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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 20 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Kaoutar BADRANE Parte_1
contro rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina MARCHETTO e CP_1
Alberto RIGHI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo la regola Per_1
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
c)salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
-un week end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
-un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare tra i genitori entro il giorno 30 Maggio di ogni anno;
d) a partire da Aprile 2025, contribuirà al mantenimento dei figli CP_1
e con la somma di euro 300 (euro 150 per ciascun figlio), annualmente Per_2 Per_1
rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare a entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese;
e)le spese straordinarie relative ai figli e , come regolamentate dal Per_2 Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
f)l'assegno unico relativo ai figli e , attualmente percepito per intero da Per_2 Per_1
sarà diviso a metà tra i coniugi come per legge;
CP_1
2 g)la casa familiare, sita in Nanto via Dei Pilastri 13 piano primo, viene assegnata a con termine ad fino al 31.3.2025 per rilasciarla;
Parte_1 CP_1
h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 17.12.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a CA (Marocco) il 28.8.1992, che dall'unione erano CP_1
nati quattro figli, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 17.2.2025 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 27.2.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso Per_1
3 la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne , a carico del padre, così come Per_1 Per_2
concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei figli.
La casa familiare va assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario della figlia minore e convivente con il figlio maggiorenne . Per_1 Per_2
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in CA (Marocco) il 28.8.1992, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nanto al n. 1, parte II, serie C, anno 1992, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 20 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Kaoutar BADRANE Parte_1
contro rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina MARCHETTO e CP_1
Alberto RIGHI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo la regola Per_1
dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza presso la madre;
c)salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità:
-un week end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
-un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare tra i genitori entro il giorno 30 Maggio di ogni anno;
d) a partire da Aprile 2025, contribuirà al mantenimento dei figli CP_1
e con la somma di euro 300 (euro 150 per ciascun figlio), annualmente Per_2 Per_1
rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare a entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese;
e)le spese straordinarie relative ai figli e , come regolamentate dal Per_2 Per_1
protocollo del Tribunale di Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
f)l'assegno unico relativo ai figli e , attualmente percepito per intero da Per_2 Per_1
sarà diviso a metà tra i coniugi come per legge;
CP_1
2 g)la casa familiare, sita in Nanto via Dei Pilastri 13 piano primo, viene assegnata a con termine ad fino al 31.3.2025 per rilasciarla;
Parte_1 CP_1
h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 17.12.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con a CA (Marocco) il 28.8.1992, che dall'unione erano CP_1
nati quattro figli, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 17.2.2025 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 27.2.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso Per_1
3 la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia minore e del figlio maggiorenne , a carico del padre, così come Per_1 Per_2
concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei figli.
La casa familiare va assegnata alla ricorrente quale genitore collocatario della figlia minore e convivente con il figlio maggiorenne . Per_1 Per_2
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in CA (Marocco) il 28.8.1992, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Nanto al n. 1, parte II, serie C, anno 1992, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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