Sentenza 4 ottobre 2004
Massime • 1
In tema di prescrizione di reati, l'art. 158, primo comma cod. pen. ricollega l'inizio del decorso della prescrizione alla cessazione della continuazione, considerando il reato continuato come un'unità reale, non suscettibile di scomposizione nei singoli reati che la compongono, siano essi istantanei o permanenti, sicchè la prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della continuazione per tutti i reati unificati nella complessa figura prevista dall'art. 81 cpv cod. pen. e, quindi, dalla consumazione dell'ultimo dei reati che entrano in continuazione, fermo restando il periodo prescrittivo proprio di ciascun reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/10/2004, n. 46546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46546 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 04/10/2004
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1254
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 042906/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR US, N. IL 25/12/1975;
avverso SENTENZA del 29/01/2002 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza perché il reato ascritto è estinto per prescrizione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29.1.2002 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del 12.3.2001 del Tribunale per i minorenni di Torino, che aveva dichiarato GR GI responsabile di due furti contestatigli, commessi rispettivamente il 14.7.1994 e il 13.10.1994, e, riuniti i fatti sotto il vincolo della continuazione, e concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di merito ha ritenuto di non dichiarare prescritto il primo reato, pur essendo trascorsi oltre sette anni e mezzo dal fatto, decorrendo il termine di prescrizione, a norma dell'art. 158, comma 1, c.p. dalla data di commissione del secondo delitto, stante il vincolo della continuazione. Secondo la Corte territoriale, i reati, ai fini della prescrizione, costituiscono un tutto unitario, ed il termine di prescrizione non può che decorrere dall'ultimo nel tempo. GR GI, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza di appello, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente ha sostenuto che l'istituto della continuazione è ispirato al principio del favor rei, ritenendosi minore riprorevolezza nell'ipotesi di più reati commessi attraverso un unico disegno criminoso, e che deve essere escluso il reato continuato come un unicum qualora la fictio iuris comporti conseguenze più sfavorevoli per il reo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. L'art. 158, 1 comma, c.p. dispone in modo inequivocabile che il termine della prescrizione decorre, per il reato continuato, "dal giorno in cui è cessata la continuazione". Nè può essere minimamente condiviso l'argomento difensivo secondo il quale l'istituto della continuazione, essendo ispirato al principio del favor rei, non può comportare conseguenze più sfavorevoli per il condannato. Infatti, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso esclude, a norma dell'art. 81 cpv c.p., il cumulo materiale delle pene, evitando sanzioni eccessive e sproporzionate, e procurando così un'utilità all'imputato, ma la stessa continuazione non può essere poi disapplicata per un vantaggio non correlato alla citata ragione di previsione, dal momento che l'art. 158 c.p. presume proprio la statuizione di unicità del reato (Cass. 28.4.2000 n. 5097). Inoltre, questo Collegio ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "in riferimento al reato continuato, l'inizio del termine di prescrizione coincide con l'esaurimento della condotta, come previsto dall'art. 158 c.p., anche nell'ipotesi in cui il vincolo della continuazione non sia stato formalmente contestato, ma sia stato successivamente ritenuto in sentenza" (Cass. 10.11.2003 n. 42790; conformi Cass. n. 7878/1999;
Cass. n. 2809/1998). Non convince invece il diverso orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 32194 del 27.9.2002, ritenendosi che l'art. 129 c.p.p. impedisce di prendere in esame i singoli episodi contestati,
pur se il giudice di primo grado, come nel caso di specie, abbia ritenuto l'esistenza del vincolo della continuazione. Tale interpretazione vanifica il chiaro significato letterale e logico dell'art. 158, 1 comma, c.p., e scinde violazioni della legge penale già unificate sotto il vincolo della continuazione (art. 81 cpv c.p.). La declaratoria di inammissibilità del ricorso rende non accoglibile la richiesta del P.G. di udienza di dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione. Non consegue alcuna condanna prevista dall'art. 616 c.p.p., trattandosi di minorenne all'epoca dei fatti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2004