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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/05/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6563 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Dolianova, via Antonio Porcu n°5, elettivamente domiciliata in Quartucciu, via Dessié n°6, presso lo studio dell'avv. Pierandrea Cambarau, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ricorrente
contro nato a [...] il [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._2
Quartucciu, Via dei Gelsomini s.n.c., elettivamente domiciliato in Villaspeciosa, Via Matteotti n°11,
presso lo studio dell'avv. Maria Ilaria Podda
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1°) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2°) La casa coniugale sita in Quartucciu, Via dei Gelsomini n°31 rimarrà con gli arredi tutti nella disponibilità del sig. ; CP_1
3°) Il sig. riconosce in favore della sig.ra un assegno di mantenimento CP_1 Parte_1
pari a € 150,00 ( euro centocinquanta/00) al mese, da rivalutarsi annualmente su base I.S.T.A.T.;
4°) I coniugi, per quanto occorrer possa, si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento necessario per l'espatrio;
5°) I coniugi, fatta eccezione per quanto precede, null'altro hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altra. ”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 17.10.2024, ha adito questo Tribunale domandando, a Parte_1
parziale modifica di quanto concordato consensualmente nanti l' di Controparte_2
Dolianova il giorno 25 luglio 2024, la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 200,00 mensili ovvero altra somma ritenuta di giustizia, oltre la tredicesima mensilità.
Con comparsa depositata in data 04.03.2025 si è costituito il resistente. All'udienza di comparizione del 5.03.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni :
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Quartucciu, Via dei Gelsomini n°31 rimarrà con gli arredi tutti nella disponibilità del sig. ; CP_1
3) Il sig. riconosce in favore della sig.ra un assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento pari a € 150,00 ( euro centocinquanta/00) al mese, da rivalutarsi annualmente su base I.S.T.A.T.;
4) I coniugi, per quanto occorre possa, si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento necessario per l'espatrio;
5) I coniugi, fatta eccezione per quanto precede, null'altro hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Il Giudice ha provveduto, quindi, ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c. in conformità alle condizioni sopra riportate, inoltre non essendovi necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.5.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina
Il Presidente
Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6563 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
, nata a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 C.F._1
Dolianova, via Antonio Porcu n°5, elettivamente domiciliata in Quartucciu, via Dessié n°6, presso lo studio dell'avv. Pierandrea Cambarau, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
ricorrente
contro nato a [...] il [...], c.f. , residente in CP_1 C.F._2
Quartucciu, Via dei Gelsomini s.n.c., elettivamente domiciliato in Villaspeciosa, Via Matteotti n°11,
presso lo studio dell'avv. Maria Ilaria Podda
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
1°) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2°) La casa coniugale sita in Quartucciu, Via dei Gelsomini n°31 rimarrà con gli arredi tutti nella disponibilità del sig. ; CP_1
3°) Il sig. riconosce in favore della sig.ra un assegno di mantenimento CP_1 Parte_1
pari a € 150,00 ( euro centocinquanta/00) al mese, da rivalutarsi annualmente su base I.S.T.A.T.;
4°) I coniugi, per quanto occorrer possa, si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento necessario per l'espatrio;
5°) I coniugi, fatta eccezione per quanto precede, null'altro hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altra. ”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 17.10.2024, ha adito questo Tribunale domandando, a Parte_1
parziale modifica di quanto concordato consensualmente nanti l' di Controparte_2
Dolianova il giorno 25 luglio 2024, la determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di euro 200,00 mensili ovvero altra somma ritenuta di giustizia, oltre la tredicesima mensilità.
Con comparsa depositata in data 04.03.2025 si è costituito il resistente. All'udienza di comparizione del 5.03.2025 i procuratori delle parti hanno dato atto che le stesse hanno raggiunto un accordo alle seguenti condizioni :
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Quartucciu, Via dei Gelsomini n°31 rimarrà con gli arredi tutti nella disponibilità del sig. ; CP_1
3) Il sig. riconosce in favore della sig.ra un assegno di CP_1 Parte_1
mantenimento pari a € 150,00 ( euro centocinquanta/00) al mese, da rivalutarsi annualmente su base I.S.T.A.T.;
4) I coniugi, per quanto occorre possa, si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento necessario per l'espatrio;
5) I coniugi, fatta eccezione per quanto precede, null'altro hanno da pretendere l'uno nei confronti dell'altra.
Il Giudice ha provveduto, quindi, ai sensi dell'art.473 bis 22 c.p.c. in conformità alle condizioni sopra riportate, inoltre non essendovi necessità di ulteriore istruzione ha trattenuto la causa in decisione.
Le conclusioni conformi rassegnate dalle parti, realizzano i motivi previsti dall'art. 92 del c.p.c. per la compensazione delle spese di questo procedimento.
Per questi motivi
Il Tribunale così dispone:
1) Omologa gli accordi raggiunti come sopra riportati.
2) Spese del Giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Cagliari il 20.5.2025, nella Camera di Consiglio Civile del Tribunale.
Il Giudice est.
Mario Farina
Il Presidente
Giorgio Latti