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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice onorario di
Tribunale dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6024/2021 R.G., avente ad oggetto: rimborso estinzione anticipata contratto di finanziamento, costi up-front vertente tra
C.F. , residente in [...]di Stabia, Parte_1 C.F._1
Via Galeno n. 50 rappresentato e difeso dagli Avv. Raffaele A. Calogero
e Gianluca Fuccillo CF , unitamente e CodiceFiscale_2 C.F._3 disgiuntamente, giusto mandato in calce al presente atto elett.te dom.to ai fini della presente procedura in Castellammare di Stabia alla Piazza Spartaco 27 presso e nello studio degli Avv.ti
CALOGERO & FUCCILLO, i quali dichiarano ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 081.8705999 all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
e
Via Venti Settembre, 30 - 00187 – Roma Partita Controparte_1 P.IVA_ IVA di Gruppo - Cod. Fisc. - C.C.I.A.A. Roma;
P.IVA_1 P.IVA_2
****
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto delll'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69 trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma
2, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che alla data della suddetta entrata in vigore pendenti in primo grado, così come quello in esame. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata. Nel nostro
1 ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. In
giurisprudenza l'applicazione di questo principio è pacifica ( Cass.civ. 1112/03; Cass.
13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass. 5643/95). Preliminarmente, è da disattendersi l'eccezione sollevata dalla in ordine alla carenza di legittimazione CP_2
passiva relativamente ai c.dd. “costi di intermediazione”. E, difatti, secondo la difesa della
CA il rimborso di tali costi non dovrebbe essere oggetto di restituzione al cliente,
trattandosi di onere “incamerato da un soggetto differente dall'istituto finanziario” (cfr.
comparsa in atti). Altresì il CTP della banca deducendo che l'importo di euro 3.744,00 è stato versato all'intermediario quale soggetto autonomo rispetto alla banca, Controparte_3
richiama il documento concernente la disposizione di un bonifico effettuato dalla finanziaria in favore della in data 09.03.2016 avente come importo complessivo Controparte_3
euro 5.669,49. Ma va rilevato, condividendo le affermazioni rese dalla Dott.ssa , ( Per_1
nominato ctu) che l'importo “rappresenta il versamento del costo d'intermediazione relativo a più
pratiche di finanziamento come da dettaglio allegato alla distinta di bonifico, ricomprende anche euro
3.744,00 quale “costo dell'intermediario” pagato per conto del sig. rilevando altresì “che Pt_1
l'istituto di credito abbia versato l'importo di euro 3.744,00 alla dall'altro a Controparte_3
rilevare che il sig. abbia conferito – in pari data alla sottoscrizione del finanziamento - ad un Pt_1
soggetto esterno all'istituto IB incarico per l'attività di intermediario del credito.” proseguendo poi sul punto “Tanto chiarito, occorre altresì precisare che l'importo di euro 3.744,00 è stato
comunque ricompreso nel capitale finanziato (euro 27.913,15) e, quindi, anch'esso rimborsato in
quota parte insieme alla quota capitale, alla quota interessi e alla quota relativa al costo degli ulteriori
oneri.” concludendo infine “Dunque, appare evidente che l'istituto di credito abbia provveduto ad
“anticipare” l'importo di euro 3.744,00 per conto del sig. alla e a Pt_1 Controparte_3
recuperare tale importo – mediante il pagamento delle rate mensili – ricomprendendo tale onere nel
capitale finanziato.”. Condividendo le prospettazioni avanzate nella CTU, i “costi intermediari”, sono stati inglobati nel complessivo capitale finanziato, e per tanto
2 corrisposto dal nei confronti dell'istituto bancario che ha soltanto anticipato tali Pt_1
importi. Pertanto si ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'istituto citato in giudizio relativamente al rimborso dei “costi di intermediazione”.
Va ritenuta altresì infondata l'ulteriore eccezione prospettata dalla difesa di IB, secondo cui al contratto di finanziamento contro cessione del quinto non si applicherebbe la disciplina di cui all'art. 125sexies T.U.B., e che pertanto le clausole contrattuali 3.1 e 4.1.
impugnate debbano ritenersi valide. Con l'espressione “cessione del quinto” si definisce,
infatti, quell'operazione di finanziamento a disposizione dei dipendenti pubblici e privati con rimborso di pagamento corrispondente a un quinto dell'importo ricevuto come stipendio o trattamento pensionistico: tale contratto, disciplinato dal Titolo secondo del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, è stato ulteriormente dettagliato in occasione dell'introduzione della disciplina sul credito ai consumatori ove, nella definizione di “contratto di credito” di cui all'art. 121 T.U.B. (quale quello con cui “un finanziatore concede o si impegna a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”), viene espressamente ricompresa anche la specifica forma contrattuale in esame. L'estensione della nozione avviene nel 2012 e va ad arricchire il quadro già delineato dalle Disposizioni di trasparenza della CA d'Italia successive all'entrata in vigore del d. Lgs. n. 141 del 2010: in particolare, viene inserito l'art. 6 bis nel citato d.P.R. con cui si precisa come all'istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del T.U.B.
Si tratta dunque di una forma di credito riconducibile alla suddetta categoria ed in quanto tale sottoposta al complesso di nome speciali ad essa dedicate. La sua tipizzazione appare dunque indubbia così come l'applicazione di tutte le regole specifiche al fine di presidiare la relazione con il cliente. L'avocazione di questa particolare forma di finanziamento alla categoria generale del credito ai consumatori è in linea con l'obiettivo del legislatore di ampliare il raggio di azione della tutela del cliente finale nella sua veste più debole,
estendendo appunto una particolare protezione a tutta una serie di rapporti contrattuali intercorrenti tra finanziatori e consumatori. L'effetto è l'applicazione della normativa settoriale a plurime ipotesi negoziali (o prassi, tipiche ed atipiche) e sostanzialmente riconducibili, in via di prima approssimazione, a forme di credito finalizzato ed a forme di
3 credito diretto, comunque denominate.Ciò premesso, parte attrice asserisce di aver stipulato, con la società odierna convenuta, il contratto di prestito personale, con cessione del 1/5 dello stipendio C 762992, con decorrenza dal 31/03/2016, per un importo totale di €
37,440,00, con rate mensili di € 312,00; l'istituto finanziario provvedeva a contrarre una polizza assicurativa a garanzia del credito, il cui costo veniva posto a carico del ricorrente ed al momento della stipula, l'attore corrispondeva oltre agli interessi pattuiti, le seguenti spese: commissioni di gestione € 193,20, commissioni di attivazione € 1.04,32, costi di intermediazione € 3.744,00. Il estingueva poi anticipatamente il finanziamento in Pt_1
data 04.09.2020 effettuando un bonifico per l'importo di euro 18,642,25. Sostiene l'attore che,
a seguito dell'estinzione della posizione, il contraente ha diritto al rimborso dei seguenti costi non maturati € 2.635,78. Tali quote di cui si chiede formalmente il rimborso sono determinate dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, a titolo di commissioni, oneri e premio polizza, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per il numero di rate residuanti alla scadenza naturale del contratto.
Nell'ambito del diritto europeo la materia del credito al consumo è regolata dalla direttiva
2008/48/CE, che ha abrogato la previgente direttiva 87/102/CEE. La nuova disciplina prevede, all'art. 16, il diritto del consumatore all'adempimento anticipato degli obblighi derivanti dal contratto. In questi casi, al consumatore è garantita una «riduzione del costo
totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto»,
mentre al creditore spetta «un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi
direttamente collegati al rimborso anticipato del credito (…)».
L'ordinamento italiano ha recepito detta direttiva mediante il d.lgs. n. 141/2010, che ha sostituito il Capo II del Titolo VI del TUB. L'art. 125-sexies, con una formulazione quasi identica al menzionato art. 16 della direttiva 2008/48/CE, prevedeva - prima della recente riforma del 2023 - il diritto alla riduzione del costo totale del credito, «pari all'importo degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».
Le pronunce della giurisprudenza di merito e dell'Arbitro bancario finanziario susseguitesi a ridosso della riforma, hanno fornito una interpretazione restrittiva dell'inciso «per la vita
residua del contratto», nel senso di ritenere che il diritto alla riduzione potesse includere
4 esclusivamente i costi correlati alla durata del contratto (c.d. costi recurring), restando esclusi i costi sostenuti dal consumatore all'avvio del contratto di finanziamento e non soggetti a maturazione (c.d. costi up-front). L'emersione di prassi abusive nelle pratiche di finanziamento – consistenti nello “svuotamento” dei costi recurring, con contestuale incremento di quelli up-front non soggetti a riduzione – ha condotto la CA d'Italia ad adottare disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di finanziamento, prescrivendo la necessità di quantificare in modo trasparente e dettagliato l'imputazione dei costi nei contratti di credito al consumo. In questo quadro si è di recente inserito l'intervento della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 “Lexitor”).
Su rinvio pregiudiziale di un tribunale polacco ai sensi dell'art. 267 TFUE, il giudice dell'Unione ha stabilito che una disciplina nazionale di riduzione del costo del credito ai soli costi recurring, escludendo quelli up-front, risulta incompatibile con la direttiva
2008/48/CE e ha evidenziato che l'art. 16 debba essere interpretato «non soltanto sulla base del
suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla
normativa di cui essa fa parte». A differenza della disciplina previgente, che prevedeva il diritto per il consumatore ad una «equa riduzione del costo complessivo del credito» in caso di estinzione anticipata del contratto, la nuova normativa stabilisce il diritto ad una più precisa
«riduzione del costo totale del credito». In effetti, la nuova direttiva mira a garantire un'elevata protezione al consumatore in ragione della sua posizione di contraente debole e tale finalità
risulterebbe frustrata, secondo i giudici di Lussemburgo, se il diritto alla riduzione comprendesse i soli costi recurring. Il legislatore italiano si è attivato per adeguare la normativa interna alla pronuncia della Corte di giustizia, intervenendo con l'art. 11-octies
del d.l. n. 73/2021 ad innovare la formulazione dell'art. 125-sexies TUB per chiarirne la portata. Il nuovo articolo 125-sexies parla ora di diritto alla riduzione, «in misura proporzionale
alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito,
escluse le imposte». Al fine di regolamentare la disciplina di carattere intertemporale, il legislatore ha introdotto, poi, al comma secondo del citato art. 11-octies una specifica disposizione che prescrive l'applicabilità della versione aggiornata dell'art. 125-sexies ai soli contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in parola), mentre ai rimborsi anticipati dei contratti
5 sottoscritti in data antecedente «continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies
(…) e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della CA
d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
La disposizione da ultimo menzionata ha formato, tuttavia, oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino dinanzi alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 263/2022, è intervenuta sulla questione ed ha evidenziato,
preliminarmente, che le sentenze del giudice dell'Unione – cui gli Stati membri hanno l'obbligo di adeguarsi – sono dotate di efficacia dichiarativa e producono effetti che retroagiscono alla data di entrata in vigore della norma oggetto del quesito, come se quest'ultima avesse stabilito sin dalla sua origine quanto chiarito dalla Corte di giustizia.
La Corte costituzionale, quale garante del rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ha pertanto dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies limitatamente al richiamo operato alle «norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza
della CA d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti». La Consulta, in particolare,
ha ritenuto recessivo l'interesse dei finanziatori rispetto all'obbligo di conformarsi alle pronunce del giudice europeo. Per l'effetto, a seguito della pronuncia ora richiamata, l'art. 125-sexies T.U.B. va letto ed interpretato nel senso che esso obbliga le banche, e i soggetti finanziatori in generale, al rimborso, in caso di estinzione anticipata del finanziamento,
anche dei costi c.dd. up front.
Sulla questione del rimborso dei costi sostenuti dal consumatore finanziato in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento si è pronunciata di recente anche la giurisprudenza di legittimità. In particolare, con sentenza n. 1951 del 6 settembre 2023, la
Corte di Cassazione, aderendo ai principi già enunciati dalla Consulta, ha chiarito nuovamente che, in caso di assenza di una norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento (c.dd. costi up
front). È pertanto nulla, secondo la Suprema Corte, la clausola contrattuale (nel nostro caso si tratta precipuamente della clausola 4.1 cfr. documentazione in atti) che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché
determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
6 derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005 (c.d. clausola abusiva o vessatoria).
Da ultimo è intervenuto sulla spinosa questione anche il legislatore che con il d.lgs. n. 104
del 10 agosto 2023, all'art. 27 ha introdotto una nuova disciplina delle estinzioni anticipate,
prevedendo espressamente che: “All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e
seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come
interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni
anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in
materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a
riduzione le imposte.»
Il decreto-legge in commento è stato poi definitivamente convertito nella legge 9 ottobre
2023, n. 136, che ha cristallizzato definitivamente, anche a livello normativo, il principio secondo cui, in caso di estinzioni anticipate, il consumatore ha diritto al rimborso non solo dei costi recurring, ma anche di quelli up-front, sostenuti per l'apertura della linea di credito
ab origine concessa.
D'altronde, come chiarito, è altresì intervenuta la Consulta che ha definitivamente sancito la incostituzionalità della precedente interpretazione, cui hanno fatto poi seguito gli interventi normativi sopra richiamati e, in ultimo, la pronuncia della Suprema Corte sovra indicata. Va poi ritenuta destituita di fondamento l'eccezione sollevata dalla banca secondo cui la nuova normativa non può applicarsi ai contratti in esame, essendo stati essi stipulati in data antecedente rispetto alle vicende novative dell'art. 125 - sexies T.U.B., essendo intervenuta con riguardo proprio al discorso della disciplina intertemporale una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Al riguardo, giova evidenziare che, in base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 l. 11 marzo 1953, n.87, la pronuncia di incostituzionalità di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione
7 della pronuncia del Giudice delle leggi, che essa possa più essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante. I mutamenti normativi prodotti da una pronuncia di illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens,
impongono – in ogni stato e grado e quindi anche nella fase di cassazione – la disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale e l'applicazione della regola iuris
risultante dalla decisione anzidetta.
La rinuncia al rimborso contenuta in una delle clausole del contratto si presenta nulla, visto che tale clausola contrattuale risulta contraria all'art. 125 T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra Istituto di credito e cliente consumatore. La deroga al disposto di legge, poi, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è vessatoria e, quindi, nulla. La mera esclusione degli interessi di cui al piano di ammortamento per le rate successive all'estinzione non è
sufficiente a ritenere assolto l'obbligo all'equa riduzione del finanziamento estinto,
rappresentando lo scorporo di interessi non dovuti una immediata conseguenza collegata la mera restituzione del capitale. Non invocabile sul punto è la doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c. irrilevante nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore (Trib.
Nocera inferiore, n. 1929/2017). È evidente lo squilibrio sinallagmatico, anche sotto un altro profilo: in caso di anticipata estinzione da un lato è prevista l'equa riduzione a favore del cliente, dall'altro è previsto l'equo indennizzo a favore del finanziatore che gli attribuisca un compenso massimo dell'1% sul capitale residuo.
Peraltro, in tal senso, e invocando norme diverse, anche Trib. Parma, 27 novembre 2015: “La
clausola che preveda l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata, vessatoria
ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera b) Codice Consumo, è inopponibile al consumatore e la nullità
può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Conclusivamente, lo scrivente magistrato ritiene di condividere le valutazioni contenuti nella CTU presente in atti sulla rimborsabilità dei costi
recurring ed up pront. Invero, secondo la dott.ssa , gli unici costi a cui il Per_1 Pt_1
ha diritto alla restituzione sono i costi “up front”, i quanto ai recurring “in sede di estinzione
anticipata, sono stati detratti dall'importo residuo dal sig. che, dunque, relativamente ad essi Pt_1
non ha alcun diritto di ripetizione”. Pertanto, alla luce del calcolo effettuato dalla dott.ssa l'importo complessivamente dovuto dalla è pari a € 3.214,56. È invece da Per_1 CP_2
8 dichiararsi nulla per violazione di norme imperative la clausola enunciante la rinuncia al rimborso dei costi. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4,
c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013,
n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26
novembre 2013 n.1431). lga quanto segue. Ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77
del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta,
oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.
Spese come da dispositivo in base al principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- Dichiara nulla, in quanto in violazione di norme imperative, la clausola n. 4.1. (nonché la clausola 3.1.) delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da IB
CA e sottoscritte da , nella parte in cui prevede che “in caso di anticipata CP_4
estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), E) e F) del Prospetto Economico (…) non saranno
rimborsabili, come pure quelli esposti nel successivo punto 12. Gli importi di cui alle lettere C) ed D)
saranno invece rimborsati al cedente per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel
precedente punto 3.1.”.
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
(p. iva – c.f. ), con sede in Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
9 Roma, alla Via Venti Settembre n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli ulteriori costi pari ad € 3.214,56, oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla anticipata estinzione del contratto e determinati, a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, al tasso previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. così
come modificato dalla L.162/2014;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 140,00 per spese ed euro 1560,00 per competenze oltre iva c.p.a e spese generali 15% oltre spese di ctu
, Controparte_6
il go
dott. Salvatore Nasti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Terza Sezione Civile, in persona del giudice onorario di
Tribunale dott. Salvatore Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6024/2021 R.G., avente ad oggetto: rimborso estinzione anticipata contratto di finanziamento, costi up-front vertente tra
C.F. , residente in [...]di Stabia, Parte_1 C.F._1
Via Galeno n. 50 rappresentato e difeso dagli Avv. Raffaele A. Calogero
e Gianluca Fuccillo CF , unitamente e CodiceFiscale_2 C.F._3 disgiuntamente, giusto mandato in calce al presente atto elett.te dom.to ai fini della presente procedura in Castellammare di Stabia alla Piazza Spartaco 27 presso e nello studio degli Avv.ti
CALOGERO & FUCCILLO, i quali dichiarano ai sensi dell'art. 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 081.8705999 all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
e
Via Venti Settembre, 30 - 00187 – Roma Partita Controparte_1 P.IVA_ IVA di Gruppo - Cod. Fisc. - C.C.I.A.A. Roma;
P.IVA_1 P.IVA_2
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MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si da atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e dunque ai sensi delle indicazioni del secondo comma dell'art.132 c.p.c. come modificato per effetto delll'entrata in vigore dell'art. 45 comma 17
della legge 18 giugno 2009 n. 69 trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 comma
2, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che alla data della suddetta entrata in vigore pendenti in primo grado, così come quello in esame. Pertanto, devono all'uopo considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo che la comparsa che ogni altro atto del giudizio nonché le istanze di cui ai verbali di causa ed ogni altra attività ivi verbalizzata. Nel nostro
1 ordinamento, esiste il principio dell'acquisizione probatoria ex art. 2697 c.c. in funzione del quale ” chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ogni prova può essere utilizzata dal giudice in sede di decisione indipendentemente dalla sua "provenienza soggettiva", ossia senza tener conto di quale parte l'ha dedotta o del fatto che essa sia stata disposta d'ufficio dal giudice. In
giurisprudenza l'applicazione di questo principio è pacifica ( Cass.civ. 1112/03; Cass.
13068/00; Cass. 5126/00; Cass. 7201/95; Cass. 6956/95; Cass. 5643/95). Preliminarmente, è da disattendersi l'eccezione sollevata dalla in ordine alla carenza di legittimazione CP_2
passiva relativamente ai c.dd. “costi di intermediazione”. E, difatti, secondo la difesa della
CA il rimborso di tali costi non dovrebbe essere oggetto di restituzione al cliente,
trattandosi di onere “incamerato da un soggetto differente dall'istituto finanziario” (cfr.
comparsa in atti). Altresì il CTP della banca deducendo che l'importo di euro 3.744,00 è stato versato all'intermediario quale soggetto autonomo rispetto alla banca, Controparte_3
richiama il documento concernente la disposizione di un bonifico effettuato dalla finanziaria in favore della in data 09.03.2016 avente come importo complessivo Controparte_3
euro 5.669,49. Ma va rilevato, condividendo le affermazioni rese dalla Dott.ssa , ( Per_1
nominato ctu) che l'importo “rappresenta il versamento del costo d'intermediazione relativo a più
pratiche di finanziamento come da dettaglio allegato alla distinta di bonifico, ricomprende anche euro
3.744,00 quale “costo dell'intermediario” pagato per conto del sig. rilevando altresì “che Pt_1
l'istituto di credito abbia versato l'importo di euro 3.744,00 alla dall'altro a Controparte_3
rilevare che il sig. abbia conferito – in pari data alla sottoscrizione del finanziamento - ad un Pt_1
soggetto esterno all'istituto IB incarico per l'attività di intermediario del credito.” proseguendo poi sul punto “Tanto chiarito, occorre altresì precisare che l'importo di euro 3.744,00 è stato
comunque ricompreso nel capitale finanziato (euro 27.913,15) e, quindi, anch'esso rimborsato in
quota parte insieme alla quota capitale, alla quota interessi e alla quota relativa al costo degli ulteriori
oneri.” concludendo infine “Dunque, appare evidente che l'istituto di credito abbia provveduto ad
“anticipare” l'importo di euro 3.744,00 per conto del sig. alla e a Pt_1 Controparte_3
recuperare tale importo – mediante il pagamento delle rate mensili – ricomprendendo tale onere nel
capitale finanziato.”. Condividendo le prospettazioni avanzate nella CTU, i “costi intermediari”, sono stati inglobati nel complessivo capitale finanziato, e per tanto
2 corrisposto dal nei confronti dell'istituto bancario che ha soltanto anticipato tali Pt_1
importi. Pertanto si ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione dell'istituto citato in giudizio relativamente al rimborso dei “costi di intermediazione”.
Va ritenuta altresì infondata l'ulteriore eccezione prospettata dalla difesa di IB, secondo cui al contratto di finanziamento contro cessione del quinto non si applicherebbe la disciplina di cui all'art. 125sexies T.U.B., e che pertanto le clausole contrattuali 3.1 e 4.1.
impugnate debbano ritenersi valide. Con l'espressione “cessione del quinto” si definisce,
infatti, quell'operazione di finanziamento a disposizione dei dipendenti pubblici e privati con rimborso di pagamento corrispondente a un quinto dell'importo ricevuto come stipendio o trattamento pensionistico: tale contratto, disciplinato dal Titolo secondo del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, è stato ulteriormente dettagliato in occasione dell'introduzione della disciplina sul credito ai consumatori ove, nella definizione di “contratto di credito” di cui all'art. 121 T.U.B. (quale quello con cui “un finanziatore concede o si impegna a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria”), viene espressamente ricompresa anche la specifica forma contrattuale in esame. L'estensione della nozione avviene nel 2012 e va ad arricchire il quadro già delineato dalle Disposizioni di trasparenza della CA d'Italia successive all'entrata in vigore del d. Lgs. n. 141 del 2010: in particolare, viene inserito l'art. 6 bis nel citato d.P.R. con cui si precisa come all'istituto in commento si applichino le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del T.U.B.
Si tratta dunque di una forma di credito riconducibile alla suddetta categoria ed in quanto tale sottoposta al complesso di nome speciali ad essa dedicate. La sua tipizzazione appare dunque indubbia così come l'applicazione di tutte le regole specifiche al fine di presidiare la relazione con il cliente. L'avocazione di questa particolare forma di finanziamento alla categoria generale del credito ai consumatori è in linea con l'obiettivo del legislatore di ampliare il raggio di azione della tutela del cliente finale nella sua veste più debole,
estendendo appunto una particolare protezione a tutta una serie di rapporti contrattuali intercorrenti tra finanziatori e consumatori. L'effetto è l'applicazione della normativa settoriale a plurime ipotesi negoziali (o prassi, tipiche ed atipiche) e sostanzialmente riconducibili, in via di prima approssimazione, a forme di credito finalizzato ed a forme di
3 credito diretto, comunque denominate.Ciò premesso, parte attrice asserisce di aver stipulato, con la società odierna convenuta, il contratto di prestito personale, con cessione del 1/5 dello stipendio C 762992, con decorrenza dal 31/03/2016, per un importo totale di €
37,440,00, con rate mensili di € 312,00; l'istituto finanziario provvedeva a contrarre una polizza assicurativa a garanzia del credito, il cui costo veniva posto a carico del ricorrente ed al momento della stipula, l'attore corrispondeva oltre agli interessi pattuiti, le seguenti spese: commissioni di gestione € 193,20, commissioni di attivazione € 1.04,32, costi di intermediazione € 3.744,00. Il estingueva poi anticipatamente il finanziamento in Pt_1
data 04.09.2020 effettuando un bonifico per l'importo di euro 18,642,25. Sostiene l'attore che,
a seguito dell'estinzione della posizione, il contraente ha diritto al rimborso dei seguenti costi non maturati € 2.635,78. Tali quote di cui si chiede formalmente il rimborso sono determinate dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, a titolo di commissioni, oneri e premio polizza, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per il numero di rate residuanti alla scadenza naturale del contratto.
Nell'ambito del diritto europeo la materia del credito al consumo è regolata dalla direttiva
2008/48/CE, che ha abrogato la previgente direttiva 87/102/CEE. La nuova disciplina prevede, all'art. 16, il diritto del consumatore all'adempimento anticipato degli obblighi derivanti dal contratto. In questi casi, al consumatore è garantita una «riduzione del costo
totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto»,
mentre al creditore spetta «un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi
direttamente collegati al rimborso anticipato del credito (…)».
L'ordinamento italiano ha recepito detta direttiva mediante il d.lgs. n. 141/2010, che ha sostituito il Capo II del Titolo VI del TUB. L'art. 125-sexies, con una formulazione quasi identica al menzionato art. 16 della direttiva 2008/48/CE, prevedeva - prima della recente riforma del 2023 - il diritto alla riduzione del costo totale del credito, «pari all'importo degli
interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».
Le pronunce della giurisprudenza di merito e dell'Arbitro bancario finanziario susseguitesi a ridosso della riforma, hanno fornito una interpretazione restrittiva dell'inciso «per la vita
residua del contratto», nel senso di ritenere che il diritto alla riduzione potesse includere
4 esclusivamente i costi correlati alla durata del contratto (c.d. costi recurring), restando esclusi i costi sostenuti dal consumatore all'avvio del contratto di finanziamento e non soggetti a maturazione (c.d. costi up-front). L'emersione di prassi abusive nelle pratiche di finanziamento – consistenti nello “svuotamento” dei costi recurring, con contestuale incremento di quelli up-front non soggetti a riduzione – ha condotto la CA d'Italia ad adottare disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di finanziamento, prescrivendo la necessità di quantificare in modo trasparente e dettagliato l'imputazione dei costi nei contratti di credito al consumo. In questo quadro si è di recente inserito l'intervento della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza n. 383 dell'11 settembre 2019 “Lexitor”).
Su rinvio pregiudiziale di un tribunale polacco ai sensi dell'art. 267 TFUE, il giudice dell'Unione ha stabilito che una disciplina nazionale di riduzione del costo del credito ai soli costi recurring, escludendo quelli up-front, risulta incompatibile con la direttiva
2008/48/CE e ha evidenziato che l'art. 16 debba essere interpretato «non soltanto sulla base del
suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla
normativa di cui essa fa parte». A differenza della disciplina previgente, che prevedeva il diritto per il consumatore ad una «equa riduzione del costo complessivo del credito» in caso di estinzione anticipata del contratto, la nuova normativa stabilisce il diritto ad una più precisa
«riduzione del costo totale del credito». In effetti, la nuova direttiva mira a garantire un'elevata protezione al consumatore in ragione della sua posizione di contraente debole e tale finalità
risulterebbe frustrata, secondo i giudici di Lussemburgo, se il diritto alla riduzione comprendesse i soli costi recurring. Il legislatore italiano si è attivato per adeguare la normativa interna alla pronuncia della Corte di giustizia, intervenendo con l'art. 11-octies
del d.l. n. 73/2021 ad innovare la formulazione dell'art. 125-sexies TUB per chiarirne la portata. Il nuovo articolo 125-sexies parla ora di diritto alla riduzione, «in misura proporzionale
alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito,
escluse le imposte». Al fine di regolamentare la disciplina di carattere intertemporale, il legislatore ha introdotto, poi, al comma secondo del citato art. 11-octies una specifica disposizione che prescrive l'applicabilità della versione aggiornata dell'art. 125-sexies ai soli contratti sottoscritti successivamente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in parola), mentre ai rimborsi anticipati dei contratti
5 sottoscritti in data antecedente «continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies
(…) e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della CA
d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
La disposizione da ultimo menzionata ha formato, tuttavia, oggetto di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Torino dinanzi alla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 263/2022, è intervenuta sulla questione ed ha evidenziato,
preliminarmente, che le sentenze del giudice dell'Unione – cui gli Stati membri hanno l'obbligo di adeguarsi – sono dotate di efficacia dichiarativa e producono effetti che retroagiscono alla data di entrata in vigore della norma oggetto del quesito, come se quest'ultima avesse stabilito sin dalla sua origine quanto chiarito dalla Corte di giustizia.
La Corte costituzionale, quale garante del rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ha pertanto dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies limitatamente al richiamo operato alle «norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza
della CA d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti». La Consulta, in particolare,
ha ritenuto recessivo l'interesse dei finanziatori rispetto all'obbligo di conformarsi alle pronunce del giudice europeo. Per l'effetto, a seguito della pronuncia ora richiamata, l'art. 125-sexies T.U.B. va letto ed interpretato nel senso che esso obbliga le banche, e i soggetti finanziatori in generale, al rimborso, in caso di estinzione anticipata del finanziamento,
anche dei costi c.dd. up front.
Sulla questione del rimborso dei costi sostenuti dal consumatore finanziato in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento si è pronunciata di recente anche la giurisprudenza di legittimità. In particolare, con sentenza n. 1951 del 6 settembre 2023, la
Corte di Cassazione, aderendo ai principi già enunciati dalla Consulta, ha chiarito nuovamente che, in caso di assenza di una norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento (c.dd. costi up
front). È pertanto nulla, secondo la Suprema Corte, la clausola contrattuale (nel nostro caso si tratta precipuamente della clausola 4.1 cfr. documentazione in atti) che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché
determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
6 derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005 (c.d. clausola abusiva o vessatoria).
Da ultimo è intervenuto sulla spinosa questione anche il legislatore che con il d.lgs. n. 104
del 10 agosto 2023, all'art. 27 ha introdotto una nuova disciplina delle estinzioni anticipate,
prevedendo espressamente che: “All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e
seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come
interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni
anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in
materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a
riduzione le imposte.»
Il decreto-legge in commento è stato poi definitivamente convertito nella legge 9 ottobre
2023, n. 136, che ha cristallizzato definitivamente, anche a livello normativo, il principio secondo cui, in caso di estinzioni anticipate, il consumatore ha diritto al rimborso non solo dei costi recurring, ma anche di quelli up-front, sostenuti per l'apertura della linea di credito
ab origine concessa.
D'altronde, come chiarito, è altresì intervenuta la Consulta che ha definitivamente sancito la incostituzionalità della precedente interpretazione, cui hanno fatto poi seguito gli interventi normativi sopra richiamati e, in ultimo, la pronuncia della Suprema Corte sovra indicata. Va poi ritenuta destituita di fondamento l'eccezione sollevata dalla banca secondo cui la nuova normativa non può applicarsi ai contratti in esame, essendo stati essi stipulati in data antecedente rispetto alle vicende novative dell'art. 125 - sexies T.U.B., essendo intervenuta con riguardo proprio al discorso della disciplina intertemporale una pronuncia di illegittimità costituzionale.
Al riguardo, giova evidenziare che, in base al combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 l. 11 marzo 1953, n.87, la pronuncia di incostituzionalità di una norma di legge determina la cessazione della sua efficacia erga omnes ed impedisce, dopo la pubblicazione
7 della pronuncia del Giudice delle leggi, che essa possa più essere comunque applicata ai rapporti giuridici in relazione ai quali risulti rilevante. I mutamenti normativi prodotti da una pronuncia di illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens,
impongono – in ogni stato e grado e quindi anche nella fase di cassazione – la disapplicazione della norma dichiarata incostituzionale e l'applicazione della regola iuris
risultante dalla decisione anzidetta.
La rinuncia al rimborso contenuta in una delle clausole del contratto si presenta nulla, visto che tale clausola contrattuale risulta contraria all'art. 125 T.U.B., che costituisce una norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra Istituto di credito e cliente consumatore. La deroga al disposto di legge, poi, determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore ed è vessatoria e, quindi, nulla. La mera esclusione degli interessi di cui al piano di ammortamento per le rate successive all'estinzione non è
sufficiente a ritenere assolto l'obbligo all'equa riduzione del finanziamento estinto,
rappresentando lo scorporo di interessi non dovuti una immediata conseguenza collegata la mera restituzione del capitale. Non invocabile sul punto è la doppia sottoscrizione ex art. 1341 e 1342 c.c. irrilevante nell'ambito dei rapporti tra professionista e consumatore (Trib.
Nocera inferiore, n. 1929/2017). È evidente lo squilibrio sinallagmatico, anche sotto un altro profilo: in caso di anticipata estinzione da un lato è prevista l'equa riduzione a favore del cliente, dall'altro è previsto l'equo indennizzo a favore del finanziatore che gli attribuisca un compenso massimo dell'1% sul capitale residuo.
Peraltro, in tal senso, e invocando norme diverse, anche Trib. Parma, 27 novembre 2015: “La
clausola che preveda l'irripetibilità di costi e commissioni in caso di estinzione anticipata, vessatoria
ai sensi dell'art. 33 comma 2 lettera b) Codice Consumo, è inopponibile al consumatore e la nullità
può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Conclusivamente, lo scrivente magistrato ritiene di condividere le valutazioni contenuti nella CTU presente in atti sulla rimborsabilità dei costi
recurring ed up pront. Invero, secondo la dott.ssa , gli unici costi a cui il Per_1 Pt_1
ha diritto alla restituzione sono i costi “up front”, i quanto ai recurring “in sede di estinzione
anticipata, sono stati detratti dall'importo residuo dal sig. che, dunque, relativamente ad essi Pt_1
non ha alcun diritto di ripetizione”. Pertanto, alla luce del calcolo effettuato dalla dott.ssa l'importo complessivamente dovuto dalla è pari a € 3.214,56. È invece da Per_1 CP_2
8 dichiararsi nulla per violazione di norme imperative la clausola enunciante la rinuncia al rimborso dei costi. Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4,
c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 17 maggio 2013,
n.12123; Cass. Civ., Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26
novembre 2013 n.1431). lga quanto segue. Ai sensi dell'articolo 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77
del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta,
oltre che nel caso della soccombenza reciproca, nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ.
Spese come da dispositivo in base al principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
- Dichiara nulla, in quanto in violazione di norme imperative, la clausola n. 4.1. (nonché la clausola 3.1.) delle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente da IB
CA e sottoscritte da , nella parte in cui prevede che “in caso di anticipata CP_4
estinzione, gli importi indicati alle lettere A), B), E) e F) del Prospetto Economico (…) non saranno
rimborsabili, come pure quelli esposti nel successivo punto 12. Gli importi di cui alle lettere C) ed D)
saranno invece rimborsati al cedente per la sola quota non maturata secondo le modalità indicate nel
precedente punto 3.1.”.
- Accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
(p. iva – c.f. ), con sede in Controparte_5 P.IVA_1 P.IVA_2
9 Roma, alla Via Venti Settembre n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione degli ulteriori costi pari ad € 3.214,56, oltre rivalutazione ed interessi a far data dalla anticipata estinzione del contratto e determinati, a far data dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, al tasso previsto dall'art.1284 comma 4 c.c. così
come modificato dalla L.162/2014;
condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 140,00 per spese ed euro 1560,00 per competenze oltre iva c.p.a e spese generali 15% oltre spese di ctu
, Controparte_6
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dott. Salvatore Nasti
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