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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/11/2025, n. 5117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5117 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
25/11/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6906/2024 vertente
DA
nata a NAPOLI (NA) il [...], in [...] genitore del Parte_1
minore nato a [...] il [...] Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. PEZONE PIETRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa DE PARIS CHIARA
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/05/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di frequenza.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 15/06/2023, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del CP_1
decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento.
Si costituiva l' che all'udienza odierna eccepiva il pagamento e chiedeva CP_1
pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
In ordine alle spese di lite, alla luce del fatto che la liquidazione della prestazione risulta avvenuta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso, le stesse devono essere poste a carico dell' in applicazione del principio della CP_1
soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
940,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario.
Aversa, 17/12/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna
SEZIONE LAVORO
Il GOP del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Lucia Perna, all'esito dell'udienza del
25/11/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6906/2024 vertente
DA
nata a NAPOLI (NA) il [...], in [...] genitore del Parte_1
minore nato a [...] il [...] Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. PEZONE PIETRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalla funzionaria dott.ssa DE PARIS CHIARA
RESISTENTE
OGGETTO : riconoscimento prestazione dopo omologa ed azione di condanna
CONCLUSIONI : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/05/2024 il ricorrente in epigrafe agiva per il riconoscimento del diritto al pagamento dei ratei relativi all'indennità di frequenza.
A fondamento della domanda deduceva che, in data 15/06/2023, a seguito di ATPO, il Tribunale omologava l'accertamento del requisito sanitario relativo alla prestazione in oggetto, secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico nominato e che l' , nonostante la rituale comunicazione del CP_1
decreto e la sussistenza degli altri requisiti di legge, non procedeva al pagamento.
Si costituiva l' che all'udienza odierna eccepiva il pagamento e chiedeva CP_1
pronunziarsi sentenza di cessata materia del contendere;
il ricorrete si associava alla richiesta dell'istituto.
*
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
E' incontestato il riconoscimento del diritto nelle more del presente giudizio.
La definizione stragiudiziale della lite avvenuta successivamente al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
In ordine alle spese di lite, alla luce del fatto che la liquidazione della prestazione risulta avvenuta in data successiva al deposito ed alla notifica del ricorso, le stesse devono essere poste a carico dell' in applicazione del principio della CP_1
soccombenza virtuale.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
940,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all' avvocato antistatario.
Aversa, 17/12/2025
Il GOP
dott.ssa Lucia Perna