Sentenza 23 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/02/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Divorzio congiunto
N. 1837/2024 V.G.
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti Magistrati:
DOTT. Antonella Guerra PRESIDENTE
DOTT. Massimo Vaccari GIUDICE
DOTT. Claudia Dal Martello GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex nella causa promossa ex art. 473 bis. 51 ss cpc ed art. 3 L.
898/1970 con ricorso depositato in data 06/02/2024
DA
nato a [...], il [...], CF. Parte_1
C.F._1
nata a [...], il [...], CF. Parte_2
C.F._2
rappresentati e difesi dagli Avv.ti CERVO LUISA e MAZZI MATTEO, come da mandato in atti, c/o il cui studio eleggono domicilio
RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
I) Dichiararsi, decorso il termine di Legge di mesi sei dalla comparizione personale delle parti in sede di separazione, ai sensi dell'art. 473 Bis 51 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e Parte_1
1
di Palù (VR) al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1993, ordinando la trasmissione della sentenza a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della stessa, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di Palù (VR), con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
II) Darsi atto che, per accordo dei coniugi, la sig.ra continuerà a Parte_1
vivere presso la casa coniugale sita in Isola Rizza (VR), Via Giacomo NI n. 9.
III) I coniugi, nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, e segnatamente in relazione ai beni immobili tra loro cointestati, assumono le seguenti determinazioni di natura patrimoniale.
Premesso che:
a) la sig.ra ed il sig. , in forza di atto di atto di Parte_1 Parte_2
compravendita del 03.08.2017, Pubblico Ufficiale iscritto presso il Persona_1
Collegio Notarile del Distretto di Verona - Repertorio 15352 – Raccolta n. 9225, hanno acquistato la proprietà, per il 50% (cinquanta percento) ciascuno, del terreno edificabile in Comune di Isola Rizza (VR), ricadente nell'allora vigente P.I. all'interno della “Zona C1 – Residenza Completamento”, della superficie catastale complessiva di mq 919 (novecentodiciannove), facente parte del piano di lottizzazione denominato
“Parrocchia” e censito al catasto terreni al Foglio 2 con i mappali numeri:
709 di Are 4.93 – RD Euro 4,94 – RA Euro 2,42
724 di Are 4.26 – RD Euro 4,27 – RA Euro 2,09
Totali Are 9.19 – RD Euro 9,21 – RA Euro 4,41.
Successivamente, sul predetto terreno edificabile, i coniugi hanno eretto le unità immobiliari adibite a residenza della famiglia, in comproprietà al 50% (cinquanta percento) ciascuno, così censite: Comune di Isola Rizza (VR) – Catasto Fabbricati:
Foglio 2, Particella 1054, Subalterno 1 – Via Giacomo NI, Piano T, Categoria
A/7a, Classe 2, Consistenza 8,5 vani, Superficie totale 226 mq, Totale escluse aree scoperte 216 mq, Rendita Euro 834,08;
Foglio 2 Particella 1054, Subalterno 2 – Via Giacomo NI, Piano T, Categoria
C/6c,
Classe 2, consistenza 34 mq, superficie 44 mq, Rendita Euro 71,99;
2 complessivi Euro 490.000,00 (quattrocentonovantamila);
b) i medesimi coniugi, in forza di atto di compravendita del 07.10.2010, Pubblico
Ufficiale iscritta presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Persona_2
Vicenza e Bassano del Grappa – Repertorio 14515 – Raccolta 9080, hanno acquistato la proprietà, per il 50% (cinquanta percento) ciascuno, delle unità immobiliari site in
Roana (VI), così censite: Comune di Roana (VI) – Catasto Fabbricati:
Foglio 50, m.n. 1340, sub. 28, Cima Dodici – p. T, Categoria A/2 – Cl. 5 – cons. vani 4,
RC Euro 382,18
Foglio 50, m.n. 1340, sub. 13, Cima Dodici – p. S1, Categoria C/6 – Cl. 4 – cons. mq 17
– RC Euro 22,83
Trattasi di unità immobiliare ad uso residenziale al piano terra (m.n. 1340 sub 28) e di posto auto al piano primo sottostrada (m.n. 1340 sub. 13), in fabbricato condominiale denominato “Belvedere”.
Il valore delle predette unità immobiliari è stato concordemente valutato dalle parti in complessivi Euro 230.000,00 (duecentotrentamila);
c) la sig.ra ed il sig. intendono definire ogni loro pendenza derivante dal Pt_1 Pt_2
rapporto di coniugio.
Su tali premesse:
Darsi atto che il sig. , a titolo di transazione di ogni e qualsivoglia Parte_2
pretesa economica dedotta e/o deducibile dalla sig.ra in ordine al suo Parte_1
mantenimento ed alla fine del rapporto matrimoniale, e quindi a titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 8° Legge
Divorzio, si obbliga a cedere alla sig.ra che sin d'ora dichiara di accettare, Pt_1
tramite separato atto notarile da stipularsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio, la piena proprietà della quota del 50% (cinquanta percento) delle unità immobiliari di cui ai punti che precedono sub. a) e sub b), sinteticamente il
50 % (cinquanta percento) dell'immobile adibito a residenza della famiglia sito in Isola
Rizza (VR), Via Giacomo NI n. 9, ed il 50 % (cinquanta percento) dell'immobile sito in Roana, Via Cima XII.
Le cessioni verranno effettuate nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano, liberi da pesi ed ipoteche, con tutti annessi e connessi, dipendenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, come da atti di
3 provenienza o successiva documentazione.
I trasferimenti da parte del sig. alla sig.ra delle quote di comproprietà, Pt_2 Pt_1
pari ad ½ (un mezzo), delle unità immobiliari succitate viene effettuato ed accettato senza un corrispettivo in danaro, ma senza spirito di liberalità, costituendo elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniale maturati nel corso del matrimonio ed essendo espressamente intesi come connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.
E' applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art. 19 della Legge n.
47/1987 così come ampliato dalla Corte Costituzionale 29/4 – 10/05/99 n. 154.
Le parti concordano che le spese notarili ed eventuali successive spese di trascrizione dei trasferimenti nei registri immobiliari saranno sostenute nella misura del cinquanta percento ciascuno.
IV) Darsi atto che il sig. cesserà di corrispondere l'assegno di mantenimento in Pt_2
favore della coniuge al momento del perfezionamento dei trasferimenti immobiliari di cui al punto sub. III).
V) Darsi atto che le parti, laddove le condizioni tutte di cui al presente atto vengano puntualmente rispettate, dichiarano di essere perfettamente soddisfatte e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere in relazione al rapporto di coniugio e quindi di null'altro avere a che pretendere reciprocamente a tale titolo.
VI) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio.
VII) Spese e compensi di causa integralmente compensati con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale.”
I procuratori delle parti e le parti stesse chiedono che la causa sia rimessa al Collegio per la decisione (senza termini).”
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, comparse personalmente all'udienza del 4 febbraio 2025, precisato che dalla
4 separazione la convivenza non è più ripresa, hanno insistito per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Intervenuto in causa il P.M., la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, e quindi il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
I ricorrenti hanno trovato un'intesa anche relativamente alle condizioni patrimoniali del divorzio.
Vanno recepite le concordi conclusioni delle parti, anche relativamente alla corresponsione in unica soluzione dell'assegno divorzile a mezzo trasferimento immobiliare, come meglio indicato nelle conclusioni congiunte, che, alla luce delle risultanze processuali, appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione, prendendo atto degli accordi intercorsi;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
La Giudice estensore La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
5