Sentenza 9 luglio 2007
Massime • 1
Integra il delitto di violenza privata (art. 610 cod.pen.), la condotta di colui che - nel corso di una lite con minacce e lesioni per motivi di viabilità stradale - si appropri delle chiavi di avviamento del motore dell'auto della parte lesa, temporaneamente fermata nella sede autostradale, considerato che tale condotta è preordinata a costringere l'automobilista, obbligato a non occupare tale sede più del tempo strettamente necessario, a perdere, sia pure per breve tempo, il potere di utilizzo del mezzo e, quindi, a non riprendere la marcia, subendo una limitazione della propria libertà psichica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/07/2007, n. 36082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36082 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 09/07/2007
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 1641
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 015797/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto dal:
1) AR LO, N. IL 30/09/1972;
avverso SENTENZA del 30/01/2007 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VESSICHELLI Maria;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore Avv. DENARO.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione AR LO avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 30 gennaio 2007 con la quale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, emessa il 13 giugno 2005, nel ribadire la penale responsabilità dello stesso in ordine al reato di lesioni, minacce e violenza privata commessi il 12 marzo 2000, è stata ridotta la pena fino a mesi due e giorni dieci di reclusione.
La vicenda processuale aveva avuto origine da una lite per motivi di viabilità sulla autostrada Genova Livorno ove, a seguito dell'impatto fra la moto guidata dall'imputato e la vettura condotta dalla persona offesa TA, il primo aveva preso a colpire l'altro con il proprio casco e poi aveva sfilato le chiavi dal cruscotto della sua automobile.
Deduce:
1) il vizio di motivazione in ordine alla affermata responsabilità per il reato di violenza privata. Questo era stato contestato in relazione al fatto che la persona offesa aveva dovuto subire, ad opera di esso ricorrente, lo spegnimento del motore della propria autovettura con l'asportazione delle chiavi, mentre la istruttoria dibattimentale aveva lasciato evidenziare che quando egli compì il gesto in contestazione, il motore dell'auto era già stata spento dal proprietario. D'altra parte, prosegue il ricorrente, sarebbe fuori luogo la estensione della contestazione alla presunta limitazione della libertà di locomozione che la persona offesa avrebbe subito quale effetto della iniziativa dell'imputato, essendo rimasto provato che il TA disse "ma dove vuoi che vada?" così dimostrando non essere sua intenzione allontanarsi.
2) lo stesso vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di minacce, contestate come realizzate brandendo un coltello, laddove nessuna emergenza istruttoria citata nelle sentenza di merito consentiva di ritenere raggiunta la prova al riguardo e dovendosi considerare che la stessa Corte di merito ha dato atto, a fronte delle rimostranze dell'appellante, che la persona offesa aveva dichiarato di non ricordare quali espressioni minacciose fossero state pronunciate.
3) la errata negazione della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.2, nonostante la Corte abbia riconosciuto che la condotta aggressiva poteva essere stata cagionata da una manovra errata del TA. Il ricorso è infondato.
La sussistenza del reato di violenza privata è stata ritenuta dai giudici di merito, nel caso di specie, con motivazione congrua, completa e logica che non è inficiata dalla osservazione del ricorrente circa il fatto che la lite e la sottrazione delle chiavi sarebbero avvenute a motore già spento dal proprietario della vettura.
Occorre ricordare che il reato contestato ex art. 610 c.p., ha ad oggetto la libertà morale dell'individuo che, come condiviso dagli interpreti, è aspetto fondamentale della libertà individuale, da intendersi come possibilità di determinarsi in modo spontaneo, tra l'altro orientando i propri comportamenti in conformità delle determinazioni liberamente prese: in breve, oggetto di tutela è la libertà psichica e morale contro la costrizione a fare, tollerare od omettere qualche cosa.
Ne consegue che la condotta consistita nell'appropriarsi delle chiavi di avviamento del motore di un'auto di terzi, temporaneamente fermata nella sede autostradale e nel corso di una lite condita con minacce e lesioni, non può che avere la valenza attribuitale dai giudici di merito in relazione alla cornice giuridica dell'art. 610 c.p., e cioè quella di costringere colui che è tenuto a non occupare tale sede più del tempo strettamente necessario, a perdere, sia pur brevemente, il potere di utilizzo del mezzo e a non riprendere la marcia: tipiche limitazioni della libertà psichica della vittima. Non ha pregio neanche la osservazione del difensore secondo cui il reato sarebbe escluso per non avere, la presunta parte offesa, espressamente manifestato la volontà di allontanarsi e per non essere rimasta quindi integrata la prova della limitazione della altrui libertà di locomozione.
In punto di diritto si osserva che se in contestazione fosse stata la libertà di locomozione della persona, ossia una forma di costrizione fisica, non di violenza privata si sarebbe trattato, ma del ben più grave reato di sequestro di persona, infatti non contestato. Ad ogni modo, e in riferimento alla possibilità, ammessa dalla giurisprudenza, di ravvisare il reato ex art. 610 c.p., anche nel caso in cui la condotta sia diretta a limitare un singolo atto di autodeterminazione del soggetto di cui si lede la libertà psichica (rv 229900), è da rimarcare che i giudici di appello hanno messo bene in evidenza che la situazione oggettiva sopra descritta dava ragione di una evidente e concludente costrizione del TA a subire la temporanea perdita di gestione del proprio mezzo, a prescindere dalla formulazione, da parte sua, anche a causa della aggressione subita, di espressioni di protesta al riguardo. La motivazione della sentenza impugnata è infine logica e completa anche nella parte in cui si argomenta che proprio la frase pronunciata dalla persona offesa ("ma dove vuoi che vada") fu indicativa del fatto che quella si era sentita colpita proprio in una libertà che se non ancora concretamente esercitata, le spettava ed era stata vessata. Non si è, d'altra parte, in presenza di sentenza pronunciata su "fatto diverso" da quello contestato perché la circostanza dell'avere, il TA, dovuto subire il prelevamento delle chiavi di accensione del mezzo è stata enunciata nel capo di imputazione. Il reato di minacce è stato argomentato dalla Corte con riferimento alle parole della persona offesa, confortate, nella loro globalità dalle lesioni obiettivamente riscontrate. Non rileva il fatto che l'uso del coltello non sia stato provato. I giudici infatti non lo hanno affermato e tanto meno applicato la aggravante ex art. 612 cpv che ne sarebbe derivata.
La motivazione sulla inesistenza della attenuante è corretta. La Corte, ha in primo luogo dato atto della mancata prova, in fatto, dei presupposti per la applicazione della attenuante escludendo che si fosse in presenza di un fatto ingiusto del TA, posto che Incolpa del sinistro era da ascrivere ad una manovra vietata compiuta dal motociclista.
Inoltre, nel sottolineare il comportamento tranquillo della PO, ha fatto implicita applicazione del principio per cui per il riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, pur non richiedendosi la proporzione tra reazione ed offesa, occorre tener conto del criterio dell'adeguatezza come parametro utile alla valutazione dello stato d'animo del reo che, nel caso di evidente sproporzione, tradisce sentimenti e stati psicologici diversi dallo stato d'ira (Sez. 5, Sent. n. 24693 del 02/03/2004 Rv. 228861).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2007