Art. 3.
All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di lire 210 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
All'onere di lire 210 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1967, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.