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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/04/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4812 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c. f. , residente in [...] CodiceFiscale_1
San Leo n. 14, ed elettivamente domiciliata in Catania, via E. D'Angiò n. 2, presso lo studio dell'avv.
Francesco Silluzio, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 -
Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Indebito integrazione Reddito di Cittadinanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
17.05.2024, la ricorrente premetteva che ebbe a percepire il beneficio dell'integrazione all'assegno temporaneo RDC ex lege 4/19 e norme collegate usufruendone dal mese di luglio 2021 a febbraio 2022; che in data 06.03.2024, l le richiedeva la restituzione delle somme versate nei predetti periodi, in quanto CP_1
1 tale integrazione era stata erogata in concomitanza e per le stesse mensilità dell'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 D.L. 13.03.1988 n.69.
La ricorrente – premessi i requisiti previsti dalla normativa per beneficiare della prestazione – rilevava di aver regolarmente comunicato ogni variazione e che nel suo nucleo familiare nessuno aveva prestato attività agricola o altro.
Eccepiva l'illegittimità dei citati provvedimenti di revoca ed indebito e l'irripetibilità delle somme, sostenendo che in mancanza di una specifica norma, doveva farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… 1) Sospendersi il pagamento delle somme richieste con provvedimenti del resistente del 06.03.2024 in atti;
2) Dichiarare ex art. 1 e ss. della L.
4/19 e norme collegate che la ricorrente ha diritto al beneficio dell'integrazione dell'assegno temporaneo RDC
n. 2020-3286246, reddito di cittadinanza, dal momento della richiesta fino al mese di febbraio 2022 e negli eventuali ulteriori periodi che dovessero essere posti in contestazione;
3) Riconoscere come dovuta la richiesta del su detto beneficio;
4) Con condanna alle spese e competenze di controparte.”. In via istruttoria,
CTU “al fine di quantificazione il dovuto se necessario e i requisiti per ottenere i benefici richiesti.”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava i motivi del ricorso e rilevava come dalla relazione istruttoria emergeva un quadro di fatto e di diritto diverso da quello prospettato ed in particolare: “1.
Come mostrano i documenti allegati, il signor ( ), coniuge della Persona_2 C.F._2 ricorrente e percettore del Reddito di Cittadinanza oggetto della revoca), ha percepito la disoccupazione CP_ agricola negli anni 2021 e 2022. 2. Le domande hanno numero di protocollo .2191.17/01/2023.0006027 e CP_
.2191.13/01/2022.0004393. 3. Con le suddette prestazioni egli ha percepito l'assegno per il nucleo familiare, il quale è incompatibile con l'Assegno temporaneo erogato a integrazione del Reddito di
Cittadinanza.”. A sostegno di tali rilievi produceva documentazione, come da allegati da n. 1 a n. 3.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 22.11.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, con decreto del 14.03.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.04.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
2 Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L
26/2019, aveva il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. CP_ L' , in sede di costituzione, precisava che l'indebito era conseguenza della percezione da parte del marito della ricorrente degli assegni familiari per lavoro agricolo per gli stessi periodi in cui era stata percepita l'integrazione dell'assegno a titolo di reddito di cittadinanza da parte della ricorrente.
Infatti, precisava e documentava che il signor ( ), coniuge della Persona_2 C.F._2 ricorrente e percettore del Reddito di Cittadinanza aveva percepito la disoccupazione agricola negli anni 2021 CP_ e 2022, a seguito della presentazione delle domande protocollo n. .2191.17/01/2023.0006027 e n. CP_
.2191.13/01/2022.0004393, comprensiva dell'assegno per il nucleo familiare, misura incompatibile con l'Assegno temporaneo erogato a integrazione del Reddito di Cittadinanza.
Ebbene, parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione della richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate e soprattutto non contestando il motivo specifico indicato nel provvedimento del
06.03.2024.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, esso è disciplinato dall'art. 7, del D.L. 28.01.2019 N. 4, (come conv. con mod. in Legge 28.03.2019 n. 26), a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno
a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. …
5. E' disposta la decadenza dal RdC, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: …
3 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. …
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, CP_ sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, CP_ sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di CP_ cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta RdC. …
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RdC può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano CP_ alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, CP_ lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L' , per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione
o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i comuni, CP_ l' , l'Agenzia delle entrate, l' preposti ai controlli e alle verifiche, Controparte_2 trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …”
Nel dare applicazione alla disciplina normativa in parola, per quanto qui interessa, la Corte di legittimità ha evidenziato che “una volta versate al soggetto destinatario della rimessa finanziaria le somme di danaro in questione, questi ne acquisisce la piena titolarità, salva, ovviamente, la sussistenza di una autonoma obbligazione alla restituzione del tantundem eiusdem generis laddove emerga che il versamento sia stato eseguito in assenza di una valida causa solvendi;
il tutto in conformità ai principi ordinariamente applicabili alla
4 ben nota figura civilistica della ripetizione di indebito, costituente fonte di obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1173 e 2033 c.c.. … analogo discorso deve intendersi applicabile, alla luce dell'art. 2037
c.c., anche alla carta di debito, cosa determinata … laddove emergesse che la consegna … non fosse giustificata …” (Cass. Pen. 01.12.2021, n. 44366) e ciò anche nel caso di “omessa comunicazione della variazione (in quanto) costituisce reato e costituisce causa di immediata revoca del RdC” (Cass. Pen.
04.03.2021, n. 33431).
In coerenza con tale ricostruzione, più in generale, occorre ricordare che “nel giudizio instaurato per ottenere
l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è
a carico esclusivo dell'“accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
(Cass. 11.02.2016, n.2739; conf., tra le tante, Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).
In linea di continuità con tali principi, di recente, è stato precisato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016
e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Muovendo da tali rilievi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, … anche allorché, come nella specie, l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l'Ispettorato del lavoro” (così, in motivazione, Cass. 23.02.2022, n. 5984).
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'assicurato o l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento.
Nel caso di specie la ricorrente ha percepito una somma che non le spettava in quanto incompatibile con altra prestazione percepita per il medesimo periodo dal di lei marito, secondo quanto ricostruito dall'ente previdenziale e non contestato dalla ricorrente.
La ricorrente avverso tale circostanza non ha sollevato contestazioni né ha prodotto documentazione contraria CP_ a quanto asserito dall' .
Infine, va rilevato come la normativa (e la giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale) invocata da parte ricorrente a sostegno dell'irripetibilità delle somme erogate non trova applicazione nella
5 materia in esame, nella quale la disciplina sanzionatoria è stata specificatamente prevista dall'art. 7, comma 4, del D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L 26/2019, secondo cui “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di- spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta legittima la richiesta di restituzione delle somme erogate.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.05.2024 da contro l in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, dichiarando legittima la richiesta di restituzione delle somme erogate. CP_
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nei confronti dell' , che liquida in complessivi € 1.061,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 02.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Aprile 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4812 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c. f. , residente in [...] CodiceFiscale_1
San Leo n. 14, ed elettivamente domiciliata in Catania, via E. D'Angiò n. 2, presso lo studio dell'avv.
Francesco Silluzio, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenza Marina Marinelli, Pier Luigi CP_1
Tomaselli, Maria Rosaria Battiato e Livia Gaezza, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 -
Racc. 7131) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistente
OGGETTO: Indebito integrazione Reddito di Cittadinanza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
17.05.2024, la ricorrente premetteva che ebbe a percepire il beneficio dell'integrazione all'assegno temporaneo RDC ex lege 4/19 e norme collegate usufruendone dal mese di luglio 2021 a febbraio 2022; che in data 06.03.2024, l le richiedeva la restituzione delle somme versate nei predetti periodi, in quanto CP_1
1 tale integrazione era stata erogata in concomitanza e per le stesse mensilità dell'assegno per il nucleo familiare ex art. 2 D.L. 13.03.1988 n.69.
La ricorrente – premessi i requisiti previsti dalla normativa per beneficiare della prestazione – rilevava di aver regolarmente comunicato ogni variazione e che nel suo nucleo familiare nessuno aveva prestato attività agricola o altro.
Eccepiva l'illegittimità dei citati provvedimenti di revoca ed indebito e l'irripetibilità delle somme, sostenendo che in mancanza di una specifica norma, doveva farsi riferimento alla normativa generale in materia assistenziale, che prevede sì la possibilità di revoca della prestazione, ma sancisce anche che la revoca produce effetti solo dal mese successivo alla comunicazione del provvedimento, con salvezza quindi dei ratei già corrisposti.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… 1) Sospendersi il pagamento delle somme richieste con provvedimenti del resistente del 06.03.2024 in atti;
2) Dichiarare ex art. 1 e ss. della L.
4/19 e norme collegate che la ricorrente ha diritto al beneficio dell'integrazione dell'assegno temporaneo RDC
n. 2020-3286246, reddito di cittadinanza, dal momento della richiesta fino al mese di febbraio 2022 e negli eventuali ulteriori periodi che dovessero essere posti in contestazione;
3) Riconoscere come dovuta la richiesta del su detto beneficio;
4) Con condanna alle spese e competenze di controparte.”. In via istruttoria,
CTU “al fine di quantificazione il dovuto se necessario e i requisiti per ottenere i benefici richiesti.”. CP_ Instaurato il contraddittorio, si costituiva l , il quale contestava i motivi del ricorso e rilevava come dalla relazione istruttoria emergeva un quadro di fatto e di diritto diverso da quello prospettato ed in particolare: “1.
Come mostrano i documenti allegati, il signor ( ), coniuge della Persona_2 C.F._2 ricorrente e percettore del Reddito di Cittadinanza oggetto della revoca), ha percepito la disoccupazione CP_ agricola negli anni 2021 e 2022. 2. Le domande hanno numero di protocollo .2191.17/01/2023.0006027 e CP_
.2191.13/01/2022.0004393. 3. Con le suddette prestazioni egli ha percepito l'assegno per il nucleo familiare, il quale è incompatibile con l'Assegno temporaneo erogato a integrazione del Reddito di
Cittadinanza.”. A sostegno di tali rilievi produceva documentazione, come da allegati da n. 1 a n. 3.
Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 22.11.2024, reso all'esito dell'udienza di pari data, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Differita come da provvedimento in atti, con decreto del 14.03.2025 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.04.2025.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
2 Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
In punto di diritto, giova osservare che il reddito di cittadinanza introdotto dal D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L
26/2019, aveva il dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale e una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, con l'obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. CP_ L' , in sede di costituzione, precisava che l'indebito era conseguenza della percezione da parte del marito della ricorrente degli assegni familiari per lavoro agricolo per gli stessi periodi in cui era stata percepita l'integrazione dell'assegno a titolo di reddito di cittadinanza da parte della ricorrente.
Infatti, precisava e documentava che il signor ( ), coniuge della Persona_2 C.F._2 ricorrente e percettore del Reddito di Cittadinanza aveva percepito la disoccupazione agricola negli anni 2021 CP_ e 2022, a seguito della presentazione delle domande protocollo n. .2191.17/01/2023.0006027 e n. CP_
.2191.13/01/2022.0004393, comprensiva dell'assegno per il nucleo familiare, misura incompatibile con l'Assegno temporaneo erogato a integrazione del Reddito di Cittadinanza.
Ebbene, parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione della richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate e soprattutto non contestando il motivo specifico indicato nel provvedimento del
06.03.2024.
Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, esso è disciplinato dall'art. 7, del D.L. 28.01.2019 N. 4, (come conv. con mod. in Legge 28.03.2019 n. 26), a norma del quale “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno
a tre anni. …”.
La disposizione normativa in parola, inoltre, stabilisce che “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. …
5. E' disposta la decadenza dal RdC, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: …
3 6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del RdC in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso. …
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, CP_ sono effettuati dall' . Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, CP_ sono riversati dall' all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito di CP_ cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1. L' dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta RdC. …
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il RdC può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilità, come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza, comunicano CP_ alle piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione dell , le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo 9, comma 3, CP_ lettera e), entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L' , per il tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione
o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del RdC, i comuni, CP_ l' , l'Agenzia delle entrate, l' preposti ai controlli e alle verifiche, Controparte_2 trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica. …”
Nel dare applicazione alla disciplina normativa in parola, per quanto qui interessa, la Corte di legittimità ha evidenziato che “una volta versate al soggetto destinatario della rimessa finanziaria le somme di danaro in questione, questi ne acquisisce la piena titolarità, salva, ovviamente, la sussistenza di una autonoma obbligazione alla restituzione del tantundem eiusdem generis laddove emerga che il versamento sia stato eseguito in assenza di una valida causa solvendi;
il tutto in conformità ai principi ordinariamente applicabili alla
4 ben nota figura civilistica della ripetizione di indebito, costituente fonte di obbligazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1173 e 2033 c.c.. … analogo discorso deve intendersi applicabile, alla luce dell'art. 2037
c.c., anche alla carta di debito, cosa determinata … laddove emergesse che la consegna … non fosse giustificata …” (Cass. Pen. 01.12.2021, n. 44366) e ciò anche nel caso di “omessa comunicazione della variazione (in quanto) costituisce reato e costituisce causa di immediata revoca del RdC” (Cass. Pen.
04.03.2021, n. 33431).
In coerenza con tale ricostruzione, più in generale, occorre ricordare che “nel giudizio instaurato per ottenere
l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è
a carico esclusivo dell'“accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto”
(Cass. 11.02.2016, n.2739; conf., tra le tante, Cass. n. 5059/2018; Cass. Sez. Unite 4.08.2010, n.18046).
In linea di continuità con tali principi, di recente, è stato precisato che l'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) l'insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum
l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente: così da ult. Cass. n. 10627 del 2021, sulla scorta di Cass. nn. 17417 del 2016
e 14517 del 2020), con la conseguenza che la carenza anche una sola delle dette condizioni determina la riespansione dell'operatività della regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
Muovendo da tali rilievi, i giudici di legittimità hanno sottolineato che “deve escludersi in particolare la ricorrenza della quarta delle anzidette condizioni, … anche allorché, come nella specie, l'ente sia pervenuto a conoscenza di tali fatti non già per iniziativa del pensionato obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, qual è l'Ispettorato del lavoro” (così, in motivazione, Cass. 23.02.2022, n. 5984).
Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'assicurato o l'assistito in tanto ha diritto a ricevere prestazioni economiche nella misura stabilita dal legislatore in quanto dimostri di trovarsi nelle condizioni per esse prescritte dalla relativa disciplina di riferimento.
Nel caso di specie la ricorrente ha percepito una somma che non le spettava in quanto incompatibile con altra prestazione percepita per il medesimo periodo dal di lei marito, secondo quanto ricostruito dall'ente previdenziale e non contestato dalla ricorrente.
La ricorrente avverso tale circostanza non ha sollevato contestazioni né ha prodotto documentazione contraria CP_ a quanto asserito dall' .
Infine, va rilevato come la normativa (e la giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale) invocata da parte ricorrente a sostegno dell'irripetibilità delle somme erogate non trova applicazione nella
5 materia in esame, nella quale la disciplina sanzionatoria è stata specificatamente prevista dall'art. 7, comma 4, del D.L. 28.01.2019 n. 4, conv. in L 26/2019, secondo cui “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando
l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste
a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione di- spone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta legittima la richiesta di restituzione delle somme erogate.
3. Spese.
Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 17.05.2024 da contro l in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso, dichiarando legittima la richiesta di restituzione delle somme erogate. CP_
2) Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, nei confronti dell' , che liquida in complessivi € 1.061,00, oltre rimborso spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A., nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania, 02.04.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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