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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5399 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
III SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola all'udienza del 2.7.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 9609/25 R.G. tra
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, ed elettivamente domiciliata presso di essi, giusta procura depositata telematicamente
RICORRENTE
Contro
, , Controparte_1 Controparte_2
in persona dei l.r.p.t., rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal dott.
Vincenzo Romano, giusta procura depositata telematicamente
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato il 15.4.25, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il
[...]
e l' ” Controparte_1 Controparte_3
deducendo:
[...]
- che, iscritta nelle graduatorie provinciali per le supplenze e relative graduatorie d'istituto, aveva prestato servizio per l'amministrazione scolastica statale tramite vari contratti di supplenza presso più istituti scolastici nelle annualità 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- che in particolare aveva lavorato: a) nell'a.s. 2019/2020 dal 12/12/2019 al 30/6/2020 maturando 16,833 giorni di ferie e 2,244 giorni di festività soppresse, mai goduti;
b) nell'a.s. 2021/22 dal 7/9/2021 al 30/6/2022 maturando 24,750 giorni di ferie e 3,300 giorni di festività soppresse, mai goduti;
c) nell'a.s. 2022/23 dal 28/9/2022 al 30/6/2023 maturando 24,533giorni di ferie e 3,067 giorni di festività soppresse, mai goduti;
d) nell'a.s. 2023/24 dal 11/9/2023 al 30/6/2024 maturando 26,133 giorni di ferie e 3,267 giorni di festività soppresse, mai goduti;
- che aveva quindi maturato un credito per indennità sostitutiva delle ferie non godute, da calcolarsi su 104,128 giorni per un importo di Euro 6680,84;
- che il e l'istituto scolastico ove aveva prestato servizio Controparte_1
negli ultimi anni, non hanno mai richiesto a parte ricorrente, con espresso avviso, di usufruire del periodo feriale previsto dalla normativa di settore e dal
- CCNL. Mai il datore di lavoro ha invitato il lavoratore a godere delle ferie non godute;
Mai il datore di lavoro ha avvisato il lavoratore della decadenza del diritto alle ferie ed alla perdita della indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione delle stesse;
- che, pertanto, gli istituti scolastici le avevano, illegittimamente, decurtato le ferie maturate negli anni di servizio.
Tanto premesso, richiamate tre sentenze della CGUE del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-
684/16), la Sentenza della Corte costituzionale 6 maggio 2016, n. 95, le Sentenze della
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro n. 21780 del 2022 e n. 16715 del 17/06/2024 aveva chiesto che questo giudice volesse: per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e di- chiarare il diritto di parte ricorrente a percepire l' indennità sostitutiva delle ferie per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 e 2023-2024; condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della somma CP_1 di euro 6680,84 ovvero di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa a titolo di indennità sostitutiva delle ferie con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori anti-statari per anticipo fattone.
Si costituiva in giudizio il , l Controparte_1 [...]
con memoria depositata Controparte_4
il 13.06.2025 eccependo e deducendo:
- la sussistenza dell'obbligo per i dipendenti della Pubblica Amministrazione della fruizione delle ferie e del divieto di monetizzazione delle stesse non godute;
- che, anche in caso di mancanza della formale richiesta di fruizione ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, le giornate venivano sottratte al monte ferie spettante se il docente avrebbe potuto richiederle;
- che le somme richieste a titolo di indennità retributiva erano prescritte stante il termine prescrizionale quinquennale;
Tanto premesso, aveva chiesto che questo giudice: rigettare integralmente l'avverso ricorso, poiché infondato, per tutto quanto innanzi esposto, sia in fatto che in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.
152-bis, disp. att. c.p.c.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e delle ragiuoni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
*****
Deve essere dichiarata inammissibile la costituzione di parte convenuta in relazione all' . Infatti si tratta di mero organo del convenuto, privo Controparte_3 CP_1
della benchè minima soggettività giuridica.
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione delle somme richieste in relazione a tutte le annualità sollevata dalla parte resistente, dovendosi considerare non spirato il termine prescrizionale posto che il più datato dei crediti si è generato il
30.6.20 (cessazione del primo rapporto di lavoro).
Quanto al merito, la disciplina di riferimento per le ferie del personale docente consiste nell'art. 1, commi 54-56, della L. n. 228/2012.
Il comma 54 prevede che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il comma 55, intervenendo sull'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 132/2012, determina una particolare deroga all'applicazione del suo contenuto normativo, aggiungendo: “il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra
i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Infine, il comma 56 sancisce l'inderogabilità delle disposizioni contenute nei due commi precedenti, ossia dell'obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e della monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato, ad opera della contrattazione collettiva.
Particolarmente rilevante per il caso in esame è la sopracitata modifica dell'art. 5, comma 8 D.L. n. 95/2012, il cui contenuto recita che “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.
La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
Ebbene, in deroga al generale divieto di monetizzazione delle ferie, i docenti a contratto di lavoro a tempo determinato non sono, dunque, obbligati a fruire delle ferie, bensì possono liberamente deciderne la fruizione durante l'anno scolastico e hanno diritto all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione.
La citata normativa deve essere interpretata in considerazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sentenze della Grande sezione del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569 e C-570/2016; in causa C-619/2016; in causa
C-684/2016) la quale ha confermato la legittimità della disposizione che prevede la perdita delle ferie delle quali il lavoratore non ha chiesto la fruizione e del suo relativo diritto a un'indennità finanziaria, solo previa verifica della circostanza che lo stesso sia stato effettivamente posto in condizione dal datore di lavoro di esercitare il proprio diritto attraverso un'informazione adeguata.
Discende, da ciò, che è onere del datore di lavoro informare il lavoratore della possibilità di fruire delle ferie annuali retribuite ed assicurarsi concretamente che quest'ultimo si trovi nella condizione di usufruirne. Conseguente è la ricaduta del relativo onere della prova sul datore di lavoro, il quale è tenuto a fornire la prova di aver adeguatamente informato ed invitato il lavoratore, con trasparenza ed in tempo utile, a godere delle ferie e della loro perdita in caso di mancata fruizione.
In senso identico la Corte di cassazione (Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024) ha statuito che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del
6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Nel caso in esame, parte convenuta, costituitasi regolarmente in giudizio, non ha fornito la prova di aver adempiuto a tale onere.
Sulla circostanza sollevata dalla resistente, ovvero che “se il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, formalmente non le richiede ma avrebbe potuto farlo queste giornate vengono comunque sottratte al monte ferie spettante”, si ricorda consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. L. Ordinanza n.
16715/2024) secondo la quale “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” e ancora “ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Pertanto, parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite.
In ordine alla quantificazione, previa integrazione dell'allegazione della parte ricorrente con deposito del CCNL comparto Scuola e relativa ultima modifica nonché cedolini degli anni scolastici di servizio 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024, è possibile affermare la parziale correttezza del conteggio in relazione alle ferie maturate.
Invero, deve rilevarsi che, secondo art. 38 del CCNL di riferimento, “al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio
1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal CCNL per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato…”.
Ai fini del conteggio delle giornate di ferie effettivamente maturate, nel caso di specie,
è, correttamente, fatto riferimento all'art. 13 del CCNL di riferimento:
“Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
5. Nell'ipotesi che il POF d'istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero…”.
Parte istante ha, invero, calcolato le ferie dovute secondo la circolare n. CP_5
244/1999, punto 3 comma 3 che stabilisce: “per la determinazione del numero dei giorni di ferie maturate si procede moltiplicando i giorni di servizio, che danno titolo alle ferie, per il coefficiente 30 (ferie annue) e dividendone il prodotto per 360. Nel caso di supplenti che abbiano maturato il servizio (3 anni) previsto dall'art. 13, comma
4, del C.C.N.L. - Scuola del 4.08.1995, il coefficiente di ferie annue è di 32.”. in punto di esistenza della circolare modalità di calcolo non vi è contestazione e si tratta di modalità di calcolo più favorevole al convenuto.
Ne consegue la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'istante, di €.
6680,84.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto del ricorrente all'”indennità sostitutiva” per ciascun giorno di ferie non goduto e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento della somma di € 6680,84, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (quest'ultima per la sola quota parte eventualmente eccedente gli interessi legali) dalla maturazione del diritto sino all'integrale soddisfo;
2) Condanna i convenuti al pagamento della metà delle spese di lite dell'istante che si liquidano per detta parte in € 2695,00, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e
CPA come per legge, oltre rimborso di €. 118,50 a titolo di contributo unificato, con attribuzione ai difensori costituiti.
NAPOLI, lì 2.7.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)