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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
Corte d'Appello di Catania
Sezione Seconda Civile
_________ composta dai magistrati dr IA Stella Arena Presidente dr Massimo Lo Truglio Consigliere dr Francesco Billè Giudice Ausiliario rel. est. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 746/2024 R.G.,
Promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sergio A. Spina;
APPELLANTE
Contro nato in [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Litrico;
APPELLATO ED APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
*****
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 4 febbraio 2025.
La Corte ha osservato:
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1845, pubblicata il 9 aprile 2024, il giudice unico del Tribunale di
Catania, sulla domanda proposta da nei confronti di , volta ad Parte_1 CP_2 ottenere la dichiarazione di avvenuto acquisto per usucapione dell'immobile identificato al catasto del Comune di Trecastagni al foglio 18 part.lla 650 sub 1 e 2, così statuiva: “Dichiara la giuridica inesistenza della notifica dell'atto di citazione siccome effettuata in data
16.05.2019 a già deceduta in data 04.06.2018; Condanna parte attrice alla CP_2 rifusione delle spese di lite in favore dell'interveniente . Controparte_1
A sostegno di tale pronuncia, rilevava il tribunale che “Dall'esame del certificato di morte depositato agli atti del giudizio dall'intervenuto risulta che la Controparte_1 convenuta è deceduta in Acireale in data 04.06.2018 mentre l'atto di citazione CP_2 veniva notificato in data 16.05.2019 e cioè ben 11 mesi dopo l'avvenuto decesso. Ne consegue che l'atto introduttivo del presente procedimento è stato notificato a persona defunta. Per consolidato orientamento della giurisprudenza non solo di legittimità ma anche di merito (Si veda da ultimo Trib. Roma 30.05.2023), la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado ad una persona già deceduta è inficiata da inesistenza giuridica ..... Peraltro, non può attribuirsi efficacia sanante all'intervento volontario espletato in data 08.03.2021 dal sig. erede dell'originaria Controparte_1 convenuta deceduta. Invero, la inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di che trattasi rappresenta un insanabile impedimento alla instaurazione del contraddittorio tra le parti e alla costituzione del rapporto processuale tra le stesse”.
Avverso tale decisione ha interposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 28 maggio 2024, sulla base di una ragione di censura.
Si è costituito in giudizio , resistendo al gravame, chiedendone il Controparte_1 rigetto e spiegando appello incidentale affidato ad una ragione di censura.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza di discussione orale del 4 febbraio 2025.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo dell'appello principale, sostiene che la citazione Parte_1 notificata a persona già deceduta è nulla e non inesistente, sicchè il primo giudice avrebbe dovuto attribuire efficacia sanante all'intervento in giudizio di , erede di Controparte_1
IA SO, destinataria dell'atto di citazione notificato quando la stessa era già deceduta;
che la domanda di usucapione nel merito è fondata e merita accoglimento.
L'appello è infondato.
È, invero, noto che la notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado effettuata ad una persona già deceduta è giuridicamente inesistente, posto che la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte;
ne consegue l'insanabile nullità, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, delle sentenze pronunciate nel corso del processo nei confronti del soggetto deceduto prima dell'inizio dello stesso (Cass. Sentenza n. 14360 del 06/06/2013).
Ora, posto che è pacifico che l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato in data 16.05.2019 quando era già deceduta (4 giugno 2018), devesi CP_2 ritenere l'inesistenza giuridica della notificazione e la conseguente nullità della "vocatio in ius", che presuppone l'attuale esistenza delle parti, e dell'intero eventuale giudizio che ne è seguito, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, risultando irrilevante la volontaria costituzione in giudizio dei successori della parte deceduta che intendano proseguire il processo, perché, in assenza della valida instaurazione del rapporto processuale e del contraddittorio tra le parti, non può trovare applicazione né l'istituto della successione nel diritto controverso, né quello della interruzione del processo (Cass.
Ordinanza n. 11506 del 08/04/2022).
Non essendo, peraltro, consentito al Giudice assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente, l'appello va rigettato.
Con l'appello incidentale, si duole della liquidazione delle spese di Controparte_1 giudizio.
Sostiene che ha errato il tribunale liquidando i compensi in complessivi € 1.150,00, atteso che per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, l'importo minimo è pari a € 2.540,00 e quello medio pari a € 5.077,00 oltre accessori come per legge;
che il giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla riduzione rispetto alla inderogabilità dei minimi operata.
Il motivo è fondato.
Giova, invero, rilevare che in tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile (Cass. sentenza n. 9815 del 13/04/2023) e che il nuovo testo nuovo testo dell'art. 4, comma 1, D.M.
n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, prevede che per la liquidazione del compenso, il giudice debba tener conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che possono essere aumentati fino all'80% o diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria, invece, l'aumento è di regola fino al 100%, mentre la diminuzione in ogni caso non oltre il 70%. Ciò detto, ha errato il primo giudice laddove ha ritenuto di liquidare i compensi in misura inferiore ai minimi tariffari e si impone, quindi, la riforma della sentenza, dovendosi tenere conto, in assenza di ragioni per discostarsene, dei valori medi dello scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (dichiara nell'atto di citazione Parte_1 introduttivo del giudizio di primo grado che il valore della causa “.... è pari a € 23.190,00 calcolato a norma dell'art. 15 cpc”). Vanno detratte, come richiesto dall'appellante incidentale, le somme eventualmente versate da in esecuzione della Parte_1 sentenza di primo grado.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al d.m. n. 55/2014, come integrato dal D.M. Giustizia 13.08.2022 n. 147, tenuto conto del valore della controversia ((scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00) e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Ritiene la Corte di liquidare in compensi in prossimità die minimi di tariffa, avuto riguardo alle non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da , Parte_1 avverso la sentenza n. 1845, pubblicata il 9 aprile 2024, del giudice unico del Tribunale di
Catania e sull'appello incidentale proposto da , così provvede: Controparte_1 rigetta l'appello principale;
in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza gravata, liquida le spese del giudizio di primo grado che è tenuto a rifondere in favore di Parte_1 P_
, in complessivi € 5077,00 (ivi compresi €. 919,00 per la fase di studio, €. 777,00 per
[...] la fase introduttiva, € 1680,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1701,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. conferma per il resto;
condanna a rifondere, in favore di , le spese del grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi € 3050,00 (ivi compresi €. 600,00 per la fase di studio, €. 500,00 per la fase introduttiva, € 950,00 per fase di trattazione e istruttoria e € 1000,00 per la fase decisoria), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte, il 29 aprile 2025. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Francesco Billè Dott. IA Stella Arena