CASS
Sentenza 14 novembre 2024
Sentenza 14 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2024, n. 41896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41896 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2024 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di SI CO IV TI avverso l'ordinanza del 15/02/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. Guido Di Noia, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41896 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/02/2024, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da SI CO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SIN SERVICE srl, e di IV TI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della NAVAL MAINTENANCE srl, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 16/01/2024 in relazione ai reati di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs 74/2000, in forma diretta nei confronti delle società e per equivalente nei confronti degli indagati. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente lamenta violazione di legge nonchè insufficienza, contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione. Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza del fumus dell'indebita compensazione contestata agli indagati, valorizzando il contenuto della sentenza (non definitiva) pronunciata nell'ambito del processo tributario nell'interesse della sola Naval Maintenance srl dalla Corte di giustizio tributaria di primo grado di Napoli ed estendendone, di fatto, gli effetti anche alla Sin Service srl;
rimarca, quindi, l'assoluta autonomia dell'ordinamento tributario e di quello penale, regolati da principi e da modalità di accertamento del fatto completamente differenti;
pertanto, la motivazione del Tribunale era insufficiente e completamente appiattita su una pronuncia resa in altro ordinamento;
ai due imprenditori era stato contestato in sede penale di non aver svolto alcun progetto di ricerca e sviluppo e di essersi limitati a collazionare documentazione fittizia, da esibire all'Agenzia delle Entrate in caso di accertamento e la tesi accusatoria era stata supportata da plurime argomentazioni (entrambi i progetti erano la copia di due tesi di laurea facilmente rinvenibili su internet;
le due relazioni illustrative presentavano la medesima impostazione grafica;
contatti emersi tra le due società; evidenti criticità della documentazione fornita da entrambi gli indagati alla Agenzia delle Entrate;
mancata descrizione della concreta attività effettuata ) sulle quali il Tribunale del riesame aveva omesso di pronunciarsi. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudícando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 2. Nella specie, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento dell'accoglimento dell'istanza di riesame. Il Collegio cautelare, richiamando correttamente il principio secondo cui, in tema di reati tributari, sussiste piena l'autonomia tra l'accertamento svolto a fini penali dalla polizia giudiziaria rispetto a quello svolto, a fini tributari, dall'Agenzia delle Entrate, ha valutato compiutamente il compendio probatorio e la consulenza di parte prodotta, ed argomentato in ordine alla insussistenza del fumus, evidenziando l'insufficienza, allo stato, delle risultanze istruttorie tese a dimostrare la mancanza di novità scientifica dei progetti di ricerca e dei successivi sviluppi. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce del principio di diritto suesposto, non possono proporsi in questa sede. 4. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/07/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per gli imputati le conclusioni scritte dell'avv. Guido Di Noia, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 41896 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 02/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/02/2024, il Tribunale di Napoli, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da SI CO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della SIN SERVICE srl, e di IV TI, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della NAVAL MAINTENANCE srl, annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata in data 16/01/2024 in relazione ai reati di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs 74/2000, in forma diretta nei confronti delle società e per equivalente nei confronti degli indagati. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente lamenta violazione di legge nonchè insufficienza, contraddittorietà ed inadeguatezza della motivazione. Argomenta che il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza del fumus dell'indebita compensazione contestata agli indagati, valorizzando il contenuto della sentenza (non definitiva) pronunciata nell'ambito del processo tributario nell'interesse della sola Naval Maintenance srl dalla Corte di giustizio tributaria di primo grado di Napoli ed estendendone, di fatto, gli effetti anche alla Sin Service srl;
rimarca, quindi, l'assoluta autonomia dell'ordinamento tributario e di quello penale, regolati da principi e da modalità di accertamento del fatto completamente differenti;
pertanto, la motivazione del Tribunale era insufficiente e completamente appiattita su una pronuncia resa in altro ordinamento;
ai due imprenditori era stato contestato in sede penale di non aver svolto alcun progetto di ricerca e sviluppo e di essersi limitati a collazionare documentazione fittizia, da esibire all'Agenzia delle Entrate in caso di accertamento e la tesi accusatoria era stata supportata da plurime argomentazioni (entrambi i progetti erano la copia di due tesi di laurea facilmente rinvenibili su internet;
le due relazioni illustrative presentavano la medesima impostazione grafica;
contatti emersi tra le due società; evidenti criticità della documentazione fornita da entrambi gli indagati alla Agenzia delle Entrate;
mancata descrizione della concreta attività effettuata ) sulle quali il Tribunale del riesame aveva omesso di pronunciarsi. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudícando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 2. Nella specie, il ricorrente articola motivi che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento dell'accoglimento dell'istanza di riesame. Il Collegio cautelare, richiamando correttamente il principio secondo cui, in tema di reati tributari, sussiste piena l'autonomia tra l'accertamento svolto a fini penali dalla polizia giudiziaria rispetto a quello svolto, a fini tributari, dall'Agenzia delle Entrate, ha valutato compiutamente il compendio probatorio e la consulenza di parte prodotta, ed argomentato in ordine alla insussistenza del fumus, evidenziando l'insufficienza, allo stato, delle risultanze istruttorie tese a dimostrare la mancanza di novità scientifica dei progetti di ricerca e dei successivi sviluppi. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce del principio di diritto suesposto, non possono proporsi in questa sede. 4. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 02/07/2024