Articolo 9 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 gennaio 1958
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Versione
1 marzo 1986
Art. 9. (Gestione personale - Coadiutore)

Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.
((L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.
Oltre al coadiutore di cui al comma precedente puo' essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che puo' usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore))
In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.
L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.
Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.
Entrata in vigore il 1 marzo 1986
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