Articolo 1 della Legge 20 novembre 1954, n. 1113
Articolo 2
Versione
21 dicembre 1954
Art. 1.
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Societa' per azioni "Linee aeree italiane" (L.A.I.) fino alla concorrenza di lire 400.000.000.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1954