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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/01/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 14.06.2024 al n. 3183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Esposito, giusta procura in atti, ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Volla (NA) alla Via Palazziello 8L presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nata Napoli (NA) il 24.11.1986, codice fiscale , CP_1 C.F._2
residente in [...] sc. U;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 27.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.06.2024, il sig. premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con la signora in Acerra (NA) il 05.04.2018 (atto n. 14 – 1 - Anno 2018) CP_1 e che dalla loro unione non nascevano figli, esponeva che il Tribunale di Nola con decreto n. cronol.
74/2020, emesso il 28.10.2019, omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Assumeva, altresì, il ricorrente, che la procedura r.g. n. 2962/2020 avente ad oggetto divorzio – scioglimento del matrimonio instauratosi a mezzo ricorso depositato in data 05.06.2020 innanzi al
Tribunale di Nola veniva archiviata in data 08.03.2021.
Sulla scorta delle predette deduzioni instava per la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza nulla stabilire a titolo di assegno divorzile.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 27.01.2025, il ricorrente confermava la volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio.
Il Giudice, a questo punto, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva in CP_1
giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra le parti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Nola in data 28.10.2019.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Acerra (NA) in data 05.04.2018 (atto n.
14 - 1 - Anno 2018);
c) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 14.06.2024 al n. 3183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: DIVORZIO – SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
TRA
, nato ad [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Esposito, giusta procura in atti, ed C.F._1
elettivamente domiciliato in Volla (NA) alla Via Palazziello 8L presso lo studio di questi;
RICORRENTE
CONTRO
, nata Napoli (NA) il 24.11.1986, codice fiscale , CP_1 C.F._2
residente in [...] sc. U;
RESISTENTE CONTUMACE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 27.01.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.06.2024, il sig. premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con la signora in Acerra (NA) il 05.04.2018 (atto n. 14 – 1 - Anno 2018) CP_1 e che dalla loro unione non nascevano figli, esponeva che il Tribunale di Nola con decreto n. cronol.
74/2020, emesso il 28.10.2019, omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Assumeva, altresì, il ricorrente, che la procedura r.g. n. 2962/2020 avente ad oggetto divorzio – scioglimento del matrimonio instauratosi a mezzo ricorso depositato in data 05.06.2020 innanzi al
Tribunale di Nola veniva archiviata in data 08.03.2021.
Sulla scorta delle predette deduzioni instava per la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza nulla stabilire a titolo di assegno divorzile.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio.
All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 27.01.2025, il ricorrente confermava la volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio.
Il Giudice, a questo punto, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di la quale non si costituiva in CP_1
giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso.
Va poi precisato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n.
11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Tanto brevemente premesso in fatto, va certamente accolta la domanda di scioglimento del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra le parti. Agli atti è stato, altresì, versato il decreto di omologazione della separazione personale dei coniugi emesso dal
Tribunale di Nola in data 28.10.2019.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì il ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno, e perciò non più ripristinabile, quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Nulla per le spese in considerazione della natura della controversia e della contumacia della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di;
CP_1
b) pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Acerra (NA) in data 05.04.2018 (atto n.
14 - 1 - Anno 2018);
c) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)