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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/07/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5832 del 2023, promossa da:
(c.f. con gli avv.ti NICOLI' LUIGI e Parte_1 C.F._1
DELL'OSSO ANTONIO contro
(c.f. ) nonché contro CP_1 C.F._2 Controparte_2
(codice fiscale , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 CP_1 con l'avv. SCARONGELLA FRANCESCO
* * *
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
CONCLUSIONI:
- per parte attrice:
(i) accertare e dichiarare inefficace, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti del Sig. Parte_1
l'atto di cessione del 100% delle quote della società e del
[...] Controparte_3
100% delle azioni della alla del 14/03/2023, stipulato per Notar CP_4 CP_2 [...]
di Montebelluna – rep. 31854 – racc. 19912; Per_1
(ii) per l'effetto, dichiarare il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace nei confronti dell'odierno ricorrente quantomeno fino a concorrenza del credito del ricorrente verso la debitrice
, pari 1.881.585,51 oltre interessi, spese e competenze successive;
CP_1
(iii) per l'effetto, ordinare l'iscrizione dell'emananda sentenza presso il competente registro delle imprese.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
- per parte convenuta: nel merito, rigettare l'azione revocatoria avversaria per le ragioni indicate nella narrativa in diritto del presente atto;
1 in ogni caso, condannare il sig. al pagamento di spese e competenze del Parte_1 presente procedimento, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 30 ottobre 2023, ha richiesto Parte_1 all'intestato tribunale di pronunciare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti dell'atto del 14/03/2023 di cessione del 100% delle quote della società
[...]
e del 100% delle azioni della alla stipulato a Controparte_3 CP_4 CP_2 rogito del notaio dott. di Montebelluna, al n. rep. 31854 e n. racc. 19912, per Persona_1
l'effetto, ordinando l'iscrizione della sentenza presso il competente registro delle imprese.
A fondamento della suddetta domanda revocatoria, il ricorrente si è affermato creditore dell'importo di 1.881.585,51 oltre interessi, spese e competenze, in forza del decreto ingiuntivo n.
942/2022, emesso dal Tribunale di Bari per € 1.855.000,00 e munito della clausola della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.
Il ricorrente, più in particolare, ha dedotto che l'atto di disposizione patrimoniale è pregiudizievole e dannoso nei suoi confronti in quanto impedisce il pignoramento delle quote societarie, risultando altresì integrato l'elemento soggettivo del consilium fraudis nonché quello scientia damni, in ragione della comprovata conoscenza del debito di cui sopra in capo a che è anche CP_1 legale rappresentante pro tempore di (e, in precedenza, di . CP_2 CP_5
Con comparsa di costituzione e risposta del 31 gennaio 2024 si è costituita sia in CP_1 proprio che nella qualità di legale rappresentante pro tempore della contestando CP_2
l'esistenza stessa delle ragioni di credito del ricorrente, per aver il Tribunale di Bari - nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. promosso contro il - sospeso ex art. 649 c.p.c. Pt_1 la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo da quest'ultimo ottenuto, ritenendo non manifestamente inverosimili le eccezioni di merito svolte dall'opponente in ordine a nullità ed indeterminatezza delle obbligazioni oggetto del riconoscimento di debito sottoscritto e posto alla base della provvisoria esecuzione inizialmente disposta ex art. 642 c.p.c.
Le convenute hanno pertanto chiesto il rigetto della domanda ex adverso proposta, risultando l'azione revocatoria inammissibilmente strumentale alla tutela di un credito inesistente, oltre che eccependo il difetto anche degli ulteriori requisiti per il suo accoglimento.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione, in assenza di richiesta di concessione di termini ex art. 281 duodecies c.p.c. e poiché di natura documentale.
E' stato assegnato termine per note conclusive e termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive rispetto alla discussione.
2 E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata ex art. 281 sexies comma III c.p.c.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La domanda proposta è infondata, per i motivi che si vanno ad esporre.
Va nondimeno affermata, pregiudizialmente, la sussistenza della competenza del Tribunale adito, con richiamo alla condivisibile pronuncia di legittimità n. 8661/20 secondo cui “l'azione revocatoria che riguardi l'atto di vendita di quote societarie rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa, atteso che tale azione non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi, ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, non alterando, per il resto, la situazione proprietaria né l'assetto della società, che non è coinvolta direttamente”.
Tanto evidenziato, si osserva a questo punto, preliminarmente, che i due presupposti preliminari per l'esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono costituiti:
1) dall'affermazione di un credito, non necessariamente liquido ed esigibile, da parte dell'attore;
2) dal compimento, da parte del debitore, di un atto dispositivo del patrimonio idoneo a pregiudicare - o a rendere più onerosa - la realizzazione del credito.
Tanto evidenziato, nel caso di specie non può dubitarsi dell'esistenza del presupposto legittimante l'azione.
Ai fini della pronuncia nel merito sulla domanda di inefficacia, non è infatti necessario che siano accertati, con statuizioni idonee al giudicato, sussistenza ed entità del credito che si intende tutelare, ma l'indagine al riguardo può essere svolta in via sommaria e di mera verosimiglianza, ai soli fini della verifica sulla legittimazione.
Nella fattispecie che qui interessa i fatti costitutivi del credito vantato da trovano Parte_1 riscontro documentale nelle dichiarazioni di riconoscimento di debito sottoscritte da in CP_1 data 27 febbraio 2028 e 12 luglio 2019 (doc. 11 di cui al fascicolo di parte ricorrente).
Tali documenti, in particolare, in virtù degli effetti di astrazione processuale previsti dall'art. 1988
c.c., risultano sufficienti a legittimare l'attore alla proposizione dell'azione pauliana, salva ogni opportuna valutazione di competenza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo in ordine all'eccezione di inesistenza del credito e/o di nullità per difetto di causa del rapporto contrattuale sotteso al riconoscimento di cui trattasi.
3 La sospensione disposta inaudita altera parte ex art. 649 c.p.c. con riferimento all'esecutorietà del titolo monitori indicato in premessa, come disposta dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 942 / 22 non appare infatti correlata, nei limiti della sommarietà della cognizione in quella fase del giudizio, ad una specifica precisa prognosi di fondatezza delle eccezioni dell'opponente, quanto alla diversa esigenza di assicurare un contemperamento degli interessi in conflitto “al fine del confronto in contraddittorio delle rispettive ragioni” (cfr. doc. 3 di cui al fascicolo di parte resistente).
Allo stesso modo, nemmeno l'ordinanza di conferma della predetta sospensione del 20 luglio 2022 si sofferma particolarmente sulle censure al rapporto obbligatorio oggetto di causa, essendo il contenuto del provvedimento incentrato più propriamente sulla valorizzazione dei profili di periculum (insiti nell'irreversibilità degli effetti dell'azione esecutiva, ove ex adverso portata a termine).
La prospettazione delle resistenti non è pertanto idonea a paralizzare l'azione revocatoria che qui ci occupa, in quanto, per condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “l'art. 2901
c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare [...] l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cass. 5619/16 e 1893/12; lo stesso principio è affermato anche da Cass. 23208/16, 9855/14, 16722/09 e 1968/09).
Non rileva, infatti, che il credito sia contestato in altro giudizio, non sussistendo tra i due procedimenti rapporto di pregiudizialità, essendo l'azione revocatoria finalizzata esclusivamente ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto pregiudizievole rispetto alle ragioni del creditore
(Cass. 4212/20).
L'esperibilità dell'azione revocatoria resta esclusa solo nel caso di prospettazione di un'aspettativa di credito che si riveli prima facie pretestuosa (in questo senso, Cass. 20002/08 e 11755/18), fattispecie che non ricorre nel caso in esame, come sopra esposto.
Risulta, pertanto, integrato il requisito della sussistenza della “ragione di credito” nella nozione desumibile dalle pronunce di legittimità sopra riportate, nonché quello della sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo di cui si discute, in quanto la ricognizione di debito/promessa di pagamento e la scrittura privata di accollo liberatorio risalgono rispettivamente al 27.2.2018 e al 12.7.2019, a fronte di atto dispositivo del 14.3.2023.
4 2. Passando all'esame del merito, si osserva che l'accoglimento della domanda è tuttavia precluso dall'insussistenza del requisito dell'eventus damni, nei termini in cui esso è stato prospettato dal ricorrente.
Va premesso infatti che il giudice, per non incorrere in un vizio di ultrapetizione, pur potendo dare una qualificazione giuridica della fattispecie sottoposta alla sua valutazione differente da quella prospettata dalle parti, incontra tuttavia il limite del rispetto del petitum e della causa petendi (cfr. ex multiis, Cass. 8048/19 secondo cui “il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del "petitum" e della "causa petendi", sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" o "causa petendi"), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori”.)
Tanto evidenziato, si osserva che colui il quale propone azione revocatoria ex art. 2901 c.c. ha l'onere di allegare le specifiche circostanze materiali integranti il requisito dell'eventus damni e, quindi, di indicare sotto quale profilo l'atto di cui chiede venga dichiarata l'inefficacia arrechi pregiudizio alle sue ragioni creditorie.
Nella fattispecie, si prende atto che il ricorrente ricollega il pregiudizio ad una operazione complessa, consistita nell'avere , il medesimo giorno, dapprima ceduto l'intera sua CP_1 partecipazione nella e nella a per poi trasformare Controparte_3 CP_4 CP_5 in una S.A.S., realizzando così – secondo quanto lamentato - l'effetto di rendere la sua CP_5 quota in quest'ultima società non più pignorabile e - dunque - costringendo il creditore ad attendere lo scioglimento della società stessa per soddisfare il proprio credito.
Senza entrare nel merito della fondatezza della questione della pignorabilità o meno delle quote di una società di persone, per come prospettato dal ricorrente il pregiudizio lamentato deriva dalla combinazione dei due atti sopra indicati o, comunque, risulta riferibile causalmente alla sola Con trasformazione della da in CP_3 CP_2
Oggetto della domanda svolta dal ricorrente è, però, il solo “atto di cessione del 100% delle quote della società e del 100% delle azioni della alla Controparte_3 CP_4 [...] del 14/03/2023, stipulato per Notar di Montebelluna – rep. 31854 – racc. CP_2 Persona_1
19912”.
Tale atto, di per sé, non può tuttavia – neppure astrattamente – comportare il pregiudizievole effetto di “segregazione” lamentato dal ricorrente, non essendo proposta domanda revocatoria finalizzata
5 ad attingere entrambi i negozi di cui trattasi o, al più, il solo atto di trasformazione della forma Cont societaria di .
Fermo restando che la valutazione da effettuarsi nella presente sede va come detto contenuta entro i limiti delle allegazioni di parte - risultando irrilevanti differenti profili di revocabilità dell'atto di cessione delle quote di partecipazione in che non siano stati oggetto di prospettazione - è CP_5 conclusivamente dirimente il fatto che difetta nella fattispecie l'eventus damni.
La domanda revocatoria viene quindi rigettata, risultando superfluo ogni ulteriore approfondimento in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 4.358,00 complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15%.
Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo lo scaglione di riferimento dei giudizi di valore indeterminabile, applicando in quanto congrui alla tipologia di controversia di cui trattasi (di non particolare complessità) lo scaglione figurato sino ad € 52.000,00.
Vengono inoltre considerati i parametri medi delle prime due fasi, esclusa rifusione di compenso per la fase istruttoria, in quanto sostanzialmente non avvenuta in ragione del rito prescelto, oltre che applicati i valori minimi per la fase decisionale in quanto il giudizio è stato deciso ex art. 281 sexies c.p.c. e con trattazione cartolare dell'udienza.
Nulla si prevede, infine, con riferimento alle spese di lite del sequestro conservativo proposto in corso di causa, non coltivato dal ricorrente dichiarato improcedibile (attesa la mancata costituzione delle resistenti in detta fase).
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
a) rigetta la domanda proposta, in quanto infondata;
b) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, in solido tra loro, liquidate in € 4.358,00 per compensi professionali, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 08/07/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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