Versione
28 gennaio 1958
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1 marzo 1986
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Art. 9. (Gestione personale - Coadiutore)
Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.
((L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.
Oltre al coadiutore di cui al comma precedente puo' essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che puo' usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore))
In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.
L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.
Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.
Il magazzino deve essere gestito personalmente dal magazziniere.
((L'Amministrazione puo' consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazziniere, autorizzato a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.
Oltre al coadiutore di cui al comma precedente puo' essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che puo' usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cumulano i periodi di servizio purche' consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore))
In caso di vacanza del magazzino, il coadiutore, che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' ottenerne l'appalto a trattativa privata alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.
L'appalto deve essere preceduto da un periodo di prova di almeno sei mesi, svolto con soddisfazione dell'Amministrazione.
Al coadiutore sono estese le disposizioni degli articoli 6 e 7.
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 21/09/2010, n. 6355Provvedimento: […] Avverso il predetto atto vengono dedotte le censure di violazione dell'art. 9 della legge n. 1293 del 1957 e del D.P.R. n. 1074 del 1958 (Regolamento di esecuzione) e di eccesso di potere. […]Leggi di più...
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