Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 231/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Sciacca
VERBALE DI UDIENZA DEL 20/03/2025
All'udienza del 20/03/2025, nella sede del suddetto Tribunale avanti al Giudice Dott. Filippo
Barba, designato con decreto del Presidente per l'istruzione della causa civile portante il n°
231/2024 R.G. promossa da:
, NATA A PALERMO (PA) IL 27/08/1959, C.F.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. TURTURICI PAOLA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A RIBERA (AG) IL 28/09/1983, C.F.: Controparte_1
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. D'ANNA FRANCESCO
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
Si dà atto che con decreto del Ministro della Giustizia del 21/02/2014 questo Ufficio è stato autorizzato all'attivazione, a decorrere dal giorno 01/03/2014, del PCT, con esplicita previsione della facoltà delle parti di trasmissione di documenti informatici.
All'odierna udienza sono presenti:
l'Avv. TURTURICI PAOLA per parte ricorrente ; Parte_1
l'Avv. SANTANGELO CARMELA, in sostituzione dell'Avv. D'ANNA FRANCESCO, per parte resistente . Controparte_1
L'Avv. TURTURICI PAOLA, preliminarmente insiste per l'ammissione di tutti i propri mezzi di prova testimoniale e C.T.U. già articolati in seno alla propria memoria integrativa. Nel merito e in subordine, conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi nonché alle note conclusive depositate nei termini assegnati e chiede che la causa venga decisa.
L'Avv. SANTANGELO CARMELA, in sostituzione dell'Avv. D'ANNA FRANCESCO, preliminarmente insiste per l'ammissione dei propri mezzi istruttori già dedotti nei propri scritti difensivi. Nel merito ed in subordine conclude riportandosi alle conclusioni spiegate in seno alla propria memoria di costituzione e risposta;
discute la causa riportandosi a tutti i propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa.
Si ritira in camera di consiglio per decidere la causa come da seguente sentenza con contestuale motivazione, il cui dispositivo viene letto a fine udienza.
Sciacca 20/03/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IL G.O.T.
Rientrato dalla camera di consiglio che precede, ha emesso la seguente sentenza con contestuale motivazione.
231/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
20/03/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA CON CONTESTUALE MOTIVAZIONE
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 231/2024 DEL RUOLO GENERALE AFFARI
CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A PALERMO (PA) IL 27/08/1959, C.F.: Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. TURTURICI PAOLA
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, NATA A RIBERA (AG) IL 28/09/1983, C.F.: Controparte_1
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. D'ANNA FRANCESCO
PARTE RESISTENTE §*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso
Conclusioni di parte ricorrente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
Conclusioni di parte resistente:
COME DA ODIERNO VERBALE DI CAUSA
IN FATTO
Con atto di intimazione di sfratto per finito comodato, , in proprio e quale Parte_1
procuratrice speciale di , vocava in giudizio per Parte_2 Controparte_1
ivi sentir ordinare il rilascio dei fondi concessi in comodato in forza di due contratti stipulati, rispettivamente, in data 28.01.2008 e in data 23.12.2010, la cui data di scadenza era espressamente ivi indicati.
All'udienza di convalida, si costituiva in giudizio l'intimata comodataria CP_1
la quale, a ministero del proprio difensore, spiegava opposizione all'intimato sfratto
[...]
eccependo la non meglio identificazione dei fondi e la scadenza naturale dei contratti.
Su richiesta di parte intimante, stante la insussistenza di prova scritta e di gravi motivi a sostegno della spiegata opposizione, veniva emessa ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. nonché veniva disposto il mutamento con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie integrative ex artt. 667 – 426 c.p.c..
Veniva altresì assegnato il termine per l'instaurazione del tentativo di mediazione obbligatoria ex D. Lgs. 28/2010.
Stante l'esito negativo della mediazione esperita, il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti e, all'esito stante l'irrilevanza ai fini del decidere delle dedotte prove orali, veniva rinviato per la discussione all'odierna udienza, ove veniva deciso con la presente sentenza il cui dispositivo veniva letto a fine udienza.
MOTIVI
La normativa codicistica disciplinante il comodato prescrive, tra gli obblighi a carico del comodatario, quello di restituire al comodante la cosa detenuta in comodato alla scadenza del termine convenuto ovvero, in mancanza di termine, su richiesta del comodante (art. 1810
Cod. Civ.).
Contratto di comodato che non soggiace affatto alla forma scritta ad substantiam e può essere validamente ed efficacemente concluso anche verbalmente.
Naturalmente, in ossequio all'onere della prova per come statuito dall'art. 2697 cod. civ., è il ricorrente a dover fornire dimostrazione del proprio assunto, sia in ordine alla conclusione di un valido contratto di comodato, seppur in maniera verbale, nonché in ordine alla richiesta di rilascio.
Dimostrazione probatoria che da parte ricorrente è stata indiscutibilmente fornita in maniera documentale, sia in relazione alla sussistenza dei contratti in forma scritta, che in relazione alla loro durata di valenza ed efficacia che, infine, in relazione alla successiva richiesta di rilascio, avvenuta a mezzo richiesta inoltrata con lettera raccomandata a.r..
Già alla data di scadenza contrattuale, in forza del disposto di cui all'art. 1809 cod. civ., era tenuto sua sponte alla restituzione dei beni oggetto di comodato.
Da allora in poi, anche a voler considerare i contratti privi della predeterminazione della loro durata e termine di scadenza, rileva il disposto di cui all'art. 1810 cod. civ. per il quale il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richiede.
Non v'è dubbio, quindi, sul fatto che dalla scadenza contrattuale e/o dalla espressa richiesta di restituzione, parte comodataria ha iniziato a detenere i fondi in maniera illegittima e priva di qualsivoglia titolo giustificante la detenzione non più tollerata dal comodante.
Questi, conseguentemente, ha il diritto ad ottenere il necessario indennizzo per essere stato privato dal godimento del bene a causa del comportamento illegittimo posto in essere dal comodatario che si è rifiutato di riconsegnare la cosa, una volta richiesta.
Indennizzo che può essere rivendicato dal proprietario a titolo di giusto risarcimento di quei danni che la legge non avrebbe permesso di subire allorché avrebbe potuto percepire, in analogica applicazione dell'art. 1591 cod. civ., il giusto corrispettivo conseguente alla legittima disposizione dei beni.
Il tutto per come statuito, in caso di detenzione sine titulo, dalla Suprema Corte di
Cassazione (Cass. n° 12882/2009).
In ordine a tale ultimo aspetto, appare equo, in considerazione della estensione dei fondi e della reiterata richiesta di riconsegna, determinare la somma mensile di € 300,00 quale indennità di occupazione sine titulo da corrispondersi in favore del legittimo proprietario, idonea a soddisfare il c.d. danno che lo stesso ha subito per il solo fatto di aver perso la disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità, anche solo potenziale, ricavabile dallo stesso immobile, a decorrere dal mese successivo alla formale richiesta di restituzione che deve identificarsi nel mese di maggio 2021, stante che la prima richiesta a mezzo raccomandata era stata ricevuta nel mese di aprile 2021.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, quindi, parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.600,00, di cui € 600,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15% ex D.M. 55/2014, IVA e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda spiegata da parte ricorrente
- Condanna alla riconsegna, entro giorni trenta dalla notifica della Controparte_1
presente sentenza, degli immobili ancora non consegnati, detenuti in forza degli originari contratti di comodato stipulati, rispettivamente, in data 28.01.2008 e in data 23.12.2010;
- Condanna alla corresponsione dell'indennizzo per la Controparte_1
detenzione sine titulo dei fondi già oggetto dei predetti contratti di comodato, che in via equitativa liquida in € 300,00 mensili dal mese di maggio 2021 fino alla data di effettivo rilascio;
- Condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1 complessivi € 2.600,00, di cui € 600,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15% ex
D.M. 55/2014, IVA e C.P.A. come per legge.
Sciacca, 20/03/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.