Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBB0 03 6 8 / 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 2862/98 Dott. Vincenzo TREZZA Consigliere Cron.742 Dott. Mario PUTATURO DONATI - Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. withConsigliere- Dott. Bruno BALLETTI Ud.29/09/00 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Maura LA TERZA - Rel. Consigliere - UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA 3000 per diritti 4. GEN. 2001 sul ricorso proposto da: ✓ CANCELLIERE VINCENZI INES, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CANCELLERIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPI elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA Rilasciata copia legale CABIBBO al Sig. N.17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, per diritti L. rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 "-8 FEB 2001 IL CANCELLIERE 3917 CARLO, BARBARIA GIANFRANCO, PESCOSOLIDO GABRIELLA, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale giusta delega in calce alla copia notificata del INPS at Sig. ricorso;
per diritti L. 12 FEB. 2001 - resistente con mandato IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 113/97 del Tribunale di MODENA, depositata il 21/02/97 R.G.N. 6/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/00 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. ㄓ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con un unico motivo di ricorso, la signora ZI ES chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena del 19/21 febbraio 1997, che, pronunciando sull'appello da lei proposto, ne ha rigettato le domande concernenti il diritto all'integrazione al minimo della pensione indiretta fino al 30 settembre 1983 e quello al successivo mantenimento della prestazione nell'importo cristallizzato a tale \ data. L'INPS ha depositato procura Motivi della decisione Denunciando violazione dell'art. 47 DPR 30.4.70 n. 639 come interpretato dall'art. 6 del D.l. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 10 giugno 1991 n.166, la ricorrente si duole che il Tribunale abbia ravvisato la decadenza prevista da detta norma, senza considerare che la verifica del compimento o no della decadenza stessa avrebbe dovuto essere operata con riguardo alla data della domanda d'integrazione e successiva cristallizzazione. Deduce altresì che, in ogni caso la decadenza non avrebbe determinato la perenzione di ogni diritto ma solo dei ratei pregressi. W Il ricorso va accolto alla stregua delle osservazioni seguenti. E' da rilevare, anzitutto, che la questione concernente la sussistenza o no della decadenza ai sensi degli artt. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n.639 e 6 del d.l. 1991/n.103 non rientra fra le questioni (relative a prestazioni derivanti dalle sentenze costituzionali n.495 del 1993 e n.240 del 1994) oggetto della previsione di estinzione di cui all'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n.448. Al riguardo, va considerato che, nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza n.240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o piu' pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali ** previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non piu' integrabili, anziche' il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi, intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finche' e' stata pubblicata la citata legge n.448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". " La disciplina di cui ai richiamati commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n.662 del 1996, come sostituiti o autenticamente interpretati dalla legge n.448 del 1998, presuppone, di norma, la riconosciuta esistenza del diritto alle prestazioni contemplate dalla sentenza della Corte Costituzionale n.240 del 1994 (nonche' dalla sentenza n.495 del 1993) ed incide esclusivamente sulle modalita' di soddisfazione del credito spettante al titolare;
sicche' la questione attinente all'esistenza stessa non e' una questione di cui a tali commi, ma si radica esclusivamente nelle norme di previsione delle condizioni d'insorgenza del diritto a quelle prestazioni, come emendate da tali sentenze, eccezion fatta per quegli aspetti della fattispecie costitutiva che risultino essi * stessi regolati dalla suddetta disciplina. Una eccezione del genere e' rinvenibile, per quanto in questa sede rileva, in ordine all'accertamento del requisito reddituale alla cui presenza la stessa sentenza n.240 del 1994 ha condizionato la possibilita' di fruizione, da parte del pensionato, del regime di cristallizzazione dell'importo integrativo attinto al 30 settembre 1983. Infatti, il nuovo testo dell'art. 1, comma 182, della legge 1996/n.662, intervenendo al riguardo, espressamente dispone in ordine ai criteri con i quali dev'essere condotta la verifica di quel requisito, in tal modo incidendo su di una condizione dell'azione, ossia sulla p fattispecie costitutiva del diritto rivendicato. Ne consegue che quante volte il giudizio abbia ad oggetto, come nella specie, la conservazione della prestazione integrativa cristallizzata alla suddetta data, tante volte si configura una questione di cui all'art. 1, comma 182, della legge n.662 del 1996, sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e, quindi, anche una delle questioni con riferimento alle quali e' formulata la previsione di estinzione dei giudizi pendenti. Altrettanto non puo' dirsi della questione di decadenza, oggetto del motivo di ricorso, la quale si sostanzia nella, proposizione di una questione pregiudiziale attinente all'esistenza del diritto all'integrazione ed alla successiva cristallizzazione, senza che (in questa sede) rilevino profili concernenti la consistenza del reddito del soggetto titolare di quest'ultimo, (Ne' ovviamente la previsione dell'estinzione puo' - riguardare la questione nella specie pure posta dal ricorso della spettanza - dell'integrazione per il periodo anteriore al 30 settembre 1983, essendo tale questione del I tutto estranea all'ambito oggettivo di incidenza della sentenza costituzionale n. 240 . del 1994). Tutto cio' premesso, osserva la Corte che la censura principale della ricorrente in relazione alla decadenza dal diritto alla integrazione al minimo e' fondata, atteso l'insegnamento al riguardo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte. Le quali, dettando un principio condiviso da innumerevoli pronunce successive hanno ' affermato, con sentenza n. 1691 del 24 febbraio 1997 (alla cui motivazione si rinvia), che la verifica del rispetto o no della decadenza in questione dev'essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa d'integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, } a tal fine, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe l'autonomo diritto all'integrazione al minimo ma solo la spettanza del trattamento pensionistico. Cassando, percio', l'impugnata sentenza, la Corte, data l'impossibilita' di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., deve rinviare la causa ad altro giudice, il quale accertera' la sussistenza o no della decadenza alla stregua del principio dettato dalla citata pronuncia della Sezioni Unite (n.1691/97). * Il giudice di rinvio, in caso di esito negativo di tale verifica, emettera' le conseguenti statuizioni in favore della ZI limitatamente a quanto spettantele * per integrazione al minimo (fino al 30 settembre 1983); mentre, con riguardo alla pretesa concernente la cd. cristallizzazione (cioe' il mantenimento, per il periodo successivo al 30 settembre 1983, dell'importo della pensione spettante a tale data), risultando necessario l'accertamento del requisito reddituale ai sensi della sentenza costituzionale n.240 del 1994, valutera' l'applicabilita' della previsione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge 1998/n.448: estinzione non pronunciabile, allo stato, da questa Corte, dal momento che l'accertamento dell'esistenza del diritto alla cristallizzazione per ragioni compresa quella - connessa all'esistenza o no della decadenza - non attinenti al reddito si pone come un prius logico-giuridico rispetto alla verifica del requisito reddituale predetto. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'Appello di Bologna, (Sezione Lavoro), provvedera' anche alla disciplina delle spese processuali. +
P.Q.M.
3 . 5 3 7 3 - 1 8 N E 1 - G A G L E L L E D La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia - anche per le R I T I D A S N I O O E S T L I E L D A 0 T ' 1 R . - alla Corte d'Appello di Bologna. S S I A S , N T T S , E G E A E A R P A O D G O S I R Cosi' deciso in Roma, il 29 settembre 2000. L L D , I O O B A A O T D P S N E M E I T S E IL PRESIDENTEDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE ErecraViicruze Cressa m hu !! Presidente: ✓ Cons. estensore Dhill IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Deposita in Cancelleria 12 GEN. 2001 Oggi, A CASS - HABORATORE M E CANCELLERIA R P U S