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7 agosto 2001
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13 dicembre 2009
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25 marzo 2022
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24 maggio 2022
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Art. 47-bis.
(Istituzione del Ministero e attribuzioni).
1. E' istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti, di contrasto ((di ogni emergenza)) sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle patologie ((epidemico-pandemiche)) emergenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero, con modalita' definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 .
(Istituzione del Ministero e attribuzioni).
1. E' istituito il Ministero della salute.
2. Nell'ambito e con finalita' di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignita' della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario, di sanita' veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti, di contrasto ((di ogni emergenza)) sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta alla cura delle patologie ((epidemico-pandemiche)) emergenti.
3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanita'. Il Ministero, con modalita' definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 .
Giurisprudenza • 5
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 18/08/2026, n. 14300Provvedimento: […] Con ordinanza del 28 aprile 2023 il Ministero della Salute - richiamando sia la disposizione (art. 32 della l. 23 dicembre 1978, n. 833) sull'esercizio del potere extra ordinem di adozione di ordinanze contingibili, sia l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che gli attribuisce le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute - ha previsto al comma 1 dell'art. 1 “ l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse ”.Leggi di più...
- art. 2-bis d.l. 52/2021·
- art. 47-bis d.lgs. 300/1999·
- art. 13 quater disp. att. c.p.a.·
- legittimazione attiva·
- intervento ad adiuvandum·
- art. 7-ter d.l. 162/2022·
- ordinanza contingibile e urgente·
- interesse diffuso·
- spese di giudizio compensate·
- art. 87 c.p.a.·
- art. 81 cpc·
- art. 4 l. 199/2022·
- TAR Lazio·
- processo amministrativo·
- art. 32 l. 833/1978