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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/08/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 76 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.76 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e promossa
[...]
con gli Avvocati ZANCHINI SARA e ZANCHINI Parte_1 C.F._1
SILVANO VIA A. SAFFI, 15 61015 NOVAFELTRIA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avvocato COMI FRANCESCO PIAZZA CAVOUR CP_1 P.IVA_1
23 60121 ANCONA .
APPELLATO
CONTRO
Ordinanza ex art. 702 ter del Tribunale di Pesaro del 21/12/2022 in rg. 1878 del 2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il nel 1999 è stato coinvolto in un sinistro stradale per l'attraversamento improvviso di un Pt_1
capriolo.
pagina 1 di 4 Ha quindi chiesto il risarcimento citando e instaurando Controparte_2 CP_1
un lunghissimo iter giudiziario nel quale si sono susseguite pronunce contrastanti (quanto al soggetto responsabile: Regione o Provincia) con giudizio di primo grado, appello, cassazione, rinvio, ancora
Cassazione e infine secondo rinvio.
All'esito di quest'ultimo giudizio di rinvio, è stata accertata definitivamente la responsabilità della
, per effetto della modifica normativa introdotta dalla legge Del Rio n.56 del 2014. CP_1
Il problema che qui ci occupa concerne le spese di due dei sei giudizi.
Al riguardo si consideri che: le spese relative ai primi due (primo grado ed appello) ed agli ultimi due (seconda Cassazione e secondo rinvio) gradi di giudizio sono stati pagati dalla CP_1
la ha pagato al il terzo e il quarto giudizio (prima Cassazione e primo rinvio). CP_2 Pt_1
La (sesta) definitiva sentenza, n. 706/18 del Tribunale di Pesaro erroneamente non si è pronunciata sulla domanda della volta a ottenere il rimborso delle spese pagate al per il terzo e CP_2 Pt_1
quarto giudizio.
Quindi la , pur potendo, in virtù della acclarata responsabilità regionale, chiedere a tale ente di CP_2
rimborsarle quanto corrisposto al pari alla somma di euro 8.458,27 ha chiesto a quest'ultimo il Pt_1
rimborso proponendo ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
In quest'ultimo giudizio il ha chiesto la chiamata in causa della siccome effettiva Pt_1 CP_1
responsabile del rimborso, ma il Tribunale non ha autorizzato la chiamata, condannando il alla Pt_1
restituzione.
Resi i danari, il ha citato la onde ottenere il rimborso di quanto pagato, ed il tribunale, Pt_1 CP_1
con l'ordinanza impugnata, ha rigettato la domanda sostenendo che il giudizio nel quale avrebbe dovuto farsi valere la pretesa era quello di (secondo) rinvio, e che non essendo stata proposta tale domanda non vi è spazio per riconoscere un obbligo restitutorio da parte della in capo al CP_1
–il quale non risulta aver corrisposto alla medesima somme in forza di titoli successivamente Pt_1
cassati - né, tantomeno, possono essere dedotte circostanze al fine di una ulteriore statuizione sulle spese tra due delle originarie parti dei giudizi.
Ritiene questa Corte che tale pronuncia vada riformata.
E' innanzitutto errato sostenere che la pretesa di rimborso non sia stata azionata nel giudizio di secondo rinvio: lo è stata, da parte della , che aveva interesse ad ottenerlo: ma il giudice non ha CP_2
provveduto e la non ha impugnato la sentenza in Cassazione (come avrebbe potuto). CP_2
Non è in discussione, la stessa lo riconosce, che tale ente è il responsabile: quindi tale ente CP_1
deve rimborsare al danneggiato tutti i danni che dal fatto illecito sono conseguiti.
pagina 2 di 4 La difendendosi in questo appello, sostiene errori nella difesa del che avrebbe dovuto CP_1 Pt_1
opporsi alla nell'autonomo giudizio da questa promosso per il recupero delle spese e che CP_2
comunque, avendo la pagato tali spese, di tale pagamento la subentrata alla CP_2 CP_1
nei rapporto in virtù della legge n.56 del 2014, può valersi con effetto liberatorio. CP_2
Sebbene le tesi della (e del primo giudice) possano avere un fondamento, negare il recupero CP_1
delle spese al sancirebbe il trionfo del cavillo sul diritto. Pt_1
Non può essere messo in discussione che il soggetto leso da questa oramai pentalustrale vicenda è il che si è visto danneggiato dall'omessa custodia di un bene demaniale (quale pacificamente è Pt_1
la fauna selvatica).
Tra i danni, si devono considerare anche le spese incontrate per far valere il proprio diritto in giudizio.
E' ben vero che è principio consolidato per cui il giudice del rinvio deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio e l'omissione è censurabile in Cassazione: ma tale principio non esclude affatto che il diritto al rimborso possa essere fatto valere in autonomo giudizio, come pure ha fatto la nei CP_2
confronti del Pt_1
La mancata impugnazione della sentenza che ha omesso la statuizione sulle spese dei due giudizi di che si discute e di quella che ha condannato il alla restituzione alla , non precludono al Pt_1 CP_2
medesimo di ottenere in autonomo giudizio il medesimo risultato sostanziale: ovvero di porre a carico del responsabile, le spese del giudizio.
Non si viola, così opinando, alcun principio di diritto sostanziale, perché il diritto soggettivo del al reintegro patrimoniale conseguente al fatto illecito è pacifico, cosiccome causalmente legate Pt_1
al fatto illecito sono le spese sostenute per la difesa, né del processo, perché la è stata CP_1
ritualmente chiamata a contraddire sul punto.
L'appello va dunque accolto e la soccombente, condannata alla rifusione delle spese di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, pari ad euro 8.458,27 debito di valore e quindi da rivalutarsi e maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo (cfr. Cass. 32985/2022).
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
in riforma della impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di euro 8.458,27 oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al
[...]
saldo effettivo.
pagina 3 di 4 Pone le spese dei due gradi di giudizio a carico della e le liquida, considerando tre fasi, per il CP_1
primo grado in euro 3.235,00 e per l'appello in euro 4.463,00 oltre per entrambi spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.76 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e promossa
[...]
con gli Avvocati ZANCHINI SARA e ZANCHINI Parte_1 C.F._1
SILVANO VIA A. SAFFI, 15 61015 NOVAFELTRIA
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avvocato COMI FRANCESCO PIAZZA CAVOUR CP_1 P.IVA_1
23 60121 ANCONA .
APPELLATO
CONTRO
Ordinanza ex art. 702 ter del Tribunale di Pesaro del 21/12/2022 in rg. 1878 del 2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il nel 1999 è stato coinvolto in un sinistro stradale per l'attraversamento improvviso di un Pt_1
capriolo.
pagina 1 di 4 Ha quindi chiesto il risarcimento citando e instaurando Controparte_2 CP_1
un lunghissimo iter giudiziario nel quale si sono susseguite pronunce contrastanti (quanto al soggetto responsabile: Regione o Provincia) con giudizio di primo grado, appello, cassazione, rinvio, ancora
Cassazione e infine secondo rinvio.
All'esito di quest'ultimo giudizio di rinvio, è stata accertata definitivamente la responsabilità della
, per effetto della modifica normativa introdotta dalla legge Del Rio n.56 del 2014. CP_1
Il problema che qui ci occupa concerne le spese di due dei sei giudizi.
Al riguardo si consideri che: le spese relative ai primi due (primo grado ed appello) ed agli ultimi due (seconda Cassazione e secondo rinvio) gradi di giudizio sono stati pagati dalla CP_1
la ha pagato al il terzo e il quarto giudizio (prima Cassazione e primo rinvio). CP_2 Pt_1
La (sesta) definitiva sentenza, n. 706/18 del Tribunale di Pesaro erroneamente non si è pronunciata sulla domanda della volta a ottenere il rimborso delle spese pagate al per il terzo e CP_2 Pt_1
quarto giudizio.
Quindi la , pur potendo, in virtù della acclarata responsabilità regionale, chiedere a tale ente di CP_2
rimborsarle quanto corrisposto al pari alla somma di euro 8.458,27 ha chiesto a quest'ultimo il Pt_1
rimborso proponendo ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
In quest'ultimo giudizio il ha chiesto la chiamata in causa della siccome effettiva Pt_1 CP_1
responsabile del rimborso, ma il Tribunale non ha autorizzato la chiamata, condannando il alla Pt_1
restituzione.
Resi i danari, il ha citato la onde ottenere il rimborso di quanto pagato, ed il tribunale, Pt_1 CP_1
con l'ordinanza impugnata, ha rigettato la domanda sostenendo che il giudizio nel quale avrebbe dovuto farsi valere la pretesa era quello di (secondo) rinvio, e che non essendo stata proposta tale domanda non vi è spazio per riconoscere un obbligo restitutorio da parte della in capo al CP_1
–il quale non risulta aver corrisposto alla medesima somme in forza di titoli successivamente Pt_1
cassati - né, tantomeno, possono essere dedotte circostanze al fine di una ulteriore statuizione sulle spese tra due delle originarie parti dei giudizi.
Ritiene questa Corte che tale pronuncia vada riformata.
E' innanzitutto errato sostenere che la pretesa di rimborso non sia stata azionata nel giudizio di secondo rinvio: lo è stata, da parte della , che aveva interesse ad ottenerlo: ma il giudice non ha CP_2
provveduto e la non ha impugnato la sentenza in Cassazione (come avrebbe potuto). CP_2
Non è in discussione, la stessa lo riconosce, che tale ente è il responsabile: quindi tale ente CP_1
deve rimborsare al danneggiato tutti i danni che dal fatto illecito sono conseguiti.
pagina 2 di 4 La difendendosi in questo appello, sostiene errori nella difesa del che avrebbe dovuto CP_1 Pt_1
opporsi alla nell'autonomo giudizio da questa promosso per il recupero delle spese e che CP_2
comunque, avendo la pagato tali spese, di tale pagamento la subentrata alla CP_2 CP_1
nei rapporto in virtù della legge n.56 del 2014, può valersi con effetto liberatorio. CP_2
Sebbene le tesi della (e del primo giudice) possano avere un fondamento, negare il recupero CP_1
delle spese al sancirebbe il trionfo del cavillo sul diritto. Pt_1
Non può essere messo in discussione che il soggetto leso da questa oramai pentalustrale vicenda è il che si è visto danneggiato dall'omessa custodia di un bene demaniale (quale pacificamente è Pt_1
la fauna selvatica).
Tra i danni, si devono considerare anche le spese incontrate per far valere il proprio diritto in giudizio.
E' ben vero che è principio consolidato per cui il giudice del rinvio deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio e l'omissione è censurabile in Cassazione: ma tale principio non esclude affatto che il diritto al rimborso possa essere fatto valere in autonomo giudizio, come pure ha fatto la nei CP_2
confronti del Pt_1
La mancata impugnazione della sentenza che ha omesso la statuizione sulle spese dei due giudizi di che si discute e di quella che ha condannato il alla restituzione alla , non precludono al Pt_1 CP_2
medesimo di ottenere in autonomo giudizio il medesimo risultato sostanziale: ovvero di porre a carico del responsabile, le spese del giudizio.
Non si viola, così opinando, alcun principio di diritto sostanziale, perché il diritto soggettivo del al reintegro patrimoniale conseguente al fatto illecito è pacifico, cosiccome causalmente legate Pt_1
al fatto illecito sono le spese sostenute per la difesa, né del processo, perché la è stata CP_1
ritualmente chiamata a contraddire sul punto.
L'appello va dunque accolto e la soccombente, condannata alla rifusione delle spese di CP_1
entrambi i gradi di giudizio, pari ad euro 8.458,27 debito di valore e quindi da rivalutarsi e maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al saldo (cfr. Cass. 32985/2022).
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
in riforma della impugnata sentenza, condanna al pagamento in favore di CP_1 Pt_1
della somma di euro 8.458,27 oltre interessi legali sulla somma rivalutata dalla domanda al
[...]
saldo effettivo.
pagina 3 di 4 Pone le spese dei due gradi di giudizio a carico della e le liquida, considerando tre fasi, per il CP_1
primo grado in euro 3.235,00 e per l'appello in euro 4.463,00 oltre per entrambi spese vive, 15% sg cassa ed iva di legge.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 4 di 4