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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 07/11/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
GA Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 235/2025 del Ruolo di Volontaria Giurisdizione
promossa con reclamo depositato il 16 maggio 2025 e posta in decisione all'udienza del 5 novembre 2025
d a
, in persona Parte_1
del legale rappresentante arch. rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv.to Laura Botti del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
RECLAMANTE
c o n t r o
Controparte_1
RECLAMATA contumace
In punto: reclamo ex art. 50 d. lgs. 12.01.2019 n.ro 14 avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 17.04.2025, comunicato in data 18.04.2025. - 2 -
CONCLUSIONI
Della reclamante
Previa revoca, se del caso, del decreto in questa sede reclamato, nella pacifica ricorrenza dei presupposti, voglia dichiarare aperta, ex art. 50 co. 5) CCII, la procedura di liquidazione giudiziale riguardante la con sede in Controparte_2
Bergamo, Via Borgo Palazzo n.142, (C.F. cancellata dal P.IVA_1
Registro Imprese in data 05.12.2024 e dunque entro il termine annuale ex art. 33 CCII, in persona del legale rappresentante , Parte_3
emigrato a Tiszalok - Ungheria (vedasi certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Romano di Lombardia - all. 6 ricorso introduttivo) con ogni conseguente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo rigettava il ricorso proposto dalla
[...]
l'apertura della liquidazione Parte_4
giudiziale della , cancellata dal Controparte_1
registro delle imprese il 5 dicembre 2024.
La ricorrente assumeva di essere creditore dell'importo di €
30.146,65= in forza di un decreto ingiuntivo emesso con clausola di provvisoria esecuzione, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo;
precisava di aver intimato il precetto e di aver tentato un pignoramento presso la sede del debitore, che tuttavia aveva dato esito negativo;
sottolineava che il solo debito nei confronti della era Pt_1
oltre soglia, e che dal bilancio al 31 dicembre 2023 risultavano debiti per € 794.659,00= e ricavi per € 964.670,00=. - 3 -
Il giudice di primo grado riteneva che, alla luce del bilancio di chiusura al 31 dicembre 2024, non erano stati superati i parametri dimensionali di cui all'art. 121 ccii (che richiama l'art. 2 co. 1 lett. d))
per la sottoposizione del debitore alla liquidazione giudiziale.
La interponeva reclamo Parte_4
avverso il suddetto provvedimento, lamentando che il Tribunale non aveva valutato i dati del bilancio al 31 dicembre 2023, e sottolineando che, pertanto, non si poteva trattare di un'impresa “minore”.
La rimaneva contumace. Controparte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 5 novembre 2025 la causa veniva discussa e passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di reclamo la
[...]
lamenta che il Tribunale non ha valutato i dati Parte_4
del bilancio al 31 dicembre 2023, da cui risultano debiti per €
794.659,00= e ricavi per € 964.670,00=, e sottolinea che, pertanto, non si può trattare di un'impresa “minore”.
Il motivo è fondato.
L'art. 49 co. 5 ccii dispone che “Non si fa luogo all'apertura
della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non
pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore
a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”.
Nella specie la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta in virtù del solo debito nei confronti della che ammonta a € Pt_1 - 4 -
30.146,65=.
L'art. 121 ccii dispone che “Le disposizioni sulla liquidazione
giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non
dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
L'art. 2 co. 1 lett. d) ccii definisce impresa minore “l'impresa
che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo
non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della
liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad
euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni
tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma
dell'articolo 348”.
Nella specie il debitore ha iniziato l'attività il 1 dicembre 2022
e l'ha conclusa il 5 dicembre 2024. Occorre, dunque, indagare circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nell'intero periodo.
Nel bilancio al 31 dicembre 2023 risultano debiti per €
794.659,00= e ricavi per € 964.670,00=.
Atteso il superamento dei parametri di legge, quand'anche solo - 5 -
per l'esercizio 2023, l'impresa non può certamente definirsi “minore”.
Di qui l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, con le consequenziali statuizioni. Controparte_1
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della;
Controparte_1
- rimette gli atti al Tribunale di Bergamo per i provvedimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 novembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
GA Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 235/2025 del Ruolo di Volontaria Giurisdizione
promossa con reclamo depositato il 16 maggio 2025 e posta in decisione all'udienza del 5 novembre 2025
d a
, in persona Parte_1
del legale rappresentante arch. rappresentata e Parte_2
difesa dall'Avv.to Laura Botti del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
RECLAMANTE
c o n t r o
Controparte_1
RECLAMATA contumace
In punto: reclamo ex art. 50 d. lgs. 12.01.2019 n.ro 14 avverso il decreto del Tribunale di Bergamo in data 17.04.2025, comunicato in data 18.04.2025. - 2 -
CONCLUSIONI
Della reclamante
Previa revoca, se del caso, del decreto in questa sede reclamato, nella pacifica ricorrenza dei presupposti, voglia dichiarare aperta, ex art. 50 co. 5) CCII, la procedura di liquidazione giudiziale riguardante la con sede in Controparte_2
Bergamo, Via Borgo Palazzo n.142, (C.F. cancellata dal P.IVA_1
Registro Imprese in data 05.12.2024 e dunque entro il termine annuale ex art. 33 CCII, in persona del legale rappresentante , Parte_3
emigrato a Tiszalok - Ungheria (vedasi certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Romano di Lombardia - all. 6 ricorso introduttivo) con ogni conseguente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo rigettava il ricorso proposto dalla
[...]
l'apertura della liquidazione Parte_4
giudiziale della , cancellata dal Controparte_1
registro delle imprese il 5 dicembre 2024.
La ricorrente assumeva di essere creditore dell'importo di €
30.146,65= in forza di un decreto ingiuntivo emesso con clausola di provvisoria esecuzione, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo;
precisava di aver intimato il precetto e di aver tentato un pignoramento presso la sede del debitore, che tuttavia aveva dato esito negativo;
sottolineava che il solo debito nei confronti della era Pt_1
oltre soglia, e che dal bilancio al 31 dicembre 2023 risultavano debiti per € 794.659,00= e ricavi per € 964.670,00=. - 3 -
Il giudice di primo grado riteneva che, alla luce del bilancio di chiusura al 31 dicembre 2024, non erano stati superati i parametri dimensionali di cui all'art. 121 ccii (che richiama l'art. 2 co. 1 lett. d))
per la sottoposizione del debitore alla liquidazione giudiziale.
La interponeva reclamo Parte_4
avverso il suddetto provvedimento, lamentando che il Tribunale non aveva valutato i dati del bilancio al 31 dicembre 2023, e sottolineando che, pertanto, non si poteva trattare di un'impresa “minore”.
La rimaneva contumace. Controparte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 5 novembre 2025 la causa veniva discussa e passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo e unico motivo di reclamo la
[...]
lamenta che il Tribunale non ha valutato i dati Parte_4
del bilancio al 31 dicembre 2023, da cui risultano debiti per €
794.659,00= e ricavi per € 964.670,00=, e sottolinea che, pertanto, non si può trattare di un'impresa “minore”.
Il motivo è fondato.
L'art. 49 co. 5 ccii dispone che “Non si fa luogo all'apertura
della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non
pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore
a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d)”.
Nella specie la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta in virtù del solo debito nei confronti della che ammonta a € Pt_1 - 4 -
30.146,65=.
L'art. 121 ccii dispone che “Le disposizioni sulla liquidazione
giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non
dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”.
L'art. 2 co. 1 lett. d) ccii definisce impresa minore “l'impresa
che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
- 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo
non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare
complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi
antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della
liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
- 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad
euro cinquecentomila;
i predetti valori possono essere aggiornati ogni
tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma
dell'articolo 348”.
Nella specie il debitore ha iniziato l'attività il 1 dicembre 2022
e l'ha conclusa il 5 dicembre 2024. Occorre, dunque, indagare circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 nell'intero periodo.
Nel bilancio al 31 dicembre 2023 risultano debiti per €
794.659,00= e ricavi per € 964.670,00=.
Atteso il superamento dei parametri di legge, quand'anche solo - 5 -
per l'esercizio 2023, l'impresa non può certamente definirsi “minore”.
Di qui l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
, con le consequenziali statuizioni. Controparte_1
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della;
Controparte_1
- rimette gli atti al Tribunale di Bergamo per i provvedimenti di competenza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5 novembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti