omesso versamento IVA egli avrebbe avuto diritto ad una detrazione connessa ai benefici fiscali per importo del canone di locazione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza: ha fatto rilevare le somme portate dalla cartella trovavano fondamento su quanto indicato nella Dichiarazione periodica ai fini IVA presentata dal contribuente.
Sulla scorta di tanto, Agenzia delle Entrate ha invocato il rigetto del ricorso.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente osservare che corrisponde al vero quanto allegato dalla parte ricorrente in ordine alla quantificazione dell'IVA dovuta.
Rimane da considerare l'ulteriore tema legato alla invocata detrazione secondo quanto allegato.
Nell'affrontare la questione occorre allora richiamare il dettato dell'articolo 21 bis del Decreto Legge 78/2010, norma a mente della quale
“1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli
73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate”.
Ciò detto, appare corretta la tesi sostenuta da Agenzia delle Entrate in ordine alla autonomia delle obbligazioni derivanti dalle liquidazioni periodiche dell'IVA.
In disparte la sussistenza di un eventuale credito IVA da parte della società ricorrente, la decisione di procedere a liquidazione trimestrale dell'imposta determina la sussistenza dell'esigibilità delle somme autoliquidate, rimettendo alle successive dichiarazioni annuali eventuali detrazioni o compensazioni.
Non può dunque, sulla scorta del tenore della norma citata, ritenersi legittima la detrazione oggi invocata.
Il ricorso si profila infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- rigetta ilricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza delle spese processuali che liquida in euro 960 a titolo di compensi.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SPAGNUOLO MARIO, Presidente
LI IA, OR
CAVA GIUSEPPE, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5586/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017620818000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017620818000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017620818000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017620818000 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240017620818000 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato il Data nascita_ a AO (CS) e residente alla Indirizzo_1 – AO (CS), rappresentato e difeso dal Rag. CdL Difensore_1 (C.F. CF_Difensore_1 – pec: Email_1), elettivamente domiciliato presso il di lui studio in AO alla Indirizzo_2, ha depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza – previa notifica ad Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza Ufficio Territoriale di AO – ricorso teso ad ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 034 2024 0017620818000, notificata a mezzo pec in data 17.04.2024, con la quale a seguito di controllo formale gli era stato fatto precetto di versamento relativamente al periodo di imposta 2020 di un importo complessivamente pari ad Euro 14.252,32 per IVA.
A fondamento della richiesta, il ricorrente ha posto una composita tesi, secondo la quale, a fronte della contestazione dell'omesso versamento IVA egli avrebbe avuto diritto ad una detrazione connessa ai benefici fiscali per importo del canone di locazione.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza: ha fatto rilevare le somme portate dalla cartella trovavano fondamento su quanto indicato nella Dichiarazione periodica ai fini IVA presentata dal contribuente.
Sulla scorta di tanto, Agenzia delle Entrate ha invocato il rigetto del ricorso.
In data odierna il fascicolo è stato trattenuto per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente osservare che corrisponde al vero quanto allegato dalla parte ricorrente in ordine alla quantificazione dell'IVA dovuta.
Rimane da considerare l'ulteriore tema legato alla invocata detrazione secondo quanto allegato.
Nell'affrontare la questione occorre allora richiamare il dettato dell'articolo 21 bis del Decreto Legge 78/2010, norma a mente della quale
“1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli
73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre e' effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre puo', in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate”.
Ciò detto, appare corretta la tesi sostenuta da Agenzia delle Entrate in ordine alla autonomia delle obbligazioni derivanti dalle liquidazioni periodiche dell'IVA.
In disparte la sussistenza di un eventuale credito IVA da parte della società ricorrente, la decisione di procedere a liquidazione trimestrale dell'imposta determina la sussistenza dell'esigibilità delle somme autoliquidate, rimettendo alle successive dichiarazioni annuali eventuali detrazioni o compensazioni.
Non può dunque, sulla scorta del tenore della norma citata, ritenersi legittima la detrazione oggi invocata.
Il ricorso si profila infondato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, Sez. I, così dispone:
- rigetta ilricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cosenza delle spese processuali che liquida in euro 960 a titolo di compensi.