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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 19/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3660 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Mancusi Sergio Massimo. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Loreni Laura
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.All'odierna udienza di discussione, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto lo status di invalido civile ex art. 1 Legge 18/80 ai fini dell'erogazione della indennità di accompagnamento, nonché del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/71; oltre al riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/92, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la CP_1 fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni richieste.
2. La domanda non può essere accolta.
3. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione
1 sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
4. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, come risultanti dalla certificazione specialistica in atti. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione della indennità di accompagnamento, nonché della pensione di inabilità e per il riconoscimento dello status di handicap grave. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio nominato, dr.ssa dopo aver riportato Per_1 tutta la documentazione sanitaria in atti, ha rilevato all'esame obiettivo:
“Arti inferiori: non è possibile esaminare la motilita' del ginocchio destro in quanto è presente medicazione da recente artroscopia. Collo piede – piede: motilita' conservata. A sinistra: marcata alterazione del profilo anatomico, scroscio articolare grossolano alla mobilizzazione. L'esame della motilita' fa rilevare una estensione limitata ai gradi estremi, una flessione con arresto a 90°. Collo piede piede: motilità conservata. Rachide: marcata riduzione della lordosi cervicale e lombare. L'esame della motilita' fa rilevare una limitazione di un terzo della flesso estensione, rotazione ed inclinazione del tratto cervicale, un deficit di un terzo della motilita' del tronco. Esame neurologico: nella norma. Esame psichico: soggetto lucido ed orientato, si esprime con linguaggio e mimica adeguati. Non sono presenti deficit della memoria recente e passata. Denuncia ansia e depressione del tono dell'umore”. Nelle considerazioni medico legali ha rilevato che: “L'esame della documentazione consente di rilevare che la signora è un soggetto obeso (indice di massa Pt_1 corporea pari a 33,98 – obesità di grado I); presenta ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, patologia degenerativo artrosica a localizzazione poliarticolare con limitazione funzionale. Presenta inoltre un disturbo depressivo ansioso ad andamento ricorrente di entità medio grave endo – reattivo a condizioni mediche invalidanti. Le patologie descritte riducono la capacità lavorativa generica della perizianda in misura dell'ottanta per cento.
2 Per quanto riguarda la valutazione dell'handicap la condizione di “gravità” viene specificata come una riduzione che comporta un “intervento assistenziale permanente, continuativo e globale” La condizione della perizianda non è inquadrabile nell'handicap grave;
la signora presenta patologie che sono causa di difficoltà di integrazione lavorativa tali da Pt_1 determinare un processo di svantaggio sociale”. Il Ctu ha quindi diagnosticato una: “cardiopatia iperntensiva: 45%, Disturbo depressivo ansioso ad andamento ricorrente di entità medio grave endoreattivo a condizioni mediche invalidanti: 31%, Per quanto riguarda l'obesità l'indice di massa corporea è pari a 33,98 (obesità di grado 1) e non raggiunge il 35 – 40, indicato nella Tabella per la valutazione di obesità con complicanze artrosiche.
Per quanto riguarda la limitazione della motilita' del ginocchio bilateralmente:
Considerando una limitazione bilaterale di un terzo della flessione: 20%;
Per quanto riguarda la limitazione funzionale della motilita' del rachide pari ad un terzo: 25%; Deficit funzionale della motilità della spalla destra di un terzo: 10%”, concludendo che:
“La valutazione della riduzione della capacità lavorativa generica è pari all'ottanta per cento. La perizianda è portatrice di Handicap lieve. Per quanto riguarda il consolidamento del complesso invalidante, si ritiene che coincida con la data della domanda: 30.11.2021. Si propone revisione a due anni”.
5. L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti. Rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia e nei successivi chiarimenti, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni. Infatti la parte ricorrente esprime delle doglianze di carattere generico, senza specifico riferimento alla documentazione sanitaria ovvero alle evidenze cliniche che attesterebbero la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
le contestazioni alla consulenza si appalesano quindi generiche, non risultando specifici rilievi critici che traggano alimento dalla documentazione medica prodotta e che segnalino incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la
3 fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6.Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
7. Le spese di lite (sia con riferimento alla fase ATPO che di merito) seguono la soccombenza (attesa la mancata produzione della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. nonostante i rinvii all'uopo assegnati) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (fase ATP pari ad € 960,00 attesa la decurtazione del 20% e fase di merito – cause di previdenza, indeterminabile - complessità bassa) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 3660/2023), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.413,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina,19/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
4
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3660 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Mancusi Sergio Massimo. Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1
Loreni Laura
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.All'odierna udienza di discussione, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., la parte ricorrente concludeva perché fosse riconosciuto lo status di invalido civile ex art. 1 Legge 18/80 ai fini dell'erogazione della indennità di accompagnamento, nonché del diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 118/71; oltre al riconoscimento dello status di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/92, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la CP_1 fondatezza della domanda, avendo il CTU accertato la carenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni richieste.
2. La domanda non può essere accolta.
3. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione
1 sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
4. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, come risultanti dalla certificazione specialistica in atti. Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'erogazione della indennità di accompagnamento, nonché della pensione di inabilità e per il riconoscimento dello status di handicap grave. In particolare, il consulente tecnico d'ufficio nominato, dr.ssa dopo aver riportato Per_1 tutta la documentazione sanitaria in atti, ha rilevato all'esame obiettivo:
“Arti inferiori: non è possibile esaminare la motilita' del ginocchio destro in quanto è presente medicazione da recente artroscopia. Collo piede – piede: motilita' conservata. A sinistra: marcata alterazione del profilo anatomico, scroscio articolare grossolano alla mobilizzazione. L'esame della motilita' fa rilevare una estensione limitata ai gradi estremi, una flessione con arresto a 90°. Collo piede piede: motilità conservata. Rachide: marcata riduzione della lordosi cervicale e lombare. L'esame della motilita' fa rilevare una limitazione di un terzo della flesso estensione, rotazione ed inclinazione del tratto cervicale, un deficit di un terzo della motilita' del tronco. Esame neurologico: nella norma. Esame psichico: soggetto lucido ed orientato, si esprime con linguaggio e mimica adeguati. Non sono presenti deficit della memoria recente e passata. Denuncia ansia e depressione del tono dell'umore”. Nelle considerazioni medico legali ha rilevato che: “L'esame della documentazione consente di rilevare che la signora è un soggetto obeso (indice di massa Pt_1 corporea pari a 33,98 – obesità di grado I); presenta ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico, patologia degenerativo artrosica a localizzazione poliarticolare con limitazione funzionale. Presenta inoltre un disturbo depressivo ansioso ad andamento ricorrente di entità medio grave endo – reattivo a condizioni mediche invalidanti. Le patologie descritte riducono la capacità lavorativa generica della perizianda in misura dell'ottanta per cento.
2 Per quanto riguarda la valutazione dell'handicap la condizione di “gravità” viene specificata come una riduzione che comporta un “intervento assistenziale permanente, continuativo e globale” La condizione della perizianda non è inquadrabile nell'handicap grave;
la signora presenta patologie che sono causa di difficoltà di integrazione lavorativa tali da Pt_1 determinare un processo di svantaggio sociale”. Il Ctu ha quindi diagnosticato una: “cardiopatia iperntensiva: 45%, Disturbo depressivo ansioso ad andamento ricorrente di entità medio grave endoreattivo a condizioni mediche invalidanti: 31%, Per quanto riguarda l'obesità l'indice di massa corporea è pari a 33,98 (obesità di grado 1) e non raggiunge il 35 – 40, indicato nella Tabella per la valutazione di obesità con complicanze artrosiche.
Per quanto riguarda la limitazione della motilita' del ginocchio bilateralmente:
Considerando una limitazione bilaterale di un terzo della flessione: 20%;
Per quanto riguarda la limitazione funzionale della motilita' del rachide pari ad un terzo: 25%; Deficit funzionale della motilità della spalla destra di un terzo: 10%”, concludendo che:
“La valutazione della riduzione della capacità lavorativa generica è pari all'ottanta per cento. La perizianda è portatrice di Handicap lieve. Per quanto riguarda il consolidamento del complesso invalidante, si ritiene che coincida con la data della domanda: 30.11.2021. Si propone revisione a due anni”.
5. L'elaborato peritale appare sufficientemente descrittivo delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e dalla documentazione medica in atti. Rispetto agli apprezzamenti contenuti nella perizia e nei successivi chiarimenti, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni. Infatti la parte ricorrente esprime delle doglianze di carattere generico, senza specifico riferimento alla documentazione sanitaria ovvero alle evidenze cliniche che attesterebbero la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste;
le contestazioni alla consulenza si appalesano quindi generiche, non risultando specifici rilievi critici che traggano alimento dalla documentazione medica prodotta e che segnalino incongruenze tra quanto da essa si desume e la valutazione espressa dal consulente. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la
3 fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
6.Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
7. Le spese di lite (sia con riferimento alla fase ATPO che di merito) seguono la soccombenza (attesa la mancata produzione della dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. nonostante i rinvii all'uopo assegnati) e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, in considerazione del valore della causa (fase ATP pari ad € 960,00 attesa la decurtazione del 20% e fase di merito – cause di previdenza, indeterminabile - complessità bassa) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di (R.G. 3660/2023), ogni contraria domanda, eccezione e
[...] CP_1 difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.413,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Latina,19/02/2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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