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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2024, n. 3407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3407 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 14.5.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 5789/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 14.5.2024.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Milazzo via G.Medici n. 47, recapito professionale dell'avv. Daniela Cultrera,
, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti C.F._2 - APPELLANTE –
E
con sede in Roma, al n. 94 di via della Dataria, P.I., , Controparte_1 P.IVA_1
nella persona dell'amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott.
rappresentato e difeso in questo procedimento Controparte_2
dall'Avv. Valerio Cutonilli C.F. (che desidera ricevere le C.F._3
comunicazioni ai seguenti indirizzi: FAX: PEC: Email_1
06.37410560) e domiciliata presso lo studio di questi in Roma, sito al n.60 di via Fulcieri
Paulucci De' Calboli, e domiciliato presso lo studio, giusta procura speciale separata e allegata alla comparsa di costituzione
- APPELLATA –
già con sede in Roma, Via Controparte_3 Controparte_4
Cristoforo Colombo n. 90, P. IVA , in persona del suo Amministratore delegato e P.IVA_2
legale rappresentante, ing. rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginia Ripa di CP_5
Meana ( - fax: 06/68892688 – pec: CodiceFiscale_4
) ed Elisa Carucci (C.F. – Email_2 CodiceFiscale_5
PEC – fax 06/68892688) ed elettivamente domiciliato Email_3 presso il loro studio in Roma, Piazza Santi Apostoli n. 81, in forza delle procure alle liti rilasciate in calce alla comparsa di costituzione e risposta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ex art. 83, comma terzo, c.p.c.
-APPELLATI –
pag. 2/6 , direttore responsabile de all'epoca dei fatti ( CP_6 CP_7 C.F._6
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana (C.F.
[...] C.F._4
– indirizzo pec: ) ed Alessandra
[...] Email_2
Piana (C.F. – pec: – fax CodiceFiscale_7 Email_4
0668892688) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Piazza SS.
Apostoli n. 81, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ex art. 83, co. terzo,
c.p.c.;
- APPELLATO –
Oggetto: Appello avverso la ordinanza di estinzione nel proc. n. 42226/18 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la ordinanza del Parte_1
4.4.19, pubblicata il successivo 18.7.2019 con cui è stata dichiarata la estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione dello stesso dinanzi al Tribunale di Roma in seguito alla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Messina.
A sostegno del gravame l'appellante ha posto, come unico ed assorbente motivo, la erroneità della ordinanza, avente chiara natura di sentenza, per avere il Giudice di prime cure ritenuto il termine applicabile per la riassunzione quello di mesi tre e non di mesi sei previsto ante pag. 3/6 riforma 2009, tenuto conto del tempo di iscrizione della causa sul ruolo avvenuta nell'anno
2007 e costituendo il giudizio di riassunzione mera prosecuzione di quello precedentemente instaurato.
Ha, pertanto, concluso chiedendo dichiararsi la nullità del provvedimento impugnato con rimessione della causa al Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 comma 2 c.p.c., in subordine reiterando le medesime conclusioni già formulate a suo tempo dinanzi al Tribunale.
Si sono costituite le altre parti chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e, in ogni caso, la sua improcedibilità per mancata sussistenza della integrità del contraddittorio non essendosi proceduto alla impugnazione anche nei confronti del Dr. CP_6
In particolare, , costituendosi con propria comparsa in data 29.4.2024, ha CP_6
preliminarmente eccepito la improcedibilità dell'appello essendo decorso anche il termine per la proposizione della impugnazione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni scritte delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Assorbente rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito, è la questione della eccezione di improcedibilità del gravame.
A tal fine occorre ricostruire brevemente la vicenda.
Alla udienza del 21.1.2020, non essendo andata a buon fine la notifica al predetto Dr. il CP_6
Collegio ne disponeva la rinnovazione entro il 31.3.2020.
Non potendo procedere ad effettuare detta notifica, il difensore dell'appellante procedeva a formalizzare rituale istanza alla Corte per la concessione del termine per la nuova notifica.
Veniva concesso detto termine per la nuova udienza del 27.10.2020 e a tale incombente l'appellante provvedeva però solo in data 9.9.2020, in violazione del termine di comparizione della parte che, appunto in sede di costituzione, eccepiva la improcedibilità del gravame essendo ormai decorso il termine per la impugnazione.
Va premesso che sul punto in alcun modo ha interloquito parte appellante con le proprie note di trattazione.
pag. 4/6 Ritiene la Corte che effettivamente, pur avendo beneficiato in prima istanza del nuovo termine per procedere alla rinnovazione della notifica, l'appellante non vi ha provveduto tempestivamente sicchè, essendo nelle more decorso il termine per proporre la impugnazione, la stessa deve ritenersi improcedibile e tale sanzione non può che coinvolgere tutte le parti attesa la chiara posizione di litisconsorti processuali.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo attesa la modestia della vicenda processuale.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la ordinanza
4.4.2019 nel proc. n. 42226/18 del Tribunale di Roma proposto da , ogni Parte_1 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
dichiara l'appello improcedibile.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle parti costituite, delle competenze del presente grado, che liquida per l'intero in € 6.079,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso in Roma, lì 14.5.2024
Il
Presidente
pag. 5/6 Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- seconda sezione civile specializzata in materia di impresa -
In persona dei signori magistrati:
Dr.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dr. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dr.ssa Maria Delle Donne Consigliere
Ha emesso, all'esito della camera di consiglio del 14.5.2024, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero 5789/24 di Ruolo Generale degli affari contenziosi, assunta a decisione sulle conclusioni scritte delle parti per la udienza del 14.5.2024.
TRA
nato a [...] il [...], c.f. , elettivamente domiciliato a Parte_1 C.F._1
Milazzo via G.Medici n. 47, recapito professionale dell'avv. Daniela Cultrera,
, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti C.F._2 - APPELLANTE –
E
con sede in Roma, al n. 94 di via della Dataria, P.I., , Controparte_1 P.IVA_1
nella persona dell'amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott.
rappresentato e difeso in questo procedimento Controparte_2
dall'Avv. Valerio Cutonilli C.F. (che desidera ricevere le C.F._3
comunicazioni ai seguenti indirizzi: FAX: PEC: Email_1
06.37410560) e domiciliata presso lo studio di questi in Roma, sito al n.60 di via Fulcieri
Paulucci De' Calboli, e domiciliato presso lo studio, giusta procura speciale separata e allegata alla comparsa di costituzione
- APPELLATA –
già con sede in Roma, Via Controparte_3 Controparte_4
Cristoforo Colombo n. 90, P. IVA , in persona del suo Amministratore delegato e P.IVA_2
legale rappresentante, ing. rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginia Ripa di CP_5
Meana ( - fax: 06/68892688 – pec: CodiceFiscale_4
) ed Elisa Carucci (C.F. – Email_2 CodiceFiscale_5
PEC – fax 06/68892688) ed elettivamente domiciliato Email_3 presso il loro studio in Roma, Piazza Santi Apostoli n. 81, in forza delle procure alle liti rilasciate in calce alla comparsa di costituzione e risposta su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ex art. 83, comma terzo, c.p.c.
-APPELLATI –
pag. 2/6 , direttore responsabile de all'epoca dei fatti ( CP_6 CP_7 C.F._6
), rappresentato e difeso dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana (C.F.
[...] C.F._4
– indirizzo pec: ) ed Alessandra
[...] Email_2
Piana (C.F. – pec: – fax CodiceFiscale_7 Email_4
0668892688) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Piazza SS.
Apostoli n. 81, giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ex art. 83, co. terzo,
c.p.c.;
- APPELLATO –
Oggetto: Appello avverso la ordinanza di estinzione nel proc. n. 42226/18 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da note scritte.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la ordinanza del Parte_1
4.4.19, pubblicata il successivo 18.7.2019 con cui è stata dichiarata la estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione dello stesso dinanzi al Tribunale di Roma in seguito alla declaratoria di incompetenza del Tribunale di Messina.
A sostegno del gravame l'appellante ha posto, come unico ed assorbente motivo, la erroneità della ordinanza, avente chiara natura di sentenza, per avere il Giudice di prime cure ritenuto il termine applicabile per la riassunzione quello di mesi tre e non di mesi sei previsto ante pag. 3/6 riforma 2009, tenuto conto del tempo di iscrizione della causa sul ruolo avvenuta nell'anno
2007 e costituendo il giudizio di riassunzione mera prosecuzione di quello precedentemente instaurato.
Ha, pertanto, concluso chiedendo dichiararsi la nullità del provvedimento impugnato con rimessione della causa al Giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 comma 2 c.p.c., in subordine reiterando le medesime conclusioni già formulate a suo tempo dinanzi al Tribunale.
Si sono costituite le altre parti chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e, in ogni caso, la sua improcedibilità per mancata sussistenza della integrità del contraddittorio non essendosi proceduto alla impugnazione anche nei confronti del Dr. CP_6
In particolare, , costituendosi con propria comparsa in data 29.4.2024, ha CP_6
preliminarmente eccepito la improcedibilità dell'appello essendo decorso anche il termine per la proposizione della impugnazione.
Alla odierna udienza, sulle conclusioni scritte delle parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Assorbente rispetto ad ogni altra questione di rito e di merito, è la questione della eccezione di improcedibilità del gravame.
A tal fine occorre ricostruire brevemente la vicenda.
Alla udienza del 21.1.2020, non essendo andata a buon fine la notifica al predetto Dr. il CP_6
Collegio ne disponeva la rinnovazione entro il 31.3.2020.
Non potendo procedere ad effettuare detta notifica, il difensore dell'appellante procedeva a formalizzare rituale istanza alla Corte per la concessione del termine per la nuova notifica.
Veniva concesso detto termine per la nuova udienza del 27.10.2020 e a tale incombente l'appellante provvedeva però solo in data 9.9.2020, in violazione del termine di comparizione della parte che, appunto in sede di costituzione, eccepiva la improcedibilità del gravame essendo ormai decorso il termine per la impugnazione.
Va premesso che sul punto in alcun modo ha interloquito parte appellante con le proprie note di trattazione.
pag. 4/6 Ritiene la Corte che effettivamente, pur avendo beneficiato in prima istanza del nuovo termine per procedere alla rinnovazione della notifica, l'appellante non vi ha provveduto tempestivamente sicchè, essendo nelle more decorso il termine per proporre la impugnazione, la stessa deve ritenersi improcedibile e tale sanzione non può che coinvolgere tutte le parti attesa la chiara posizione di litisconsorti processuali.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo attesa la modestia della vicenda processuale.
p.q.m.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la ordinanza
4.4.2019 nel proc. n. 42226/18 del Tribunale di Roma proposto da , ogni Parte_1 ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
dichiara l'appello improcedibile.
Condanna l'appellante alla rifusione in favore di ciascuna delle parti costituite, delle competenze del presente grado, che liquida per l'intero in € 6.079,00 oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso in Roma, lì 14.5.2024
Il
Presidente
pag. 5/6 Dott.ssa Gianna Maria
Zannella
Il Consigliere est.
Dr. Camillo Romandini
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