Sentenza 9 giugno 2023
Massime • 1
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione del provvedimento d'inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Se l’appello è prolisso, può essere dichiarato inammissibile? (Cass. Pen. n. 28468/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 settembre 2025
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti. 1. La giurisprudenza di legittimità, anteriormente alla novella dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha in più occasioni affermato - sia in relazione al disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, sia nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; fermo restando che tale onere di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2023, n. 25048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25048 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2023 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'Avv. ANDREA CAVAZZINI, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 giugno 2022 dalla Corte di appello di Trieste, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nell'interesse di SL IA, condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 610 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia. o Penale Sent. Sez. 5 Num. 25048 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 30/03/2023 L'unico motivo di ricorso denunzia violazione di legge perché la Corte di merito non avrebbe verificato che l'appello non era stato depositato — come sostenuto in sentenza — il 7 giugno 2021, ma era stato trasmesso, a mezzo pec, il 4 giugno 2021. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste per il giudizio. 1. Il ricorrente contesta la sentenza della Corte di appello di Trieste che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal suo difensore avverso la decisione di condanna del Tribunale della stessa città emessa il 21 gennaio 2021, con termine di deposito riservato in novanta giorni (sentenza depositata il 6 febbraio 2021, quindi nei termini). Tale termine di deposito andava a scadere il 21 aprile 2021; da tale data andava calcolato il termine per impugnare di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., pari a quarantacinque giorni, con scadenza, quindi, sabato 5 giugno 2021. Ebbene, la Corte di appello ha dichiarato l'appello tardivo perché ha ritenuto che esso fosse stato depositato il 7 giugno 2021, quindi oltre il termine per impugnare. Il ricorrente, tuttavia, ha fornito prova documentale della tempestività del ricorso, prova che collima con quanto si ricava dallo stesso fascicolo processuale trasmesso dal Giudice a quo. In allegato al ricorso, infatti, vi è la stampa di una pec inviata il 4 giugno 2021 alle ore 15.35. dall'Avv. Andrea Cavazzini all'indirizzo depositoattipenali.tribunale.trieste@giustiziacert.it , nonché la relativa ricevuta di accettazione da parte del sistema e quella di avvenuta consegna;
il testo della mail precisa, tra le altre cose, che, con quella pec, si inviava anche l'atto di appello, atto di appello che figura tra gli allegati ed è riferito al procedimento a carico dell'odierno imputato, recando lo stesso numero di RGNR del presente. Il Collegio ha verificato che l'indirizzo mail depositoattipenali.tribunale.trieste@giustiziacert.it cui l'Avv. Cavazzini ha inviato l'appello era quello a ciò deputato, per il Tribunale di Trieste, per i depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 secondo l'allegato al provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia che ha individuato gli indirizzi PEC a cui i difensori devono trasmettere gli atti destinati agli uffici giudiziari, tra cui anche le impugnazioni. 2 Tale dato documentale si incrocia con quello che si ricava dal fascicolo trasmesso dal Giudice a quo nel quale, ancorché non si rinvenga traccia documentale della mail in entrata del 4 giugno 2021 presso l'indirizzo depositoattipenali.tribunale.trieste@giustiziacert.it di cui sopra, vi è, però, quella di una mail in uscita da quest'ultimo indirizzo, datata 5 giugno 2021 ore 9.22, mail con la quale veniva inoltrata ad un indirizzo classificato come "dibattimento dibattimento" quella dell'Avv. Cavazzini con cui era stato trasmesso l'appello. Il che conferma che la pec dell'Avv. Cavazzini era stata già ricevuta nella casella depositoattipenali.tribunale.trieste©giustiziacert.it entro il termine per presentare l'appello (si ribadisce, il 5 giugno 2021), tanto che un soggetto evidentemente addetto allo smistamento di quanto confluiva all'indirizzo di ingresso anzidetto ad altri uffici del Tribunale di Trieste lo ha poi inoltrato ad un altro indirizzo interno. Il 7 giugno 2021, poi, vi è un altro inoltro della medesima mail tra indirizzi interni del Tribunale di Trieste. Da quanto sopra deve evincersi che risulta sufficientemente documentato che l'Avv. Cavazzini, difensore dell'odierno ricorrente, inviò l'atto di appello tempestivamente il 4 giugno 2021, ribadendo che ciò è dimostrato sia dalla sua allegazione, sia dal riscontro che quest'ultima ha ricevuto dalla trasmissione interna della medesima mail il 5 giugno 2021 proprio dall'ufficio deputato alla ricezione anche delle impugnazioni, peraltro in giorno ancora utile per presentare appello. 2. Tanto premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Trieste, che dovrà procedere al giudizio che è mancato. Quanto all'individuazione del Giudice del rinvio, il Collegio ritiene, infatti, di accedere alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in caso di annullamento da parte della Cassazione del provvedimento di inammissibilità dell'impugnazione, ancorché emesso con sentenza, consegue il rinvio allo stesso giudice che lo ha pronunciato, in quanto si tratta di un provvedimento per il quale è normalmente prevista la forma dell'ordinanza e che, impedendo la prosecuzione del processo, richiede in caso di sua invalidità, l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al giudice che avrebbe dovuto conoscere dell'impugnazione (Sez. 6, n. 27949 del 3/6/2016, non massimata;
Sez. 6, n. 3736 del 25/11/2015, dep. 2016, non massimata;
Sez. 3, n. 41592 del 19/10/2005, Orsi ed altri, Rv. 232746; Sez. 5, n. 5166 del 17/03/1992, Cannaò e altro, Rv. 190077). Sez. 3, n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259908; 3
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Trieste per il giudizio. Così deciso il 30/3/2023.