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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10790 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9239/2024 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio in funzione di giudice d'appello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9239/24 R.G.Cont.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MI De AL presso il cui studio elett.te domiciliato in Napoli, Via G.
Martucci n. 62, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Portici via A. Diaz n. 99 presso lo studio dell' avv. Candida Cantalamessa che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Barra n.
6352/23
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio e la , al fine di Controparte_2 Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 20.02.18.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva:
- di essere proprietario dell'autoveicolo Volkswagen Golf Tg. EY375XV;
- che in data 20.02.18, alle ore 19.00 circa in Napoli il conducente del veicolo Renault Scenic tg. CS403DV di proprietà di ed Controparte_2
assicurato per la con la compagnia ,mentre CP_3 Controparte_4
percorreva Corso Sirena, con la parte anteriore tamponava la parte posteriore del veicolo Fiat 500 L tg. EW571ET che a sua volta finiva per collidere la fiancata destra del veicolo Volkswagen Golf dell'istante proveniente da via Quaranta;
- che per effetto dell'evento sinistroso, il veicolo attoreo riportava danni alla fiancata destra .
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva, previo accertamento della responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del ,di CP_2
condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, che quantificava nell'importo di € 2.707,34 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto alla domanda e sosta tecnica.
- 2 -
Si costituiva la la quale impugnava la domanda attorea Controparte_1
chiedendone il rigetto perché infondata. Rimaneva contumace il sig.
. Controparte_2
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale ed ammessa ctu, la causa, sulle conclusioni delle parti, era trattenuta in decisione dal Giudice di Pace di Barra che con sentenza n. 6352/23, rigettava la domanda in quanto infondata, per non aver l'attore provato la titolarità del diritto al risarcimento dei danni subiti dal veicolo VW Golf targato EY 375XV danneggiato nel sinistro, e compensava le spese di giudizio ponendo a carico di parte attorea le spese di ctu.
Avverso tale pronuncia ricorreva in appello , il quale Parte_1
lamentava l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure per illogica, inadeguata ed insufficiente motivazione della sentenza e per l'errata valutazione del materiale probatorio.
Si costituiva la la quale insisteva per il rigetto dell'appello e CP_1
l'infondatezza dei motivi dedotti. Non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica il responsabile civile. La causa quindi, all'esito dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. L'appellante censurava la decisione del Gdp nella parte in cui riteneva non provata la titolarità del diritto al risarcimento dei danni subiti dal veicolo VW Golf targato EY
375XV danneggiato nel sinistro.
Il giudice di prime cure evidenziava difatti, come l'alienazione del veicolo attoreo avvenuta a distanza di due giorni dal sinistro, riconoscesse la possibilità unicamente per il terzo acquirente di avanzare richiesta di
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risarcimento dei danni, in mancanza di elementi comprovanti la riparazione effettuata dall'attore.
E' principio consolidato che “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene, spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” ( Cass SU n. 2951/16).
Pacifica in giudizio la circostanza per la quale l'appellante fosse proprietario dell'autoveicolo il giorno del sinistro, avvenuto in data
20.02.18 risalendo la vendita a data successiva.
Per ciò che concerne la mancanza di elementi comprovanti il danno patrimoniale il Gdp riteneva non fornita la prova del pregiudizio che l'evento dannoso avesse portato al patrimonio dell'istante in quanto il veicolo veniva venduto ad un prezzo nettamente superiore al costo d'acquisto, né la prova di aver sostenuto spese per la riparazione, o di aver riscosso un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato a causa dell'incidente.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 5159/ 2023 ha invero stabilito che non ha alcuna rilevanza, ai fini risarcitori, la circostanza che il veicolo sia stato riparato o meno, e che lo stesso sia stato alienato, con relativa effettiva perdita patrimoniale, essendo sufficiente la prova del danno subito anche a mezzo di riproduzioni fotografiche e preventivi di spesa ai fini del risarcimento. Il riconoscimento del diritto al risarcimento non dipende dalla prova materiale di effettivi esborsi monetari quali indicatori del danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c., in quanto la sola emersione di un'obbligazione in tal senso costituisce già di per sé un
- 4 -
aspetto depauperativo del patrimonio dell'istante. Tutto quanto detto trova il limite della successiva alienazione, elemento di fatto non presente nella pronuncia richiamata da parte appellante, ad un prezzo maggiore di quello di acquisto. Nel caso in esame correttamente il Giudice di prime cure ha escluso la ricorrenza del danno dal momento che la vettura danneggiata è stata venduta ad un prezzo superiore, non solo al danno subito, ma anche al valore stesso del bene parametrato sia al prezzo di acquisto che alle condizione dell'auto al momento del sinistro come emerge dalle foto in atti, comporta che alcun pregiudizio ha subito in concreto la ricorrente, che possa doversi risarcire a carico del danneggiato.
“Si ricorda come ancora valido il criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito darebbe stato inferiore a quello precedente” ( cfr Cass 7012/23) oppure si aggiunge si sarebbe dovuto allegare che il prezzo di vendita, superiore a quello di acquisto, era stato pattuito al ribasso proprio in ragione dei danni riportati. Pertanto, l'attore non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (indicato dal come pari ad € 2.756,55) ha inciso sul Parte_1
prezzo di rivendita, ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che la vettura era stata acquistata dall'appellante ad € 10.000,00 euro, ed invece l'automobile è stata rivenduta a 17.000,00. Il che significa, che allo stato
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degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Né vi è prova che la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione.
Occorre, peraltro, evidenziare che la parte che abbia richiesto in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali ha l'onere di provare l'esistenza del danno e, solo dopo aver fornito tale prova, può ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (cfr Cass. civ., sent.
n. 22061 del 02.09.2008; Cass. civ., sent. n. 3794 del 15.02.2008 secondo cui “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”).
È onere della parte, infatti, sia quello di provare il danno che di fornire idonei criteri di liquidazione dello stesso, senza che la liquidazione del giudice possa in alcun modo sopperire alle carenze di allegazione e prova sul punto che gravano sulla parte istante.
Nel caso in esame non è stato provato che il veicolo di parte appellante, il quale fu venduto due giorni dopo l'incidente per cui è causa, sia mai stato riparato, con esborsi a carico dell'appellante. Per provvedere alla
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reintegrazione, per equivalente monetario, “della situazione economica nella quale si trovava il danneggiato prima del fatto illecito è giuridicamente corretto che, in caso di danno a veicoli, in luogo di computare le spese necessarie per la riparazione e la conseguente svalutazione del veicolo riparato, si tenga conto della differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato”
(cfr Cass. civ., sent. n. 4034 del 05.12.1975).
Nel caso di specie, non essendovi prova di esborsi sostenuti per la riparazione del veicolo, sarebbe stato necessario, per evitare un indebito arricchimento dell'appellante, dimostrare la perdita economica subita, conseguente alla vendita del veicolo nelle condizioni in cui si trovava. Tale danno, peraltro, non è stato né allegato, né tantomeno provato, essendo stato chiesto in primo grado in via esclusiva il risarcimento del danno parametrato al costo di riparazione del veicolo danneggiato ed al cosiddetto “fermo tecnico”.
Quest'ultimo, peraltro, di difficile identificazione in ragione dell'alienazione del veicolo a soli due giorni dal sinistro. In mancanza di allegazione e prova del danno, quindi, la sua eventuale liquidazione equitativa, parametrata al costo dei lavori di riparazione del veicolo, sortirebbe l'effetto di colmare le lacune probatorie in cui è incorso l'appellante e potrebbe eventualmente dar luogo ad un indebito arricchimento, ove alcuna riparazione sia stata in concreto eseguita.
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Con il secondo motivo l'appellante rilevava la mancata valutazione da parte del Gdp delle dichiarazioni rese dal teste escusso e dall'omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio. È evidente che, avendo ritenuto non risarcibile il danno per il principio della ragione più liquida il giudice di prime cure non ha ritenuto di analizzare l'an della pretesa che, qualora di ritenesse fondato il primo motivo di appello, sarebbe onere del Tribunale valutare alla luce dell'istruttoria svoltasi in primo grado.
Né può allegarsi l'esistenza di un contrasto di giudicato con la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Barra n. 5342/2020. Oltre a rilevare che alcuna prova del passaggio in giudicato vi è in atti si osserva come alcun eventuale contrasto vi è dal momento che la sentenza oggi impugnata non entra nel merito della dinamica dell'incidente, ritenendo insussistente un danno risarcibile per questioni attinenti unicamente la posizione del
, ragione per la quale non è in alcun modo precisato quale Parte_1
sarebbe il giudicato violato.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Per quanto attiene le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 espunta la voce corrispondente alla fase istruttoria non espletata per il presente grado di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
a) Dichiara la contumacia del sig. ; Controparte_2
b) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata
- 8 -
c) Condanna al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite di secondo grado che liquida CP_1
in n € 1.701,00 per compensi oltre oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge;
d) Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra appellante ed appellato contumace;
e) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 20/11/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio in funzione di giudice d'appello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9239/24 R.G.Cont.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
MI De AL presso il cui studio elett.te domiciliato in Napoli, Via G.
Martucci n. 62, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Portici via A. Diaz n. 99 presso lo studio dell' avv. Candida Cantalamessa che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Barra n.
6352/23
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio e la , al fine di Controparte_2 Controparte_1
ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 20.02.18.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva:
- di essere proprietario dell'autoveicolo Volkswagen Golf Tg. EY375XV;
- che in data 20.02.18, alle ore 19.00 circa in Napoli il conducente del veicolo Renault Scenic tg. CS403DV di proprietà di ed Controparte_2
assicurato per la con la compagnia ,mentre CP_3 Controparte_4
percorreva Corso Sirena, con la parte anteriore tamponava la parte posteriore del veicolo Fiat 500 L tg. EW571ET che a sua volta finiva per collidere la fiancata destra del veicolo Volkswagen Golf dell'istante proveniente da via Quaranta;
- che per effetto dell'evento sinistroso, il veicolo attoreo riportava danni alla fiancata destra .
Sulla base di tali premesse l'attore chiedeva, previo accertamento della responsabilità del conducente del veicolo di proprietà del ,di CP_2
condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, che quantificava nell'importo di € 2.707,34 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto alla domanda e sosta tecnica.
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Si costituiva la la quale impugnava la domanda attorea Controparte_1
chiedendone il rigetto perché infondata. Rimaneva contumace il sig.
. Controparte_2
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale ed ammessa ctu, la causa, sulle conclusioni delle parti, era trattenuta in decisione dal Giudice di Pace di Barra che con sentenza n. 6352/23, rigettava la domanda in quanto infondata, per non aver l'attore provato la titolarità del diritto al risarcimento dei danni subiti dal veicolo VW Golf targato EY 375XV danneggiato nel sinistro, e compensava le spese di giudizio ponendo a carico di parte attorea le spese di ctu.
Avverso tale pronuncia ricorreva in appello , il quale Parte_1
lamentava l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure per illogica, inadeguata ed insufficiente motivazione della sentenza e per l'errata valutazione del materiale probatorio.
Si costituiva la la quale insisteva per il rigetto dell'appello e CP_1
l'infondatezza dei motivi dedotti. Non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica il responsabile civile. La causa quindi, all'esito dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione.
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue. L'appellante censurava la decisione del Gdp nella parte in cui riteneva non provata la titolarità del diritto al risarcimento dei danni subiti dal veicolo VW Golf targato EY
375XV danneggiato nel sinistro.
Il giudice di prime cure evidenziava difatti, come l'alienazione del veicolo attoreo avvenuta a distanza di due giorni dal sinistro, riconoscesse la possibilità unicamente per il terzo acquirente di avanzare richiesta di
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risarcimento dei danni, in mancanza di elementi comprovanti la riparazione effettuata dall'attore.
E' principio consolidato che “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene, spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” ( Cass SU n. 2951/16).
Pacifica in giudizio la circostanza per la quale l'appellante fosse proprietario dell'autoveicolo il giorno del sinistro, avvenuto in data
20.02.18 risalendo la vendita a data successiva.
Per ciò che concerne la mancanza di elementi comprovanti il danno patrimoniale il Gdp riteneva non fornita la prova del pregiudizio che l'evento dannoso avesse portato al patrimonio dell'istante in quanto il veicolo veniva venduto ad un prezzo nettamente superiore al costo d'acquisto, né la prova di aver sostenuto spese per la riparazione, o di aver riscosso un prezzo inferiore a quello di mercato dell'usato a causa dell'incidente.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 5159/ 2023 ha invero stabilito che non ha alcuna rilevanza, ai fini risarcitori, la circostanza che il veicolo sia stato riparato o meno, e che lo stesso sia stato alienato, con relativa effettiva perdita patrimoniale, essendo sufficiente la prova del danno subito anche a mezzo di riproduzioni fotografiche e preventivi di spesa ai fini del risarcimento. Il riconoscimento del diritto al risarcimento non dipende dalla prova materiale di effettivi esborsi monetari quali indicatori del danno emergente ai sensi dell'art. 1223 c.c., in quanto la sola emersione di un'obbligazione in tal senso costituisce già di per sé un
- 4 -
aspetto depauperativo del patrimonio dell'istante. Tutto quanto detto trova il limite della successiva alienazione, elemento di fatto non presente nella pronuncia richiamata da parte appellante, ad un prezzo maggiore di quello di acquisto. Nel caso in esame correttamente il Giudice di prime cure ha escluso la ricorrenza del danno dal momento che la vettura danneggiata è stata venduta ad un prezzo superiore, non solo al danno subito, ma anche al valore stesso del bene parametrato sia al prezzo di acquisto che alle condizione dell'auto al momento del sinistro come emerge dalle foto in atti, comporta che alcun pregiudizio ha subito in concreto la ricorrente, che possa doversi risarcire a carico del danneggiato.
“Si ricorda come ancora valido il criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito darebbe stato inferiore a quello precedente” ( cfr Cass 7012/23) oppure si aggiunge si sarebbe dovuto allegare che il prezzo di vendita, superiore a quello di acquisto, era stato pattuito al ribasso proprio in ragione dei danni riportati. Pertanto, l'attore non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (indicato dal come pari ad € 2.756,55) ha inciso sul Parte_1
prezzo di rivendita, ed anzi, risulterebbe il contrario, posto che la vettura era stata acquistata dall'appellante ad € 10.000,00 euro, ed invece l'automobile è stata rivenduta a 17.000,00. Il che significa, che allo stato
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degli atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Né vi è prova che la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione.
Occorre, peraltro, evidenziare che la parte che abbia richiesto in giudizio il risarcimento dei danni patrimoniali ha l'onere di provare l'esistenza del danno e, solo dopo aver fornito tale prova, può ottenere dal giudice la liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. (cfr Cass. civ., sent.
n. 22061 del 02.09.2008; Cass. civ., sent. n. 3794 del 15.02.2008 secondo cui “l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione”).
È onere della parte, infatti, sia quello di provare il danno che di fornire idonei criteri di liquidazione dello stesso, senza che la liquidazione del giudice possa in alcun modo sopperire alle carenze di allegazione e prova sul punto che gravano sulla parte istante.
Nel caso in esame non è stato provato che il veicolo di parte appellante, il quale fu venduto due giorni dopo l'incidente per cui è causa, sia mai stato riparato, con esborsi a carico dell'appellante. Per provvedere alla
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reintegrazione, per equivalente monetario, “della situazione economica nella quale si trovava il danneggiato prima del fatto illecito è giuridicamente corretto che, in caso di danno a veicoli, in luogo di computare le spese necessarie per la riparazione e la conseguente svalutazione del veicolo riparato, si tenga conto della differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato”
(cfr Cass. civ., sent. n. 4034 del 05.12.1975).
Nel caso di specie, non essendovi prova di esborsi sostenuti per la riparazione del veicolo, sarebbe stato necessario, per evitare un indebito arricchimento dell'appellante, dimostrare la perdita economica subita, conseguente alla vendita del veicolo nelle condizioni in cui si trovava. Tale danno, peraltro, non è stato né allegato, né tantomeno provato, essendo stato chiesto in primo grado in via esclusiva il risarcimento del danno parametrato al costo di riparazione del veicolo danneggiato ed al cosiddetto “fermo tecnico”.
Quest'ultimo, peraltro, di difficile identificazione in ragione dell'alienazione del veicolo a soli due giorni dal sinistro. In mancanza di allegazione e prova del danno, quindi, la sua eventuale liquidazione equitativa, parametrata al costo dei lavori di riparazione del veicolo, sortirebbe l'effetto di colmare le lacune probatorie in cui è incorso l'appellante e potrebbe eventualmente dar luogo ad un indebito arricchimento, ove alcuna riparazione sia stata in concreto eseguita.
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Con il secondo motivo l'appellante rilevava la mancata valutazione da parte del Gdp delle dichiarazioni rese dal teste escusso e dall'omesso esame della consulenza tecnica d'ufficio. È evidente che, avendo ritenuto non risarcibile il danno per il principio della ragione più liquida il giudice di prime cure non ha ritenuto di analizzare l'an della pretesa che, qualora di ritenesse fondato il primo motivo di appello, sarebbe onere del Tribunale valutare alla luce dell'istruttoria svoltasi in primo grado.
Né può allegarsi l'esistenza di un contrasto di giudicato con la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Barra n. 5342/2020. Oltre a rilevare che alcuna prova del passaggio in giudicato vi è in atti si osserva come alcun eventuale contrasto vi è dal momento che la sentenza oggi impugnata non entra nel merito della dinamica dell'incidente, ritenendo insussistente un danno risarcibile per questioni attinenti unicamente la posizione del
, ragione per la quale non è in alcun modo precisato quale Parte_1
sarebbe il giudicato violato.
Per tali ragioni l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Per quanto attiene le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 espunta la voce corrispondente alla fase istruttoria non espletata per il presente grado di giudizio.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
a) Dichiara la contumacia del sig. ; Controparte_2
b) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata
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c) Condanna al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite di secondo grado che liquida CP_1
in n € 1.701,00 per compensi oltre oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge;
d) Nulla sulle spese nel rapporto processuale tra appellante ed appellato contumace;
e) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 20/11/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Colicchio)
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