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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/03/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Salvatore Regasto, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 1992 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa DA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme (CZ), via F. Fiorentino n. 52, presso lo studio dell'avv. Raffaella Mendicino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ), C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Lamezia Controparte_4 C.F._5
Terme (CZ), F. Nicotera n. 29, presso lo studio degli avv. Teresa Guadagnuolo e Roberto Battimelli, che li rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti;
APPELLATI OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lamezia Terme n. 535/2012 emessa il 6.9.2012 e depositata il 21.9.2012, non notificata. CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, e in proprio e in Controparte_1 CP_2 qualità di genitori di e , convenivano in giudizio, dinnanzi al Controparte_3 Controparte_4
Giudice di Pace di Lamezia Terme, al fine di fare accertare la presenza Parte_1 nella loro abitazione di immissioni moleste di fumo derivanti dalla canna fumaria del caminetto posto nel sottostante appartamento di proprietà del convenuto e per ottenere la condanna dello stesso alla rimozione della predetta canna fumaria, nonché al risarcimento dei danni derivanti dalle esalazioni di fumo, stimati in euro 1000,00. Si costituiva nel giudizio di prime cure il quale contestava tutti i motivi di Parte_1 domanda attorea siccome infondati in fatto e in diritto concludendo per il rigetto della domanda di parte avversa e per la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. degli attori, con il successo delle spese di processo da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Con la sentenza n. 535/2012 del 21.9.2012 il Giudice di Pace di Lamezia Terme accoglieva la domanda attorea e condannava alla esecuzione dei lavori di Parte_1 ristrutturazione della canna fumaria, al risarcimento del danno liquidato in euro 1000,00 e al pagamento delle spese di lite. 1 Avverso la cennata pronuncia proponeva appello il quale si doleva Parte_1 dell'erroneità della sentenza impugnata adducendo le seguenti censure al provvedimento decisorio appellato: 1) violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 844 c.c.; 2) omessa e insufficiente motivazione in relazione alla intollerabilità delle immissioni;
3) inutilizzabilità della CTU con conseguente mancato assolvimento all'onere della prova;
4) vizio di ultrapetizione dal momento che non era stata domandata nelle richieste attoree la immediata esecuzione di lavori di manutenzione sulla canna fumaria;
5) violazione di legge in relazione all'art. 2043 c.c. sotto il profilo della carenza dell'elemento psicologico e della carenza del danno in quanto non adeguatamente provato;
6) carenza di legittimazione passiva;
7) contestazione della condanna al pagamento delle spese processuali anche perchè liquidate in somma eccessiva. L'appellante concludeva, quindi, nel modo seguente: “1) in via preliminare, ai sensi dell'art. 238 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza ordinando, se necessario, la prestazione di cauzione;
2) in via principale e nel merito, previo controllo sull'esistenza in atto della intollerabilità di immissioni da fumo o di altra natura, rigettare integralmente le domande proposte dagli odierni appellati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, per tutte le motivazioni in premessa in quanto improcedibili, inammissibili, infondate in fatto e diritto e per l'effetto: annullare la condanna del sig. all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della canna fumaria Parte_1 per come descritti nella risposta data dal CTU al quesito suppletivo n. 2; e/o annullare la condanna del sig. al risarcimento del danno all'immobile di proprietà dei sig.ri , Parte_1 CP_5 nonché alla salute degli stessi e dei figli, liquidato in complessivi euro 1.000,00, oltre interessi della domanda giudiziaria fino al soddisfo per tutti i motivi esposti in narrativa e qui richiamati integralmente;
3) in via subordinata, accertata e dichiarata la responsabilità concorrente degli attori in primo grado nella causazione degli eventi dannosi dagli stessi lamentati, contenere l'eventuale obbligo risarcitorio a carico del sig. in proporzione alle sole ed effettive Parte_1 responsabilità (ove specificate) e, in ogni caso, entro i limiti del reale pregiudizio subito dagli attori medesimi (se provato); 4) in riforma al capo della sentenza impugnata relativo alle spese processuali, condannare altresì gli appellati al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio ovvero, in subordine, procedere alla compensazione delle stesse o, per scrupolo difensivo, alla loro riduzione ”. Resistevano al gravame con unica comparsa di costituzione e risposta , Controparte_1 CP_2
, , i quali, in rito, facevano valere la decadenza
[...] Controparte_3 Controparte_4 dall'impugnazione per avvenuta decorrenza del termine lungo;
nel merito, domandavano la reiezione dell'impugnazione di controparte perché infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale della sentenza del Giudice di Lamezia Terme perché correttamente motivata e argomentata sotto ogni profilo, il tutto con la liquidazione a proprio favore delle spese di lite del grado di appello da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato dall'emergenza correlata alla diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei vari decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, era trattenuta in decisione all'udienza del 18.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c., con concessione dei termini per scritti conclusionali ex artt. 190 c.p.c. e 352 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
2 Preliminarmente deve osservarsi come parte appellante non svolga alcuna attività processuali sin dall'udienza del 12.2.2020, né tantomeno ha precisato le sue conclusioni all'udienza del 18.12.2024. In argomento deve precisarsi che, come da condivisibile orientamento della Suprema Corte, l'omessa partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni non comporta automaticamente rinuncia implicita alle domande giudiziali laddove ciò non risulti aliunde, ovvero dal complessivo contegno processuale della parte (Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2006, n. 409; in senso conforme App. Milano, 14 luglio 2004). Invero, anche le corti di merito hanno affermato che “in tema di procedimento civile, affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni dovendosi anche accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa” (Tribunale Vicenza sez. II, 20/12/2021, n.2330; v. Tribunale Cassino, sez. I, 06/12/2021, n. 1634: “La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda. Dall'applicazione di tale principio deriva che al fine di considerare rinunciata una domanda non riproposta in sede di precisazione del conclusioni occorre valutare complessivamente la condotta processuale tenuta dall'istante”; cfr. Corte Appello Napoli, sez. III, 01/10/2020, n. 3333: “Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte, non è sufficiente accertare la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni ma deve essere anche accertato se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa”). Pertanto, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Cass. n. 409/2006), dovendosi però tale dato interpretare necessariamente in combinato con l'altro rinveniente dal complessivo atteggiamento endoprocessuale della parte. Occorre verificare quindi la complessiva condotta della parte al fine di considerare la mancata partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni o, più in generale, la mancata proposizione di difese quale volontà implicita di abbandono delle domande in precedenza proposte. Nel caso di specie, la parte appellante non soltanto non ha mai precisato recentemente le sue conclusioni, ma è anche rimasta completamente inerte nel giudizio per un periodo di quasi cinque anni omettendo di depositare qualsivoglia difesa e anche gli scritti conclusionali, né ha avuto cura di nominare un nuovo difensore in seguito alla rinuncia al mandato difensivo da parte dell'avv. Raffaella Mendicino pervenuto in data 3.2.2016. Dall'esposto contegno processuale dell'appellante emerge come egli non abbia più interesse alla causa. Invero nel presente giudizio sono state celebrate, dal 3.2.2016, data di rinuncia al mandato da parte dell'avvocato di parte appellante, varie udienze in presenza e anche in modalità cartolare, in
3 occasione delle quali è emerso che l'appellante non ha mai nominato un avvocato in sostituzione del rinunciante avv. Mendicino. Inoltre, sin dall'udienza del 12.2.2020, l'appellante non è comparso né ha depositato le note scritte, omettendo di svolgere qualsiasi tipo di richiesta (al contrario della controparte che ha invece sempre presenziato alle udienze o depositato le note di trattazione scritta e precisato le proprie conclusioni). La mancata formulazione di richieste e l'omessa riproposizione di quelle già proposte per un tempo così lungo, in aggiunta alla mancata nomina di un nuovo difensore (nessuna procura alle liti infatti risulta essere stata conferita all'avv. Antonio Mazza il quale ha ricevuto dall'attore solamente una delega alla consultazione telematica del fascicolo d'ufficio), costituiscono elemento forte di valutazione circa l'insussistenza di un interesse residuo alla controversia da parte di Parte_1
corroborato, come già detto, dalla mancata partecipazione alle varie udienze succedutesi
[...] nel corso degli ultimi anni e dal mancato deposito degli scritti conclusionali. Tutte le ragioni fin qui esposte impongono di ravvisare in capo alla parte appellante la evidente volontà di abbandonare, nella presente sede, le richieste formulate assumendo l'abbandono della domanda/impugnazione e, dunque, la sua rinuncia, efficacia pure in assenza di accettazione da parte degli altri contendenti. Difatti la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione (v. Cassazione civile, sez. III, 19/12/2019, n. 33761). D'altronde la Suprema Corte, di recente, ha anche chiarito che “nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante (principale o incidentale) equivale a rinuncia all'azione e pertanto fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (Cassazione civile sez. II, 12/01/2022, (ud. 10/12/2021, dep. 12/01/2022), n. 821; Cass. Sez. 6 -2, 06/03/2018, n. 5250; Cass. Sez. 2, 03/08/1999, n. 8387; Cass. Sez. 1, 19/05/1995, n. 5556). In termini peraltro si è già pronunciato il Tribunale di Lamezia Terme in casi analoghi (v. Tribunale Lamezia Terme n. 806/2024; cfr. anche Tribunale di Lamezia Terme n. 624/2023). Conseguentemente va dichiarata rinunciata l'impugnazione spiegata da nei Parte_1 confronti di , , , e nessuna Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 decisione sulla medesima dovrà essere presa dal Tribunale con la odierna pronuncia con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado appellata. Restano assorbite tutte le ulteriori questioni di rito e di merito sollevate dalle parti;
infatti, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. L'assoluta particolarità delle questioni affrontate e la impossibilità di configurare una vera e propria soccombenza (v. Cassazione civile, sez. VI, 26/08/2022, n. 25387) costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c. vigente ratione temporis.
4 L'accertato abbandono dell'appello dopo la sua introduzione non comporta il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato avendo affermato, la Suprema Corte, nell'ordinanza n. 25387/2022, il principio di diritto, certamente applicabile per identità di ratio al caso di specie, secondo cui “la rinuncia al ricorso per Cassazione pone nel nulla l'ipotesi di applicazione del contributo unificato a carico del ricorrente, in quanto non vi è soccombenza. Data la natura insita di sanzione di tale onere economico aggiuntivo posto a carico del ricorrente “non vincitore” in Cassazione, a esso non è applicabile un'interpretazione estensiva o analogica fino al punto dal ricomprenderne nella disciplina il caso della rinuncia al ricorso. Il carattere di “specialità” di tale onere non può che determinarne l'applicazione ai soli casi della vera soccombenza o del rigetto del ricorso valutato inammissibile”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- dichiara rinunciato l'appello proposto da parte di nei confronti di Parte_1
, , , , con ogni conseguente Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 effetto di legge;
- compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. Lamezia Terme, 18 marzo 2025. Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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