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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/06/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6247/2023
TRA
nata a [...] il [...] rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. GUASTAFIERRO PASQUALE presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dallo CP_1
avv.to AZZANO STEFANO con il quale elettivamente domicilia in VIA
ALCIDE DE GASPERI 55 NAPOLI
Resistente
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa.
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente ha esposto che l' , ha trattenuto indebitamente la somma specificata in ricorso, CP_1 chiedendo i conseguenti provvedimenti. L' si é costituito in CP_1 giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, per le motivazioni di cui alla memoria difensiva, spiegando inoltre una domanda riconvenzionale. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. Nel merito appare opportuno premettere quanto segue. Ed invero, “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato- attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale
2 di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). Orbene l' , allega di aver pagato per il periodo intercorrente dal CP_1
04/2019 allo 08/2019 in un primo tempo euro 6.150,30. Su tale pagamento, nonostante i rinvii concessi, non sembra che il ricorrente abbia svolto idonee argomentazioni. L' allega di aver, inoltre, pagato euro 7.324,19, per il periodo CP_1 intercorrente dal 04/2019 al 09/2019, cioè per un periodo che conteneva il periodo intercorrente dal 04/2019 al 08/2019. Conseguentemente l allega una duplicazione di pagamenti in CP_1 relazione a quest'ultimo periodo. I predetti pagamenti non sono specificamente contestati dall'odierno ricorrente e comunque risultano dai documenti depositati. Emerge quindi una duplicazione di pagamenti per il periodo indicato. Risulta quindi legittima la trattenuta effettuata dall' , pari ad CP_1 euro 3.767,42, per compensazione con l'indebito di euro 6.150,30 di cui sopra. Dal predetto indebito risulta quindi l'ulteriore debito della ricorrente di euro 2.382,88 (6.150,30 -3.767,42= 2.382,88). In altri termini, da quanto precede, risulta non solo il fondamento dell'indebito originariamente richiesto ma anche della domanda riconvenzionale spiegata. Il ricorso deve quindi essere rigettato e deve inoltre essere accolta la domanda riconvenzionale esperita. Ogni ulteriore argomentazione svolta dalle parti risulta assorbita dalle argomentazioni che precedono. La particolarità, novità e difficoltà delle questioni esaminate ed il susseguirsi di provvedimenti in una complessa vicenda che può aver generato incertezze, considerata anche l'età del ricorrente, conducono a compensare le spese di lite, anche alla luce dell'art. 152 disp att. c.p.c..
P.Q.M
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' , così provvede : CP_1
a) rigetta il ricorso;
b) accoglie la domanda riconvenzionale condannando il ricorrente a pagare all euro 2.382,88 oltre accessori di legge;
CP_1
c) compensa le spese di lite;
3 c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata 4/6/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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