TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 853 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio RANZATO e Nicola Parte_1
ZAMPIERI
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Vanna VIGOLO CP_1
e con l'intervento del
MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il CP_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
b)i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori secondo la Per_1 Per_2
regola dell'affido condiviso e collocati in via prevalente presso la madre;
c)il padre potrà vedere e tenere con sè i figli secondo le seguenti modalità:
-un week end ogni 15 giorni, dal venerdì sera alla domenica sera;
-nelle settimane in cui il week end è di spettanza del padre, Parte_1
accompagnerà la figlia agli allenamenti di calcio il martedì ed il venerdì; Per_2
-nelle settimane in cui il week end è di spettanza della madre, Parte_1
accompagnerà la figlia agli allenamenti di calcio il martedì; Per_2
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
d)la casa coniugale, sita in Val Liona via Palladio 8, viene assegnata a CP_1
;
[...]
e) contribuirà al mantenimento dei figli con la somma di euro 600 (euro Parte_1
300 per ciascun figlio) annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 15 di ogni mese e sosterrà al 70% le spese straordinarie CP_1
relative ai figli, come regolamentate da protocollo del Tribunale di Vicenza;
f)spese compensate.
2 Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 17.2.2025 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Grancona il 5.7.2008, che dall'unione erano nati due figli CP_1
entrambi ancora minorenni, che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 16.4.2025 si costituiva in giudizio aderendo CP_1
alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza del 22.5.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e alla prevalente collocazione degli stessi Per_1 Per_2
presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
3 Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei coniugi ed alle esigenze dei minori.
La casa familiare va assegnata a quale genitore collocatario dei figli CP_1
minori.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Grancona il 5.7.2008 con atto trascritto al n. 3, parte II, serie A,
anno 2008, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4