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Sentenza 17 aprile 2023
Sentenza 17 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2023, n. 16245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16245 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: SU NO nato a [...] il [...] SU CO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 16245 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza del 06.05.2021, la Corte di Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 13.06.2018 dal Tribunale di Paola, assolvendo GR AR dal reato ascrittole perché il fatto non costituisce reato, escludendo l'aggravante contestata di cui all'art. 219/1 n. 1 L.Fall. e rideterminando la pena inflitta a AN SI e AN GI in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed in pari durata le pene accessorie per i reati loro rispettivamente ascritti. 1.1.AN SI, in qualità di socio accomandatario della Auto s.a.s. di AN SI, e AN GI, nella qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della AN Automobili s.r.1, sono stati ritenuti responsabili rispettivamente dei reati: - il primo, di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A) , per avere sottratto disponibilità finanziarie liquide della "Auto s.a.s. di AN SI" costituenti la "cassa contante" per complessivi 442.419,06 euro, risultanti in contabilità alla data della dichiarazione di fallimento;
tutti i beni aziendali per un valore di euro 249.872,91; utili per importi superiori a quelli spettanti ai soci;
-il secondo, AN GI, di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo B) per avere, sottratto, omettendone la consegna al curatore fallimentare che ne fac:eva specifica richiesta, le disponibilità finanziarie liquide della "AN Automobili s.r.l." costituenti la "cassa contante" per complessivi 261.487,27 euro, risultanti in contabilità alla data della dichiarazione di fallimento, senza offrire alcuna valida giustificazione circa la loro fattiva destinazione e/o impiego, appropriandosene indebitamente, nonché sottratto alla massa attiva fallimentare tutti i beni aziendali esposti in bilancio per un valore complessivo di 195.280,42 euro, omettendone la consegna al curatore fallimentare, che ne faceva specifica richiesta, senza fornire alcuna valida giustificazione circa la loro fattiva collocazione, destinazione e/o impiego delle risorse finanziarie in caso di avvenuta vendita degli stessi. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AN SI e AN GI, con atto a firma dell'avv. Alfredo Garritano, affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deducono: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla distrazione dei beni strumentali della Auto s.a.s., oggetto di contestazione al capo A) nei confronti di AN SI, per avere la Corte territoriale preso in considerazione solo ed esclusivamente le dichiarazioni della curatrice fallimentare, dott.ssa Natalia FU, che, nell'escussione avvenuta all'udienza del 28.06.2017, ha dichiarato che i beni oggetto di contestazione non fossero costituiti dagli impianti (elettrici, di condizionamento, di allarme), ma da altre immobilizzazioni materiali, genericamente individuate nel libro di bilancio del 2011, come "attrezzature, mobili e arredi"; tale individuazione è basata solo ed esclusivamente sulle supposizioni della curatrice fallimentare, che mai è entrata nei locali della società fallita e, pertanto, mai ha stilato il necessario inventario dei beni che asserisce non essere stati rinvenuti;
proprio nel bilancio dell'anno 2011, la voce 1 "immobilizzazioni materiali" (con saldo finale di 249.872,91 euro) comprende la voce: "impianti materiali", con le seguenti sotto voci: "impianti di condizionamento", "impianto allarme e sicurezza" "impianti elettrici" e "impianti specifici" al contrario di quanto affermato dalla FU;
inoltre, i Giudici di Appello non hanno saputo specificare quali sarebbero le "voci diverse di bilancio" che ricomprenderebbero i beni costituiti da impianti elettrici, pavimentazioni, ecc. 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della consulenza tecnica di parte del dr. Gianluca Cannata, rilevandosi un'afferma2:ione errata della Corte territoriale nel punto in cui ha ritenuto che i beni indicati in bilancio avessero un valore pari a zero sulla base di congetture e dati probabilistici;
invero, la difesa si è avvalsa di una perizia tecnica, in cui è stata effettuata un'analisi dettagliata, indicando i valori storici di ogni bene e il valore al momento del fallimento, in considerazione del naturale depre2:zamento di un bene usato nel corso di anni di normale attività dell'azienda; ritenere che le affermazioni fatte dal professionista mediante relazione tecnica siano "prive di prova", come è stato sostenuto dalla Corte d' Appello di Catanzaro, è fuori da ogni logica, poiché la relazione tecnica non dovrebbe necessitare di ulteriore prova, tutt'al più dovrebbe essere contestata all'interno del processo ed in contraddittorio tra le parti;
2.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, per inosservanza dell'art. 192, comma 1, c.p., per la mancata valutazione della prova e della relazione di consulenza tecnico-contabile del dott. Cannata in ordine alla sottrazione della cassa contante;
invero, la difesa già in appello evidenziava che imputati avevano prelevato denaro dai conti della società e dopo averlo speso non erano in condizione di provare docunnentalmente dette spese, sempre effettuate per l'esigenza dell'azienda; conseguentemente le somme prelevate sono state contabilizzate quale denaro disponibile per la società, come da relazione del consulente di parte che evidenziava come la cassa contanti risulti essere una posta contabile e quindi giustificare il versamento delle fatture emesse dall'officina nella cassa, concludendo nel senso che - tenuto conto di tutta la serie di versamenti bancari effettuati sui conti correnti bancari, senza l'uscita di cassa - doveva dedursi l'inattendibilità della contabilità e delle relative scritture contabili, in relazione al fatto che il conto cassa alla data del fallimento fosse verosimilmente pari a zero;
2.4 con il quarto motivo, l'errata valutazione della prova della distribuzione degli utili a favore dei soci, per avere la Corte territoriale ritenuto che la somma di 211.542,52 euro, restituita ai soci, integrasse bancarotta fraudolenta patrimoniale, laddove trattavasi di somma che doveva essere considerata postergata, al contrario di quanto riportato dal c:onsulente di parte, dott. Cannata, nella perizia dallo stesso redatta, in cui ha dimostrato come il' totale di 211.542,52 euro fosse la somma degli utili accantonati e del rimborso ricevuto dai soci. per finanziamenti infruttiferi effettuati negli anni 2006-2007, tali da non potersi considerare postergati;
è noto che l'art. 2467 c.c., rubricato "finanziamenti dei soci", impone che il rimborso dei finanziamenti ai soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e deve essere restituito solo se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della 2 società, ma ciò non è applicabile al caso di specie, poiché la somma di 211.542,52 euro - comprensiva di 146.707,67 a titolo di utili accantonati e di 64.834,85 euro a titolo di fìnanziamenti infruttiferi - non risulta essere stata restituita ai soci nell'anno antecedente a quello del fallimento (2011), come impone la norma su citata, bensì legittimamente restituita negli anni 2006 e 2007, in cui la società non si trovava nemmeno in uno stato di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, sicchè non vi è nemmeno il pericolo che la società potesse considerarsi in dissesto;
altrettanto incomprensibile risulta il mancato riferimento all'anno in cui tale rimborso è avvenuto, in quanto determinante per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta. 3.11 Procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa Paola Mastroberardino, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, siccome generici e comunque manifestamente infondati. 1.Con il primo motivo di ricorso, specificamente riguardante il capo A), ascritto a AN SI la difesa contesta la condotta distrattiva dei beni strumentali della "Auto s.a.s. di AN SI", proponendo censure di merito, che si traducono in una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali e non già in censure riconducibili ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato. Invero, la Corte territoriale ha chiaramente evidenziato che i beni aziendali oggetto di distrazione non sono riconducibili, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, agli impianti elettrici di condizionamento, di allarme o ai pavimenti o alle tramezzature, peraltro riportati in bilancio con voce autonoma rispetto alla voce beni strumentali, ma ad arredi di ufficio computer macchine per caffè attrezzature per officina mai rinvenuti. Peraltro, non è fondato quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che la curatrice FU non avrebbe verificato l'esistenza o meno presso i locali di pertinenza della società dei beni aziendali asseritamente distratti, poiché al contrario la FU, escussa all'udienza del 28 giugno 2017, ha dichiarato di aver eseguito un sopralluogo unitamente al cancelliere per redigere l'inventario dei beni e di aver rinvenuto esclusivamente una bisarca per il trasporto macchine e altre autovetture piuttosto datate, in pessimo stato, nonché pochi arredi di ufficio e computer analiticamente indicati nell'inventario, dalla cui vendita si ricavava la somma di 1.000 C. Peraltro, la mancata indicazione analitica dei beni nel registro cespiti ammortizzabili è riconducibile all'imputato, tanto che la curatrice ha riferito che tali beni sono indicati in bilancio genericamente come attrezzature mobili e arredi, cosa che ha reso difficoltosa la specifica considerazione del valore di ogni singolo bene e anche nel bilancio sono indicati beni per un valore di 249.000 C solo come attrezzature mobili e arredi senza alcun dettaglio. 3 La curatrice, poi, in dibattimento ha evidenziato esemplificativamente che in bilancio era indicata la voce "attrezzature diverse" per un valore di euro 66.000, mai rinvenute e che attraverso l'escussione dei dipendenti aveva invece accertato che vi erano diverse attrezzature meccaniche non rinvenute al momento della redazione dell'inventario. Inoltre, la curatrice ha evidenziato di essersi recata presso la sede di via Stromboli non rinvenendo neppure le insegne della società e che i beni del valore di 249.000 C indicati nel c:apo di imputazione non comprendevano gli impianti elettrici e di allarme o i condizionatori, invece specificamente indicati in altre voci contabili. 1.1.In tale contesto fattuale correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto all'imputato AN SI al capo A), tenuto conto del fatto che l'esistenza di beni aziencilali/strumentali della società è ampiamente emersa, anche all'esito delle testimonianze assunte in dibattimento, così come il mancato rinvenimento di essi, e all'esito del fallimento l'imputato non ha saputo fornire plausibili spiegazioni di tale mancato rinvenimento. Le deduzioni dell'imputato sviluppate in ricorso- secondo cui erroneamente la Corte territoriale avrebbe considerato i beni "non rinvenuti" quali beni e attrezzature strumentali- non si confrontano con la specifica contestazione a lui mossa di appropriazione di beni aziendali e con quanto chiaramente emerso in dibattimento. Più volte questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta, ha evidenziato come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti;
l'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali, pone in essere peraltro una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 Rv. 267710;Sez. 5„ n. 8260 del 22/09/2015,Rv. 267710). 2. Generico e comunque manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito al fatto che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente disatteso la prova emergente dalla consulenza tecnica del dr. Cannata, circa il valore pari a zero dei beni aziendali. In proposito occorre innanzitutto premettere che il giudice, se ha indicato le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Rv. 279062). La Corte territoriale ha dato conto, al di là delle specifiche valutazioni in merito all'elaborato del consulente, delle ragioni per le quali ha ritenuto non prospettabile la tesi circa il valore pari a zero dei beni, avendo con argomentazione logica, ad esempio, messo in risalto come non si presenti plausibile che beni, di un valore superiore a 249.000 euro, fossero, poi, al momento del fallimento privi di valore e che sulla base delle dichiarazioni rese dalla curatrice fallimentare, per quanto risultati deprezzati rispetto al valore di bilancio, i pochi beni rinvenuti sono stati 4 ,9)r comunque liquidati dalla curatela con un ricavo di euro 1000. In ogni caso l'attribuzione di un valore dei beni pari a zero avrebbe dovuto essere accompagnata da una preventiva attività contabile di rottamazione, alla luce di precisi criteri contabili. Tale valutazione si presenta rispettosa dei principi affermati da questa Corte, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali anche obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768). 3. Generico e comunque manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al prelevamento del denaro dai conti sociali e alla mancata valutazione anche qui degli esiti della consulenza di parte. In proposito, i ricorrenti non si confrontano con quanto messo in risalto nella sentenza impugnata, limitandosi a riportare stralci della relazione tecnica del consulente, laddove la Corte territoriale ha messo in risalto come, a fronte della verifica dell'effettività delle somme incassate dalle società per l'attività di riparazione o vendita di autovetture, risultassero prelievi eseguiti in banca dai conti correnti delle società con versamenti sui conti personali dei AN. Plurime fonti risultano convergenti in tale direzione e specificamente- oltre alle dichiarazioni di OI AN, legale rappresentante della società tenutaria delle scritture contabili della fallita la quale evidenziava che non vi erano errori di contabilità, rispecchiando quest'ultima fedelmente le operazioni poste in essere dalla società, per cui il saldo pari ad euro 442.419 dell'Auto s.a.s. era stato generato dai incassi effettivi e prelevamenti effettuati dalla società dai rispettivi conti correnti bancari- le dichiarazioni del teste NI e tutte le verifiche effettuate dalla P.G. . Con riguardo specifico alla AN Automobili s.r.l. la consistenza reale della cassa è stata ulteriormente rafforzata dall'analisi condotta dal curatore che ha permesso di riscontrare l'incasso delle somme indicate nelle fatture emesse a fronte della vendita delle autovetture. Ne consegue che anche per il "saldo cassa" correttamente la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, tenuto conto dei principi affermati da questa Corte, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori. (sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). 4. Il quarto motivo di ricorso, circa l'indebita distribuzione degli utili ai soci quanto al capo A), del pari è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fondato la propria valutazione relativa alla sussistenza della condotta distrattiva nella fattispecie evidenziando come dalla contabilità della Auto s.a.s. emergesse la sussistenza del mastro conto soci utili, in seguito al giroconto in avere, di utili conseguiti dalla società nell'anno 2006 per complessivi euro 122.937 da liquidare in favore dei soci in ragione della rispettiva quota di partecipazione nel corso del 5 2007, laddove invece dalle movimentazioni registrate sul conto in questione risultano essere stati liquidati 202.937 C con una eccedenza di 80.000 C corrisposti in contanti, oltre che a mezzo assegni bancari. Ne discendeva, pertanto, un credito della società pari proprio all'eccedenza di 80.000 C che nel 2008 veniva compensato in seguito all'attribuzione ai soci nell'anno 2007 di utili pari ad euro 23.000, per cui il credito residuo vantato dalla società Auto s.a.s. verso i soci AN SI e GR AR era pari ad euro 57.521, mai restituito. Anche qui il ricorso si limita in ricorso a riportare stralci della consulenza e ad addurre che trattasi di finanziamenti dei soci, il cui rimborso non sarebbe pcistergato, tralasciando la circostanza che nella fattispecie non trattasi di rimborsi ma di utili prodotti negli anni 2006- 2007 che la società distribuiva ai soci -e non rimborsi di finanziamento -restando peraltro in credito nei loro confronti per aver distribuito utili in eccedenza. 5. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c:assa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10.1.2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 5 Num. 16245 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: PEZZULLO ROSA Data Udienza: 10/01/2023 RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza del 06.05.2021, la Corte di Appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza emessa in data 13.06.2018 dal Tribunale di Paola, assolvendo GR AR dal reato ascrittole perché il fatto non costituisce reato, escludendo l'aggravante contestata di cui all'art. 219/1 n. 1 L.Fall. e rideterminando la pena inflitta a AN SI e AN GI in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed in pari durata le pene accessorie per i reati loro rispettivamente ascritti. 1.1.AN SI, in qualità di socio accomandatario della Auto s.a.s. di AN SI, e AN GI, nella qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della AN Automobili s.r.1, sono stati ritenuti responsabili rispettivamente dei reati: - il primo, di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo A) , per avere sottratto disponibilità finanziarie liquide della "Auto s.a.s. di AN SI" costituenti la "cassa contante" per complessivi 442.419,06 euro, risultanti in contabilità alla data della dichiarazione di fallimento;
tutti i beni aziendali per un valore di euro 249.872,91; utili per importi superiori a quelli spettanti ai soci;
-il secondo, AN GI, di bancarotta fraudolenta per distrazione (capo B) per avere, sottratto, omettendone la consegna al curatore fallimentare che ne fac:eva specifica richiesta, le disponibilità finanziarie liquide della "AN Automobili s.r.l." costituenti la "cassa contante" per complessivi 261.487,27 euro, risultanti in contabilità alla data della dichiarazione di fallimento, senza offrire alcuna valida giustificazione circa la loro fattiva destinazione e/o impiego, appropriandosene indebitamente, nonché sottratto alla massa attiva fallimentare tutti i beni aziendali esposti in bilancio per un valore complessivo di 195.280,42 euro, omettendone la consegna al curatore fallimentare, che ne faceva specifica richiesta, senza fornire alcuna valida giustificazione circa la loro fattiva collocazione, destinazione e/o impiego delle risorse finanziarie in caso di avvenuta vendita degli stessi. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AN SI e AN GI, con atto a firma dell'avv. Alfredo Garritano, affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deducono: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla distrazione dei beni strumentali della Auto s.a.s., oggetto di contestazione al capo A) nei confronti di AN SI, per avere la Corte territoriale preso in considerazione solo ed esclusivamente le dichiarazioni della curatrice fallimentare, dott.ssa Natalia FU, che, nell'escussione avvenuta all'udienza del 28.06.2017, ha dichiarato che i beni oggetto di contestazione non fossero costituiti dagli impianti (elettrici, di condizionamento, di allarme), ma da altre immobilizzazioni materiali, genericamente individuate nel libro di bilancio del 2011, come "attrezzature, mobili e arredi"; tale individuazione è basata solo ed esclusivamente sulle supposizioni della curatrice fallimentare, che mai è entrata nei locali della società fallita e, pertanto, mai ha stilato il necessario inventario dei beni che asserisce non essere stati rinvenuti;
proprio nel bilancio dell'anno 2011, la voce 1 "immobilizzazioni materiali" (con saldo finale di 249.872,91 euro) comprende la voce: "impianti materiali", con le seguenti sotto voci: "impianti di condizionamento", "impianto allarme e sicurezza" "impianti elettrici" e "impianti specifici" al contrario di quanto affermato dalla FU;
inoltre, i Giudici di Appello non hanno saputo specificare quali sarebbero le "voci diverse di bilancio" che ricomprenderebbero i beni costituiti da impianti elettrici, pavimentazioni, ecc. 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della consulenza tecnica di parte del dr. Gianluca Cannata, rilevandosi un'afferma2:ione errata della Corte territoriale nel punto in cui ha ritenuto che i beni indicati in bilancio avessero un valore pari a zero sulla base di congetture e dati probabilistici;
invero, la difesa si è avvalsa di una perizia tecnica, in cui è stata effettuata un'analisi dettagliata, indicando i valori storici di ogni bene e il valore al momento del fallimento, in considerazione del naturale depre2:zamento di un bene usato nel corso di anni di normale attività dell'azienda; ritenere che le affermazioni fatte dal professionista mediante relazione tecnica siano "prive di prova", come è stato sostenuto dalla Corte d' Appello di Catanzaro, è fuori da ogni logica, poiché la relazione tecnica non dovrebbe necessitare di ulteriore prova, tutt'al più dovrebbe essere contestata all'interno del processo ed in contraddittorio tra le parti;
2.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, per inosservanza dell'art. 192, comma 1, c.p., per la mancata valutazione della prova e della relazione di consulenza tecnico-contabile del dott. Cannata in ordine alla sottrazione della cassa contante;
invero, la difesa già in appello evidenziava che imputati avevano prelevato denaro dai conti della società e dopo averlo speso non erano in condizione di provare docunnentalmente dette spese, sempre effettuate per l'esigenza dell'azienda; conseguentemente le somme prelevate sono state contabilizzate quale denaro disponibile per la società, come da relazione del consulente di parte che evidenziava come la cassa contanti risulti essere una posta contabile e quindi giustificare il versamento delle fatture emesse dall'officina nella cassa, concludendo nel senso che - tenuto conto di tutta la serie di versamenti bancari effettuati sui conti correnti bancari, senza l'uscita di cassa - doveva dedursi l'inattendibilità della contabilità e delle relative scritture contabili, in relazione al fatto che il conto cassa alla data del fallimento fosse verosimilmente pari a zero;
2.4 con il quarto motivo, l'errata valutazione della prova della distribuzione degli utili a favore dei soci, per avere la Corte territoriale ritenuto che la somma di 211.542,52 euro, restituita ai soci, integrasse bancarotta fraudolenta patrimoniale, laddove trattavasi di somma che doveva essere considerata postergata, al contrario di quanto riportato dal c:onsulente di parte, dott. Cannata, nella perizia dallo stesso redatta, in cui ha dimostrato come il' totale di 211.542,52 euro fosse la somma degli utili accantonati e del rimborso ricevuto dai soci. per finanziamenti infruttiferi effettuati negli anni 2006-2007, tali da non potersi considerare postergati;
è noto che l'art. 2467 c.c., rubricato "finanziamenti dei soci", impone che il rimborso dei finanziamenti ai soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e deve essere restituito solo se avvenuto nell'anno precedente alla dichiarazione di fallimento della 2 società, ma ciò non è applicabile al caso di specie, poiché la somma di 211.542,52 euro - comprensiva di 146.707,67 a titolo di utili accantonati e di 64.834,85 euro a titolo di fìnanziamenti infruttiferi - non risulta essere stata restituita ai soci nell'anno antecedente a quello del fallimento (2011), come impone la norma su citata, bensì legittimamente restituita negli anni 2006 e 2007, in cui la società non si trovava nemmeno in uno stato di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, sicchè non vi è nemmeno il pericolo che la società potesse considerarsi in dissesto;
altrettanto incomprensibile risulta il mancato riferimento all'anno in cui tale rimborso è avvenuto, in quanto determinante per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta. 3.11 Procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa Paola Mastroberardino, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili, siccome generici e comunque manifestamente infondati. 1.Con il primo motivo di ricorso, specificamente riguardante il capo A), ascritto a AN SI la difesa contesta la condotta distrattiva dei beni strumentali della "Auto s.a.s. di AN SI", proponendo censure di merito, che si traducono in una alternativa ricostruzione della vicenda implicante una diversa valutazione (in fatto) delle risultanze processuali e non già in censure riconducibili ad un vizio di motivazione desumibile dalla lettura del provvedimento impugnato. Invero, la Corte territoriale ha chiaramente evidenziato che i beni aziendali oggetto di distrazione non sono riconducibili, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, agli impianti elettrici di condizionamento, di allarme o ai pavimenti o alle tramezzature, peraltro riportati in bilancio con voce autonoma rispetto alla voce beni strumentali, ma ad arredi di ufficio computer macchine per caffè attrezzature per officina mai rinvenuti. Peraltro, non è fondato quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che la curatrice FU non avrebbe verificato l'esistenza o meno presso i locali di pertinenza della società dei beni aziendali asseritamente distratti, poiché al contrario la FU, escussa all'udienza del 28 giugno 2017, ha dichiarato di aver eseguito un sopralluogo unitamente al cancelliere per redigere l'inventario dei beni e di aver rinvenuto esclusivamente una bisarca per il trasporto macchine e altre autovetture piuttosto datate, in pessimo stato, nonché pochi arredi di ufficio e computer analiticamente indicati nell'inventario, dalla cui vendita si ricavava la somma di 1.000 C. Peraltro, la mancata indicazione analitica dei beni nel registro cespiti ammortizzabili è riconducibile all'imputato, tanto che la curatrice ha riferito che tali beni sono indicati in bilancio genericamente come attrezzature mobili e arredi, cosa che ha reso difficoltosa la specifica considerazione del valore di ogni singolo bene e anche nel bilancio sono indicati beni per un valore di 249.000 C solo come attrezzature mobili e arredi senza alcun dettaglio. 3 La curatrice, poi, in dibattimento ha evidenziato esemplificativamente che in bilancio era indicata la voce "attrezzature diverse" per un valore di euro 66.000, mai rinvenute e che attraverso l'escussione dei dipendenti aveva invece accertato che vi erano diverse attrezzature meccaniche non rinvenute al momento della redazione dell'inventario. Inoltre, la curatrice ha evidenziato di essersi recata presso la sede di via Stromboli non rinvenendo neppure le insegne della società e che i beni del valore di 249.000 C indicati nel c:apo di imputazione non comprendevano gli impianti elettrici e di allarme o i condizionatori, invece specificamente indicati in altre voci contabili. 1.1.In tale contesto fattuale correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto all'imputato AN SI al capo A), tenuto conto del fatto che l'esistenza di beni aziencilali/strumentali della società è ampiamente emersa, anche all'esito delle testimonianze assunte in dibattimento, così come il mancato rinvenimento di essi, e all'esito del fallimento l'imputato non ha saputo fornire plausibili spiegazioni di tale mancato rinvenimento. Le deduzioni dell'imputato sviluppate in ricorso- secondo cui erroneamente la Corte territoriale avrebbe considerato i beni "non rinvenuti" quali beni e attrezzature strumentali- non si confrontano con la specifica contestazione a lui mossa di appropriazione di beni aziendali e con quanto chiaramente emerso in dibattimento. Più volte questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta, ha evidenziato come la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti;
l'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali, pone in essere peraltro una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015 Rv. 267710;Sez. 5„ n. 8260 del 22/09/2015,Rv. 267710). 2. Generico e comunque manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso in merito al fatto che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente disatteso la prova emergente dalla consulenza tecnica del dr. Cannata, circa il valore pari a zero dei beni aziendali. In proposito occorre innanzitutto premettere che il giudice, se ha indicato le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tecnico della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sostegno della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo (Sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, Rv. 279062). La Corte territoriale ha dato conto, al di là delle specifiche valutazioni in merito all'elaborato del consulente, delle ragioni per le quali ha ritenuto non prospettabile la tesi circa il valore pari a zero dei beni, avendo con argomentazione logica, ad esempio, messo in risalto come non si presenti plausibile che beni, di un valore superiore a 249.000 euro, fossero, poi, al momento del fallimento privi di valore e che sulla base delle dichiarazioni rese dalla curatrice fallimentare, per quanto risultati deprezzati rispetto al valore di bilancio, i pochi beni rinvenuti sono stati 4 ,9)r comunque liquidati dalla curatela con un ricavo di euro 1000. In ogni caso l'attribuzione di un valore dei beni pari a zero avrebbe dovuto essere accompagnata da una preventiva attività contabile di rottamazione, alla luce di precisi criteri contabili. Tale valutazione si presenta rispettosa dei principi affermati da questa Corte, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la dismissione di beni strumentali anche obsoleti distaccati dal patrimonio sociale in assenza di utile o corrispettivo, trattandosi di beni la cui consistenza economica, sebbene minima, esigua o ridottissima, è idonea comunque a costituire garanzia per i creditori (Sez. 5, n. 31680 del 03/06/2021, Rv. 281768). 3. Generico e comunque manifestamente infondato si presenta il terzo motivo di ricorso in merito al prelevamento del denaro dai conti sociali e alla mancata valutazione anche qui degli esiti della consulenza di parte. In proposito, i ricorrenti non si confrontano con quanto messo in risalto nella sentenza impugnata, limitandosi a riportare stralci della relazione tecnica del consulente, laddove la Corte territoriale ha messo in risalto come, a fronte della verifica dell'effettività delle somme incassate dalle società per l'attività di riparazione o vendita di autovetture, risultassero prelievi eseguiti in banca dai conti correnti delle società con versamenti sui conti personali dei AN. Plurime fonti risultano convergenti in tale direzione e specificamente- oltre alle dichiarazioni di OI AN, legale rappresentante della società tenutaria delle scritture contabili della fallita la quale evidenziava che non vi erano errori di contabilità, rispecchiando quest'ultima fedelmente le operazioni poste in essere dalla società, per cui il saldo pari ad euro 442.419 dell'Auto s.a.s. era stato generato dai incassi effettivi e prelevamenti effettuati dalla società dai rispettivi conti correnti bancari- le dichiarazioni del teste NI e tutte le verifiche effettuate dalla P.G. . Con riguardo specifico alla AN Automobili s.r.l. la consistenza reale della cassa è stata ulteriormente rafforzata dall'analisi condotta dal curatore che ha permesso di riscontrare l'incasso delle somme indicate nelle fatture emesse a fronte della vendita delle autovetture. Ne consegue che anche per il "saldo cassa" correttamente la Corte territoriale ha ritenuto integrata la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, tenuto conto dei principi affermati da questa Corte, secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori. (sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106). 4. Il quarto motivo di ricorso, circa l'indebita distribuzione degli utili ai soci quanto al capo A), del pari è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fondato la propria valutazione relativa alla sussistenza della condotta distrattiva nella fattispecie evidenziando come dalla contabilità della Auto s.a.s. emergesse la sussistenza del mastro conto soci utili, in seguito al giroconto in avere, di utili conseguiti dalla società nell'anno 2006 per complessivi euro 122.937 da liquidare in favore dei soci in ragione della rispettiva quota di partecipazione nel corso del 5 2007, laddove invece dalle movimentazioni registrate sul conto in questione risultano essere stati liquidati 202.937 C con una eccedenza di 80.000 C corrisposti in contanti, oltre che a mezzo assegni bancari. Ne discendeva, pertanto, un credito della società pari proprio all'eccedenza di 80.000 C che nel 2008 veniva compensato in seguito all'attribuzione ai soci nell'anno 2007 di utili pari ad euro 23.000, per cui il credito residuo vantato dalla società Auto s.a.s. verso i soci AN SI e GR AR era pari ad euro 57.521, mai restituito. Anche qui il ricorso si limita in ricorso a riportare stralci della consulenza e ad addurre che trattasi di finanziamenti dei soci, il cui rimborso non sarebbe pcistergato, tralasciando la circostanza che nella fattispecie non trattasi di rimborsi ma di utili prodotti negli anni 2006- 2007 che la società distribuiva ai soci -e non rimborsi di finanziamento -restando peraltro in credito nei loro confronti per aver distribuito utili in eccedenza. 5. I ricorsi vanno, dunque, dichiarati inammissibili e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c:assa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10.1.2023