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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 17/07/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1968/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LF AG Presidente f.f
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...]- Parte_1
ZO (CN) il 22/02/1962, elettivamente domiciliata presso l'Avv. LAZZARI NICOLET-
TA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. NOTARISTEFANO MARINA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n° 315/2024 il Tribunale di Cuneo omologava la separazione personale delle parti e le rimetteva avanti al giudice relatore per il prosieguo del processo, avendo le parti formulato ricorso congiunto per la separazione e il successivo divorzio.
Le parti hanno depositato note sostitutive della udienza assumendo le seguenti conclusioni:
1 “1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e in Saluzzo (CN) il 22/9/1990 (Anno 1990, Parte II, Serie A, Numero 61); Parte_2
2. dare atto che, nell'ambito della definizione dei rapporti economici nascenti dal matrimonio, il si- gnor verserà alla IG , quale corresponsione in un'unica soluzione ai sensi e per gli Pt_2 Pt_1 effetti dell'art. 5, co. VIII, della Legge n. 898/1970, la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00). Tale attribuzione verrà ritenuta equa dal Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. VIII, della Legge
n. 898/1970. La IG , a fronte della predetta corresponsione, rinuncerà ad ogni pretesa Pt_1 economica comunque connessa ai rapporti matrimoniali intercorsi tra le parti, accettando tale somma
a titolo di una tantum ex art. 5 co. VIII della Legge n. 898/1970. Detto importo viene corrisposto tra- mite bonifico bancario, di cui si allega la contabile (doc. n.5),contestualmente al deposito a cura di entrambe le parti delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione per il divorzio.
3. dare atto che il si impegna a trasferire, senza corrispettivo, al figlio signor Parte_3 [...]
, il quale si impegna ad accettare, la proprietà dell'autovettura “Toyota Rav 4” tg CP_1 Parte_4
DE053WP.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Orbene, la domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge: non vi sono figli minori, i coniugi hanno risolto i loro rapporti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Saluzzo in data
22.9.1990 tra
, n. il 22/02/1962 Parte_1
a SAZO (CN),
[...
, n. il 29/12/1961 a MELLE (CN), Parte_5
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Saluzzo ad annotare la sentenza a margine at- to matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.25
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott. LF AG
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LF AG Presidente f.f
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...]- Parte_1
ZO (CN) il 22/02/1962, elettivamente domiciliata presso l'Avv. LAZZARI NICOLET-
TA che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_2
l'Avv. NOTARISTEFANO MARINA che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n° 315/2024 il Tribunale di Cuneo omologava la separazione personale delle parti e le rimetteva avanti al giudice relatore per il prosieguo del processo, avendo le parti formulato ricorso congiunto per la separazione e il successivo divorzio.
Le parti hanno depositato note sostitutive della udienza assumendo le seguenti conclusioni:
1 “1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e in Saluzzo (CN) il 22/9/1990 (Anno 1990, Parte II, Serie A, Numero 61); Parte_2
2. dare atto che, nell'ambito della definizione dei rapporti economici nascenti dal matrimonio, il si- gnor verserà alla IG , quale corresponsione in un'unica soluzione ai sensi e per gli Pt_2 Pt_1 effetti dell'art. 5, co. VIII, della Legge n. 898/1970, la somma di € 15.000,00 (quindicimila/00). Tale attribuzione verrà ritenuta equa dal Tribunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, co. VIII, della Legge
n. 898/1970. La IG , a fronte della predetta corresponsione, rinuncerà ad ogni pretesa Pt_1 economica comunque connessa ai rapporti matrimoniali intercorsi tra le parti, accettando tale somma
a titolo di una tantum ex art. 5 co. VIII della Legge n. 898/1970. Detto importo viene corrisposto tra- mite bonifico bancario, di cui si allega la contabile (doc. n.5),contestualmente al deposito a cura di entrambe le parti delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione per il divorzio.
3. dare atto che il si impegna a trasferire, senza corrispettivo, al figlio signor Parte_3 [...]
, il quale si impegna ad accettare, la proprietà dell'autovettura “Toyota Rav 4” tg CP_1 Parte_4
DE053WP.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Orbene, la domanda può essere accolto in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge: non vi sono figli minori, i coniugi hanno risolto i loro rapporti patrimoniali
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Saluzzo in data
22.9.1990 tra
, n. il 22/02/1962 Parte_1
a SAZO (CN),
[...
, n. il 29/12/1961 a MELLE (CN), Parte_5
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473 bis.51 comma 2 cpc, che qui si hanno per integralmente trascritte.
Manda l'Ufficiale di Stato civile del comune di Saluzzo ad annotare la sentenza a margine at- to matrimonio
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.25
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Natalia Fiorello Dott. LF AG
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