Ordinanza collegiale 3 giugno 2021
Decreto decisorio 11 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 03/06/2021, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2021
N. 01807/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2009, proposto da -OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Baciga, Antonio Sartori, Sabrina Fortuna, Evelina Stefani, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Sartori sito in Venezia, San Polo, 2988;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’autorizzazione all'apertura di un accesso e installazione barriera metallica, comunicata con nota -OMISSIS-, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di cessione a titolo gratuito alla medesima provincia della fascia di terreno di proprietà della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica straordinaria del giorno 11 maggio 2021, tenutasi con in collegamento simultaneo da remoto (art. 25 d.l. n. 137 del 2020);
Considerato che la difesa di parte ricorrente ha depositato, con riferimento alla medesima società, -OMISSIS-;
- che la dichiarazione di fallimento di una delle parti determina, ai sensi dell’art. 43 l. fall., l'automatica interruzione del processo indipendentemente dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. ( ex aliis Cons. giust. amm. sic., sez. giur., ord. n. 385 del 2020);
- che il Collegio è tenuto a prendere atto dell’interruzione del processo, ai sensi degli articoli 79, comma 2, c.p.a. e 300 c.p.c., a far tempo dal verificarsi dell'evento interruttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), dà atto dell'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 79, comma 2, c.p.a., a far tempo dal verificarsi dell'evento interruttivo.
La presente ordinanza sarà depositata in Segreteria la quale darà seguito alle comunicazioni di rito.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Nicola Bardino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.