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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1982/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 19
aprile 2024
da
, in persona del legale TE
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni
Vinciguerra, del Foro di Agrigento, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
MU di MB, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Davide Furlan e Piera Toso, del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Oggetto: Arricchimento senza causa
Conclusioni
per parte ricorrente: “Voglia l'On.le Tribunale ritenere e dichiarare che grava sul MU di MB l'onere di pagamento dei corrispettivi connessi alla accoglienza della signora unitamente ai due figli minori, Parte_2
1 collocati presso le comunità denominata “Talita Kum “, gestita dalla Società
Coop. Soc. Il Gattopardo;
ritenere e dichiarare, pertanto, il diritto della odierna ricorrente a ricevere la somma di € 49.408,80, a titolo di retta, per l'accoglienza dei predetti soggetti ed ospitati nella propria comunità;
conseguentemente, condannare il MU di MB al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di € 49.408,80, oltre interessi, come per Legge;
In subordine, dichiarare l'ingiusto arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., del
MU di MB, per le prestazioni svolte dalla Società Coop. Soc. Il
Gattopardo, avendo la stessa, accolto i soggetti, indicati in epigrafe, ed eseguito una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico che, implicitamente,
ha riconosciuto la utilità della prestazione, avendola utilizzata;
condannarlo,
pertanto, al pagamento della predetta somma oltre interessi, sino al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarre in favore dell'infrascritto Legale, che dichiara di averne anticipato le spese”;
per parte resistente: “Voglia il Tribunale di Padova, ogni contraria istanza disattesa, accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto al rimborso vantato dalla PE , rigettare la domanda da questa TE
formulata in via principale in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
accertata e dichiarata l'insussistenza dell'arricchimento del MU di MB ex art. 2041 c.c., e comunque di tutti i presupposti di ammissibilità e fondatezza della relativa domanda,
formulata dalla in via subordinata, rigettare la predetta domanda TE
per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, condannare il
MU di MB al rimborso nei confronti della cooperativa Il Gattopardo
soltanto della retta per la signora e per la figlia , Parte_2 Persona_1
2 tenuto conto, con riferimento al quantum, dell'eccezione formulata sub I.4 del presente atto, per tutte le ragioni ivi esposte. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ritualmente notificato, TE
ha citato in giudizio avanti il Tribunale di Padova il MU di
[...]
MB, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 49.408,00,
oltre interessi.
A fondamento della propria domanda TE
, sita in Palma di Montechiaro (AG), ha dedotto di essere iscritta
[...]
all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la sezione gestanti, ragazze madri e donne in difficoltà con disagio sociale e/o vittime di violenza, in virtù
dell'art. 26 L.R. n. 22/1986, con conseguente gestione della casa accoglienza per ospitalità di secondo livello, denominata “Talita Kum”; di avere provveduto,
dal 30.6.2023 sino al 20.2.2024, ad ospitare unitamente ai Parte_2
figli minori e , e ciò in forza del Persona_2 Persona_1
verbale di affidamento datato 30.6.2023 del Comando Stazione dei Carabinieri
di Porto Empedocle, seguito dal decreto del 26.7.2023 e dalla successiva ordinanza di conferma dell'11.8.2023, entrambi emessi dal Tribunale per i
Minorenni di Palermo nell'ambito del procedimento n. 169/2023 Min..
L'odierna ricorrente ha dedotto, altresì, che, stante l'accertata residenza di e antecedente al Parte_2 Persona_2 Persona_1
ricovero stabile nella struttura residenziale, erano state emesse nei confronti del MU di MB le fatture n. PA4 del 15.01.2024 di € 39.627,00 e n.
PA9 del 23.02.2024 di € 9.781,80, per un totale complessivo di € 49.408,80, a saldo delle relative rette giornaliere per la prestazione svolta;
che il MU di
MB, seppur legittimato passivamente a rimborsare le spese per il
3 ricovero in quanto MU di residenza anagrafica, non aveva adempiuto all'obbligazione di pagamento come prescritto dalla legge n. 328/2000; che, in ogni caso, il MU di MB risulta debitore della somma di € 49.408,80
anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., per avere conseguito un ingiusto arricchimento per le prestazioni svolte dalla . TE
1.2 Nel giudizio così incardinato si è costituito il MU di MB,
chiedendo il rigetto della domanda svolta nei propri confronti.
Il MU di MB, anzitutto, ha contestato la fondatezza delle avverse domande, evidenziando che l'onere economico del ricovero sussiste in capo al comune di effettiva residenza che, nel caso di specie, va individuato nel
MU di Porto Empedocle ed evidenziando, comunque, di non avere ricevuto alcuna preventiva informativa in ordine all'inserimento del nucleo familiare presso la casa d'accoglienza “Talita Kum”, ex art. 6, comma 4, L. n.
328/2000.
La parte resistente ha, in subordine, chiesto di limitare l'eventuale obbligo di rimborso alle sole spese sostenute per il ricovero stabile di e Parte_2
, con esclusione della posizione di , Persona_1 Persona_2
atteso che il padre di quest'ultimo aveva eletto domicilio presso il MU di
San Ginesio (Macerata) e successivamente aveva posto la residenza nella provincia di Siena.
Il MU di MB ha, infine, chiesto la riduzione del quantum delle complessive spese sostenute per il ricovero stabile del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 4 del D.A. n. 89/Gab del 10.11.2021.
1.3 All'udienza del 17.10.2024, le parti riportandosi al contenuto dei rispettivi atti introduttivi, hanno chiesto fissarsi udienza di discussione con termine intermedio per note conclusive.
4 La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe all'esito dell'udienza di discussione del 17 dicembre 2024.
La domanda non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
2.1 La vicenda che ci occupa trae origine dall'affidamento, in data 30 giugno
2023, di e dei due figli minori, e Parte_2 Persona_2
, presso la casa di accoglienza Talita Kum ad opera dei Persona_1
Carabinieri di Porto Empedocle su indicazione orale del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di
Palermo (doc. 3 ricorrente).
Dalla disamina del verbale redatto dai Carabinieri si evince che l'affidamento si rese necessario in seguito all'allontanamento dalla Casa Familiare in Porto
Empedocle in ragione delle precarie condizioni igienico sanitarie riscontrate dai Carabinieri medesimi, i quali hanno anche verbalizzato di avere informato dell'affidamento i padri dei rispettivi minori mediante telefono, essendo essi residenti fuori Regione (cit. doc. 3). La necessità dell'affidamento è stata confermata con i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di
Palermo in data 27.7.2023 e 11.8.2023 (docc. 4 e 5 ricorrente).
Non è contestato che la permanenza dei citati Parte_2 [...]
e presso la casa di accoglienza Talita Kum Persona_2 Persona_1
sia proseguita fino al 20 febbraio 2024, così come non è contestata la pertinenza del complessivo importo richiesto di € 49.408,80 alla permanenza dei tre soggetti per l'arco temporale dal 30 giugno 2023 al 20 febbraio 2024;
l'oggetto del contendere riguarda, infatti, l'individuazione del soggetto obbligato a remunerare la prestazione svolta dall'odierna ricorrente.
Società PE Sociale il ritiene che siffatto obbligo sussista TE
in capo al MU di MB, giacché lì risultavano risiedere i tre soggetti ospitati al momento del loro collocamento presso la casa di accoglienza;
al
5 riguardo richiama l'art. 6 della legge n. 328/2000 ai sensi del quale “(…) per i
soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture
residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,
previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione
economica”.
Il MU di MB, per converso, nega la sussistenza di un obbligo in capo a sé sia perché la residenza cui fa riferimento il citato art. 6 non è quella anagrafica, bensì quella effettiva e, al momento dell'affidamento, i tre soggetti ospitati risiedevano a Porto Empedocle;
sia perché l'obbligo economico in capo al MU presuppone che esso sia stato previamente informato della necessità dell'affidamento, laddove il MU di MB solo nel gennaio
2024 (o al limite a novembre 2023) aveva appreso che si Parte_2
trovava presso una struttura protetta.
2.2 Ciò detto, giova prendere le mosse dall'art. 1 della citata legge n.
328/2000 che esplicita i principi generali e le finalità della legge stessa.
Il comma primo stabilisce che “La Repubblica assicura alle persone e alle
famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi
per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti
di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno
e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,
difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3
e 38 della Costituzione”; il comma terzo e quarto proseguono stabilendo che
“3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i
principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità
6 dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze,
riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale,
degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle
organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore
nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”.
In relazione alla legge in questione (fonte legale dell'obbligazione dedotta in causa) è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione 22.2.2022 n. 5869
evidenziando la finalità di dar vita ad un sistema integrato di interventi e servizi sociali “a rete” che pone al centro la persona, quale soggetto attivo delle politiche sociali e non mero destinatario delle prestazioni assistenziali con <il
passaggio da una prospettiva meramente assistenzialistica, diretta cioè alla
esclusiva riparazione di un disagio, ad una logica promozionale tesa non solo
ad intervenire sullo stato di bisogno del soggetto in carico ai servizi, ma a
creare i presupposti per prevenire ulteriori fattori di fragilità e favorire
prospettive di realizzazione della sua persona e condizioni di vita dignitose
(progetti di vita, di inserimento socio-lavorativo, percorsi di auto-mutuo aiuto,
etc...)>>.
Ma se quelli appena esposti sono i principi ispiratori e le finalità perseguite,
non possono che essere valorizzati, per un verso, la centralità della persona e, per altro verso, l'ottica promozionale con l'adozione da parte degli enti competenti (ex art. 1, comma 3) di precipue azioni derivanti dall'accesso al sistema dei servizi per l'assistenza sociale – valutazione multidimensionale,
7 presa a carico, predisposizione di progetti individualizzati -, in modo da garantire la libertà e l'autonomia del beneficiario attraverso le risorse presenti nel contesto familiare e territoriale di riferimento.
Sempre in siffatta cornice va esaminato ed interpretato l'art. 6, comma 4, nella parte in cui statuisce <per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero
stabile presso strutture residenziali, il comune di residenza nel quale essi
hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli
obblighi connessi all'eventuale integrazione economica>>.
Se, per quanto sin qui esposto, non si può prescindere dal canone personalistico e dal canone promozionale, la residenza da considerare al fine di individuare l'ente tenuto al pagamento delle spese di ricovero, non può
essere intesa come residenza meramente anagrafica, dovendosi invece aver riguardo alla residenza effettiva;
è, infatti, indubbio che solo il MU “più
prossimo” ai bisogni della persona è quello in grado di valutare meglio le modalità di presa in carico e conseguentemente di attivare gli interventi idonei,
nel concreto, a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione ed i diritti ai sensi del citato art. 1 legge 328/2000 (cfr. anche
Cass. 25.7.2024 n. 20820; 10.8.2022 n. 24631).
2.3 Ebbene, dalla disamina dei documenti versati in atti emerge che tutti e tre i soggetti ospitati si trovavano da tempo e in maniera stabile in Porto
Empedocle: il verbale di affidamento del 30.6.2023, di cui al citato doc. 3 del ricorrente, dà conto dello <allontanamento dalla casa famigliare in Porto
Empedocle Via Firenze nr. 11>>, laddove i provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni di Palermo, di cui ai citati docc. 4 e 5 del ricorrente, evidenziano l'antecedente ubicazione della casa famigliare nel MU di Porto
Empedocle e mandano al servizio sociale territorialmente competente per la disamina della complessiva situazione e la predisposizione di un apposito
8 progetto a sostegno del nucleo familiare rispetto al quale viene confermata l'ospitalità presso la comunità di accoglienza Talita Kum, che, seppur ad indirizzo segreto, è indubbiamente sita presso la Regione Sicilia, così come presso l'albo regionale della Regione Sicilie è iscritta, ai sensi dell'art. 26 L.R.
n. 22/1986, l'odierna ricorrente. Dalla medesima documentazione emerge,
inoltre, che vi fu la presa in carico dei servizi socio-sanitari territorialmente competenti, pacificamente da indentificare some servizi siti presso la Regione
Sicilia.
Per converso, non risulta che della questione siano stati interessati i servizi sociali del MU di MB.
La stretta correlazione dei tre soggetti ospitati al territorio siciliano anteriormente ed al momento dell'affidamento e la presa in carico della loro gestione ad opera di soggetti operanti nel territorio della Regione Sicilia
portano a collocare in Porto Empedocle la residenza effettiva dei tre e,
dunque, ad escludere che l'obbligo di pagare i costi delle rette giornaliere possano essere posti a carico del MU di MB, quale MU presso il quale vi era solo la residenza anagrafica.
Le considerazioni sin qui esposte escludono che il MU di MB possa essere considerato obbligato al pagamento delle rette anche in relazione a in ragione della riscontrata residenza del di lei padre presso il Persona_1
detto MU, giacché non si può prescindere dalla constatazione che, dai documenti sopra richiamati, emerge che la minore, al momento dell'affidamento, vivesse stabilmente con la madre in Porto Empedocle.
2.4 La domanda dell'odierna ricorrente va in ogni caso rigettata per difetto di previa informazione al MU di MB della richiesta di collocamento del nucleo familiare presso la struttura “Talita Kum”.
9 Occorre, al riguardo, rilevare che la realizzazione da parte dei soggetti pubblici degli interventi e dei servizi sociali in forma integrata è sottoposta ex lege alla previa programmazione, nell'ambito delle rispettive competenze, delle relative misure e risorse, tenuto, altresì, conto del rispetto dei richiamati principi di efficacia, efficienza, economicità, copertura finanziaria e patrimoniale (art. 1,
comma 1, art 3 della L. n. 328/2000, a mente del quale: <
1. per la
realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata,
è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse,
dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di
qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di
genere.
2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle
rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del
sistema integrato di interventi e servizi sociali (…)>>).
Anche in capo ai comuni, nell'esercizio dei compiti amministrativi inerenti alla predisposizione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali, incombono,
quindi, precipui limiti di spesa, come si evince dall'art. 6 della L. n. 328/2000 ai sensi del quale: <i comuni sono titolari delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono alla
programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni adottando
sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al
rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265. 2.
Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi
dell'art. 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta
nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli artt. 18 e 19 e
secondo la disciplina adottata dalle regioni (…)>>.
10 A ben vedere, proprio il rinvio alla legge n. 142/1990, segnatamente all'art. 55,
comma 5, da intendersi riferito - in ragione dell'intervenuta abrogazione - al disposto degli artt. 183 e 191 del D.lgs. n. 267 del 2000, offre contezza del limite sotteso all'assunzione della dedotta obbligazione ex art. 6, comma 4,
legge n. 328/2000. Quest'ultima disposizione, nella parte in cui contempla l'onere di integrazione economica a carico del comune di residenza a fronte della preventiva informativa in ordine al disposto ricovero, va, infatti,
contemperata con la regola posta dall'art. 183 e, in particolare, dall'art. 191 del
D.lgs. n. 267 del 2000 <<1. gli enti locali possono effettuare spese solo se
sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del
bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui
all'articolo 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività
del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato all'impegno e la
copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione, con
l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi
della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il
terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non
eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati>>.
Pertanto, gli oneri economici derivanti dal ricovero stabile presso una struttura residenziale risultano subordinati, come ogni pagamento a carico degli enti locali, all'attestazione della relativa copertura finanziaria, essendo vietata l'effettuazione di qualsiasi spesa in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione.
Non è, dunque, seriamente contestabile l'esigenza della preventiva informativa di cui al citato art. 6, comma 4, legge n. 328/2000, essendo la medesima funzionale al prodromico esperimento di istruttoria da parte dell'amministrazione competente in relazione alla necessità o meno di
11 provvedere al ricovero stabile, o, in subordine, in relazione alle eventuali condizioni di operatività del disposto sostentamento pubblico.
Va, infatti, ricordato che l'attuazione dell'obbligo dei comuni di erogare prestazioni in favore dei soggetti bisognosi non è incondizionato, ma presuppone il bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, ivi incluso il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (cfr. Cass.
2.12.2016 n. 24655).
Dagli atti di causa emerge che il MU di MB risulta essere stato formalmente avvisato del ricovero del nucleo familiare presso la casa di accoglienza “Talita Kum”, gestita dall'odierna ricorrente, solo con la comunicazione del 5 gennaio 2024 (doc. 3 di parte resistente) e che anteriormente ad essa risulta essere pervenuta al MU di MB (in data 9 novembre 2023 – cfr. doc. 2 parte resistente) una comunicazione nella quale si dava atto che si trovava, unitamente ai propri figli, Parte_2
presso una struttura protetta.
A prescindere dalla considerazione che la richiesta di pagamento della retta fu formalizzata solamente in data 5.1.2024, mette conto osservare che né
quest'ultima comunicazione, né quella del 9.11.2023 possono assolvere alla
“previa informativa” richiesta dal citato art. 6, comma 4, legge n. 328/2000,
sicché, in difetto di tale imprescindibile presupposto, non può essere richiesto al MU di MB l'esborso economico in questione.
La domanda di condanna, proposta dalla TE
, al pagamento del complessivo importo di € 49.408,80, quale
[...]
saldo delle fatture n. PA4 del 15.01.2024 e n. PA9 del 23.02.2024 va,
pertanto, rigettata.
12 2.5 Venendo, infine, ad esaminare la richiesta di condanna svolta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 2041 c.c., appare assorbente considerare che essa non ha provato la sussistenza dei presupposti di applicazione di tale norma,
ossia l'arricchimento dell'amministrazione, sprovvisto di legittima causa di attribuzione, eziologicamente correlato ad un contestuale depauperamento,
nonché il carattere sussidiario dell'azione.
Neppure a tale titolo è, dunque, accoglibile la domanda svolta dalla ricorrente.
3.1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengo o liquidate come in dispositivo, avuto riguardo allo scaglione tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, nei valori medi delle tabelle per le fasi di studio ed introduttiva del giudizio e nei valori minimi per la fase decisionale, essendosi questa limitata alla ripetizione delle questioni già esaminate (nulla viene liquidato per la fase istruttoria,
giacché tale attività non è stata svolta).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 1982/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) rigetta la domanda proposta da;
TE
2) condanna a rifondere al MU TE
di MB le spese di lite che si liquidano in € 4.300,00, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 18 dicembre 2024
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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