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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 02/10/2025, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 121/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 121/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28
maggio 2025
OGGETTO: d a
Indebito soggettivo – quale mandataria di , con il patrocinio CP_1 Parte_1
Indebito oggettivo dell'avv. Ruocco Andrea
CODICE: APPELLANTE
140111 c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Zeroli Andrea Controparte_2
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Bergamo,
in data 26 gennaio 2023, n. 412/2023.
CONCLUSIONI 1 Dell'appellante
“…a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha
applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e
che la relativa clausola deve ritenersi nulla, come meglio specificato in
narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della
somma di € 11.218,48 in favore del mutuatario e per esso della Società
ricorrente ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle
spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle
supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla
perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede ammettersi consulenza
tecnica contabile cui sottoporre i quesiti di cui alla perizia di parte e,
comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme
dovute alla Società ricorrente, in caso di usura, a titolo di interessi e spese
ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione” (conclusioni contenute nell'atto di citazione d'appello).
Dell'appellata
“…In via principale e nel merito confermare l'ordinanza impugnata e,
conseguentemente, respingere i motivi d'appello dedotti da controparte.
Con vittoria di spese e compensi”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 412/2023 emessa in data 26 gennaio
2023, il Tribunale di Bergamo ha rigettato il ricorso proposto da Pt_2
ed ogni altra domanda proposta dalle parti.
[...]
Considerate generiche deduzioni della ricorrente in materia di usura e addebiti illegittimi e preso atto della sola produzione di una perizia di parte,
ritenuta insufficiente a colmare le carenti allegazioni e prove, il Giudice ha rigettato la richiesta di CTU.
In ogni caso, ha precisato che al momento della stipula del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio da parte di
[...]
, avvenuta il 24 novembre 2008, le Istruzioni di Banca d'Italia Parte_1
vigenti escludevano dal calcolo del Teg le spese per assicurazioni in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, purché certificate da apposita polizza, come avvenuto in specie, tant'è che il Teg del contratto,
pari al 13,34 % al netto dei costi della polizza, è risultato inferiore alla soglia del 15,23%, dunque non usurario. Inoltre, ha evidenziato che nella fattispecie non vi è stato alcun superamento del tasso soglia, atteso che erroneamente è
stato effettuato il raffronto con il Taeg, anziché invece con il Teg e senza tener conto delle spese di assicurazione.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello sulla Parte_2
scorta di due motivi.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_2
gravame.
3 4. All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui è stata ritenuta generica la deduzione dei fatti posti a fondamento della domanda;
deduce di avere prodotto il contratto di finanziamento, di avere indicato data e importo del montante, di avere dedotto l'usurarietà del TEG a fronte dell'inclusione nel calcolo degli oneri gravanti sul mutuatario, di avere specificato gli oneri a carico del mutuatario e le somme chieste in ripetizione,
di avere richiamato i principi giurisprudenziali applicabili in materia. Deduce
che la CTU richiesta, se ammessa, non avrebbe supplito ad alcun onere probatorio disatteso, considerata anche l'avvenuta produzione di una perizia di parte a conferma della tesi esposta.
2. Con il secondo motivo contesta il rigetto della domanda volta ad ottenere la declaratoria di usurarietà del contratto impugnato, avendo il Tribunale
ritenuto di escludere dal calcolo del TEG le spese assicurative sostenute dal consumatore, nonostante la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
22458/2018 e n. 3025/2022) abbia affermato la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex lege di dette spese ex art. 54 D.P.R. N. 180/1950 ed il carattere non remunerativo della polizza, oltre che l'inclusione nel calcolo ai fini dell'usura delle spese assicurative nei contratti di finanziamento.
4 Ribadisce che il 24 novembre 2008 ha stipulato con Persona_1
Prestitalia s.r.l. il contratto di finanziamento contro cessione del quinto con montante pari ad € 20.178,28 e contestualmente un contratto di assicurazione in caso di morte per € 1.383,44; che sul detto contratto sono stati applicati tassi usurari, tant'è che il TEG, calcolato includendo le spese assicurative, è
risultato pari al 16,18%, superiore al tasso soglia del 15,23%
3. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i suesposti motivi di gravame,
che reputa fondati.
3.1. Innanzitutto il Collegio rileva che sin dal ricorso introduttivo del giudizio il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali, con la indicazione della data e l'importo del montante;
è stato precisato che il TEG
del contratto, pari al 16,18% superava il tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 15,23%, tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, indicati dettagliatamente nella tabella riprodotta in ricorso;
sono stati esposti i principi giuridici in forza dei quali il finanziamento sarebbe risultato usurario;
sono state indicate le somme chieste per tale ragione in ripetizione, quantificate in € 11.218,48.
Infine, unitamente al ricorso, l'odierna appellante ha prodotto il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio regolarmente sottoscritto insieme al decreto ministeriale vigente all'epoca della stipula per la determinazione del TEG, oltre alla perizia di parte.
Gli oneri di allegazione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sono stati, pertanto, pienamente soddisfatti.
3.2. Il tema centrale della causa è se, ai fini della verifica circa l'eventuale
5 superamento del TSU, nel calcolo del TEG debba oppure no esser compresa la spesa assicurativa sostenuta in occasione della stipula del contratto da parte del mutuatario.
Il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, cui pertanto aderisce, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tale spesa ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema Corte
(cfr. ord. n. 13536/2023): <
usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito
(Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (…), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione>>.
La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare (cfr.
ord. n. 29501/2023) che non <<… assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non
6 potendo intaccarne la precisa portata precettiva>>.
Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti
Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che <
dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4,
c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo>>.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato inoltre confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022).
Nel caso di specie, ha stipulato con (già Figenda Parte_1 CP_2
S.p.a.) un “finanziamento da restituirsi con cessione di quote del suo
stipendio/retribuzione/salario/compenso o pensione”, conferendo mandato irrevocabile a trattenere n. 120 quote della retribuzione mensile di € 216,00
ciascuna, a partire dal mese successivo da quello di notifica ed in cui è
7 previsto che “Art. 8).. il mutuatario, in sede di liquidazione del prestito
riconoscerà… in un'unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto
valore attualizzato del mutuo…: F1 e F2) Polizze Assicurative: I premi
anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle
quali il mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi sulla vita e per la perdita
dell'occupazione ovvero per la perdita dell'occupazione anche a causa di
morte per un importo complessivo del premio pari ad Euro 326,38 +
1.057,06 in funzione del rimborso del capitale mutuato”; nel contratto è stato,
inoltre specificato che il Tasso Annuo effettivo Globale (TAEG) è pari al
16,35, mentre il TEG è indicato in misura pari al 13,34%.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54
del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”
(v. doc. 3 fascicolo di parte convenuta di primo grado)>>, va rilevato che la
Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG
e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni.
8 Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del
TEGM, dei costi delle polizze assicurative la Corte ha precisato che tale omissione <
quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>>
(Cass. Ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Quanto, poi, alla mancata inclusione nei decreti ministeriali di rilevazione del
TEGM dei costi delle polizze assicurative, la Suprema Corte ha ritenuto che tale omissione <
stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata
9 inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>>
(Cass 3025/2022).
L'orientamento ora esposto ha trovato recentemente conferma nella pronuncia n. 15114/2025 della Suprema Corte, la quale ha affrontato una fattispecie analoga, ritenendo non abbia rilievo che <<…la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi…
Il T.A.E.G., infatti, rappresenta l'indice rilevatore dell'usura rispettando la previsione di cui all'art. 644 c.p.c. e del D.L. 29.12.2000, n. 394 secondo cui
“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815
secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”>>.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
L'appellante ha dedotto che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta, che il TEG
ricalcolato è pari al 16,18% e risulta essere superiore al tasso soglia pari invece al 15,23% (cfr. perizia di parte prodotta da in primo grado). Pt_2
La Corte, ritiene necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre
10 consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usura, sulla base del D.M. del periodo di riferimento, e dunque l'eventuale lamentata usurarietà del contratto stipulato tra le parti.
Si precisa sin da ora che nel caso di accertata usurarietà dell'interesse, e di conseguente applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c., le somme eventualmente da restituirsi dovranno determinarsi nel loro importo nominale, perciò non rivalutate, trattandosi di credito di valuta e non di valore, oltre s'intende agli interessi legali, secondo la disciplina di cui alla ripetizione di indebito (art.2033 cc).
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale mandataria di Parte_2
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo rep. n. 421 Parte_1
del 26 gennaio 2023 così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e dichiara che il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del
TEG;
2) dispone procedersi ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Cesare Massetti
11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 121/2023 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Cesare Massetti Presidente
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 121/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 febbraio 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del 28
maggio 2025
OGGETTO: d a
Indebito soggettivo – quale mandataria di , con il patrocinio CP_1 Parte_1
Indebito oggettivo dell'avv. Ruocco Andrea
CODICE: APPELLANTE
140111 c o n t r o con il patrocinio dell'avv. Zeroli Andrea Controparte_2
APPELLATA
In punto: appello a ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Tribunale di Bergamo,
in data 26 gennaio 2023, n. 412/2023.
CONCLUSIONI 1 Dell'appellante
“…a) In via principale, accertare e dare atto che la Società convenuta ha
applicato interessi usurari al contratto di finanziamento per cui è causa e
che la relativa clausola deve ritenersi nulla, come meglio specificato in
narrativa.
b) Per gli effetti, condannare la Società convenuta al pagamento della
somma di € 11.218,48 in favore del mutuatario e per esso della Società
ricorrente ovvero di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia,
previa rivalutazione alla data della decisione, oltre interessi al soddisfo.
c) Con condanna della Società convenuta, in ogni caso, al pagamento delle
spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, comprese quelle
supportare per la redazione della perizia di parte (cfr. fattura allegata alla
perizia parte), con distrazione in favore del difensore antistatario.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, chiede ammettersi consulenza
tecnica contabile cui sottoporre i quesiti di cui alla perizia di parte e,
comunque, per accertare l'usurarietà del tasso corrispettivo e le somme
dovute alla Società ricorrente, in caso di usura, a titolo di interessi e spese
ed ogni altro elemento utile ai fini della decisione” (conclusioni contenute nell'atto di citazione d'appello).
Dell'appellata
“…In via principale e nel merito confermare l'ordinanza impugnata e,
conseguentemente, respingere i motivi d'appello dedotti da controparte.
Con vittoria di spese e compensi”.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. n. 412/2023 emessa in data 26 gennaio
2023, il Tribunale di Bergamo ha rigettato il ricorso proposto da Pt_2
ed ogni altra domanda proposta dalle parti.
[...]
Considerate generiche deduzioni della ricorrente in materia di usura e addebiti illegittimi e preso atto della sola produzione di una perizia di parte,
ritenuta insufficiente a colmare le carenti allegazioni e prove, il Giudice ha rigettato la richiesta di CTU.
In ogni caso, ha precisato che al momento della stipula del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio da parte di
[...]
, avvenuta il 24 novembre 2008, le Istruzioni di Banca d'Italia Parte_1
vigenti escludevano dal calcolo del Teg le spese per assicurazioni in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, purché certificate da apposita polizza, come avvenuto in specie, tant'è che il Teg del contratto,
pari al 13,34 % al netto dei costi della polizza, è risultato inferiore alla soglia del 15,23%, dunque non usurario. Inoltre, ha evidenziato che nella fattispecie non vi è stato alcun superamento del tasso soglia, atteso che erroneamente è
stato effettuato il raffronto con il Taeg, anziché invece con il Teg e senza tener conto delle spese di assicurazione.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto appello sulla Parte_2
scorta di due motivi.
3. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_2
gravame.
3 4. All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex
art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui è stata ritenuta generica la deduzione dei fatti posti a fondamento della domanda;
deduce di avere prodotto il contratto di finanziamento, di avere indicato data e importo del montante, di avere dedotto l'usurarietà del TEG a fronte dell'inclusione nel calcolo degli oneri gravanti sul mutuatario, di avere specificato gli oneri a carico del mutuatario e le somme chieste in ripetizione,
di avere richiamato i principi giurisprudenziali applicabili in materia. Deduce
che la CTU richiesta, se ammessa, non avrebbe supplito ad alcun onere probatorio disatteso, considerata anche l'avvenuta produzione di una perizia di parte a conferma della tesi esposta.
2. Con il secondo motivo contesta il rigetto della domanda volta ad ottenere la declaratoria di usurarietà del contratto impugnato, avendo il Tribunale
ritenuto di escludere dal calcolo del TEG le spese assicurative sostenute dal consumatore, nonostante la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
22458/2018 e n. 3025/2022) abbia affermato la compatibilità tra il carattere obbligatorio ex lege di dette spese ex art. 54 D.P.R. N. 180/1950 ed il carattere non remunerativo della polizza, oltre che l'inclusione nel calcolo ai fini dell'usura delle spese assicurative nei contratti di finanziamento.
4 Ribadisce che il 24 novembre 2008 ha stipulato con Persona_1
Prestitalia s.r.l. il contratto di finanziamento contro cessione del quinto con montante pari ad € 20.178,28 e contestualmente un contratto di assicurazione in caso di morte per € 1.383,44; che sul detto contratto sono stati applicati tassi usurari, tant'è che il TEG, calcolato includendo le spese assicurative, è
risultato pari al 16,18%, superiore al tasso soglia del 15,23%
3. La Corte ritiene di trattare congiuntamente i suesposti motivi di gravame,
che reputa fondati.
3.1. Innanzitutto il Collegio rileva che sin dal ricorso introduttivo del giudizio il rapporto controverso è stato descritto nei suoi elementi essenziali, con la indicazione della data e l'importo del montante;
è stato precisato che il TEG
del contratto, pari al 16,18% superava il tasso soglia del periodo di riferimento, pari al 15,23%, tenuto conto di tutti gli oneri posti a carico del mutuatario, indicati dettagliatamente nella tabella riprodotta in ricorso;
sono stati esposti i principi giuridici in forza dei quali il finanziamento sarebbe risultato usurario;
sono state indicate le somme chieste per tale ragione in ripetizione, quantificate in € 11.218,48.
Infine, unitamente al ricorso, l'odierna appellante ha prodotto il contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio regolarmente sottoscritto insieme al decreto ministeriale vigente all'epoca della stipula per la determinazione del TEG, oltre alla perizia di parte.
Gli oneri di allegazione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, sono stati, pertanto, pienamente soddisfatti.
3.2. Il tema centrale della causa è se, ai fini della verifica circa l'eventuale
5 superamento del TSU, nel calcolo del TEG debba oppure no esser compresa la spesa assicurativa sostenuta in occasione della stipula del contratto da parte del mutuatario.
Il Collegio ritiene condivisibile l'orientamento corrente della giurisprudenza di legittimità, cui pertanto aderisce, secondo il quale a tale quesito deve darsi una risposta in senso affermativo a condizione che le spese assicurative risultino esser state sostenute in funzione del conseguimento dell'erogazione del credito richiesto.
La rilevanza di tale spesa ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia è stata, infatti, affermata, in modo ormai costante, dalla Suprema Corte
(cfr. ord. n. 13536/2023): <
usuraria della clausola negoziale devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore, in conformità a quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., se le stesse risultino collegate alla concessione del credito
(Cass. n. 3025 del 2022, n. 8806 del 2017). Il criterio che il giudice del merito deve assumere non è quello dell'oggetto dell'assicurazione (…), ma il necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della detta assicurazione, l'operazione non avrebbe avuto attuazione>>.
La Suprema Corte, ribadendo tale principio ha avuto modo di precisare (cfr.
ord. n. 29501/2023) che non <<… assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non
6 potendo intaccarne la precisa portata precettiva>>.
Ancor prima la Suprema Corte (n. 8806/2017) in procedimento avente ad oggetto un contratto di mutuo concluso sotto la vigenza delle precedenti
Istruzioni della Banca di Italia, ha ritenuto che <
dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4,
c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo>>.
La contestualità tra credito ed assicurazione, elemento presuntivo del loro collegamento, è, infatti, prevista dall'art. 644 co. 5 c.p., laddove viene sancito il principio della omnicomprensività dell'interesse, il quale mira ad evitare l'aggiramento della norma attraverso l'imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
Tale principio è stato inoltre confermato dalla Corte di legittimità, anche in relazione all'ipotesi di contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio (cfr. Cass. n. 22458/2018 e 3025/2022).
Nel caso di specie, ha stipulato con (già Figenda Parte_1 CP_2
S.p.a.) un “finanziamento da restituirsi con cessione di quote del suo
stipendio/retribuzione/salario/compenso o pensione”, conferendo mandato irrevocabile a trattenere n. 120 quote della retribuzione mensile di € 216,00
ciascuna, a partire dal mese successivo da quello di notifica ed in cui è
7 previsto che “Art. 8).. il mutuatario, in sede di liquidazione del prestito
riconoscerà… in un'unica soluzione, mediante trattenuta sull'anzidetto
valore attualizzato del mutuo…: F1 e F2) Polizze Assicurative: I premi
anticipatamente dovuti relativi alle polizze di assicurazione in virtù delle
quali il mutuatario ha ottenuto copertura dei rischi sulla vita e per la perdita
dell'occupazione ovvero per la perdita dell'occupazione anche a causa di
morte per un importo complessivo del premio pari ad Euro 326,38 +
1.057,06 in funzione del rimborso del capitale mutuato”; nel contratto è stato,
inoltre specificato che il Tasso Annuo effettivo Globale (TAEG) è pari al
16,35, mentre il TEG è indicato in misura pari al 13,34%.
Riguardo alla natura obbligatoria della spesa assicurativa ai sensi dell'art. 54
del DPR n. 180/1950 e alla deroga prevista dalle Istruzioni della Banca
d'Italia del 2006 per cui <
ricomprese quando derivino dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge;
2) Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella categoria 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza”
(v. doc. 3 fascicolo di parte convenuta di primo grado)>>, va rilevato che la
Suprema Corte (8806/2017) ha evidenziato che dette Istruzioni non impongono affatto l'esclusione delle spese assicurative dal calcolo del TEG
e che la loro inclusione, purché esse siano correlate alla concessione del credito, è desumibile già dalla diretta applicazione dell'art. 644 c.p., fonte di rango primario alla luce della quale vanno interpretate le predette Istruzioni.
8 Riguardo, poi, alla non inclusione, nei decreti ministeriali di rilevazione del
TEGM, dei costi delle polizze assicurative la Corte ha precisato che tale omissione <
quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>>
(Cass. Ord. n. 3025/2022).
Il costo relativa alla polizza è, quindi, strettamente legato all'erogazione del credito e la sua natura obbligatoria ex lege <
sua connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, che va accertata in concreto utilizzando il diverso canone della sua effettiva incidenza economica – diretta ed indiretta – sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento…>> (n. 22458/2018),
relazione che va valutata in concreto alla luce della contestualità sussistente tra polizza e finanziamento, senz'altro ravvisabile nel caso di specie.
Quanto, poi, alla mancata inclusione nei decreti ministeriali di rilevazione del
TEGM dei costi delle polizze assicurative, la Suprema Corte ha ritenuto che tale omissione <
stessi, quali provvedimenti amministrativi alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare;
che, pertanto, la mancata
9 inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli>>
(Cass 3025/2022).
L'orientamento ora esposto ha trovato recentemente conferma nella pronuncia n. 15114/2025 della Suprema Corte, la quale ha affrontato una fattispecie analoga, ritenendo non abbia rilievo che <<…la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi…
Il T.A.E.G., infatti, rappresenta l'indice rilevatore dell'usura rispettando la previsione di cui all'art. 644 c.p.c. e del D.L. 29.12.2000, n. 394 secondo cui
“ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815
secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”>>.
Sulla base delle considerazioni che precedono, nulla vieta di comparare il
TEG del contratto oggetto di causa al TEGM così come rilevato nell'arco temporale di riferimento.
L'appellante ha dedotto che il calcolo di tali spese comporta il superamento del tasso soglia, indicando, sulla base della perizia prodotta, che il TEG
ricalcolato è pari al 16,18% e risulta essere superiore al tasso soglia pari invece al 15,23% (cfr. perizia di parte prodotta da in primo grado). Pt_2
La Corte, ritiene necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre
10 consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'eventuale superamento del tasso soglia usura, sulla base del D.M. del periodo di riferimento, e dunque l'eventuale lamentata usurarietà del contratto stipulato tra le parti.
Si precisa sin da ora che nel caso di accertata usurarietà dell'interesse, e di conseguente applicazione della disciplina di cui al secondo comma dell'art.1815 c.c., le somme eventualmente da restituirsi dovranno determinarsi nel loro importo nominale, perciò non rivalutate, trattandosi di credito di valuta e non di valore, oltre s'intende agli interessi legali, secondo la disciplina di cui alla ripetizione di indebito (art.2033 cc).
La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale mandataria di Parte_2
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bergamo rep. n. 421 Parte_1
del 26 gennaio 2023 così provvede:
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto e dichiara che il costo assicurativo, così come regolato in contratto, è da includere nel calcolo del
TEG;
2) dispone procedersi ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Cesare Massetti
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