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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 674 del ruolo generale dell'anno 2023, rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 13.5.2025
PROMOSSA DA
, con l'Avv. LAURA FERRABOSCHI ed elettivamente domiciliata in Parte_1
VIALE MARIOTTI, 1 - PARMA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. MARCELLO GIANINI ed elettivamente domiciliata in Controparte_1
BORGO AL COLLEGIO MARIA LUIGIA, 16 - PARMA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Parma n. 185/2023, depositata il 14/02/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e, premettendo di essere Controparte_1 Parte_1
l'esclusivo proprietario dell'immobile sito in Parma, Via Magani n. 1, chiedeva di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte della convenuta, con conseguente condanna della stessa al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad € 800,00 mensili, dalla domanda avanzata l'1.3.2017 al rilascio.
Si costituiva in giudizio deducendo di essere comproprietaria Parte_1 dell'immobile oggetto di causa, in quanto lo stesso giorno in cui il stipulava il rogito CP_1
d'acquisto (28.2.2012) le odierne parti sottoscrivevano scrittura privata nella quale controdichiaravano che la proprietà per la quota del 23% era della , avendo ella contribuito Pt_1 all'acquisto con la somma di € 37.950,00.
La convenuta asseriva, altresì, che il godimento dell'immobile derivava dalla sua qualità di comproprietaria e collocataria, in via privilegiata, dei figli minori e di essere entrata nell'immobile con le chiavi regolarmente detenute a tale titolo, anche per la necessità di salvare sé ed i figli da un grave ulteriore pregiudizio.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare al simulazione della compravendita in data 28.2.2012 dell'immobile oggetto di causa, disponendo il trasferimento della quota, pari al 23%, a proprio favore, con ogni onere anche notarile, ordinandosi le conseguenti trascrizioni e, per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare, con efficacia dal
27.2.2017 ad oggi, il proprio diritto di abitare nell'immobile unitamente ai figli e che nulla era dovuto al CP_1
All'esito dell'istruttoria, orale e documentale, il Tribunale così decideva:
“accertata l'occupazione sine titulo da parte della sig.ra dell'immobile Parte_1 sito in via Magani n. 1 a Parma, loc. San Pancrazio Parmense, condanna essa convenuta all'immediato rilascio del predetto immobile, libero e vuoto da persone e cose, nella piena disponibilità dell'attore;
- condanna la convenuta al pagamento di € 42.737,76 a titolo di risarcimento danno per la mancata disponibilità dell'immobile, quantificati sino al mese di febbraio 2023, in favore dell'attore ed al pagamento di € 593,58 mensili dal mese di marzo 2023 al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni mensilità al saldo effettivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale della sig.ra ; Parte_1
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore…”.
§ Osservava il primo Giudice che l'attore aveva allegato e documentato di aver acquistato il predetto immobile in data 28.2.2012 e di aver contratto un mutuo INPDAP per € 80.000, menzionando, altresì, una scrittura, nella quale le odierne parti avevano convenuto che la proprietà dell'immobile in questione era della per il 23%, corrispondente alla quota che ella aveva Pt_1 versato per l'acquisto.
Le parti, all'epoca dell'acquisto, erano coniugate e, sopraggiunta la crisi matrimoniale, in data 27.2.2017, la si era trasferita con i figli nell'appartamento precitato, lasciando la casa Pt_1 coniugale sita in Via Volturno n. 39 a Parma, contro la volontà dell'attore. Seguendo la ricostruzione attorea, veniva instaurato giudizio per la separazione giudiziale dei coniugi, nel quale la chiedeva l'assegnazione dell'immobile oggetto di causa, che veniva Pt_1 negata in sede di Ordinanza Presidenziale poiché non si trattava della residenza familiare.
Sotto il profilo economico, l'attore veniva dichiarato tenuto al versamento di un assegno di mantenimento per i figli, di importo maggiorato per consentire il rilascio dell'immobile da parte della convenuta e sostenere le spese della locazione di un altro appartamento.
Tuttavia, nessun rilascio veniva eseguito e nemmeno veniva consegnata al una copia CP_1 delle chiavi, impedendo ogni possibilità di utilizzo dell'immobile, né versando un canone per l'occupazione dello stesso.
Dal canto suo, la affermava sussistere un diritto di comproprietà, come dissimulato Pt_1 dalla predetta scrittura privata, in quanto ella aveva contribuito all'acquisto con la somma di €
37.950,00 essendosi, altresì, obbligata nei confronti dell'attore al pagamento del debito contratto con l'INPDAP per la quota del 23%.
Elementi “indicatori” della comproprietà erano ricavabili, infine, dal fatto che il si CP_1 era obbligato a non vendere gli immobili senza autorizzazione espressa della convenuta, con obbligo di partecipazione della stessa all'eventuale rogito;
da quanto dichiarato dal in CP_1 un'istanza di anticipazione del provvedimento di affidamento dei minori, nel quale lo stesso scriveva che la coppia era “proprietaria” dell'immobile oggetto di causa;
dal fatto che i coniugi vi avevano posto la residenza pur non avendovi mai abitato e dal fatto che la possedeva le Pt_1 chiavi dell'immobile senza opposizione da parte del chiavi con le quali vi aveva fatto CP_1 ingresso a febbraio 2017.
La legittimità dell'utilizzo era, inoltre, fondata sullo stato di necessità di fare cessare una situazione di grave pregiudizio per la e i figli minori, a causa della condotta del Pt_1 CP_1
Peraltro, pochi mesi dopo l'ingresso della nell'immobile, l'attore comunicava la Pt_1 decisione di vendere la propria quota del 77%, affinchè ella potesse manifestare il proprio interesse all'acquisto della quota e procedere a sua cura all'acquisizione formale del 23%.
Dal canto suo la riteneva irrilevante la mancata assegnazione dell'immobile, in Pt_1 quanto la motivazione del rigetto di tale istanza non implicava il disconoscimento del diritto di comproprietà e di usarne secondo necessità.
Viceversa, secondo l'attore, dalla citata scrittura privata derivava il mero riconoscimento di un diritto di credito, in ragione delle somme corrisposte dalla convenuta per l'acquisto.
Punto centrale del conflitto era, quindi, l'interpretazione della scrittura privata del
28.2.2012, nella quale viene affermato che “I sottoscritti signori e Controparte_1
convengono che la proprietà dei detti immobili, contrariamente a quanto Parte_1 risulta ufficialmente, per la quota pari al 23% (ventitre per cento), sia, in realtà, di proprietà della signora in quanto la medesima ha contribuito all'acquisto di quanto sopra Parte_1 descritto, con somme di proprietà esclusiva pari a complessivi euro 37.950,00
(trentasettemilanovecentocinquanta)…”.
Ciò posto, il Tribunale riteneva infondata la domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione del contratto di compravendita del 28.2.2012, effettuata dalla , cui doveva Pt_1 conseguire il trasferimento della quota pari al 23% in capo alla stessa, con ogni dovere anche notarile a carico di entrambe le parti pro quota, ordinandosi le conseguenti trascrizioni, non sussistendo una simulazione relativa.
Ai fini di tale pronuncia, infatti, era indispensabile un accordo simulatorio fra i tre soggetti partecipanti e, quindi, che l'altro contraente (in questo caso, il venditore) non soltanto fosse informato dell'intesa raggiunta (in questo caso, della scrittura stipulata da e ) ma che CP_1 Pt_1 desse anche la propria consapevole adesione.
L'intesa trilaterale poteva anche non realizzarsi contestualmente, potendo l'accordo simulatorio realizzarsi per formazione progressiva, nel senso che l'altro contraente si poteva inserire successivamente nell'accordo raggiunto dalle due parti, aderendovi ed accettando tutti gli effetti e le conseguenze dell'interposizione fittizia.
Viceversa, la scrittura privata prodotta in giudizio era intercorsa solamente tra le odierne parti e non constava, né era documentata, alcuna adesione od accettazione da parte dei venditori, con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale volta ad accertare la simulazione del contratto di compravendita del 28.2.2012, tenuto anche conto che la conseguente domanda di trasferimento della quota alla poteva risultare ammissibile solo previo scioglimento della Pt_1 comunione, nel caso di specie nemmeno richiesto.
Quanto all'ulteriore argomento addotto a supporto dell'utilizzo dell'immobile e, cioè,
l'asserito stato di necessità derivante da grave situazione di conflitto tra i coniugi, ad avviso del
Tribunale avrebbe, al più, giustificato una permanenza temporanea, non protratta per anni e, peraltro, l'esigenza di proteggere la propria incolumità fisica non legittimava l'occupazione dell'immobile del presunto aggressore, apparendo, un siffatto comportamento, contrario alle più elementari regole di prudenza.
Il rigetto della domanda riconvenzionale precludeva, quindi, l'affermazione di sussistenza di un titolo per l'occupazione dell'immobile, basato sulla ritenuta simulazione del rogito “svelata” dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti, né il primo Giudice poteva far ricorso ad un diverso istituto, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Ne conseguiva la statuizione che non poteva utilizzare, ovvero occupare, Parte_1
l'immobile oggetto di causa sulla base della predetta scrittura, considerato anche che, nelle conclusioni, la convenuta non aveva richiesto di accertare la propria qualità di comproprietaria, ma solamente l'accertamento della simulazione ed il trasferimento a proprio favore della quota del
23%.
Rigettata tale domanda, quindi, non v'era spazio per il riconoscimento del diritto di utilizzare l'immobile quale comproprietaria dello stesso.
Nella realtà, la convenuta aveva fruito in via esclusiva dell'immobile senza titolo, non risultando neppure una concessione da parte dell'attore, che si era, fin da subito, vivacemente opposto.
Di conseguenza, la veniva condannata all'immediato rilascio del predetto immobile, Pt_1 libero e vuoto da persone e cose, nella piena disponibilità dell'attore.
Riguardo alla domanda del che aveva chiesto la condanna della convenuta al CP_1 pagamento dell'indennità di occupazione, parametrandola al canone di locazione di € 800,00 mensili, specificando che veniva richiesto il risarcimento per il tempo in cui l'attore non aveva potuto godere del bene o metterlo a frutto, in particolare non avendo potuto vendere l'immobile, per il quale era già stato stipulato un preliminare, a causa dell'occupazione da parte della e del Pt_1 contrasto manifestato dalla stessa, producendo, a tale fine, il preliminare sottoscritto con tale Per_1 il 4.1.2017, nel quale era pattuito il prezzo complessivo di € 155.000.
[...]
Come emerso dall'istruttoria, orale e documentale, l'occupazione dell'immobile da parte della aveva inizio il 27 febbraio 2017 e, già in data 1° marzo 2017, il legale del Pt_1 CP_1 chiedeva il rilascio dell'immobile, reagendo tempestivamente all'ingresso della . Con la Pt_1 stessa pec, l'Avv. Gianini comunicava che il aveva stipulato compromesso di vendita - CP_1 circostanza confermata in sede testimoniale dal promissario acquirente - che, in data Persona_1
7.3.2017, era fissato appuntamento presso il notaio per il rogito, e che l'occupazione perpetrata metteva a rischio l'operazione.
Con pec del 27.2.2017, il legale della diffidava il dal disporre dell'immobile, Pt_1 CP_1 in quanto bene comune, in forza della scrittura del 28.2.2017 e faceva presente che la propria assistita non avrebbe autorizzato alcun atto di disposizione.
Considerata la stretta concatenazione degli eventi e la tempestiva iniziativa dell'attore, il
Tribunale riconosceva il danno da mancato godimento del bene a partire dall'1.3.2017, atteso che la convenuta, in merito a ciò, non aveva fornito contestazione specifica, atta a superare la presunzione del danno lamentato dall'attore. Anzi, il comportamento della e le missive inviate per suo Pt_1 conto rafforzavano la sussistenza della circostanza relativa al mancato godimento del bene.
In altri termini, veniva ritenuta raggiunta la prova presuntiva, iuris tantum, della conseguenza patrimoniale pregiudizievole in danno dell'attore.
Con riferimento all'impossibilità di sfruttare economicamente il bene, fatto accertato come effettivamente probabile, in relazione alle specifiche circostanze concrete, tenuto conto che il disponeva di un immobile ad uso abitazione e che non aveva allegato di volersi trasferire CP_1 presso l'immobile oggetto di causa, il Tribunale riteneva congruo commisurare il danno patrimoniale ai mancati introiti che sarebbero stati ordinariamente ritraibili dai canoni locativi, per un bene immobile di tipo abitativo di quelle caratteristiche.
Per la quantificazione, l'attore aveva prodotto un prospetto su carta intestata dell' della provincia di Parma, da cui risultava che il canone Controparte_2 applicabile oscillava tra un minimo di € 385,14 ed un massimo di € 802,03.
Tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile, il primo Giudice riteneva equo determinare nella media tra i due importi il valore locativo del bene occupato, pari quindi ad € 593,58, da moltiplicare per il numero di mensilità, da marzo 2017 alla data dell'impugnata decisione (febbraio
2023), con conseguente condanna della convenuta al risarcimento da occupazione, quantificato in €
42.737,76, nonché al pagamento di € 593,58 mensili, da marzo 2023 al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni mensilità (a partire dal 31 marzo 2017) al saldo.
§ Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle proprie domande.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e Controparte_1 la conferma dell'impugnata Sentenza. Con Ordinanza del 19.1.2024 questa Corte, preso atto che, nelle more, Parte_1 aveva rilasciato l'immobile, cosicché allo stato l'istanza di sospensione riguardava solo la condanna al pagamento della indennità, pronunciata per l'importo non irrilevante di € 42.737,76, oltre interessi e spese, sospendeva l'esecutività della Sentenza, considerato che per Parte_1 fatto pacifico è titolare di un credito, di circa 37.000,00 euro, non contestato, e tuttavia non oggetto di accertamento in questa sede, il che ha impedito l'operatività della compensazione giudiziale: dunque, una valutazione globale e comparata delle situazioni di entrambe le parti consiglia di concedere la sospensiva, atteso che il pregiudizio a cui la debitrice è esposta in ragione della esecuzione, possibile per la intera somma portata dal titolo, risulta grave e ingiustificato, in presenza di un controcredito significativo, ma non assistito da titolo giudiziale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta illogicità della motivazione ed omessa valutazione e/o carenza dei mezzi di prova, con conseguente travisamento e/o errore di valutazione e di giudizio sulle risultanze istruttorie.
Avrebbe errato, il primo Giudice, a rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla
, in quanto era stato provato che la proprietà dell'immobile acquistato dal al prezzo Pt_1 CP_1 pagato di € 165.000 e per il quale lo stesso aveva richiesto un mutuo di € 80.000 all'INPS, contrariamente a quanto risultava dall'atto di compravendita, per la quota pari al 23% era in realtà di proprietà di , in quanto la medesima aveva contribuito all'acquisto dello stesso Parte_1 con la somma, di proprietà esclusiva, di € 37.950, obbligandosi anche, nei confronti del a CP_1 pagare il mutuo, sempre per la quota del 23%.
Infatti, con atto sottoscritto contestualmente al rogito e con l'obiettivo di dissimulare il contenuto formale del rogito stesso, le parti formalizzavano quanto sopra riportato.
Tale soluzione si era resa necessaria in quanto il aveva ottenuto il mutuo a tasso CP_1 favorevole in ragione del pubblico impiego svolto, ed era unicamente per tale ragione che, quale intestatario del bene, figurava fittiziamente egli solo.
Inoltre, gli acconti del prezzo venivano onorati con sostanze comuni dei coniugi.
In particolare dal rogito si evincono 6 versamenti, rispettivamente pagati:
- con 2 assegni tratti sul conto corrente CARIPARMA CREDIT AGRICOLE, nr. 35540390 presso la Filiale 449 ag. 10 PR, cointestato a e (rispettivamente un assegno bancario Pt_1 CP_1 di € 10.000 emesso il 18.5.2011 e un assegno circolare di € 20.000 emesso il 26.5.2011;
- con 3 vaglia postali emessi da , uffici nr. 10 e 6 di Parma, rispettivamente di € CP_3
10.000 in data 28.5.2011, € 4.000 in data 30.5.2011 ed € 4.000 in data 4 giugno 2011;
- con 1 assegno circolare tratto su conto corrente CARIPARMA CREDIT AGRICOLE, pagato a titolo di caparra alla venditrice il 9.6.2011.
Il saldo veniva pagato col ricavato del mutuo INPS, che l'appellante si era impegnata a versare pro quota ed avrebbe effettivamente versato (circostanza non contestata).
A supporto di ciò veniva allegata copia dell'estratto conto bancario relativo al conto corrente cointestato ai coniugi relativo ai mesi di maggio-giugno 2019 attestanti il percepimento degli emolumenti di lavoro di entrambi sul conto comune e le 3 tranches predette, pagate a mezzo assegno bancario.
Riguardo, invece, ai vaglia postali, i coniugi erano cointestatari di libretto postale nr.
16728090 aperto con POSTE ITALIANE SPA, ufficio n. 10 di Parma, aperto il 23.04.2001 e chiuso il 14.03.2016, da cui venivano disposti i pagamenti.
Era dunque incontrovertibile la ratio della scrittura dissimulatoria in parola, e fuori di dubbio era l'acquisto in comproprietà, pro quota, del bene immobile sito in Via Magani, mentre risultava pacifico l'esercizio del diritto di comproprietà anche in ragione del fatto che i coniugi vi avevano posto la residenza, seppure senza avervi mai abitato, e che la deteneva le chiavi di Pt_1 casa senza manifestazione di volontà contraria del marito.
Di conseguenza, il Giudicante - che ha ricondotto la fattispecie in esame alla simulazione relativa soggettiva - nel rigettare la domanda riconvenzionale, si è limitato a riportare parzialmente un'interpretazione giurisprudenziale divergente dal caso che ci occupa ed ha omesso di analizzare in fatto la situazione de qua e, in diritto, la simulazione e i presupposti che la sorreggono, erroneamente riconducendo la fattispecie in esame alla simulazione relativa soggettiva, che si realizza ogni qualvolta l'accordo simulatorio ha ad oggetto l'attribuzione della qualità di parte del contratto ad un soggetto che resta estraneo al contratto stesso e presta solo il proprio nome.
Con il secondo motivo si lamenta erronea motivazione della Sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto lo stato di necessità e, quindi, la legittimità dell'ingresso in casa della , Pt_1 unitamente ai figli minori.
Il Tribunale, infatti, non avrebbe considerato che la situazione conflittuale della coppia era perdurante, tanto che anche in sede di separazione gli incontri padre-figlia minore è Per_2 Per_3 maggiorenne), erano stati interrotti in ragione delle continue condotte del non solo nei CP_1 confronti della , ma anche in pregiudizio degli stessi figli. Pt_1
Invero, come era stato illustrato negli atti difensivi di primo grado, almeno da novembre
2016 la subiva dal un regime abituale di condotte umilianti e vessanti, sia fisiche che Pt_1 CP_1 verbali, ritenute incompatibili con le normali condizioni di vita.
Tali comportamenti erano sfociati in lesioni fisiche refertate dal Pronto Soccorso di Parma ed erano divenuti oggetto di procedimento penale sorto da una denuncia querela definito con sentenza di condanna a carico dell'imputato CP_1
Quindi l'appellante era entrata legittimamente in casa con le chiavi regolarmente detenute, sia perché stava esercitando i propri legittimi diritti di comproprietaria, sia perché, versava nello stato di necessità di salvare sé stessa ed i minori (la bimba già testimone delle percosse alla moglie;
ed il ragazzo, spettatore di offese e denigrazioni in danno della madre) da un grave, ulteriore, pregiudizio.
Si consideri anche che la , temendo per la vita e l'incolumità dei propri figli e di sé Pt_1 stessa, chiedeva di trasferirsi in Sardegna, ove risiede la famiglia d'origine della ricorrente e luogo già noto ai ragazzi, che vi avevano spesso trascorso periodi di vacanza nel corso degli anni.
Tale richiesta tuttavia veniva rigettata dal Tribunale di Parma, previo parere negativo da parte dei Servizi Sociali, e del stesso. CP_1 E', inoltre, comprovato l'abuso del diritto comproprietario dell'attore, che, per sua stessa ammissione, si stava approntando in sordina a vendere l'immobile da mesi, senza previo assenso della avente diritto. Infatti, lo stesso, con missiva del 1.3.2017 invitava la al rogito già fissato Pt_1 per il giorno 7 di marzo 2017 presso lo studio del Notaio ed a consegnare la chiave Persona_4 nuova della porta di ingresso.
Tuttavia, lo stesso Notaio rifiutava di rogare a fronte del veto posto dalla , ritenuta Pt_1 correttamente comproprietaria.
Si aggiunga che in ultimo le parti hanno tentato la trattativa della vendita della restante quota di spettanza del alla , la quale, alla luce del deprezzamento dell'immobile, offriva CP_1 Pt_1 una somma per chiudere la partita contentando il desiderio del di monetizzare, contro la CP_1 necessità propria di usufruire di un alloggio idoneo per i bambini e per sé.
Tuttavia, la trattativa, portata avanti per le vie brevi sino alla fase della mediazione obbligatoria tentata dalle parti, non veniva assecondata dal CP_1
Si consideri che i Servizi sociali di Parma, in esito alla visita domiciliare, avevano anche accertato l'idoneità maggiore degli spazi dell'immobile di Via Magani, rispetto alla stessa casa coniugale.
Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione in relazione agli indici utilizzati per la quantificazione del canone di locazione e comunque errato riconoscimento e computo del risarcimento danni a carico dell'appellante.
Il Tribunale non avrebbe considerato che il nella sua qualità di genitore tenuto al CP_1 mantenimento di entrambi i minori, non ha mai provveduto al pagamento di eventuali canoni di locazione in favore dei minori, né tantomeno ha provveduto al pagamento di un importo
“maggiorato” al fine di consentire alla di reperire altra sistemazione abitativa. Pt_1
Il provvedimento presidenziale citato in sentenza veniva superato dai provvedimenti successivi adottati in sede di separazione giudiziale prodotti in atti, con la conseguenza che – di fatto – il non ha mai pagato alcun contributo in favore dei figli. CP_1
Dunque non spetta alcun risarcimento danni in capo allo stesso, posto che il mancato utilizzo dell'immobile di Via Magani da parte della e dei minori e avrebbe Pt_1 Per_2 Per_3 comportato in capo al un obbligo di provvedere alle spese locatizie della nuova CP_1 collocazione dei minori.
Inoltre, il Giudicante ha quantificato il presunto canone in € 593,58 moltiplicandolo per 72 mensilità, senza considerare che non era stata fornita alcuna prova in merito ad eventuali soggetti interessati a stipulare un contratto di locazione con decorrenza dal 1.3.2017.
Infatti all'epoca l'immobile non era concesso in locazione e non produceva alcun introito.
A ciò si aggiunga che anche qualora la fosse tenuta a corrispondere i canoni di Pt_1 locazione per avere abitato nell'immobile suddetto, da tale canone andrebbe comunque scomputata la quota cui era tenuto il come genitore tenuto al mantenimento di e . CP_1 Per_2 Per_3
L'appello è parzialmente fondato.
Il fenomeno dell'interposizione fittizia di persona ricorre tanto nella simulazione assoluta che in quella relativa;
in particolar modo, nella simulazione soggettiva relativa, si verifica una relazione trilaterale (interponente-interposto-terzo), nella quale, mediante l'accordo simulatorio, un soggetto intende acquistare un determinato diritto senza farlo apparire.
In tal caso, quindi, si verifica un atto traslativo nel quale il diritto fondamentale trasferito dal terzo all'interposto, viene in realtà trasferito all'interponente: di conseguenza l'effetto traslativo non si produce in capo dell'acquirente formale, ma in favore di quello sostanziale.
In tal caso di parla di interposizione fittizia, in quanto colui che appare titolare, non è in realtà tale, ipotesi non corrispondente a quella esaminata nel caso di specie.
Situazione diametralmente opposta, invece è quella che si produce nell'interposizione reale di persona, che può considerarsi come un negozio fiduciario che ha strette inerenze con la disciplina del mandato, quando esso ricorre come titolo giustificativo del rapporto fra fiduciante e fiduciario, ossia fra interponente ed interposto.
Nel caso dell'interposizione reale di persona l'effetto traslativo si produce effettivamente fra terzo venditore e fiduciario-mandatario, con l'obbligo, da parte di quest'ultimo, di far ricadere l'effetto del negozio giuridico (anche solo parzialmente) nella sfera giuridica del mandante.
A differenza che nell'interposizione fittizia, nell'interposizione reale il trasferimento del bene è realmente voluto dalle parti come produttivo di effetti, in quanto fra interponente ed interposto non esiste alcun accordo simulatorio inteso a svuotare di valenza il contenuto del contratto, esistendo, invece, un accordo fiduciario diretto a restringere in vario modo - e, quindi, anche solo parzialmente, ovvero solo relativamente ad una quota del bene - la portata dell'atto.
Per tale ragione, mentre nel caso della interposizione fittizia è necessario un accordo trilaterale al quale deve necessariamente partecipare anche il venditore - il quale deve essere consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente - nel caso di interposizione reale, l'accordo, è sempre e solo bilaterale, esplicando effetti solamente fra interposto ed interponente, con assoluta e totale estraneità del terzo contraente.
L'interposto, quindi, è una vera e propria parte del negozio, cosicché non è ravvisabile un'ipotesi di simulazione, dovendosi inquadrare la fattispecie nel fenomeno della rappresentanza indiretta.
Incidentalmente va rilevato che anche i mezzi di tutela sono totalmente diversi, fra le due fattispecie, in quanto, nella simulazione soggettiva relativa l'acquirente dissimulato o sostanziale che intenda agire in giudizio a tutela dei suoi diritti deve proporre una domanda tendente ad una sentenza di mero accertamento, la quale dichiari che il diritto, trasferito apparentemente a B, in realtà è trasferito ad A, mentre nella interposizione reale, siccome B è effettivamente acquirente del diritto, A dovrà esperire un'azione tendente ad una sentenza costitutiva, che pronunci il trasferimento dal fiduciante al fiduciario e che, avendo portata meramente dichiarativa, è imprescrittibile.
Riassumendo, l'attribuzione apparente del diritto di proprietà può avvenire tramite:
- l'interposizione fittizia di persona nell'ambito di un negozio simulato,
- l'interposizione reale di persona nello schema nel negozio fiduciario. L'interposizione reale crea una situazione di fatto diversa da quella del negozio simulato perché:
- nella simulazione, si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella voluta e inefficace (l'effetto reale non si produce),
- nel patto fiduciario, invece, il contratto con la persona interposta è valido ed efficace, ma sul presupposto che il fiduciario sia obbligato a trasferire il bene (o parte di esso) al fiduciante (ex multis Cass. Civ., n. 15385/2020).
In buona sostanza, l'interponente conferisce all'interposto un vero e proprio mandato senza rappresentanza incaricandolo di stipulare per suo conto ma non in suo nome un determinato contratto.
Di conseguenza, il terzo contraente non partecipa all'accordo tra l'interposto e l'interponente, cosa che invece accade, anzi deve accadere, nell'accordo simulatorio. La fattispecie dell'interposizione reale si inquadra, infatti, nella rappresentanza indiretta: l'alienazione tra il terzo contraente e l'interposto è realmente voluta e v'è poi un altro negozio (mandato senza rappresentanza) tra l'interponente e l'interposto stipulante, in forza del quale l'interposto si impegna ad acquistare per conto dell'interponente e a trasferire a questi – anche solo in parte - il bene acquistato per suo conto (ma non in suo nome).
Si badi che, in proposito, più volte la S.C. ha stabilito che per la validità del patto fiduciario
(qualificato come mandato senza rappresentanza), non è necessaria la forma scritta ad substantiam anche quando il pactum fiduciae abbia ad oggetto beni immobili, trattandosi di un accordo interno tra fiduciante e fiduciario che produce effetti meramente obbligatori (su tutto quanto fin qui detto si veda anche Cassazione Civile, SS.UU., 6/3/2020, n. 6459).
Infine, riguardo alla qualificazione giuridica dell'istituto, è principio consolidato che “La qualificazione giuridica della domanda, sulla base dell'interpretazione degli atti processuali, è demandata al giudice di merito ed integra un tipico accertamento di fatto, il cui sindacato è limitato al controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684; Cassazione civile, sez. lav.,
24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603)” (Cass. Civ., n. 15385/2020).
Quindi, tornando al caso di specie, il ha acquistato l'immobile con l'impegno di CP_1 trasferire il 23% della proprietà alla , obbligandosi a non vendere lo stesso senza Pt_1 autorizzazione espressa della , ed a far partecipare la stessa all'eventuale rogito, Parte_1 come risulta dal contratto sottoscritto da entrambe le parti, sul cui contenuto e della cui validità non può dubitarsi, sia per pacifica ammissione da parte dello stesso ma anche per la CP_1 testimonianza del Notaio che fece preparare l'atto alla sua segretaria e lo fece Testimone_1 firmare ai coniugi in sua presenza.
Va, quindi, accolta la domanda riconvenzionale svolta da , ed ordinato il Parte_1 trasferimento della quota del 23% dell'immobile oggetto di causa in suo favore, con spese a carico di entrambe le parti, in pari misura, in quanto la decisione di porre in essere l'interposizione reale è stata presa da entrambe i coniugi, concordemente.
Non osta, a tale decisione, il previo scioglimento della comunione, che non riguarda il presente giudizio, per diversi ordini di ragioni: perché potrebbe essere sempre posto in essere dalle parti prima dell'assegnazione della quota alla;
perché potrebbe essersi già verificato a Pt_1 seguito della separazione dei coniugi;
perché potrebbe non essere necessario (ad es. in caso di vendita del bene e di ripartizione pro quota del ricavato).
In proposito vale riportare quanto accaduto a luglio 2017, allorquando, con PEC dell'11.07.2017, il legale del inviava al legale della , messaggio avente ad oggetto CP_1 Pt_1
“Immobile di via Magani 1”, nel quale comunicava la decisione del di mettere in vendita la CP_1 quota del 77% dell'immobile pari ad un valore di € 100.000,00; e che pure non riconoscendole nessun diritto di prelazione, il riteneva “corretto” comunicarle la propria decisione, affinché CP_1 fosse possibile alla signora manifestare il suo interesse all'acquisto di tale parte dell'immobile
“Essendo poi a sua cura l'acquisizione formale della proprietà della residua percentuale del 23%”
(All. 12 Fasc. Pisano).
Analoga trattativa venne avviata anche nel 2018 su iniziativa della , che aveva fatto Pt_1 stimare il valore dell'immobile da una ditta specializzata, senza, tuttavia, che i due comproprietari riuscissero a raggiungere un accordo.
Tuttavia, è anche vero che in data 21.11.2016 i coniugi avevano sottoscritto un accordo (All.
13 fasc. , nel quale prevedevano che avrebbe lasciato la residenza coniugale e si CP_1 Pt_1 sarebbe trasferita in altro appartamento con i figli e che il avrebbe pagato loro l'affitto fino a CP_1 quando non fosse stato venduto l'immobile di Via Magani, con suddivisione del ricavato pro quota.
Successivamente il riusciva a reperire un acquirente per l'immobile di Via Magani, CP_1 tale che era disponibile ad acquistare l'immobile per € 155.000. Persona_5
Fatto il compromesso ed invitata la al rogito, la stessa rifiutava, opponendo il diritto Pt_1 di veto alla vendita derivatole dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in sede di compravendita dell'immobile.
Dopo di che si trasferiva presso l'abitazione di Via Magani con i figli.
E' anche vero che la aveva da tempo lamentato di subire dal umiliazioni e Pt_1 CP_1 vessazioni, sia fisiche che verbali, comportamenti stigmatizzati dalla donna in una denuncia querela sfociata nel procedimento penale n. 957/2017 RG nr, aperto dalla Procura della Repubblica di
Parma e definito con la Sentenza di condanna n. 906/2020 RG, a carico dell'imputato per i CP_1 reati di lesioni, minacce e percosse, da parte del Tribunale penale monocratico di Parma.
Dagli atti del predetto procedimento penale e dalla stessa relazione dei servizi sociali n. 5 del
18.3.2022 si può ricavare la veridicità delle dichiarazioni della , circa i gravi comportamenti Pt_1 del (che, davanti ai figli, aveva minacciato di uccidere la moglie e si era rammaricato di non CP_1 avere con sé la pistola che normalmente portava dietro) e la reale sussistenza di una situazione di assoluta improponibilità di una coabitazione/convivenza dei coniugi sotto lo stesso tetto.
In tal senso è del tutto incondivisibile l'affermazione secondo cui l'occupazione dell'immobile del presunto aggressore sarebbe contrario alle più elementari regole di prudenza, in quanto la pericolosità di un soggetto o di una situazione sussiste o non sussiste, indipendentemente dall'indirizzo di residenza, non potendosi seriamente sostenere che la ed i figli sarebbero Pt_1 stati meno in pericolo se avessero abitato in una Via diversa da quella in cui è sito l'immobile in parola. Ne discende che, per forza di cose e per la necessità di evitare a sé stessa ed ai figli minori ulteriori gravi pregiudizi, l'appellante si è vista costretta a trasferirsi nell'appartamento di Via
Magani.
Certo, la situazione poteva essere ugualmente risolta con il rinvenimento di un'abitazione in affitto, con canone a carico del dovendosi, però, anche considerare – oltre alle difficoltà ed CP_1 ai tempi tecnici necessari al rinvenimento di una nuova casa - che, sulla base del predetto accordo, il avrebbe pagato l'affitto del nuovo appartamento solo fino alla vendita della casa di Via CP_1
Magani, il che significa che, se fosse andata in porto la vendita con il (rogito fissato CP_4 per il 7.3.2017), praticamente il avrebbe pagato solo un paio di mensilità di canone, mentre CP_1 per tutti gli anni a seguire lo stesso sarebbe rimasto a carico della . Pt_1
Inoltre, per quanto dedotto dallo stesso la aveva affermato che “non avrebbe CP_1 Pt_1 più accordato il permesso di vendere l'immobile di via Magani e sarebbe entrata nell'immobile stesso, perchè un immobile i ragazzi ce l'hanno… : ed era quello di via Magani n. 1”.
Dal che traspare che il motivo principale per cui la non voleva vendere Pt_1
l'appartamento di Via Magani era quello di lasciare la proprietà ai figli.
Va anche considerato che nel corso del procedimento per la separazione giudiziale, la Pt_1 aveva chiesto l'assegnazione dell'immobile oggetto di causa, che le veniva negata in sede di ordinanza presidenziale poiché non si trattava della residenza familiare e che, con il medesimo provvedimento, il veniva dichiarato tenuto al versamento di un assegno di mantenimento CP_1 per i figli, di importo maggiorato per consentire il rilascio dell'immobile da parte della convenuta e sostenere le spese della locazione di un altro appartamento.
Con l'Ordinanza di modifica dei provvedimenti provvisori del luglio 2018, il G.I. prevedeva l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali competenti in base alla residenza anagrafica dei minori, che rimaneva fissata presso la madre, ed il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambe i genitori in eguale misura.
Fra le spese straordinarie non venivano, ovviamente, ricomprese le spese per l'affitto in quanto la madre ed i figli abitavano presso la casa di Via Magani, essendo altrettanto ovvio che, se la e i figli avessero abitato in una casa in affitto il avrebbe dovuto collaborare, in Pt_1 CP_1 maniera paritaria, a tale spesa straordinaria.
Da tutto ciò derivano le seguenti considerazioni:
1) La non ha occupato abusivamente l'appartamento di Via Magani, sia perché Pt_1 comproprietaria (23%) dello stesso, sia perché, a causa del grave deterioramento dei rapporti con il marito, si era trovata nella necessità di interrompere al più presto lo stato di convivenza, anche per proteggere i figli minori, così che quella soluzione si era palesata come la più veloce e meno traumatica possibile.
2) In ogni caso, tale scelta ha, comunque, privato l'altro comproprietario del godimento del bene, per la sua quota del 77% e, quindi, dell'eventuale canone che si sarebbe potuto ricavare dalla locazione dell'immobile, quota che andava ulteriormente decurtata della somma che il CP_1 doveva versare alla per la locazione di altro immobile, a seguito del provvedimento Pt_1 presidenziale di cui sopra. 3) Considerato che il canone ipotetico calcolato dal primo Giudice (€ 593,58 mensili) appare oggettivamente equo, essendo pari alla media degli importi indicati dall' Controparte_2
della provincia di Parma.
[...]
4) Preso atto che per il primo anno (agosto 2017-agosto 2018) il Tribunale aveva previsto un assegno di mantenimento per i figli (€ 350 ciascuno), di importo maggiorato per consentire il rilascio dell'immobile da parte della convenuta e sostenere le spese della locazione, mentre per il restante periodo il Tribunale aveva disposto il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, ponendo a carico degli stessi le spese straordinarie, in eguale misura.
5) Ritenuto che il contributo locativo previsto dal Tribunale per il primo anno appare del tutto insufficiente ed incongruo rispetto al canone stimato ed al successivo provvedimento che ha posto le spese straordinarie a carico di entrambe i coniugi, in pari misura, questa Corte ritiene equo stabilire l'importo dovuto dalla , a titolo di locazione, nella somma (arrotondata per eccesso) Pt_1 di € 300 mensili, pari al 50% del canone stimato per l'immobile di Via Magani.
Di conseguenza, va condannata al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, a titolo di contributo locativo, della somma di € 21.600 (€ 300 x 72), per il periodo CP_1 marzo 2017/febbraio 2023, nonché al pagamento di € 300 mensili, da marzo 2023 al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni mensilità (a partire dal 31 marzo
2017) al saldo.
Assorbito ogni altro motivo.
Considerata la soccombenza reciproca, le spese di entrambe i gradi del giudizio vengono interamente compensati inter partes.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Parma n. 185/2023, Controparte_1 così dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale modifica dell'impugnata
Sentenza, accoglie la domanda riconvenzionale svolta da ed ordina il Parte_1 trasferimento della quota del 23% dell'unità immobiliare sita in Parma, Via Magani n. 1, oggetto di causa, in suo favore, con spese a carico di entrambe le parti, in pari misura, in quanto la decisione di porre in essere l'interposizione reale è stata presa da entrambe i coniugi, concordemente.
B) Condanna al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo locativo, della somma di € 21.600 (€ 300 x 72), per il periodo da marzo 2017 a febbraio 2023, nonché al pagamento di € 300 mensili, da marzo 2023 al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni mensilità (a partire dal 31 marzo 2017) al saldo.
C) Stante la reciproca soccombenza, compensa integralmente, fra le parti, le spese di entrambe i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna il 29.9.2025
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 674 del ruolo generale dell'anno 2023, rimessa al
Collegio per la decisione all'udienza del 13.5.2025
PROMOSSA DA
, con l'Avv. LAURA FERRABOSCHI ed elettivamente domiciliata in Parte_1
VIALE MARIOTTI, 1 - PARMA
-Appellante-
CONTRO
, con l'Avv. MARCELLO GIANINI ed elettivamente domiciliata in Controparte_1
BORGO AL COLLEGIO MARIA LUIGIA, 16 - PARMA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Parma n. 185/2023, depositata il 14/02/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio e, premettendo di essere Controparte_1 Parte_1
l'esclusivo proprietario dell'immobile sito in Parma, Via Magani n. 1, chiedeva di accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo da parte della convenuta, con conseguente condanna della stessa al rilascio dell'immobile ed al pagamento dell'indennità di occupazione, pari ad € 800,00 mensili, dalla domanda avanzata l'1.3.2017 al rilascio.
Si costituiva in giudizio deducendo di essere comproprietaria Parte_1 dell'immobile oggetto di causa, in quanto lo stesso giorno in cui il stipulava il rogito CP_1
d'acquisto (28.2.2012) le odierne parti sottoscrivevano scrittura privata nella quale controdichiaravano che la proprietà per la quota del 23% era della , avendo ella contribuito Pt_1 all'acquisto con la somma di € 37.950,00.
La convenuta asseriva, altresì, che il godimento dell'immobile derivava dalla sua qualità di comproprietaria e collocataria, in via privilegiata, dei figli minori e di essere entrata nell'immobile con le chiavi regolarmente detenute a tale titolo, anche per la necessità di salvare sé ed i figli da un grave ulteriore pregiudizio.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, di accertare al simulazione della compravendita in data 28.2.2012 dell'immobile oggetto di causa, disponendo il trasferimento della quota, pari al 23%, a proprio favore, con ogni onere anche notarile, ordinandosi le conseguenti trascrizioni e, per l'effetto, chiedeva di accertare e dichiarare, con efficacia dal
27.2.2017 ad oggi, il proprio diritto di abitare nell'immobile unitamente ai figli e che nulla era dovuto al CP_1
All'esito dell'istruttoria, orale e documentale, il Tribunale così decideva:
“accertata l'occupazione sine titulo da parte della sig.ra dell'immobile Parte_1 sito in via Magani n. 1 a Parma, loc. San Pancrazio Parmense, condanna essa convenuta all'immediato rilascio del predetto immobile, libero e vuoto da persone e cose, nella piena disponibilità dell'attore;
- condanna la convenuta al pagamento di € 42.737,76 a titolo di risarcimento danno per la mancata disponibilità dell'immobile, quantificati sino al mese di febbraio 2023, in favore dell'attore ed al pagamento di € 593,58 mensili dal mese di marzo 2023 al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni mensilità al saldo effettivo;
- rigetta la domanda riconvenzionale della sig.ra ; Parte_1
- condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore…”.
§ Osservava il primo Giudice che l'attore aveva allegato e documentato di aver acquistato il predetto immobile in data 28.2.2012 e di aver contratto un mutuo INPDAP per € 80.000, menzionando, altresì, una scrittura, nella quale le odierne parti avevano convenuto che la proprietà dell'immobile in questione era della per il 23%, corrispondente alla quota che ella aveva Pt_1 versato per l'acquisto.
Le parti, all'epoca dell'acquisto, erano coniugate e, sopraggiunta la crisi matrimoniale, in data 27.2.2017, la si era trasferita con i figli nell'appartamento precitato, lasciando la casa Pt_1 coniugale sita in Via Volturno n. 39 a Parma, contro la volontà dell'attore. Seguendo la ricostruzione attorea, veniva instaurato giudizio per la separazione giudiziale dei coniugi, nel quale la chiedeva l'assegnazione dell'immobile oggetto di causa, che veniva Pt_1 negata in sede di Ordinanza Presidenziale poiché non si trattava della residenza familiare.
Sotto il profilo economico, l'attore veniva dichiarato tenuto al versamento di un assegno di mantenimento per i figli, di importo maggiorato per consentire il rilascio dell'immobile da parte della convenuta e sostenere le spese della locazione di un altro appartamento.
Tuttavia, nessun rilascio veniva eseguito e nemmeno veniva consegnata al una copia CP_1 delle chiavi, impedendo ogni possibilità di utilizzo dell'immobile, né versando un canone per l'occupazione dello stesso.
Dal canto suo, la affermava sussistere un diritto di comproprietà, come dissimulato Pt_1 dalla predetta scrittura privata, in quanto ella aveva contribuito all'acquisto con la somma di €
37.950,00 essendosi, altresì, obbligata nei confronti dell'attore al pagamento del debito contratto con l'INPDAP per la quota del 23%.
Elementi “indicatori” della comproprietà erano ricavabili, infine, dal fatto che il si CP_1 era obbligato a non vendere gli immobili senza autorizzazione espressa della convenuta, con obbligo di partecipazione della stessa all'eventuale rogito;
da quanto dichiarato dal in CP_1 un'istanza di anticipazione del provvedimento di affidamento dei minori, nel quale lo stesso scriveva che la coppia era “proprietaria” dell'immobile oggetto di causa;
dal fatto che i coniugi vi avevano posto la residenza pur non avendovi mai abitato e dal fatto che la possedeva le Pt_1 chiavi dell'immobile senza opposizione da parte del chiavi con le quali vi aveva fatto CP_1 ingresso a febbraio 2017.
La legittimità dell'utilizzo era, inoltre, fondata sullo stato di necessità di fare cessare una situazione di grave pregiudizio per la e i figli minori, a causa della condotta del Pt_1 CP_1
Peraltro, pochi mesi dopo l'ingresso della nell'immobile, l'attore comunicava la Pt_1 decisione di vendere la propria quota del 77%, affinchè ella potesse manifestare il proprio interesse all'acquisto della quota e procedere a sua cura all'acquisizione formale del 23%.
Dal canto suo la riteneva irrilevante la mancata assegnazione dell'immobile, in Pt_1 quanto la motivazione del rigetto di tale istanza non implicava il disconoscimento del diritto di comproprietà e di usarne secondo necessità.
Viceversa, secondo l'attore, dalla citata scrittura privata derivava il mero riconoscimento di un diritto di credito, in ragione delle somme corrisposte dalla convenuta per l'acquisto.
Punto centrale del conflitto era, quindi, l'interpretazione della scrittura privata del
28.2.2012, nella quale viene affermato che “I sottoscritti signori e Controparte_1
convengono che la proprietà dei detti immobili, contrariamente a quanto Parte_1 risulta ufficialmente, per la quota pari al 23% (ventitre per cento), sia, in realtà, di proprietà della signora in quanto la medesima ha contribuito all'acquisto di quanto sopra Parte_1 descritto, con somme di proprietà esclusiva pari a complessivi euro 37.950,00
(trentasettemilanovecentocinquanta)…”.
Ciò posto, il Tribunale riteneva infondata la domanda riconvenzionale di accertamento della simulazione del contratto di compravendita del 28.2.2012, effettuata dalla , cui doveva Pt_1 conseguire il trasferimento della quota pari al 23% in capo alla stessa, con ogni dovere anche notarile a carico di entrambe le parti pro quota, ordinandosi le conseguenti trascrizioni, non sussistendo una simulazione relativa.
Ai fini di tale pronuncia, infatti, era indispensabile un accordo simulatorio fra i tre soggetti partecipanti e, quindi, che l'altro contraente (in questo caso, il venditore) non soltanto fosse informato dell'intesa raggiunta (in questo caso, della scrittura stipulata da e ) ma che CP_1 Pt_1 desse anche la propria consapevole adesione.
L'intesa trilaterale poteva anche non realizzarsi contestualmente, potendo l'accordo simulatorio realizzarsi per formazione progressiva, nel senso che l'altro contraente si poteva inserire successivamente nell'accordo raggiunto dalle due parti, aderendovi ed accettando tutti gli effetti e le conseguenze dell'interposizione fittizia.
Viceversa, la scrittura privata prodotta in giudizio era intercorsa solamente tra le odierne parti e non constava, né era documentata, alcuna adesione od accettazione da parte dei venditori, con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale volta ad accertare la simulazione del contratto di compravendita del 28.2.2012, tenuto anche conto che la conseguente domanda di trasferimento della quota alla poteva risultare ammissibile solo previo scioglimento della Pt_1 comunione, nel caso di specie nemmeno richiesto.
Quanto all'ulteriore argomento addotto a supporto dell'utilizzo dell'immobile e, cioè,
l'asserito stato di necessità derivante da grave situazione di conflitto tra i coniugi, ad avviso del
Tribunale avrebbe, al più, giustificato una permanenza temporanea, non protratta per anni e, peraltro, l'esigenza di proteggere la propria incolumità fisica non legittimava l'occupazione dell'immobile del presunto aggressore, apparendo, un siffatto comportamento, contrario alle più elementari regole di prudenza.
Il rigetto della domanda riconvenzionale precludeva, quindi, l'affermazione di sussistenza di un titolo per l'occupazione dell'immobile, basato sulla ritenuta simulazione del rogito “svelata” dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti, né il primo Giudice poteva far ricorso ad un diverso istituto, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Ne conseguiva la statuizione che non poteva utilizzare, ovvero occupare, Parte_1
l'immobile oggetto di causa sulla base della predetta scrittura, considerato anche che, nelle conclusioni, la convenuta non aveva richiesto di accertare la propria qualità di comproprietaria, ma solamente l'accertamento della simulazione ed il trasferimento a proprio favore della quota del
23%.
Rigettata tale domanda, quindi, non v'era spazio per il riconoscimento del diritto di utilizzare l'immobile quale comproprietaria dello stesso.
Nella realtà, la convenuta aveva fruito in via esclusiva dell'immobile senza titolo, non risultando neppure una concessione da parte dell'attore, che si era, fin da subito, vivacemente opposto.
Di conseguenza, la veniva condannata all'immediato rilascio del predetto immobile, Pt_1 libero e vuoto da persone e cose, nella piena disponibilità dell'attore.
Riguardo alla domanda del che aveva chiesto la condanna della convenuta al CP_1 pagamento dell'indennità di occupazione, parametrandola al canone di locazione di € 800,00 mensili, specificando che veniva richiesto il risarcimento per il tempo in cui l'attore non aveva potuto godere del bene o metterlo a frutto, in particolare non avendo potuto vendere l'immobile, per il quale era già stato stipulato un preliminare, a causa dell'occupazione da parte della e del Pt_1 contrasto manifestato dalla stessa, producendo, a tale fine, il preliminare sottoscritto con tale Per_1 il 4.1.2017, nel quale era pattuito il prezzo complessivo di € 155.000.
[...]
Come emerso dall'istruttoria, orale e documentale, l'occupazione dell'immobile da parte della aveva inizio il 27 febbraio 2017 e, già in data 1° marzo 2017, il legale del Pt_1 CP_1 chiedeva il rilascio dell'immobile, reagendo tempestivamente all'ingresso della . Con la Pt_1 stessa pec, l'Avv. Gianini comunicava che il aveva stipulato compromesso di vendita - CP_1 circostanza confermata in sede testimoniale dal promissario acquirente - che, in data Persona_1
7.3.2017, era fissato appuntamento presso il notaio per il rogito, e che l'occupazione perpetrata metteva a rischio l'operazione.
Con pec del 27.2.2017, il legale della diffidava il dal disporre dell'immobile, Pt_1 CP_1 in quanto bene comune, in forza della scrittura del 28.2.2017 e faceva presente che la propria assistita non avrebbe autorizzato alcun atto di disposizione.
Considerata la stretta concatenazione degli eventi e la tempestiva iniziativa dell'attore, il
Tribunale riconosceva il danno da mancato godimento del bene a partire dall'1.3.2017, atteso che la convenuta, in merito a ciò, non aveva fornito contestazione specifica, atta a superare la presunzione del danno lamentato dall'attore. Anzi, il comportamento della e le missive inviate per suo Pt_1 conto rafforzavano la sussistenza della circostanza relativa al mancato godimento del bene.
In altri termini, veniva ritenuta raggiunta la prova presuntiva, iuris tantum, della conseguenza patrimoniale pregiudizievole in danno dell'attore.
Con riferimento all'impossibilità di sfruttare economicamente il bene, fatto accertato come effettivamente probabile, in relazione alle specifiche circostanze concrete, tenuto conto che il disponeva di un immobile ad uso abitazione e che non aveva allegato di volersi trasferire CP_1 presso l'immobile oggetto di causa, il Tribunale riteneva congruo commisurare il danno patrimoniale ai mancati introiti che sarebbero stati ordinariamente ritraibili dai canoni locativi, per un bene immobile di tipo abitativo di quelle caratteristiche.
Per la quantificazione, l'attore aveva prodotto un prospetto su carta intestata dell' della provincia di Parma, da cui risultava che il canone Controparte_2 applicabile oscillava tra un minimo di € 385,14 ed un massimo di € 802,03.
Tenuto conto delle caratteristiche dell'immobile, il primo Giudice riteneva equo determinare nella media tra i due importi il valore locativo del bene occupato, pari quindi ad € 593,58, da moltiplicare per il numero di mensilità, da marzo 2017 alla data dell'impugnata decisione (febbraio
2023), con conseguente condanna della convenuta al risarcimento da occupazione, quantificato in €
42.737,76, nonché al pagamento di € 593,58 mensili, da marzo 2023 al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni mensilità (a partire dal 31 marzo 2017) al saldo.
§ Avverso detta pronuncia proponeva appello , insistendo per Parte_1
l'accoglimento delle proprie domande.
Si costituiva in giudizio , concludendo per il rigetto del gravame e Controparte_1 la conferma dell'impugnata Sentenza. Con Ordinanza del 19.1.2024 questa Corte, preso atto che, nelle more, Parte_1 aveva rilasciato l'immobile, cosicché allo stato l'istanza di sospensione riguardava solo la condanna al pagamento della indennità, pronunciata per l'importo non irrilevante di € 42.737,76, oltre interessi e spese, sospendeva l'esecutività della Sentenza, considerato che per Parte_1 fatto pacifico è titolare di un credito, di circa 37.000,00 euro, non contestato, e tuttavia non oggetto di accertamento in questa sede, il che ha impedito l'operatività della compensazione giudiziale: dunque, una valutazione globale e comparata delle situazioni di entrambe le parti consiglia di concedere la sospensiva, atteso che il pregiudizio a cui la debitrice è esposta in ragione della esecuzione, possibile per la intera somma portata dal titolo, risulta grave e ingiustificato, in presenza di un controcredito significativo, ma non assistito da titolo giudiziale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta illogicità della motivazione ed omessa valutazione e/o carenza dei mezzi di prova, con conseguente travisamento e/o errore di valutazione e di giudizio sulle risultanze istruttorie.
Avrebbe errato, il primo Giudice, a rigettare la domanda riconvenzionale formulata dalla
, in quanto era stato provato che la proprietà dell'immobile acquistato dal al prezzo Pt_1 CP_1 pagato di € 165.000 e per il quale lo stesso aveva richiesto un mutuo di € 80.000 all'INPS, contrariamente a quanto risultava dall'atto di compravendita, per la quota pari al 23% era in realtà di proprietà di , in quanto la medesima aveva contribuito all'acquisto dello stesso Parte_1 con la somma, di proprietà esclusiva, di € 37.950, obbligandosi anche, nei confronti del a CP_1 pagare il mutuo, sempre per la quota del 23%.
Infatti, con atto sottoscritto contestualmente al rogito e con l'obiettivo di dissimulare il contenuto formale del rogito stesso, le parti formalizzavano quanto sopra riportato.
Tale soluzione si era resa necessaria in quanto il aveva ottenuto il mutuo a tasso CP_1 favorevole in ragione del pubblico impiego svolto, ed era unicamente per tale ragione che, quale intestatario del bene, figurava fittiziamente egli solo.
Inoltre, gli acconti del prezzo venivano onorati con sostanze comuni dei coniugi.
In particolare dal rogito si evincono 6 versamenti, rispettivamente pagati:
- con 2 assegni tratti sul conto corrente CARIPARMA CREDIT AGRICOLE, nr. 35540390 presso la Filiale 449 ag. 10 PR, cointestato a e (rispettivamente un assegno bancario Pt_1 CP_1 di € 10.000 emesso il 18.5.2011 e un assegno circolare di € 20.000 emesso il 26.5.2011;
- con 3 vaglia postali emessi da , uffici nr. 10 e 6 di Parma, rispettivamente di € CP_3
10.000 in data 28.5.2011, € 4.000 in data 30.5.2011 ed € 4.000 in data 4 giugno 2011;
- con 1 assegno circolare tratto su conto corrente CARIPARMA CREDIT AGRICOLE, pagato a titolo di caparra alla venditrice il 9.6.2011.
Il saldo veniva pagato col ricavato del mutuo INPS, che l'appellante si era impegnata a versare pro quota ed avrebbe effettivamente versato (circostanza non contestata).
A supporto di ciò veniva allegata copia dell'estratto conto bancario relativo al conto corrente cointestato ai coniugi relativo ai mesi di maggio-giugno 2019 attestanti il percepimento degli emolumenti di lavoro di entrambi sul conto comune e le 3 tranches predette, pagate a mezzo assegno bancario.
Riguardo, invece, ai vaglia postali, i coniugi erano cointestatari di libretto postale nr.
16728090 aperto con POSTE ITALIANE SPA, ufficio n. 10 di Parma, aperto il 23.04.2001 e chiuso il 14.03.2016, da cui venivano disposti i pagamenti.
Era dunque incontrovertibile la ratio della scrittura dissimulatoria in parola, e fuori di dubbio era l'acquisto in comproprietà, pro quota, del bene immobile sito in Via Magani, mentre risultava pacifico l'esercizio del diritto di comproprietà anche in ragione del fatto che i coniugi vi avevano posto la residenza, seppure senza avervi mai abitato, e che la deteneva le chiavi di Pt_1 casa senza manifestazione di volontà contraria del marito.
Di conseguenza, il Giudicante - che ha ricondotto la fattispecie in esame alla simulazione relativa soggettiva - nel rigettare la domanda riconvenzionale, si è limitato a riportare parzialmente un'interpretazione giurisprudenziale divergente dal caso che ci occupa ed ha omesso di analizzare in fatto la situazione de qua e, in diritto, la simulazione e i presupposti che la sorreggono, erroneamente riconducendo la fattispecie in esame alla simulazione relativa soggettiva, che si realizza ogni qualvolta l'accordo simulatorio ha ad oggetto l'attribuzione della qualità di parte del contratto ad un soggetto che resta estraneo al contratto stesso e presta solo il proprio nome.
Con il secondo motivo si lamenta erronea motivazione della Sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto lo stato di necessità e, quindi, la legittimità dell'ingresso in casa della , Pt_1 unitamente ai figli minori.
Il Tribunale, infatti, non avrebbe considerato che la situazione conflittuale della coppia era perdurante, tanto che anche in sede di separazione gli incontri padre-figlia minore è Per_2 Per_3 maggiorenne), erano stati interrotti in ragione delle continue condotte del non solo nei CP_1 confronti della , ma anche in pregiudizio degli stessi figli. Pt_1
Invero, come era stato illustrato negli atti difensivi di primo grado, almeno da novembre
2016 la subiva dal un regime abituale di condotte umilianti e vessanti, sia fisiche che Pt_1 CP_1 verbali, ritenute incompatibili con le normali condizioni di vita.
Tali comportamenti erano sfociati in lesioni fisiche refertate dal Pronto Soccorso di Parma ed erano divenuti oggetto di procedimento penale sorto da una denuncia querela definito con sentenza di condanna a carico dell'imputato CP_1
Quindi l'appellante era entrata legittimamente in casa con le chiavi regolarmente detenute, sia perché stava esercitando i propri legittimi diritti di comproprietaria, sia perché, versava nello stato di necessità di salvare sé stessa ed i minori (la bimba già testimone delle percosse alla moglie;
ed il ragazzo, spettatore di offese e denigrazioni in danno della madre) da un grave, ulteriore, pregiudizio.
Si consideri anche che la , temendo per la vita e l'incolumità dei propri figli e di sé Pt_1 stessa, chiedeva di trasferirsi in Sardegna, ove risiede la famiglia d'origine della ricorrente e luogo già noto ai ragazzi, che vi avevano spesso trascorso periodi di vacanza nel corso degli anni.
Tale richiesta tuttavia veniva rigettata dal Tribunale di Parma, previo parere negativo da parte dei Servizi Sociali, e del stesso. CP_1 E', inoltre, comprovato l'abuso del diritto comproprietario dell'attore, che, per sua stessa ammissione, si stava approntando in sordina a vendere l'immobile da mesi, senza previo assenso della avente diritto. Infatti, lo stesso, con missiva del 1.3.2017 invitava la al rogito già fissato Pt_1 per il giorno 7 di marzo 2017 presso lo studio del Notaio ed a consegnare la chiave Persona_4 nuova della porta di ingresso.
Tuttavia, lo stesso Notaio rifiutava di rogare a fronte del veto posto dalla , ritenuta Pt_1 correttamente comproprietaria.
Si aggiunga che in ultimo le parti hanno tentato la trattativa della vendita della restante quota di spettanza del alla , la quale, alla luce del deprezzamento dell'immobile, offriva CP_1 Pt_1 una somma per chiudere la partita contentando il desiderio del di monetizzare, contro la CP_1 necessità propria di usufruire di un alloggio idoneo per i bambini e per sé.
Tuttavia, la trattativa, portata avanti per le vie brevi sino alla fase della mediazione obbligatoria tentata dalle parti, non veniva assecondata dal CP_1
Si consideri che i Servizi sociali di Parma, in esito alla visita domiciliare, avevano anche accertato l'idoneità maggiore degli spazi dell'immobile di Via Magani, rispetto alla stessa casa coniugale.
Con il terzo motivo si lamenta omessa motivazione in relazione agli indici utilizzati per la quantificazione del canone di locazione e comunque errato riconoscimento e computo del risarcimento danni a carico dell'appellante.
Il Tribunale non avrebbe considerato che il nella sua qualità di genitore tenuto al CP_1 mantenimento di entrambi i minori, non ha mai provveduto al pagamento di eventuali canoni di locazione in favore dei minori, né tantomeno ha provveduto al pagamento di un importo
“maggiorato” al fine di consentire alla di reperire altra sistemazione abitativa. Pt_1
Il provvedimento presidenziale citato in sentenza veniva superato dai provvedimenti successivi adottati in sede di separazione giudiziale prodotti in atti, con la conseguenza che – di fatto – il non ha mai pagato alcun contributo in favore dei figli. CP_1
Dunque non spetta alcun risarcimento danni in capo allo stesso, posto che il mancato utilizzo dell'immobile di Via Magani da parte della e dei minori e avrebbe Pt_1 Per_2 Per_3 comportato in capo al un obbligo di provvedere alle spese locatizie della nuova CP_1 collocazione dei minori.
Inoltre, il Giudicante ha quantificato il presunto canone in € 593,58 moltiplicandolo per 72 mensilità, senza considerare che non era stata fornita alcuna prova in merito ad eventuali soggetti interessati a stipulare un contratto di locazione con decorrenza dal 1.3.2017.
Infatti all'epoca l'immobile non era concesso in locazione e non produceva alcun introito.
A ciò si aggiunga che anche qualora la fosse tenuta a corrispondere i canoni di Pt_1 locazione per avere abitato nell'immobile suddetto, da tale canone andrebbe comunque scomputata la quota cui era tenuto il come genitore tenuto al mantenimento di e . CP_1 Per_2 Per_3
L'appello è parzialmente fondato.
Il fenomeno dell'interposizione fittizia di persona ricorre tanto nella simulazione assoluta che in quella relativa;
in particolar modo, nella simulazione soggettiva relativa, si verifica una relazione trilaterale (interponente-interposto-terzo), nella quale, mediante l'accordo simulatorio, un soggetto intende acquistare un determinato diritto senza farlo apparire.
In tal caso, quindi, si verifica un atto traslativo nel quale il diritto fondamentale trasferito dal terzo all'interposto, viene in realtà trasferito all'interponente: di conseguenza l'effetto traslativo non si produce in capo dell'acquirente formale, ma in favore di quello sostanziale.
In tal caso di parla di interposizione fittizia, in quanto colui che appare titolare, non è in realtà tale, ipotesi non corrispondente a quella esaminata nel caso di specie.
Situazione diametralmente opposta, invece è quella che si produce nell'interposizione reale di persona, che può considerarsi come un negozio fiduciario che ha strette inerenze con la disciplina del mandato, quando esso ricorre come titolo giustificativo del rapporto fra fiduciante e fiduciario, ossia fra interponente ed interposto.
Nel caso dell'interposizione reale di persona l'effetto traslativo si produce effettivamente fra terzo venditore e fiduciario-mandatario, con l'obbligo, da parte di quest'ultimo, di far ricadere l'effetto del negozio giuridico (anche solo parzialmente) nella sfera giuridica del mandante.
A differenza che nell'interposizione fittizia, nell'interposizione reale il trasferimento del bene è realmente voluto dalle parti come produttivo di effetti, in quanto fra interponente ed interposto non esiste alcun accordo simulatorio inteso a svuotare di valenza il contenuto del contratto, esistendo, invece, un accordo fiduciario diretto a restringere in vario modo - e, quindi, anche solo parzialmente, ovvero solo relativamente ad una quota del bene - la portata dell'atto.
Per tale ragione, mentre nel caso della interposizione fittizia è necessario un accordo trilaterale al quale deve necessariamente partecipare anche il venditore - il quale deve essere consapevole della funzione meramente figurativa del contraente apparente e deve manifestare la volontà di assumere, nella realtà, gli obblighi ed i diritti contrattuali nei confronti non dell'interposto bensì dell'interponente - nel caso di interposizione reale, l'accordo, è sempre e solo bilaterale, esplicando effetti solamente fra interposto ed interponente, con assoluta e totale estraneità del terzo contraente.
L'interposto, quindi, è una vera e propria parte del negozio, cosicché non è ravvisabile un'ipotesi di simulazione, dovendosi inquadrare la fattispecie nel fenomeno della rappresentanza indiretta.
Incidentalmente va rilevato che anche i mezzi di tutela sono totalmente diversi, fra le due fattispecie, in quanto, nella simulazione soggettiva relativa l'acquirente dissimulato o sostanziale che intenda agire in giudizio a tutela dei suoi diritti deve proporre una domanda tendente ad una sentenza di mero accertamento, la quale dichiari che il diritto, trasferito apparentemente a B, in realtà è trasferito ad A, mentre nella interposizione reale, siccome B è effettivamente acquirente del diritto, A dovrà esperire un'azione tendente ad una sentenza costitutiva, che pronunci il trasferimento dal fiduciante al fiduciario e che, avendo portata meramente dichiarativa, è imprescrittibile.
Riassumendo, l'attribuzione apparente del diritto di proprietà può avvenire tramite:
- l'interposizione fittizia di persona nell'ambito di un negozio simulato,
- l'interposizione reale di persona nello schema nel negozio fiduciario. L'interposizione reale crea una situazione di fatto diversa da quella del negozio simulato perché:
- nella simulazione, si realizza una manifestazione negoziale difforme da quella voluta e inefficace (l'effetto reale non si produce),
- nel patto fiduciario, invece, il contratto con la persona interposta è valido ed efficace, ma sul presupposto che il fiduciario sia obbligato a trasferire il bene (o parte di esso) al fiduciante (ex multis Cass. Civ., n. 15385/2020).
In buona sostanza, l'interponente conferisce all'interposto un vero e proprio mandato senza rappresentanza incaricandolo di stipulare per suo conto ma non in suo nome un determinato contratto.
Di conseguenza, il terzo contraente non partecipa all'accordo tra l'interposto e l'interponente, cosa che invece accade, anzi deve accadere, nell'accordo simulatorio. La fattispecie dell'interposizione reale si inquadra, infatti, nella rappresentanza indiretta: l'alienazione tra il terzo contraente e l'interposto è realmente voluta e v'è poi un altro negozio (mandato senza rappresentanza) tra l'interponente e l'interposto stipulante, in forza del quale l'interposto si impegna ad acquistare per conto dell'interponente e a trasferire a questi – anche solo in parte - il bene acquistato per suo conto (ma non in suo nome).
Si badi che, in proposito, più volte la S.C. ha stabilito che per la validità del patto fiduciario
(qualificato come mandato senza rappresentanza), non è necessaria la forma scritta ad substantiam anche quando il pactum fiduciae abbia ad oggetto beni immobili, trattandosi di un accordo interno tra fiduciante e fiduciario che produce effetti meramente obbligatori (su tutto quanto fin qui detto si veda anche Cassazione Civile, SS.UU., 6/3/2020, n. 6459).
Infine, riguardo alla qualificazione giuridica dell'istituto, è principio consolidato che “La qualificazione giuridica della domanda, sulla base dell'interpretazione degli atti processuali, è demandata al giudice di merito ed integra un tipico accertamento di fatto, il cui sindacato è limitato al controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684; Cassazione civile, sez. lav.,
24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603)” (Cass. Civ., n. 15385/2020).
Quindi, tornando al caso di specie, il ha acquistato l'immobile con l'impegno di CP_1 trasferire il 23% della proprietà alla , obbligandosi a non vendere lo stesso senza Pt_1 autorizzazione espressa della , ed a far partecipare la stessa all'eventuale rogito, Parte_1 come risulta dal contratto sottoscritto da entrambe le parti, sul cui contenuto e della cui validità non può dubitarsi, sia per pacifica ammissione da parte dello stesso ma anche per la CP_1 testimonianza del Notaio che fece preparare l'atto alla sua segretaria e lo fece Testimone_1 firmare ai coniugi in sua presenza.
Va, quindi, accolta la domanda riconvenzionale svolta da , ed ordinato il Parte_1 trasferimento della quota del 23% dell'immobile oggetto di causa in suo favore, con spese a carico di entrambe le parti, in pari misura, in quanto la decisione di porre in essere l'interposizione reale è stata presa da entrambe i coniugi, concordemente.
Non osta, a tale decisione, il previo scioglimento della comunione, che non riguarda il presente giudizio, per diversi ordini di ragioni: perché potrebbe essere sempre posto in essere dalle parti prima dell'assegnazione della quota alla;
perché potrebbe essersi già verificato a Pt_1 seguito della separazione dei coniugi;
perché potrebbe non essere necessario (ad es. in caso di vendita del bene e di ripartizione pro quota del ricavato).
In proposito vale riportare quanto accaduto a luglio 2017, allorquando, con PEC dell'11.07.2017, il legale del inviava al legale della , messaggio avente ad oggetto CP_1 Pt_1
“Immobile di via Magani 1”, nel quale comunicava la decisione del di mettere in vendita la CP_1 quota del 77% dell'immobile pari ad un valore di € 100.000,00; e che pure non riconoscendole nessun diritto di prelazione, il riteneva “corretto” comunicarle la propria decisione, affinché CP_1 fosse possibile alla signora manifestare il suo interesse all'acquisto di tale parte dell'immobile
“Essendo poi a sua cura l'acquisizione formale della proprietà della residua percentuale del 23%”
(All. 12 Fasc. Pisano).
Analoga trattativa venne avviata anche nel 2018 su iniziativa della , che aveva fatto Pt_1 stimare il valore dell'immobile da una ditta specializzata, senza, tuttavia, che i due comproprietari riuscissero a raggiungere un accordo.
Tuttavia, è anche vero che in data 21.11.2016 i coniugi avevano sottoscritto un accordo (All.
13 fasc. , nel quale prevedevano che avrebbe lasciato la residenza coniugale e si CP_1 Pt_1 sarebbe trasferita in altro appartamento con i figli e che il avrebbe pagato loro l'affitto fino a CP_1 quando non fosse stato venduto l'immobile di Via Magani, con suddivisione del ricavato pro quota.
Successivamente il riusciva a reperire un acquirente per l'immobile di Via Magani, CP_1 tale che era disponibile ad acquistare l'immobile per € 155.000. Persona_5
Fatto il compromesso ed invitata la al rogito, la stessa rifiutava, opponendo il diritto Pt_1 di veto alla vendita derivatole dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in sede di compravendita dell'immobile.
Dopo di che si trasferiva presso l'abitazione di Via Magani con i figli.
E' anche vero che la aveva da tempo lamentato di subire dal umiliazioni e Pt_1 CP_1 vessazioni, sia fisiche che verbali, comportamenti stigmatizzati dalla donna in una denuncia querela sfociata nel procedimento penale n. 957/2017 RG nr, aperto dalla Procura della Repubblica di
Parma e definito con la Sentenza di condanna n. 906/2020 RG, a carico dell'imputato per i CP_1 reati di lesioni, minacce e percosse, da parte del Tribunale penale monocratico di Parma.
Dagli atti del predetto procedimento penale e dalla stessa relazione dei servizi sociali n. 5 del
18.3.2022 si può ricavare la veridicità delle dichiarazioni della , circa i gravi comportamenti Pt_1 del (che, davanti ai figli, aveva minacciato di uccidere la moglie e si era rammaricato di non CP_1 avere con sé la pistola che normalmente portava dietro) e la reale sussistenza di una situazione di assoluta improponibilità di una coabitazione/convivenza dei coniugi sotto lo stesso tetto.
In tal senso è del tutto incondivisibile l'affermazione secondo cui l'occupazione dell'immobile del presunto aggressore sarebbe contrario alle più elementari regole di prudenza, in quanto la pericolosità di un soggetto o di una situazione sussiste o non sussiste, indipendentemente dall'indirizzo di residenza, non potendosi seriamente sostenere che la ed i figli sarebbero Pt_1 stati meno in pericolo se avessero abitato in una Via diversa da quella in cui è sito l'immobile in parola. Ne discende che, per forza di cose e per la necessità di evitare a sé stessa ed ai figli minori ulteriori gravi pregiudizi, l'appellante si è vista costretta a trasferirsi nell'appartamento di Via
Magani.
Certo, la situazione poteva essere ugualmente risolta con il rinvenimento di un'abitazione in affitto, con canone a carico del dovendosi, però, anche considerare – oltre alle difficoltà ed CP_1 ai tempi tecnici necessari al rinvenimento di una nuova casa - che, sulla base del predetto accordo, il avrebbe pagato l'affitto del nuovo appartamento solo fino alla vendita della casa di Via CP_1
Magani, il che significa che, se fosse andata in porto la vendita con il (rogito fissato CP_4 per il 7.3.2017), praticamente il avrebbe pagato solo un paio di mensilità di canone, mentre CP_1 per tutti gli anni a seguire lo stesso sarebbe rimasto a carico della . Pt_1
Inoltre, per quanto dedotto dallo stesso la aveva affermato che “non avrebbe CP_1 Pt_1 più accordato il permesso di vendere l'immobile di via Magani e sarebbe entrata nell'immobile stesso, perchè un immobile i ragazzi ce l'hanno… : ed era quello di via Magani n. 1”.
Dal che traspare che il motivo principale per cui la non voleva vendere Pt_1
l'appartamento di Via Magani era quello di lasciare la proprietà ai figli.
Va anche considerato che nel corso del procedimento per la separazione giudiziale, la Pt_1 aveva chiesto l'assegnazione dell'immobile oggetto di causa, che le veniva negata in sede di ordinanza presidenziale poiché non si trattava della residenza familiare e che, con il medesimo provvedimento, il veniva dichiarato tenuto al versamento di un assegno di mantenimento CP_1 per i figli, di importo maggiorato per consentire il rilascio dell'immobile da parte della convenuta e sostenere le spese della locazione di un altro appartamento.
Con l'Ordinanza di modifica dei provvedimenti provvisori del luglio 2018, il G.I. prevedeva l'affidamento dei figli minori ai Servizi Sociali competenti in base alla residenza anagrafica dei minori, che rimaneva fissata presso la madre, ed il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambe i genitori in eguale misura.
Fra le spese straordinarie non venivano, ovviamente, ricomprese le spese per l'affitto in quanto la madre ed i figli abitavano presso la casa di Via Magani, essendo altrettanto ovvio che, se la e i figli avessero abitato in una casa in affitto il avrebbe dovuto collaborare, in Pt_1 CP_1 maniera paritaria, a tale spesa straordinaria.
Da tutto ciò derivano le seguenti considerazioni:
1) La non ha occupato abusivamente l'appartamento di Via Magani, sia perché Pt_1 comproprietaria (23%) dello stesso, sia perché, a causa del grave deterioramento dei rapporti con il marito, si era trovata nella necessità di interrompere al più presto lo stato di convivenza, anche per proteggere i figli minori, così che quella soluzione si era palesata come la più veloce e meno traumatica possibile.
2) In ogni caso, tale scelta ha, comunque, privato l'altro comproprietario del godimento del bene, per la sua quota del 77% e, quindi, dell'eventuale canone che si sarebbe potuto ricavare dalla locazione dell'immobile, quota che andava ulteriormente decurtata della somma che il CP_1 doveva versare alla per la locazione di altro immobile, a seguito del provvedimento Pt_1 presidenziale di cui sopra. 3) Considerato che il canone ipotetico calcolato dal primo Giudice (€ 593,58 mensili) appare oggettivamente equo, essendo pari alla media degli importi indicati dall' Controparte_2
della provincia di Parma.
[...]
4) Preso atto che per il primo anno (agosto 2017-agosto 2018) il Tribunale aveva previsto un assegno di mantenimento per i figli (€ 350 ciascuno), di importo maggiorato per consentire il rilascio dell'immobile da parte della convenuta e sostenere le spese della locazione, mentre per il restante periodo il Tribunale aveva disposto il mantenimento diretto dei minori da parte dei genitori, ponendo a carico degli stessi le spese straordinarie, in eguale misura.
5) Ritenuto che il contributo locativo previsto dal Tribunale per il primo anno appare del tutto insufficiente ed incongruo rispetto al canone stimato ed al successivo provvedimento che ha posto le spese straordinarie a carico di entrambe i coniugi, in pari misura, questa Corte ritiene equo stabilire l'importo dovuto dalla , a titolo di locazione, nella somma (arrotondata per eccesso) Pt_1 di € 300 mensili, pari al 50% del canone stimato per l'immobile di Via Magani.
Di conseguenza, va condannata al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, a titolo di contributo locativo, della somma di € 21.600 (€ 300 x 72), per il periodo CP_1 marzo 2017/febbraio 2023, nonché al pagamento di € 300 mensili, da marzo 2023 al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni mensilità (a partire dal 31 marzo
2017) al saldo.
Assorbito ogni altro motivo.
Considerata la soccombenza reciproca, le spese di entrambe i gradi del giudizio vengono interamente compensati inter partes.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la Sentenza del Tribunale di Parma n. 185/2023, Controparte_1 così dispone:
A) In parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale modifica dell'impugnata
Sentenza, accoglie la domanda riconvenzionale svolta da ed ordina il Parte_1 trasferimento della quota del 23% dell'unità immobiliare sita in Parma, Via Magani n. 1, oggetto di causa, in suo favore, con spese a carico di entrambe le parti, in pari misura, in quanto la decisione di porre in essere l'interposizione reale è stata presa da entrambe i coniugi, concordemente.
B) Condanna al pagamento, in favore di , a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo locativo, della somma di € 21.600 (€ 300 x 72), per il periodo da marzo 2017 a febbraio 2023, nonché al pagamento di € 300 mensili, da marzo 2023 al rilascio effettivo, oltre interessi al saggio legale dalla scadenza di ogni mensilità (a partire dal 31 marzo 2017) al saldo.
C) Stante la reciproca soccombenza, compensa integralmente, fra le parti, le spese di entrambe i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna il 29.9.2025
Il Giudice Ausiliario - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi