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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 09/10/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1618/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Parte_1 P.IVA_1
AL FA e dell'avv. MAZZONI SILVIA, elettivamente domiciliata in
VIA CANALETTA 54 48013 BRISIGHELLA (RA) presso il difensore avv. AMATO
AL FA
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLI CP_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIRICA 11 48124
RA presso il difensore avv. CARLI FRANCESCO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 213/2023 pubblicata in data 13/03/2023 il Giudice di Pace di Ravenna ha condannato al pagamento della somma di € 457,00, oltre a Parte_1
interessi legali e spese processuali, in favore di in parziale CP_1
accoglimento della domanda proposta da quest'ultimo al fine di ottenere il pagamento di quanto asseritamente dovutogli (€ 915,00, oltre a interessi e rivalutazione) a titolo di compenso relativo ad un affare da lui procacciato alla controparte in esecuzione di un contratto di collaborazione stipulato con la stessa.
Avverso la sentenza in questione ha proposto appello davanti Parte_1
a questo Tribunale per i motivi così esposti in atto di citazione:
“FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO Con atto di citazione del 21.01.2022 , per mezzo del suo procuratore, CP_1
Avv. Francesco Carli conveniva, avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Ravenna, la società in persona del l.r.p.t., sig.ra , per Parte_1 Parte_2 ivi sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 915,00 oltre rivalutazione, interessi e vittoria delle spese di lite, a fronte del preteso pagamento di compenso per provvigioni, quale procacciatore di affari. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando ogni domanda avversa siccome non provata e infondata in fatto e in diritto: sia in ordine all'an, (la somma non era dovuta, poiché l'attore non possedeva i requisiti di legge per poter spiegare la predetta domanda, in quanto non iscritto all'Albo dei mediatori immobiliari, lo stesso era legato ad un contratto di collaborazione, del quale, per altro, non aveva fornito prova in ordine alla regolarità di perfezionamento dello stesso, ma che vincolava in ogni caso le parti alle condizioni riportate, sottoscritte e dunque accettate), sia in ordine al quantum (l'entità della somma richiesta non poggiava su alcun fondamento giuridico e sostanziale. Il rapporto tra le parti, ove esistente, traeva la sua origine dal sopracitato contratto di collaborazione sottoscritto, dal quale, ove provata la sua sussistenza, e, a questo punto dal rispetto delle condizioni indicate nel predetto atto, derivavano i diritti a percepire gli emolumenti e gli altri benefit concessi e concordati. Regolarmente instaurato il contraddittorio, alle parti veniva concesso termine per il deposito di memoria contenente la richiesta dei mezzi istruttori e quindi, all'esito, il Giudice di Pace ammetteva le prove come richieste dalle parti. Tali prove venivano espletate all'udienza del 17.10.2022 e quindi la causa perveniva all'udienza del 12 dicembre 2022 per il deposito di note conclusive e per la precisazione delle conclusioni. Parte convenuta, precisava le conclusioni che di seguito Parte_1 vengono ritrascritte:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Ravenna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, respingere ogni domanda ed eccezione avversa siccome infondate,
2 in fatto e in diritto, e non provate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali, IVA e cpa come per legge.” Con la sentenza n. 213 del 2023, pubblicata in data 13 marzo 2023, oggi impugnata, il Giudice di Pace di Ravenna accoglieva parzialmente la domanda dell'attore: liquidazione del 50% della somma asseritamente pretesa con la domanda, con pagamento delle spese di lite poste a carico della odierna appellante. A giustificazione di tale decisione vi era il fatto che: 1) il risultato era stato raggiunto – a dire del Giudice di prime cure – grazie all'attività svolta dall'attore e da un secondo CP_1 collaboratore (regolarmente saldato dall e dunque Controparte_2 CP_1 aveva il diritto di ricevere la completa rifusione dei compensi di causa (si
[...] ripete, a fronte del parziale accoglimento della propria domanda e in spregio delle condizioni di cui al contratto di collaborazione). La sentenza n. 213 del 2023 emessa dal Giudice di Pace di Ravenna è dunque ingiusta, errata, non adeguatamente motivata e pertanto si propone appello alla stessa per i seguenti motivi MOTIVI DI APPELLO
1. Errata e insufficiente applicazione e valutazione delle norme di diritto;
2. Errata considerazione delle prove;
3. Motivazione indeterminata, insufficiente ed errata;
4. Errata applicazione delle norme relativamente alla statuizione sui compensi.
***
1. Errata e insufficiente applicazione e valutazione delle norme di diritto
2. Errata considerazione delle prove L'attore ha richiesto una provvigione che, secondo la legge, lo stesso non poteva pretendere, basandosi sulla validità di un contratto fra le parti (di cui neppure ha curato la esatta produzione regolarmente sottoscritta dalle parti). E' necessario riportarsi subito a quanto il Giudice di Pace ha rilevato (e posto alla base delle sue decisioni) nella sentenza impugnata e in particolare alle motivazioni preliminari. Viene richiamata la S.C. del 1 giugno 2020 ed esattamente la numero 10350. Con detto provvedimento viene svolta una prima distinzione fra quanti svolgono effettivamente l'attività di mediatori, che dunque devono essere iscritti negli appositi albi per poter svolgere questi incarichi e quanti invece svolgano una mera attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio a soggetti a ciò preposti;
la citata ordinanza prosegue, infatti, affermando che per attività di mediazione non si intende il solo contatto fra il mediatore e l'acquirente, ma tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile e cioè il reperimento dell'altro cliente, nella specie il venditore, la ricezione dell'incarico, l'assunzione di informazioni sul bene venduto, l'organizzazione della struttura di intermediazione, ecc. e che, tramite il complesso di attività svolte, pone fruttuosamente, in contatto l'aspirante acquirente con il venditore e, anche se i1 segmento importante dell'attività, qual è la visita dell'immobile, viene svolto tramite l'ausiliario non per questo si deve imputare necessariamente
3 a costui lo svolgimento di attività mediatoria in senso proprio. La sentenza impugnata conferma che, nel caso che ci riguarda, il cliente Parte_3 ha corrisposto la somma dovuta a titolo di mediazione alla la quale CP_2 avrebbe dovuto corrispondere (come ha corrisposto – n.d.r.) ai suoi collaboratori, come da contratto, quanto dovuto per l'attività di ausilio espletata. Le prove per testi assunte hanno confermato che l'affare immobiliare è andato a buon fine non per esclusivo merito dell'attore, come dallo stesso dichiarato: il signor CP_1 dopo il primo contatto telefonico del cliente, con l'agenzia si è limitato ad Pt_1 inserire i dati del cliente dell'agenzia nel sistema gestionale. I testi hanno confermato che poi il cliente non è stato seguito esclusivamente da CP_1
ma che altri colleghi, proprio a causa della mancata costante presenza di detto
[...] collaboratore nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dall'agenzia, erano stati chiamati a seguire la posizione che, altrimenti, avrebbe corso il rischio di non andare a buon fine, in caso di possibile rinuncia del cliente insoddisfatto. Si deve si richiamare la recensione prodotta agli atti (doc.2, fasc. di primo grado), con la quale il cliente dell'agenzia, cliente che l'odierno appellato afferma di aver “trovato”, assegnava il valore minimo (una stella) nella lista di soddisfazione del servizio ricevuto ed esprimeva un ulteriore giudizio negativo: “l'unica nota positiva, l'Agente Tes_1 disponibile e attento. Il resto è un disastro, confusione, caos e poca trasparenza”. Il signor , che a dire dell'attore avrebbe contattato lo stesso e grazie a lui, Parte_3 sempre a suo dire, avrebbe quindi concluso l'affare, così da meritare la somma richiesta "a titolo di provvigione", nel momento in cui esprime questo suo giudizio usa termini più che lusinghieri solo nei confronti della gente confermando, in ogni caso di Tes_1 essere stato, soddisfatto dal servizio ricevuto solo dal comportamento di quest'ultimo. La scarsa attenzione alla pratica da parte di , (con il conseguente rischio CP_1 di perdita del cliente), è stata conferma nella testimonianza resa dalla signora Tes_2
, altra collaboratrice della Società , sentita all'udienza del 17.10.2022.
[...] Pt_1
L'articolo 5 del contratto, in ordine all'eventuale compenso, precisa che questo, in ogni caso, deve essere commisurato sulla base del tipo di affare segnalato e concluso nella misura indicata nell'allegato A”, che risulta prodotto e allegato al doc 1 – fascicolo di controparte. Non vi è altra prova di attività svolta dall'appellato per la "fruttuosa riuscita" della pratica. Il sig. non è un agente immobiliare e/o mediatore immobiliare dal CP_1 momento che per esercitare tali professioni è necessaria l'iscrizione nell'apposito registro al Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione, futuro CP_3
In pratica non possono esistere procacciatori di affari immobiliari e neppure procacciatori di affari immobiliari con un ruolo di mediatori. L'attività dei procacciatori di affari non risulta regolamentata da norme di legge. In ogni caso occorre menzionare la Legge n. 39/89 che ha indicato tre sezioni nel ruolo degli agenti in affari in mediazione, tra questi gli agenti immobiliari. Tale legge ha previsto l'iscrizione al ruolo, per chiunque svolga attività a titolo oneroso, per concludere affari
4 relativi ad immobili o aziende, anche nei casi in cui l'attività venga esercitata in maniera occasionale o discontinua. Successivamente, il D.Lgs. 59/2010 ha modificato le regole di accesso al registro delle imprese o ai Repertori delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), che hanno sostituito i precedenti ruoli e sezioni. Tale decreto però non ha abrogato le norme relative alla corresponsione della provvigione che, in assenza di iscrizione non è dovuta. La figura del procacciatore d'affari non è prevista nel settore immobiliare risultando incompatibile con quella del mediatore, tanto più che l'attività del procacciatore non è soggetta all'applicazione delle norme della Legge 39/89 art.6, per cui al procacciatore non è dovuto alcun compenso per la mediazione immobiliare eventualmente svolta. Si rammenta ancora l'art.1 capoverso 3 del contratto prodotto dalla controparte: “le proposte pervenute non sono in alcun modo vincolanti per la Agenzia preponente” fino a che quest'ultima non abbia manifestato la propria accettazione scritta. Esplicitamente si pattuisce che la mancata accettazione non comporta per il procacciatore alcun diritto verso la “Agenzia proponente” per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti”. Così è stato. Sulla base del contratto che vincola ai suoi collaboratori, la stessa ha compensato, Pt_1 secondo il proprio giudizio e l'esame della condotta chi dovesse essere ricompensato e la quantificazione dell'emolumento. In forza del contratto sottoscritto fra gli ausiliari collaboratori ed il mediatore (società , quest'ultima, dopo aver valutato il Pt_1 comportamento di ciascun collaboratore, ha corrisposto quanto contrattualmente previsto a favore di colui che fruttuosamente avesse improntato la propria condotta e/o attività, in modo tale da permettere il perseguimento dell'affare. Ciò è avvenuto per il venditore che, a giudizio insindacabile dell'Agenzia si è adoperato al Persona_1 fine di pervenire ad un risultato effettivo. Tale condotta, invece, come pure emerso nel corso delle prove e dalla documentazione prodotta (rif.messaggio del Cliente ) Parte_3
e dunque segnalato dal cliente, non è stata ravvisabile nel comportamento di CP_1 che si è limitato ad inserire semplicemente i dati nel portale telematico
[...] gestionale dell'Agenzia, fissare un appuntamento con il cliente, per poi disinteressarsi della posizione, fino al momento in cui l'affare è stato concluso. Solo a quel punto l'appellato si è fatto avanti con la pretesa di pagamento per l'attività a suo dire svolta. Tale condotta non rende applicabile il principio che erroneamente ai sensi dell'articolo 1758 c.c. il giudice di pace ha ritenuto di dover applicare nel caso di specie: la sentenza è errata nel momento in cui afferma che, per l'intervento di più mediatori (nel nostro caso, specificatamente non si tratta di mediatori, ma di collaboratori vincolati da contratto), ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione. Già si è detto che non si tratta di mediazione, come pure confermato dall'ordinanza indicata dal Giudice di Pace. Eventualmente dovrebbe essere valutarsi la responsabilità contrattuale dell'agenzia nei confronti del proprio collaboratore, Pt_1 ma ciò non ha costituito oggetto della domanda iniziale. D'altra parte ha Pt_1 rispettato in ogni punto il contratto sottoscritto con i suoi ausiliari.
5 Del tutto privo di giustificazione la citazione di sentenze e/o provvedimenti della Suprema Corte, semplicemente richiamati quale “costante giurisprudenza” e poi non affrontati (cfr: le due sentenze della Suprema Corte semplicemente richiamate nel provvedimento impugnato (…..)). Privi di valore probatorio e, come tali, contestati fin dall'inizio risultano gli stralci dei messaggi wattsapp prodotti da controparte nel fascicolo di primo grado (docc.3 e 4) per i caratteri di genericità e indeterminatezza già rilevati nel primo grado di giudizio. Neppure la comunicazione del 30.09.2021 (doc.7 prodotto ex adverso), trasmessa dal legale dell'attore, va a sostegno delle pretese di tale lettera ha CP_1 confermato lo svolgimento dei fatti così come enunciati da questa difesa: La signora
) si è trovata a gestire il problema sorto fra i collaboratori e CP_4 CP_1
legato all'emolumento che l'agenzia aveva riconosciuto (secondo quanto Tes_1 stabilito nel contratto) al collaboratore che effettivamente si era adoperato per la riuscita dell'affare, e cioè L'agenzia si era anche adoperata per cercare una soluzione che Tes_1 potesse risolvere il problema, ma l'odierno appellato non aveva inteso ragioni, ritenendo, a suo avviso, (del tutto erroneamente n.d.r.) che tale “mediazione” dovesse spettare a lui. Non vi è dunque una prova a sostegno delle pretese dell'appellato: il contratto specifica come e a chi debba essere riconosciuto l'emolumento, in contestazione, la nota del cliente (doc.2) specifica chiaramente quale sia stato il Parte_3 collaboratore ( grazie al quale l ha potuto portare a termine Tes_1 CP_2
l'incarico conferito, come pure è stato confermato dall'istruttoria svolta.
3. Motivazione indeterminata, insufficiente ed errata Allo stesso modo non è corretto il richiamo al principio che il Mediatore (ARES), avrebbe dovuto corrispondere ai due “procacciatori”, in parti uguali, la quota di euro 915,00, quale somma “riconosciuta ai collaboratori dell'Agenzia”. Non si comprende da dove tragga origine e sulla base di quali calcoli sia stato determinato, dal giudice di primo grado, l'importo indicato: è stato appurato che nel nostro caso non sussiste un rapporto di Mediazione da regolare, ma sussiste un rapporto, fra Agenzia e collaboratore, da onorare secondo quanto previsto e regolato nell'accordo (contratto) che vincola tali soggetti. Da nessuna parte si rinviene la quantificazione e le modalità di pagamento così come indicate da . CP_1
Tale somma è stata richiesta da del tutto arbitrariamente. CP_1
Il contratto prevede che ogni somma, eventualmente dovuta al collaboratore, deve essere riconosciuta dall , tenuto conto del comportamento tenuto dall'ausiliario. CP_2
Per quanto riguarda la condotta di , non è mai stata riconosciuta, CP_1 determinata dall'Agenzia la possibilità di tale emolumento che, invece, è stato riconosciuto per l'altro collaboratore che effettivamente si era adoperato Tes_1 fruttuosamente, per la riuscita dell'affare (come pure riconosciuto dal Cliente). Del tutto arbitrariamente ha emesso una fattura relativa ad un importo non CP_1 dovuto, in ogni caso errato nella determinazione, con richiesta di una somma che, secondo il contratto che ha inteso far valere, lo stesso non poteva richiedere, dal
6 momento che solo l'approvazione dell'Agenzia (Mediatore) avrebbe potuto far sorgere tale pretesa nel “collaboratore”. La condotta di non è stata evidentemente CP_1 ritenuta tale e fruttuosa nel compimento dell'affare da meritare la corresponsione del pagamento, che invece, contrattualmente e secondo l'apprezzamento dell'Agenzia (Mediatore), è stato riconosciuto nei confronti dell'altro collaboratore che, effettivamente, si era adoperato per la riuscita dell'affare. Nessuna domanda relativa all'accertamento della legittimità o meno di tale condizione contrattuale è stata svolta dall'attore, per cui tale condizione del contratto deve trovare accoglimento e conferma. Nessuna prova è stata fornita dall'appellato circa la sussistenza del presunto credito che lo stesso ha richiesto, sia in ordine all'an sia relativamente al quantum;
l'istruttoria svolta ha dimostrato l'inconsistenza di tali pretese. La sentenza deve pertanto essere riformata in ogni sua parte.
4. Errata applicazione delle norme relativamente alla statuizione sui compensi. Analogo discorso per le spese, che sono state erroneamente imputate integralmente al convenuto appellante, a fronte di una domanda dell'attore che, non solo non doveva trovare accoglimento, ma addirittura il giudice di primo grado ha ritenuto di accogliere unicamente al 50%. Stante quanto sopra, riservato al proseguo del giudizio ogni altra considerazione e riportandosi, per quanto qui non espressamente detto, a tutti gli atti di causa già depositati, in persona del Legale Rappresentante, Sig.ra Parte_1
Tale decisione è ingiusta ed errata e pertanto dovrà essere riformata, Parte_2 con vittoria per l'odierna appellante per entrambi i gradi del giudizio”.
si è costituito nel presente giudizio, contestando integralmente la CP_1
fondatezza dell'impugnazione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto, con integrale conferma della sentenza appellata.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta l'appellato ha così motivato la propria resistenza all'impugnazione proposta dalla controparte:
“Sul primo e sul secondo dei motivi di gravame Non si comprende il motivo di gravame, né le ragioni della lamentela poiché non si ravvisa alcuna errata e insufficiente applicazione e valutazione delle norme di diritto, né tantomeno si ravvisa una errata valutazione delle prove. All'udienza del 17/10/2022 la legale rappresentante della società convenuta rendeva l'interrogatorio formale deferitole ove confermava le seguenti circostanze ovvero che: 1) Il Sig. in data 3/05/2021 sottoscriveva con la società CP_1 [...] un contratto con cui assumeva la qualità di procacciatore di affari Parte_1 per conto della citata società (doc.n.1 atto di citazione);
7 2) In data 4/5/2021 il sig. di Piacenza veniva inserito dal Sig. nel Parte_3 CP_1 sistema informatico GESTIM in uso presso l'agenzia immobiliare con il codice cliente 2863. (doc.n.2 atto di citazione)
3) Il Sig. proponeva al cliente soluzioni abitative da visionare. (doc.n.3 atto di CP_1 citazione)
4) L'agenzia concludeva il contratto con il sig. Parte_1 Parte_3 percependo la provvigione. Queste le circostanze pacificamente ammesse e quindi confessate dalla controparte nel corso dell'interpello deferito. Ricordo a me stesso che se una parte confessa un determinato fatto a sé sfavorevole il giudice è obbligato a riconoscere come veri i fatti oggetto di confessione sui quali non vi può essere alcun margine di interpretazione giudiziale avendo la prova valore di prova legale. Cosa avrebbe dovuto fare il Giudice discostarsi dai principi di legge sulla prova legale per assecondare i desiderata della odierna appellante? La semplice lettura del contratto, prodotto in atti e riconosciuto come perfezionato dalla controparte, unitamente alle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra nell'interpello Pt_2 sarebbero già sufficienti per giungere a ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda e conseguentemente accogliere la domanda proposta. Di tutto ciò il Giudice alla pagina n. 5 della impugnata sentenza da motivatamente atto non potendo, per i principi sopra espressi fare altro che riconoscere come pacifica e incontestate le circostanze.
… Il Giudicante dimostra così di avere perfettamente inquadrato i fatti di causa così come emersi dall'istruttoria in cui oltre l'interpello formale venivano escussi anche dei testi. Di ciò si può trovare evidenza nei verbali di udienza dove prima viene sentita la legale rappresentante e poi i testimoni. Sul terzo e quarto motivo di gravame Non si comprende neppure dove il Giudicante avrebbe motivato il provvedimento in modo indeterminato, errando anche nella applicazione delle norme relativamente alle statuizione sui compensi. Forse sfugge alla controparte il fatto che il Giudice di prime cure preliminarmente inquadrava giuridicamente la vicenda in modo puntuale ed esente da critiche facendo corretto e puntuale richiamo al consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione in tema di attività di mediazione e compenso. Anche in relazione a tale motivo di gravame la semplice lettura del provvedimento smentisce ogni critica.
… Le motivazioni del Giudicante appaiono logiche e congruamente motivate e sono esenti da vizi logici e di forma.
8 Dall'istruttoria è emerso infatti che gli apporti del Sig. e di altro collaboratore CP_1
(tale dell hanno finito per determinare la buona riuscita Persona_1 CP_2 dell'affare come del tutto logicamente il Giudicante ha motivato. Anche la somma che il Giudice ha riconosciuto spettare al Sig. nella misura di CP_1 euro 457,00 è il frutto della corretta applicazione analogica dell'art. 1758 c.c. poiché ove l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori ad ognuno è riconosciuta una quota. Sul punto il Giudice richiama anche le sentenze di Cassazione Civile n. 1507/ 2007 e Cassazione Civile n. 22426/2020
********* Infine va notato che la vicenda, è bene rammentarlo scaturisce dal comportamento dell'Agenzia immobiliare che percependo la provvigione sulla conclusione dell'affare in virtù anche dell'operato del Sig. non ha mai inteso riconoscere a CP_1 quest'ultimo alcun utile e ciò a fronte dell'oggettivo e chiaro impegno contrattuale sottoscritto fra le parti. Il Sig. poi come provato in corso di causa conformemente al contratto in essere CP_1 ha svolto l'attività di reperimento, ovvero di “procacciamento”, del cliente segnalandolo all'agente e acquisendo dallo stesso tutte le informazioni al fine di valutarne il profilo. (Art.
1- doc.n.1). Il sig. inoltre provvedeva ad inserire nel sistema informatico dell il CP_1 CP_2 nominativo del cliente sempre come previsto dal contratto e l'Agenzia successivamente concludeva il contratto di locazione con il cliente con conseguente diritto al compenso previsto (Art.
5 - doc.n.1) sulla base dell'allegato A (doc.n.1 all.A). Il diritto al compenso maturato nella misura di euro 750,00 +iva è stato calcolato sulla base del 50% del valore della provvigione maturata dall'agenzia così come previsto fra le parti. Va evidenziato infine come l'importo richiesto non è mai stato oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta sicchè in punto al quantum non è ammissibile in questa sede di gravame contestare la quantificazione operata dal Giudicante. La convenuta si è infatti limitata alla semplice richiesta di reiezione della domanda”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Il contratto di collaborazione concluso in data 03/05/2021 tra le odierne parti in causa, prodotto dall'attore nel giudizio di primo grado, riconosce al collaboratore il diritto ad un compenso “per ciascun affare procacciato ed andato a buon fine”, precisando che
“deve intendersi andato a buon fine l'affare segnalato dal procacciatore in relazione al quale l'Agenzia Preponente abbia effettivamente percepito la relativa provvigione”.
9 La sentenza appellata ha riconosciuto al procacciatore d'affari il diritto CP_1
ad un compenso di € 457,00 per un affare (contratto di locazione immobiliare) che il avrebbe procacciato all'agenzia osservando che CP_1 Parte_1
l'odierno appellante “ha avuto il primo contatto con il cliente , ha inserito il Parte_3
nominativo nel portale GESTIM in uso all'agenzia, ha fatto varie proposte al cliente fino a fissare l'appuntamento per il 04.06.2021”.
Risulta però pacifica la circostanza che il suddetto contratto di locazione venne concluso dal cliente in seguito all'intervento di un altro collaboratore dell'agenzia Parte_3
appellante, dopo che quest'ultimo gli aveva fatto visionare Persona_1
l'immobile oggetto di tale contratto. ha riconosciuto solo al un compenso per l'attività Parte_1 Persona_1
svolta quale procacciatore del suddetto affare.
Sentito in qualità di teste nel corso del giudizio di primo grado, il ha Persona_1
dichiarato di avere preso in agenzia una telefonata del , dopo i contatti che Parte_3
quest'ultimo aveva avuto con il di avere ascoltato le esigenze del cliente e di CP_1
avergli fatto delle proposte, una delle quali fu ritenuta interessante dal , che Parte_3
volle visionare l'immobile propostogli;
ha inoltre dichiarato di avere riscontrato nell'archivio informatico dell'agenzia l'assenza di schede di immobili inviate via mail al
. Parte_3
Dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze assunte risulta che in data
04/05/2021 il nominativo del fu inserito dal nel sistema informatico Parte_3 CP_1
GESTIM in uso presso l'agenzia immobiliare con il codice cliente 2863; sono state inoltre prodotte copie di messaggi WhatsApp che il asserisce di avere scambiato CP_1
con il , relativi a proposte che l'odierno appellato avrebbe inviato al cliente, ma Parte_3
dal tenore di tali messaggi risulta assolutamente impossibile comprendere l'oggetto delle proposte, e in particolare individuare gli immobili ai quali le stesse si riferivano, i relativi proprietari e gli aspetti contrattuali.
10 Nient'altro risulta dagli atti relativamente all'attività svolta da CP_1
nell'interesse del cliente . Parte_3
È evidente, quindi, che difetta la prova che il abbia procacciato o concorso a CP_1
procacciare all'agenzia l'affare concluso in seguito all'intervento del Pt_1 Persona_1
nella gestione del cliente . Parte_3
Risulta infatti del tutto indimostrato che il nel proporre l'affare in questione Persona_1
al , si sia “appropriato” di una proposta precedentemente sottoposta al Parte_3
medesimo cliente dal ed è quindi ben possibile che la proposta del CP_1 Persona_1
fosse del tutto diversa da quelle precedenti e non ricollegabile in alcun modo a queste ultime;
né può sostenersi che la mera segnalazione del nominativo del Parte_3
all'agenzia effettuata dal con l'inserimento di tale nominativo nel sistema Pt_1 CP_1
GESTIM, abbia costituito un antecedente causale della conclusione dell'affare de quo, anche perché detta segnalazione non venne poi utilizzata da alcun collaboratore dell'agenzia per contattare il cliente, essendo stato quest'ultimo, dopo gli infruttuosi contatti con il a rivolgersi nuovamente per telefono all'agenzia questa CP_1 Pt_1
volta nella persona del Persona_1
Deve pertanto concludersi che nessun compenso è dovuto all'odierno appellato in relazione all'affare in questione, rispetto al quale il ruolo di procacciatore va riconosciuto esclusivamente a Persona_1
L'appello proposto da merita quindi pieno accoglimento. Parte_1
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da respinge Parte_1
integralmente la domanda proposta da parzialmente accolta dal CP_1
Giudice di Pace di Ravenna con la sentenza impugnata;
11 2) condanna a rifondere ad le spese del giudizio CP_1 Parte_1
di primo grado e quelle del presente giudizio di appello, che liquida complessivamente in € 91,50 per anticipazioni ed € 800,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 04/10/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1618/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AMATO Parte_1 P.IVA_1
AL FA e dell'avv. MAZZONI SILVIA, elettivamente domiciliata in
VIA CANALETTA 54 48013 BRISIGHELLA (RA) presso il difensore avv. AMATO
AL FA
APPELLANTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARLI CP_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLA LIRICA 11 48124
RA presso il difensore avv. CARLI FRANCESCO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con sentenza n. 213/2023 pubblicata in data 13/03/2023 il Giudice di Pace di Ravenna ha condannato al pagamento della somma di € 457,00, oltre a Parte_1
interessi legali e spese processuali, in favore di in parziale CP_1
accoglimento della domanda proposta da quest'ultimo al fine di ottenere il pagamento di quanto asseritamente dovutogli (€ 915,00, oltre a interessi e rivalutazione) a titolo di compenso relativo ad un affare da lui procacciato alla controparte in esecuzione di un contratto di collaborazione stipulato con la stessa.
Avverso la sentenza in questione ha proposto appello davanti Parte_1
a questo Tribunale per i motivi così esposti in atto di citazione:
“FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO Con atto di citazione del 21.01.2022 , per mezzo del suo procuratore, CP_1
Avv. Francesco Carli conveniva, avanti l'Ufficio del Giudice di Pace di Ravenna, la società in persona del l.r.p.t., sig.ra , per Parte_1 Parte_2 ivi sentir condannare la convenuta al pagamento della somma di euro 915,00 oltre rivalutazione, interessi e vittoria delle spese di lite, a fronte del preteso pagamento di compenso per provvigioni, quale procacciatore di affari. Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando ogni domanda avversa siccome non provata e infondata in fatto e in diritto: sia in ordine all'an, (la somma non era dovuta, poiché l'attore non possedeva i requisiti di legge per poter spiegare la predetta domanda, in quanto non iscritto all'Albo dei mediatori immobiliari, lo stesso era legato ad un contratto di collaborazione, del quale, per altro, non aveva fornito prova in ordine alla regolarità di perfezionamento dello stesso, ma che vincolava in ogni caso le parti alle condizioni riportate, sottoscritte e dunque accettate), sia in ordine al quantum (l'entità della somma richiesta non poggiava su alcun fondamento giuridico e sostanziale. Il rapporto tra le parti, ove esistente, traeva la sua origine dal sopracitato contratto di collaborazione sottoscritto, dal quale, ove provata la sua sussistenza, e, a questo punto dal rispetto delle condizioni indicate nel predetto atto, derivavano i diritti a percepire gli emolumenti e gli altri benefit concessi e concordati. Regolarmente instaurato il contraddittorio, alle parti veniva concesso termine per il deposito di memoria contenente la richiesta dei mezzi istruttori e quindi, all'esito, il Giudice di Pace ammetteva le prove come richieste dalle parti. Tali prove venivano espletate all'udienza del 17.10.2022 e quindi la causa perveniva all'udienza del 12 dicembre 2022 per il deposito di note conclusive e per la precisazione delle conclusioni. Parte convenuta, precisava le conclusioni che di seguito Parte_1 vengono ritrascritte:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Ravenna, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, respingere ogni domanda ed eccezione avversa siccome infondate,
2 in fatto e in diritto, e non provate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali, spese generali, IVA e cpa come per legge.” Con la sentenza n. 213 del 2023, pubblicata in data 13 marzo 2023, oggi impugnata, il Giudice di Pace di Ravenna accoglieva parzialmente la domanda dell'attore: liquidazione del 50% della somma asseritamente pretesa con la domanda, con pagamento delle spese di lite poste a carico della odierna appellante. A giustificazione di tale decisione vi era il fatto che: 1) il risultato era stato raggiunto – a dire del Giudice di prime cure – grazie all'attività svolta dall'attore e da un secondo CP_1 collaboratore (regolarmente saldato dall e dunque Controparte_2 CP_1 aveva il diritto di ricevere la completa rifusione dei compensi di causa (si
[...] ripete, a fronte del parziale accoglimento della propria domanda e in spregio delle condizioni di cui al contratto di collaborazione). La sentenza n. 213 del 2023 emessa dal Giudice di Pace di Ravenna è dunque ingiusta, errata, non adeguatamente motivata e pertanto si propone appello alla stessa per i seguenti motivi MOTIVI DI APPELLO
1. Errata e insufficiente applicazione e valutazione delle norme di diritto;
2. Errata considerazione delle prove;
3. Motivazione indeterminata, insufficiente ed errata;
4. Errata applicazione delle norme relativamente alla statuizione sui compensi.
***
1. Errata e insufficiente applicazione e valutazione delle norme di diritto
2. Errata considerazione delle prove L'attore ha richiesto una provvigione che, secondo la legge, lo stesso non poteva pretendere, basandosi sulla validità di un contratto fra le parti (di cui neppure ha curato la esatta produzione regolarmente sottoscritta dalle parti). E' necessario riportarsi subito a quanto il Giudice di Pace ha rilevato (e posto alla base delle sue decisioni) nella sentenza impugnata e in particolare alle motivazioni preliminari. Viene richiamata la S.C. del 1 giugno 2020 ed esattamente la numero 10350. Con detto provvedimento viene svolta una prima distinzione fra quanti svolgono effettivamente l'attività di mediatori, che dunque devono essere iscritti negli appositi albi per poter svolgere questi incarichi e quanti invece svolgano una mera attività accessoria e strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilio a soggetti a ciò preposti;
la citata ordinanza prosegue, infatti, affermando che per attività di mediazione non si intende il solo contatto fra il mediatore e l'acquirente, ma tutta l'attività che precede e segue la visita dell'immobile e cioè il reperimento dell'altro cliente, nella specie il venditore, la ricezione dell'incarico, l'assunzione di informazioni sul bene venduto, l'organizzazione della struttura di intermediazione, ecc. e che, tramite il complesso di attività svolte, pone fruttuosamente, in contatto l'aspirante acquirente con il venditore e, anche se i1 segmento importante dell'attività, qual è la visita dell'immobile, viene svolto tramite l'ausiliario non per questo si deve imputare necessariamente
3 a costui lo svolgimento di attività mediatoria in senso proprio. La sentenza impugnata conferma che, nel caso che ci riguarda, il cliente Parte_3 ha corrisposto la somma dovuta a titolo di mediazione alla la quale CP_2 avrebbe dovuto corrispondere (come ha corrisposto – n.d.r.) ai suoi collaboratori, come da contratto, quanto dovuto per l'attività di ausilio espletata. Le prove per testi assunte hanno confermato che l'affare immobiliare è andato a buon fine non per esclusivo merito dell'attore, come dallo stesso dichiarato: il signor CP_1 dopo il primo contatto telefonico del cliente, con l'agenzia si è limitato ad Pt_1 inserire i dati del cliente dell'agenzia nel sistema gestionale. I testi hanno confermato che poi il cliente non è stato seguito esclusivamente da CP_1
ma che altri colleghi, proprio a causa della mancata costante presenza di detto
[...] collaboratore nell'esecuzione dell'incarico ricevuto dall'agenzia, erano stati chiamati a seguire la posizione che, altrimenti, avrebbe corso il rischio di non andare a buon fine, in caso di possibile rinuncia del cliente insoddisfatto. Si deve si richiamare la recensione prodotta agli atti (doc.2, fasc. di primo grado), con la quale il cliente dell'agenzia, cliente che l'odierno appellato afferma di aver “trovato”, assegnava il valore minimo (una stella) nella lista di soddisfazione del servizio ricevuto ed esprimeva un ulteriore giudizio negativo: “l'unica nota positiva, l'Agente Tes_1 disponibile e attento. Il resto è un disastro, confusione, caos e poca trasparenza”. Il signor , che a dire dell'attore avrebbe contattato lo stesso e grazie a lui, Parte_3 sempre a suo dire, avrebbe quindi concluso l'affare, così da meritare la somma richiesta "a titolo di provvigione", nel momento in cui esprime questo suo giudizio usa termini più che lusinghieri solo nei confronti della gente confermando, in ogni caso di Tes_1 essere stato, soddisfatto dal servizio ricevuto solo dal comportamento di quest'ultimo. La scarsa attenzione alla pratica da parte di , (con il conseguente rischio CP_1 di perdita del cliente), è stata conferma nella testimonianza resa dalla signora Tes_2
, altra collaboratrice della Società , sentita all'udienza del 17.10.2022.
[...] Pt_1
L'articolo 5 del contratto, in ordine all'eventuale compenso, precisa che questo, in ogni caso, deve essere commisurato sulla base del tipo di affare segnalato e concluso nella misura indicata nell'allegato A”, che risulta prodotto e allegato al doc 1 – fascicolo di controparte. Non vi è altra prova di attività svolta dall'appellato per la "fruttuosa riuscita" della pratica. Il sig. non è un agente immobiliare e/o mediatore immobiliare dal CP_1 momento che per esercitare tali professioni è necessaria l'iscrizione nell'apposito registro al Ruolo degli Agenti di Affari in mediazione, futuro CP_3
In pratica non possono esistere procacciatori di affari immobiliari e neppure procacciatori di affari immobiliari con un ruolo di mediatori. L'attività dei procacciatori di affari non risulta regolamentata da norme di legge. In ogni caso occorre menzionare la Legge n. 39/89 che ha indicato tre sezioni nel ruolo degli agenti in affari in mediazione, tra questi gli agenti immobiliari. Tale legge ha previsto l'iscrizione al ruolo, per chiunque svolga attività a titolo oneroso, per concludere affari
4 relativi ad immobili o aziende, anche nei casi in cui l'attività venga esercitata in maniera occasionale o discontinua. Successivamente, il D.Lgs. 59/2010 ha modificato le regole di accesso al registro delle imprese o ai Repertori delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), che hanno sostituito i precedenti ruoli e sezioni. Tale decreto però non ha abrogato le norme relative alla corresponsione della provvigione che, in assenza di iscrizione non è dovuta. La figura del procacciatore d'affari non è prevista nel settore immobiliare risultando incompatibile con quella del mediatore, tanto più che l'attività del procacciatore non è soggetta all'applicazione delle norme della Legge 39/89 art.6, per cui al procacciatore non è dovuto alcun compenso per la mediazione immobiliare eventualmente svolta. Si rammenta ancora l'art.1 capoverso 3 del contratto prodotto dalla controparte: “le proposte pervenute non sono in alcun modo vincolanti per la Agenzia preponente” fino a che quest'ultima non abbia manifestato la propria accettazione scritta. Esplicitamente si pattuisce che la mancata accettazione non comporta per il procacciatore alcun diritto verso la “Agenzia proponente” per provvigioni, indennizzi di sorta o risarcimenti”. Così è stato. Sulla base del contratto che vincola ai suoi collaboratori, la stessa ha compensato, Pt_1 secondo il proprio giudizio e l'esame della condotta chi dovesse essere ricompensato e la quantificazione dell'emolumento. In forza del contratto sottoscritto fra gli ausiliari collaboratori ed il mediatore (società , quest'ultima, dopo aver valutato il Pt_1 comportamento di ciascun collaboratore, ha corrisposto quanto contrattualmente previsto a favore di colui che fruttuosamente avesse improntato la propria condotta e/o attività, in modo tale da permettere il perseguimento dell'affare. Ciò è avvenuto per il venditore che, a giudizio insindacabile dell'Agenzia si è adoperato al Persona_1 fine di pervenire ad un risultato effettivo. Tale condotta, invece, come pure emerso nel corso delle prove e dalla documentazione prodotta (rif.messaggio del Cliente ) Parte_3
e dunque segnalato dal cliente, non è stata ravvisabile nel comportamento di CP_1 che si è limitato ad inserire semplicemente i dati nel portale telematico
[...] gestionale dell'Agenzia, fissare un appuntamento con il cliente, per poi disinteressarsi della posizione, fino al momento in cui l'affare è stato concluso. Solo a quel punto l'appellato si è fatto avanti con la pretesa di pagamento per l'attività a suo dire svolta. Tale condotta non rende applicabile il principio che erroneamente ai sensi dell'articolo 1758 c.c. il giudice di pace ha ritenuto di dover applicare nel caso di specie: la sentenza è errata nel momento in cui afferma che, per l'intervento di più mediatori (nel nostro caso, specificatamente non si tratta di mediatori, ma di collaboratori vincolati da contratto), ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione. Già si è detto che non si tratta di mediazione, come pure confermato dall'ordinanza indicata dal Giudice di Pace. Eventualmente dovrebbe essere valutarsi la responsabilità contrattuale dell'agenzia nei confronti del proprio collaboratore, Pt_1 ma ciò non ha costituito oggetto della domanda iniziale. D'altra parte ha Pt_1 rispettato in ogni punto il contratto sottoscritto con i suoi ausiliari.
5 Del tutto privo di giustificazione la citazione di sentenze e/o provvedimenti della Suprema Corte, semplicemente richiamati quale “costante giurisprudenza” e poi non affrontati (cfr: le due sentenze della Suprema Corte semplicemente richiamate nel provvedimento impugnato (…..)). Privi di valore probatorio e, come tali, contestati fin dall'inizio risultano gli stralci dei messaggi wattsapp prodotti da controparte nel fascicolo di primo grado (docc.3 e 4) per i caratteri di genericità e indeterminatezza già rilevati nel primo grado di giudizio. Neppure la comunicazione del 30.09.2021 (doc.7 prodotto ex adverso), trasmessa dal legale dell'attore, va a sostegno delle pretese di tale lettera ha CP_1 confermato lo svolgimento dei fatti così come enunciati da questa difesa: La signora
) si è trovata a gestire il problema sorto fra i collaboratori e CP_4 CP_1
legato all'emolumento che l'agenzia aveva riconosciuto (secondo quanto Tes_1 stabilito nel contratto) al collaboratore che effettivamente si era adoperato per la riuscita dell'affare, e cioè L'agenzia si era anche adoperata per cercare una soluzione che Tes_1 potesse risolvere il problema, ma l'odierno appellato non aveva inteso ragioni, ritenendo, a suo avviso, (del tutto erroneamente n.d.r.) che tale “mediazione” dovesse spettare a lui. Non vi è dunque una prova a sostegno delle pretese dell'appellato: il contratto specifica come e a chi debba essere riconosciuto l'emolumento, in contestazione, la nota del cliente (doc.2) specifica chiaramente quale sia stato il Parte_3 collaboratore ( grazie al quale l ha potuto portare a termine Tes_1 CP_2
l'incarico conferito, come pure è stato confermato dall'istruttoria svolta.
3. Motivazione indeterminata, insufficiente ed errata Allo stesso modo non è corretto il richiamo al principio che il Mediatore (ARES), avrebbe dovuto corrispondere ai due “procacciatori”, in parti uguali, la quota di euro 915,00, quale somma “riconosciuta ai collaboratori dell'Agenzia”. Non si comprende da dove tragga origine e sulla base di quali calcoli sia stato determinato, dal giudice di primo grado, l'importo indicato: è stato appurato che nel nostro caso non sussiste un rapporto di Mediazione da regolare, ma sussiste un rapporto, fra Agenzia e collaboratore, da onorare secondo quanto previsto e regolato nell'accordo (contratto) che vincola tali soggetti. Da nessuna parte si rinviene la quantificazione e le modalità di pagamento così come indicate da . CP_1
Tale somma è stata richiesta da del tutto arbitrariamente. CP_1
Il contratto prevede che ogni somma, eventualmente dovuta al collaboratore, deve essere riconosciuta dall , tenuto conto del comportamento tenuto dall'ausiliario. CP_2
Per quanto riguarda la condotta di , non è mai stata riconosciuta, CP_1 determinata dall'Agenzia la possibilità di tale emolumento che, invece, è stato riconosciuto per l'altro collaboratore che effettivamente si era adoperato Tes_1 fruttuosamente, per la riuscita dell'affare (come pure riconosciuto dal Cliente). Del tutto arbitrariamente ha emesso una fattura relativa ad un importo non CP_1 dovuto, in ogni caso errato nella determinazione, con richiesta di una somma che, secondo il contratto che ha inteso far valere, lo stesso non poteva richiedere, dal
6 momento che solo l'approvazione dell'Agenzia (Mediatore) avrebbe potuto far sorgere tale pretesa nel “collaboratore”. La condotta di non è stata evidentemente CP_1 ritenuta tale e fruttuosa nel compimento dell'affare da meritare la corresponsione del pagamento, che invece, contrattualmente e secondo l'apprezzamento dell'Agenzia (Mediatore), è stato riconosciuto nei confronti dell'altro collaboratore che, effettivamente, si era adoperato per la riuscita dell'affare. Nessuna domanda relativa all'accertamento della legittimità o meno di tale condizione contrattuale è stata svolta dall'attore, per cui tale condizione del contratto deve trovare accoglimento e conferma. Nessuna prova è stata fornita dall'appellato circa la sussistenza del presunto credito che lo stesso ha richiesto, sia in ordine all'an sia relativamente al quantum;
l'istruttoria svolta ha dimostrato l'inconsistenza di tali pretese. La sentenza deve pertanto essere riformata in ogni sua parte.
4. Errata applicazione delle norme relativamente alla statuizione sui compensi. Analogo discorso per le spese, che sono state erroneamente imputate integralmente al convenuto appellante, a fronte di una domanda dell'attore che, non solo non doveva trovare accoglimento, ma addirittura il giudice di primo grado ha ritenuto di accogliere unicamente al 50%. Stante quanto sopra, riservato al proseguo del giudizio ogni altra considerazione e riportandosi, per quanto qui non espressamente detto, a tutti gli atti di causa già depositati, in persona del Legale Rappresentante, Sig.ra Parte_1
Tale decisione è ingiusta ed errata e pertanto dovrà essere riformata, Parte_2 con vittoria per l'odierna appellante per entrambi i gradi del giudizio”.
si è costituito nel presente giudizio, contestando integralmente la CP_1
fondatezza dell'impugnazione avversaria, e chiedendone pertanto il rigetto, con integrale conferma della sentenza appellata.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta l'appellato ha così motivato la propria resistenza all'impugnazione proposta dalla controparte:
“Sul primo e sul secondo dei motivi di gravame Non si comprende il motivo di gravame, né le ragioni della lamentela poiché non si ravvisa alcuna errata e insufficiente applicazione e valutazione delle norme di diritto, né tantomeno si ravvisa una errata valutazione delle prove. All'udienza del 17/10/2022 la legale rappresentante della società convenuta rendeva l'interrogatorio formale deferitole ove confermava le seguenti circostanze ovvero che: 1) Il Sig. in data 3/05/2021 sottoscriveva con la società CP_1 [...] un contratto con cui assumeva la qualità di procacciatore di affari Parte_1 per conto della citata società (doc.n.1 atto di citazione);
7 2) In data 4/5/2021 il sig. di Piacenza veniva inserito dal Sig. nel Parte_3 CP_1 sistema informatico GESTIM in uso presso l'agenzia immobiliare con il codice cliente 2863. (doc.n.2 atto di citazione)
3) Il Sig. proponeva al cliente soluzioni abitative da visionare. (doc.n.3 atto di CP_1 citazione)
4) L'agenzia concludeva il contratto con il sig. Parte_1 Parte_3 percependo la provvigione. Queste le circostanze pacificamente ammesse e quindi confessate dalla controparte nel corso dell'interpello deferito. Ricordo a me stesso che se una parte confessa un determinato fatto a sé sfavorevole il giudice è obbligato a riconoscere come veri i fatti oggetto di confessione sui quali non vi può essere alcun margine di interpretazione giudiziale avendo la prova valore di prova legale. Cosa avrebbe dovuto fare il Giudice discostarsi dai principi di legge sulla prova legale per assecondare i desiderata della odierna appellante? La semplice lettura del contratto, prodotto in atti e riconosciuto come perfezionato dalla controparte, unitamente alle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra nell'interpello Pt_2 sarebbero già sufficienti per giungere a ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda e conseguentemente accogliere la domanda proposta. Di tutto ciò il Giudice alla pagina n. 5 della impugnata sentenza da motivatamente atto non potendo, per i principi sopra espressi fare altro che riconoscere come pacifica e incontestate le circostanze.
… Il Giudicante dimostra così di avere perfettamente inquadrato i fatti di causa così come emersi dall'istruttoria in cui oltre l'interpello formale venivano escussi anche dei testi. Di ciò si può trovare evidenza nei verbali di udienza dove prima viene sentita la legale rappresentante e poi i testimoni. Sul terzo e quarto motivo di gravame Non si comprende neppure dove il Giudicante avrebbe motivato il provvedimento in modo indeterminato, errando anche nella applicazione delle norme relativamente alle statuizione sui compensi. Forse sfugge alla controparte il fatto che il Giudice di prime cure preliminarmente inquadrava giuridicamente la vicenda in modo puntuale ed esente da critiche facendo corretto e puntuale richiamo al consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione in tema di attività di mediazione e compenso. Anche in relazione a tale motivo di gravame la semplice lettura del provvedimento smentisce ogni critica.
… Le motivazioni del Giudicante appaiono logiche e congruamente motivate e sono esenti da vizi logici e di forma.
8 Dall'istruttoria è emerso infatti che gli apporti del Sig. e di altro collaboratore CP_1
(tale dell hanno finito per determinare la buona riuscita Persona_1 CP_2 dell'affare come del tutto logicamente il Giudicante ha motivato. Anche la somma che il Giudice ha riconosciuto spettare al Sig. nella misura di CP_1 euro 457,00 è il frutto della corretta applicazione analogica dell'art. 1758 c.c. poiché ove l'affare è concluso per l'intervento di più mediatori ad ognuno è riconosciuta una quota. Sul punto il Giudice richiama anche le sentenze di Cassazione Civile n. 1507/ 2007 e Cassazione Civile n. 22426/2020
********* Infine va notato che la vicenda, è bene rammentarlo scaturisce dal comportamento dell'Agenzia immobiliare che percependo la provvigione sulla conclusione dell'affare in virtù anche dell'operato del Sig. non ha mai inteso riconoscere a CP_1 quest'ultimo alcun utile e ciò a fronte dell'oggettivo e chiaro impegno contrattuale sottoscritto fra le parti. Il Sig. poi come provato in corso di causa conformemente al contratto in essere CP_1 ha svolto l'attività di reperimento, ovvero di “procacciamento”, del cliente segnalandolo all'agente e acquisendo dallo stesso tutte le informazioni al fine di valutarne il profilo. (Art.
1- doc.n.1). Il sig. inoltre provvedeva ad inserire nel sistema informatico dell il CP_1 CP_2 nominativo del cliente sempre come previsto dal contratto e l'Agenzia successivamente concludeva il contratto di locazione con il cliente con conseguente diritto al compenso previsto (Art.
5 - doc.n.1) sulla base dell'allegato A (doc.n.1 all.A). Il diritto al compenso maturato nella misura di euro 750,00 +iva è stato calcolato sulla base del 50% del valore della provvigione maturata dall'agenzia così come previsto fra le parti. Va evidenziato infine come l'importo richiesto non è mai stato oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta sicchè in punto al quantum non è ammissibile in questa sede di gravame contestare la quantificazione operata dal Giudicante. La convenuta si è infatti limitata alla semplice richiesta di reiezione della domanda”.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
Il contratto di collaborazione concluso in data 03/05/2021 tra le odierne parti in causa, prodotto dall'attore nel giudizio di primo grado, riconosce al collaboratore il diritto ad un compenso “per ciascun affare procacciato ed andato a buon fine”, precisando che
“deve intendersi andato a buon fine l'affare segnalato dal procacciatore in relazione al quale l'Agenzia Preponente abbia effettivamente percepito la relativa provvigione”.
9 La sentenza appellata ha riconosciuto al procacciatore d'affari il diritto CP_1
ad un compenso di € 457,00 per un affare (contratto di locazione immobiliare) che il avrebbe procacciato all'agenzia osservando che CP_1 Parte_1
l'odierno appellante “ha avuto il primo contatto con il cliente , ha inserito il Parte_3
nominativo nel portale GESTIM in uso all'agenzia, ha fatto varie proposte al cliente fino a fissare l'appuntamento per il 04.06.2021”.
Risulta però pacifica la circostanza che il suddetto contratto di locazione venne concluso dal cliente in seguito all'intervento di un altro collaboratore dell'agenzia Parte_3
appellante, dopo che quest'ultimo gli aveva fatto visionare Persona_1
l'immobile oggetto di tale contratto. ha riconosciuto solo al un compenso per l'attività Parte_1 Persona_1
svolta quale procacciatore del suddetto affare.
Sentito in qualità di teste nel corso del giudizio di primo grado, il ha Persona_1
dichiarato di avere preso in agenzia una telefonata del , dopo i contatti che Parte_3
quest'ultimo aveva avuto con il di avere ascoltato le esigenze del cliente e di CP_1
avergli fatto delle proposte, una delle quali fu ritenuta interessante dal , che Parte_3
volle visionare l'immobile propostogli;
ha inoltre dichiarato di avere riscontrato nell'archivio informatico dell'agenzia l'assenza di schede di immobili inviate via mail al
. Parte_3
Dalla documentazione prodotta e dalle testimonianze assunte risulta che in data
04/05/2021 il nominativo del fu inserito dal nel sistema informatico Parte_3 CP_1
GESTIM in uso presso l'agenzia immobiliare con il codice cliente 2863; sono state inoltre prodotte copie di messaggi WhatsApp che il asserisce di avere scambiato CP_1
con il , relativi a proposte che l'odierno appellato avrebbe inviato al cliente, ma Parte_3
dal tenore di tali messaggi risulta assolutamente impossibile comprendere l'oggetto delle proposte, e in particolare individuare gli immobili ai quali le stesse si riferivano, i relativi proprietari e gli aspetti contrattuali.
10 Nient'altro risulta dagli atti relativamente all'attività svolta da CP_1
nell'interesse del cliente . Parte_3
È evidente, quindi, che difetta la prova che il abbia procacciato o concorso a CP_1
procacciare all'agenzia l'affare concluso in seguito all'intervento del Pt_1 Persona_1
nella gestione del cliente . Parte_3
Risulta infatti del tutto indimostrato che il nel proporre l'affare in questione Persona_1
al , si sia “appropriato” di una proposta precedentemente sottoposta al Parte_3
medesimo cliente dal ed è quindi ben possibile che la proposta del CP_1 Persona_1
fosse del tutto diversa da quelle precedenti e non ricollegabile in alcun modo a queste ultime;
né può sostenersi che la mera segnalazione del nominativo del Parte_3
all'agenzia effettuata dal con l'inserimento di tale nominativo nel sistema Pt_1 CP_1
GESTIM, abbia costituito un antecedente causale della conclusione dell'affare de quo, anche perché detta segnalazione non venne poi utilizzata da alcun collaboratore dell'agenzia per contattare il cliente, essendo stato quest'ultimo, dopo gli infruttuosi contatti con il a rivolgersi nuovamente per telefono all'agenzia questa CP_1 Pt_1
volta nella persona del Persona_1
Deve pertanto concludersi che nessun compenso è dovuto all'odierno appellato in relazione all'affare in questione, rispetto al quale il ruolo di procacciatore va riconosciuto esclusivamente a Persona_1
L'appello proposto da merita quindi pieno accoglimento. Parte_1
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellato.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto da respinge Parte_1
integralmente la domanda proposta da parzialmente accolta dal CP_1
Giudice di Pace di Ravenna con la sentenza impugnata;
11 2) condanna a rifondere ad le spese del giudizio CP_1 Parte_1
di primo grado e quelle del presente giudizio di appello, che liquida complessivamente in € 91,50 per anticipazioni ed € 800,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 04/10/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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