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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 13224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13224 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11201/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
22 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11201 dell'anno 2025, cui è stata riunita la causa n. 13973/2025 R.G.A.C., promosse
DA
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. S. Rossetti Parte_1
- ricorrente opponente -
CONTRO
e – Avv. M. Longo Controparte_1 Controparte_2
- resistenti opposti -
E
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_3
– Avv. R. Teodori
- resistente opposta –
E in persona del legale Controparte_4 rappresentante p. t.
- resistente opposta contumace –
E
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_5
- resistente opposta contumace –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 423/2025 e 2197/2025 con i quali le era stato ingiunto di pagare somme ai lavoratori opposti a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte, unitamente alle altre società indicate in epigrafe, legate dal vincolo di solidarietà derivante da contratti d'appalto ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, eccependo in particolare che la società datrice di lavoro degli opposti, la Controparte_5 non corrisponde all'omonima società esecutrice degli appalti comunicata dalle appaltatrici alla stazione appaltante , motivo per il quale l'opponente ha Pt_1 anche effettuato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Si sono costituiti in entrambi i giudizi i lavoratori opposti chiedendo la conferma dei decreti ingiuntivi impugnati e la Controparte_3 che ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e la conseguente revoca dei decreti ingiuntivi nei propri confronti.
Riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi in opposizione sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
I crediti di lavoro dei lavoratori opposti non sono stati contestati nella loro fondatezza e nel loro ammontare;
si discute unicamente di chi debba corrispondere loro le relative somme.
A tal proposito, questo Tribunale, conformemente a quanto già opinato da altri giudici di questo stesso Ufficio (sent. n. 99/2025, ord. del 25 marzo 2025 nel proc. n. 43071/2024), ritiene che nel caso di specie sussista la responsabilità solidale di in qualità di committente, e delle Parte_1 Controparte_3
e in qualità di subcommittenti, per il
[...] Controparte_6 pagamento diretto dei “trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto” dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, unitamente alla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003. Invero Controparte_5 non può far venir meno la responsabilità solidale del committente e dei subcommittenti la circostanza che la consorziata abbia Controparte_5 eventualmente intestato le ultime buste paga ad una società omonima, con diversa
Partita Iva (P. Iva e diversa sede legale (via Antonio Ciamarra 259), P.IVA_1 in quanto tale circostanza non è idonea a far venir meno i presupposti per l'operatività della responsabilità solidale di cui al citato art. 29, trattandosi di trattamenti retributivi inequivocabilmente maturati nell'esecuzione dell'appalto, indipendentemente dalla responsabilità penale o civile che emergerà a carico della nei confronti del committente e dei subcommittenti. Controparte_5
Ne discende che i decreti ingiuntivi opposti meritino conferma;
ne consegue il rigetto dell'opposizione con condanna della società opponente alle spese di lite sostenute dai lavoratori opposti, spese che devono invece essere compensate con le altre società parte del giudizio, vista la conferma dei decreti ingiuntivi anche nei confronti di tali società.
Ad avviso di questo Tribunale non si verte in ipotesi di lite temeraria, dato che la presente sentenza è frutto di interpretazione giuridica.
DISPOSITIVO rigetta i ricorsi in opposizione dichiarando l'esecutorietà dei decreti ingiuntivi nn.
423/2025 e 2197/2025 nei confronti di tutte le società ingiunte;
condanna l' a rifondere in solido a e a Parte_1 Controparte_1 CP_7 le spese legali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 1.339,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi;
compensa tra tutte le altre parti le spese di lite.
Roma, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 18 dicembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data
22 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11201 dell'anno 2025, cui è stata riunita la causa n. 13973/2025 R.G.A.C., promosse
DA
in persona del legale rappresentante p. t. – Avv. S. Rossetti Parte_1
- ricorrente opponente -
CONTRO
e – Avv. M. Longo Controparte_1 Controparte_2
- resistenti opposti -
E
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_3
– Avv. R. Teodori
- resistente opposta –
E in persona del legale Controparte_4 rappresentante p. t.
- resistente opposta contumace –
E
in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_5
- resistente opposta contumace –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi nn. 423/2025 e 2197/2025 con i quali le era stato ingiunto di pagare somme ai lavoratori opposti a titolo di retribuzioni maturate e non corrisposte, unitamente alle altre società indicate in epigrafe, legate dal vincolo di solidarietà derivante da contratti d'appalto ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003, eccependo in particolare che la società datrice di lavoro degli opposti, la Controparte_5 non corrisponde all'omonima società esecutrice degli appalti comunicata dalle appaltatrici alla stazione appaltante , motivo per il quale l'opponente ha Pt_1 anche effettuato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Si sono costituiti in entrambi i giudizi i lavoratori opposti chiedendo la conferma dei decreti ingiuntivi impugnati e la Controparte_3 che ha chiesto dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva e la conseguente revoca dei decreti ingiuntivi nei propri confronti.
Riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi in opposizione sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
I crediti di lavoro dei lavoratori opposti non sono stati contestati nella loro fondatezza e nel loro ammontare;
si discute unicamente di chi debba corrispondere loro le relative somme.
A tal proposito, questo Tribunale, conformemente a quanto già opinato da altri giudici di questo stesso Ufficio (sent. n. 99/2025, ord. del 25 marzo 2025 nel proc. n. 43071/2024), ritiene che nel caso di specie sussista la responsabilità solidale di in qualità di committente, e delle Parte_1 Controparte_3
e in qualità di subcommittenti, per il
[...] Controparte_6 pagamento diretto dei “trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto” dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto, unitamente alla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003. Invero Controparte_5 non può far venir meno la responsabilità solidale del committente e dei subcommittenti la circostanza che la consorziata abbia Controparte_5 eventualmente intestato le ultime buste paga ad una società omonima, con diversa
Partita Iva (P. Iva e diversa sede legale (via Antonio Ciamarra 259), P.IVA_1 in quanto tale circostanza non è idonea a far venir meno i presupposti per l'operatività della responsabilità solidale di cui al citato art. 29, trattandosi di trattamenti retributivi inequivocabilmente maturati nell'esecuzione dell'appalto, indipendentemente dalla responsabilità penale o civile che emergerà a carico della nei confronti del committente e dei subcommittenti. Controparte_5
Ne discende che i decreti ingiuntivi opposti meritino conferma;
ne consegue il rigetto dell'opposizione con condanna della società opponente alle spese di lite sostenute dai lavoratori opposti, spese che devono invece essere compensate con le altre società parte del giudizio, vista la conferma dei decreti ingiuntivi anche nei confronti di tali società.
Ad avviso di questo Tribunale non si verte in ipotesi di lite temeraria, dato che la presente sentenza è frutto di interpretazione giuridica.
DISPOSITIVO rigetta i ricorsi in opposizione dichiarando l'esecutorietà dei decreti ingiuntivi nn.
423/2025 e 2197/2025 nei confronti di tutte le società ingiunte;
condanna l' a rifondere in solido a e a Parte_1 Controparte_1 CP_7 le spese legali di questo giudizio che liquida in complessivi euro 1.339,00, oltre rimborso forfettario in misura del 15 %, IVA e CPA, da distrarsi;
compensa tra tutte le altre parti le spese di lite.
Roma, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE