Art. 1.
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Societa' per azioni "Linee aeree italiane" (L.A.I.) fino alla concorrenza di lire 400.000.000.
L'Amministrazione finanziaria e' autorizzata a sottoscrivere nuove azioni della Societa' per azioni "Linee aeree italiane" (L.A.I.) fino alla concorrenza di lire 400.000.000.