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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14262 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 9123/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9123/2025 promossa da: nato a MA IN in [...] il [...] (C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Piscopo ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del
[...] ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 26.02.2025, ha proposto – per il tramite del suo difensore – ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all di di fissare con la massima celerità Controparte_1 CP_1 appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie nata a MA IN in [...] il 16 maggio Parte_2
1991, nulla osta n. P-BS/F/N/2023/106011 (moglie), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...]_1
IN in Pakistan 11 febbraio 2017, nulla osta n. P-BS/F/N/2023/106012 (figlia),
1 entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. doc. n. 6, pag. 14- 39: atto di matrimonio pakistano. C.d. “ , certificato di registrazione Per_2 matrimonio pakistano “Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani, tutti apostillati e tradotti) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie nata a MA IN in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_2
BS/F/N/2023/106011 (moglie), e dei minori nato a [...]_3
IN in Pakistan il 20 novembre 2018, nulla osta n. CodiceFiscale_2
(figlio), e nata a MA IN in [...] [...], nulla Persona_1 osta n. P-BS/F/N/2023/106012 (figlia);
4. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto d'ingresso, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie nata a [...]_2
IN in Pakistan il 16 maggio 1991, nulla osta n. P-BS/F/N/2023/106011 (moglie), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a MA IN in [...] [...], nulla osta Persona_1
n. (figlia);
5. in ogni caso, con condanna alle spese, diritti ed CodiceFiscale_3 onorari di entrambe le fasi del giudizio, oltre spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”.
Con comparsa del 12.04.2025, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio dando atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto per il 14.05.2025 in favore di e rispettivamente Parte_2 Persona_3 Persona_1 coniuge e figli del ricorrente, chiedendo al Giudice adito di dichiarare la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Co note del 19.05.2025, la difesa del ricorrente ha dato atto dell'avvenuta acquisizione, in data 14.05.2025, da parte dell delle domande di visto dei predetti Controparte_1 familiari dello stesso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via principale, tenuto conto che non risulta ancora decorso il termine di 30 giorni di cui all'art. 6, comma 5, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, rinviare il giudizio alla prima data utile successiva al 14 giugno 2025 per verificare l'avvenuto rilascio del visto d'ingresso in favore dei familiari;
2. in subordine, tenuto conto comunque dell'enorme lasso di tempo trascorso dal nulla osta prefettizio, accogliere il ricorso de quo accertando il diritto al ricongiungimento e al relativo visto per motivi familiari, avendo depositato
Pag. 2 di 4 nullaosta prefettizi e tutta la certificazione opportunamente apostillata e tradotta, e ordinare all di il celere rilascio del visto d'ingresso per Controparte_1 CP_1 motivi familiari ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 150/2011 in favore della in favore della moglie nata a MA IN in [...] il [...], Parte_2 nulla osta n. PBS/F/N/2023/106011 (moglie), e dei minori nato Persona_3
a MA IN in Pakistan il 20 novembre 2018, nulla osta n. PBS/F/N/2023/106013 (figlio), e nata a MA IN in [...] 11 Persona_1 febbraio 2017, nulla osta n. P-BS/F/N/2023/106012 (figlia);
3. in ogni caso, rinviando a tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum qualificato, tenuto conto della peculiare composizione e vulnerabilità del nucleo familiare da ricongiungere, nonché dell'ingiustificata omessa calendarizzazione dell'appuntamento, si insiste per la soccombenza, anche virtuale, chiedendo la condanna alle spese, diritti e onorari con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
4. tenuto conto dell'errata annotazione nel fascicolo telematico circa il mancato versamento del contributo unificato, dichiarare l'esenzione ex lege atteso che trattasi di giudizio in materia di unità familiare.”.
Con provvedimento del 21.05.2025, il Giudice adito, rilevato il rinvio richiesto dalla parte ricorrente al fine di accertare l'effettivo rilascio del visto, ha disposto il rinvio dell'udienza al 15.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Con note del 20.08.2025, l'Amministrazione resistente ha dato atto dell'avvenuto rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di Parte_2 [...]
e rispettivamente coniuge e figli del ricorrente, Per_3 Persona_1 chiedendo al Giudice adito di dichiarare la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
******
Ciò premesso, si ritiene di dover dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta.
Ed invero, risulta che in data 20.08.2025, il Controparte_1
ha provveduto al rilascio del visto per ricongiungimento
[...] familiare in favore di e Parte_2 Persona_3 Persona_1 rispettivamente coniuge e figli del ricorrente, come da produzione allegata.
Considerato che l'Amministrazione resistente ha adempiuto a quanto richiesto nel ricorso introduttivo e non risultano ulteriori domande articolate nella domanda (depositata in data 26.02.2025), può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite occorre tener conto delle notorie difficoltà dell CP_1
a a causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze
[...] CP_1
Pag. 3 di 4 organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi” ed
“eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (S.U. 2572/2012).
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass. 21400/21), che si è subito adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto decritto.
Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 9123/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 15/10/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 9123/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9123/2025 promossa da: nato a MA IN in [...] il [...] (C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Piscopo ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2 come da procura in atti
RICORRENTE contro
Controparte_1
in persona del
[...] ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Risulta che il ricorrente, in data 26.02.2025, ha proposto – per il tramite del suo difensore – ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via cautelare e d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 700 e 669 bis c.p.c., inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art 669 sexies, comma 1, c.p.c. in modalità cartolare ex art. 127 c.p.c., tenuto conto di tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum, ordinare all di di fissare con la massima celerità Controparte_1 CP_1 appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie nata a MA IN in [...] il 16 maggio Parte_2
1991, nulla osta n. P-BS/F/N/2023/106011 (moglie), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...]_1
IN in Pakistan 11 febbraio 2017, nulla osta n. P-BS/F/N/2023/106012 (figlia),
1 entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela (cfr. doc. n. 6, pag. 14- 39: atto di matrimonio pakistano. C.d. “ , certificato di registrazione Per_2 matrimonio pakistano “Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano “Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani, tutti apostillati e tradotti) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie nata a MA IN in [...] il [...], nulla osta n. P- Parte_2
BS/F/N/2023/106011 (moglie), e dei minori nato a [...]_3
IN in Pakistan il 20 novembre 2018, nulla osta n. CodiceFiscale_2
(figlio), e nata a MA IN in [...] [...], nulla Persona_1 osta n. P-BS/F/N/2023/106012 (figlia);
4. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto d'ingresso, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie nata a [...]_2
IN in Pakistan il 16 maggio 1991, nulla osta n. P-BS/F/N/2023/106011 (moglie), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a MA IN in [...] [...], nulla osta Persona_1
n. (figlia);
5. in ogni caso, con condanna alle spese, diritti ed CodiceFiscale_3 onorari di entrambe le fasi del giudizio, oltre spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.”.
Con comparsa del 12.04.2025, l'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio dando atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto per il 14.05.2025 in favore di e rispettivamente Parte_2 Persona_3 Persona_1 coniuge e figli del ricorrente, chiedendo al Giudice adito di dichiarare la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
Co note del 19.05.2025, la difesa del ricorrente ha dato atto dell'avvenuta acquisizione, in data 14.05.2025, da parte dell delle domande di visto dei predetti Controparte_1 familiari dello stesso, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. in via principale, tenuto conto che non risulta ancora decorso il termine di 30 giorni di cui all'art. 6, comma 5, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, rinviare il giudizio alla prima data utile successiva al 14 giugno 2025 per verificare l'avvenuto rilascio del visto d'ingresso in favore dei familiari;
2. in subordine, tenuto conto comunque dell'enorme lasso di tempo trascorso dal nulla osta prefettizio, accogliere il ricorso de quo accertando il diritto al ricongiungimento e al relativo visto per motivi familiari, avendo depositato
Pag. 2 di 4 nullaosta prefettizi e tutta la certificazione opportunamente apostillata e tradotta, e ordinare all di il celere rilascio del visto d'ingresso per Controparte_1 CP_1 motivi familiari ai sensi dell'art. 20, comma 3, D.Lgs. 150/2011 in favore della in favore della moglie nata a MA IN in [...] il [...], Parte_2 nulla osta n. PBS/F/N/2023/106011 (moglie), e dei minori nato Persona_3
a MA IN in Pakistan il 20 novembre 2018, nulla osta n. PBS/F/N/2023/106013 (figlio), e nata a MA IN in [...] 11 Persona_1 febbraio 2017, nulla osta n. P-BS/F/N/2023/106012 (figlia);
3. in ogni caso, rinviando a tutto quanto dedotto in ordine al fumus e al periculum qualificato, tenuto conto della peculiare composizione e vulnerabilità del nucleo familiare da ricongiungere, nonché dell'ingiustificata omessa calendarizzazione dell'appuntamento, si insiste per la soccombenza, anche virtuale, chiedendo la condanna alle spese, diritti e onorari con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
4. tenuto conto dell'errata annotazione nel fascicolo telematico circa il mancato versamento del contributo unificato, dichiarare l'esenzione ex lege atteso che trattasi di giudizio in materia di unità familiare.”.
Con provvedimento del 21.05.2025, il Giudice adito, rilevato il rinvio richiesto dalla parte ricorrente al fine di accertare l'effettivo rilascio del visto, ha disposto il rinvio dell'udienza al 15.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c..
Con note del 20.08.2025, l'Amministrazione resistente ha dato atto dell'avvenuto rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di Parte_2 [...]
e rispettivamente coniuge e figli del ricorrente, Per_3 Persona_1 chiedendo al Giudice adito di dichiarare la cessata materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.
******
Ciò premesso, si ritiene di dover dichiarare la cessata materia del contendere, in quanto la richiesta azionata è stata integralmente soddisfatta.
Ed invero, risulta che in data 20.08.2025, il Controparte_1
ha provveduto al rilascio del visto per ricongiungimento
[...] familiare in favore di e Parte_2 Persona_3 Persona_1 rispettivamente coniuge e figli del ricorrente, come da produzione allegata.
Considerato che l'Amministrazione resistente ha adempiuto a quanto richiesto nel ricorso introduttivo e non risultano ulteriori domande articolate nella domanda (depositata in data 26.02.2025), può essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite occorre tener conto delle notorie difficoltà dell CP_1
a a causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze
[...] CP_1
Pag. 3 di 4 organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi” ed
“eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (S.U. 2572/2012).
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'Amministrazione (Cass. 21400/21), che si è subito adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto decritto.
Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 9123/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 15/10/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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