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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/12/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 646/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 646/2024, promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale difensore di sé medesimo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Laila Curi, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: controversia in materia di liquidazione onorari e diritti di avvocato ex art. 14 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale della udienza dell'1.12.25.
pagina 1 di 8 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 del 31.05.2024, l'Avv. a agito nei Parte_1 confronti di al fine di ottenere il pagamento dei compensi dovutigli in virtù del CP_1 mandato professionale svolto, in favore di quest'ultimo, nella causa di primo grado (n. 1717/2017
R.G.), svoltasi innanzi al Giudice di Pace di Chieti, di opposizione ad un decreto ingiuntivo di importo di €. 2494,3 emesso a carico di quest'ultimo ed in favore di e nel consequenziale Controparte_2 giudizio di appello n. 2238/2018 R.G. celebratosi innanzi al Tribunale di Chieti, avverso la sentenza di
I cure che aveva rigettato la predetta opposizione.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: a) di avere assistito e difeso il nei CP_1 summenzionati giudizi di I grado e di II grado, sino alla revoca del mandato, sopravvenuta il 4.9.19, nella pendenza del gravame;
b) di avere maturato, a fronte della attività prestata, compensi per complessivi €. 3.839,34, come da note spese prodotte;
c) di avere ricevuto acconti per complessivi €.
800,00; d) di avere promosso infruttuosamente, per il pagamento delle proprie spettanze economiche – pari, al netto degli acconti versatigli, ad € 3.039,34 – un procedimento di mediazione e un tentativo di negoziazione;
e) di avere già proposto analoga domanda di pagamento dinanzi al Giudice di Pace di
Chieti nella causa n. 1640/2023 R.G., dichiarata inammissibile con sentenza n. 129/2024, in quanto non introdotta secondo il rito “speciale” di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/2021.
2. Il nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda, deducendo, in sintesi e per quanto di interesse: aa) di aver saldato, in contanti e in più riprese, il debito relativo ad entrambi i gradi di giudizio;
bb) che il credito vantato dal ricorrente doveva considerarsi presuntivamente prescritto, in ragione del lasso di tempo trascorso;
cc) che, in ogni caso e con riguardo al secondo grado di giudizio, l'accertato versamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 800,00 doveva considerarsi satisfattivo, in ragione del fatto che, a causa della intervenuta revoca del mandato, l'Avv. aveva svolto solo l'attività introduttiva del procedimento di Pt_1 gravame, sicché in subordine il credito doveva considerarsi parzialmente prescritto.
3. Nel corso del processo, articolatosi nelle fasi di trattazione e istruttoria documentale e orale attraverso l'interrogatorio formale del resistente, con ordinanza dell'8.02.2025 è stata dichiarata inammissibile, in quanto formulata su circostanze sfavorevoli alla controparte, l'istanza di giuramento decisorio di parte ricorrente ed è stata rigettata, in quanto tardiva, l'istanza del resistente di produzione pagina 2 di 8 di un documento. Con la medesima ordinanza le parti sono state autorizzate al deposito di una memoria conclusiva.
4. Dopo la udienza di discussione dell'1.12.25, la causa giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La domanda del ricorrente è fondata, per le ragioni di seguito indicate.
6. Costituisce fatto pacifico e documentale quello per cui l'Avv. svolse prestazioni Pt_1 professionali, su mandato ed in favore del nella causa n. 1717/2017 R.G. del Giudice di CP_1
Pace di Chieti – di opposizione al decreto ingiuntivo n. 209/2017 – e nel successivo appello n.
2238/2018 R.G. del Tribunale di Chieti, avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 282/2018 (cfr. la documentazione in atti).
7. È altresì acclarato che, in pendenza del suddetto appello, il revocò il mandato all'Avv. CP_1 con comunicazione a mezzo pec del 4.09.2019 (cfr. la documentazione in atti). Pt_1
8. Il ha eccepito, in via principale, la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2957 c.c. del CP_1 credito del ricorrente e – in quest'ambito – la inesistenza di atti interruttivi della prescrizione (cfr. il ricorso: “[…] Pur avendo già saldato il compenso di entrambi i gradi, brevi manu e in contanti in più riprese, essendo decorsi anni dalla chiusura dei giudizi sopramenzionati, lo scrivente legale non può che eccepire l'avvenuta prescrizione del presunto credito vantato dal ricorrente. Sono infatti intercorsi ben 6 anni dalla sentenza del Giudice di Pace di Chieti n. 282/2018, depositata in data 4.5.2018 e dal giudizio di secondo grado introdotto nel 2018 al n. RG 2238/2018 nel quale è intervenuta la revoca del mandato in data 4.9.2019. Anche la pec di sollecito allegata al presente giudizio e inviata peraltro non al Sig. personalmente ma all'Avv. UZ, è stata inviata in data 28.10.2021, quindi 5 CP_1 mesi dopo l'avvenuta prescrizione triennale. Né dunque possono considerarsi eventi interruttivi
l'istanza di mediazione del 7.6.2023 né l'invito alla negoziazione del 21.7.23 sopravvenuti anni dopo
l'intervenuta prescrizione. […] Come già aveva detto la stessa Cassazione (ordinanza n. 4438/20; depositata il 20 febbraio), ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., la prescrizione presuntiva dei compensi degli avvocati decorre dalla decisione della lite, e per gli affari non terminati, dall'ultima prestazione […])”.
pagina 3 di 8 9. Tale eccezione deve essere rigettata, ai sensi dell'art. 2959 c.c., in quanto sollevata in modo incompatibile con le ulteriori eccezioni e difese formulate in giudizio dal resistente.
10. Giova al riguardo sottolineare che, ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., “il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni”.
La norma “si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
15665 del 05/06/2023). In particolare, la prescrizione presuntiva in questione “si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017).
11. L'art. 2959 c.c. (Ammissioni di colui che oppone la prescrizione) stabilisce che “l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. ha comunque ammesso in giudizio che la obbligazione non è stata estinta”.
Posto che “l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, […] di essa non può avvalersi il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7527 del
15/05/2012).
Pertanto, “l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art.
2959 cod. civ. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, oppure sostenga di aver soddisfatto il creditore con riferimento ad un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello oggetto della controversia, giacché le contestazioni sul "quantum debeatur" ridondano per la differenza sull'"an debeatur" e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14927 del
21/06/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21107 del 02/10/2009; Cass. n. 10332/1993).
Di conseguenza, “l'eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza, poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che
l'obbligazione non è stata estinta;
in tal caso l'eccezione di prescrizione presuntiva va disattesa (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 15665 del 05/06/2023; Cass. 17595/2019; Cass. 2977/2016; Cass. 26986/2013;
pagina 4 di 8 Cass. 23751/2018). “L'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma richiesta (Cass. 31105/2001; Cass. 9467/2001; Cass. 4015/2002; 12771/2012;
Cass. 11911/2014; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15665 del 05/06/2023).
Pertanto, anche “l'eccezione di compensazione dedotta in via subordinata determina il rigetto di quella di prescrizione presuntiva proposta in via principale in quanto costituisce implicita ammissione dell'esistenza del debito” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 2970 del 31/01/2019).
12. Nella specie, il pur avendo eccepito in via preliminare l'eccezione di prescrizione CP_1 presuntiva del credito rivendicato dalla controparte, ha poi eccepito, in via subordinata, sia la prescrizione parziale presuntiva del predetto credito (in particolare, della parte di esso relativa alle prestazioni rese dal difensore nel giudizio di I grado), sia la infondatezza della pretesa di quest'ultimo relativa ai compensi rivendicati per le attività svolte nel giudizio di II grado, assumendo, al riguardo, la eccessività delle somme a tale titolo pretese e la natura satisfattiva dell'importo di €. 800,00 versatogli per le prestazioni rese in sede di gravame (cfr. la comparsa di costituzione: “[…] Anche volendo sostenere che la lettera di sollecito in data 28.10.2021 abbia interrotto la prescrizione, anche se non inviata personalmente al Sig. il compenso dell'Avv. per il secondo grado di giudizio CP_1 Pt_1 andrebbe sicuramente ridimensionato, considerato che ha svolto esclusivamente la fase introduttiva nel 2018, sino alla revoca nel 2019. […] Per tali motivi, essendo sicuramente prescritto il diritto al compenso per il primo grado di giudizio, considerato che nel secondo grado l'Avv. ha svolto Pt_1 esclusivamente l'attività introduttiva ed ha dichiarato di aver ricevuto in acconto la somma di €
800,00, tale versamento dovrebbe essere considerato esaustivo e la domanda rigettata. Se infatti si considerano le tabelle dei parametri per la liquidazione dei compensi, per un giudizio dinanzi al
Tribunale civile del valore di 2.494,00 la liquidazione del compenso per fase di studio e fase introduttiva va da € 426,00 ad € 850. Per i suesposti motivi in fatto ed in diritto il Sig. CP_1 chiede […] In via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale del credito vantato dal ricorrente e considerare esaustivo il compenso di € 800,00 già accertato come incassato per espressa dichiarazione dell'Avv. ). Parte_1
Si tratta, tuttavia, di eccezioni e difese che – seppur sollevate in via subordinata alla eccezione di prescrizione presuntiva del credito di controparte – risultano incompatibili con quest'ultima, in quanto contengono tanto la ammissione implicita del mancato pagamento dell'intero credito rivendicato dal pagina 5 di 8 professionista, quanto la contestazione del quantum di esso, come rivendicato dal difensore (nella misura di €. 2234,00) per il giudizio di II grado.
12.1 Del resto, il – anche in sede di interrogatorio formale – pur negando di avere versato CP_1 all'Avv. oltanto gli acconti da questo indicati (per complessivi €. 800,00) - si è limitato Pt_1 ad affermare di avere “versato di più” (rispetto ai predetti 800,00 euro), senza, tuttavia, mai sostenere di avergli corrisposto l'intera somma (pari ad €. 3.839,34) da quello rivendicata a credito e per la quale
è stata sollevata l'eccezione di prescrizione presuntiva (cfr. il verbale della udienza del 5.12.24: “2)
Vero che il Sig. non ha provveduto al pagamento a saldo delle somme quali esposte nella CP_1 ricostruzione prodotta che si rammostra;
non è vero, io l'avvocato l'ho saldato;
ho fatto un assegno di mille euro che ho ritrovato dopo tanti anni ed è stato depositato nella causa;
mentre di altri pagamenti che ho fatto non ho ritrovato l'assegno e la ricevuta dei contanti dati, sono passati tutti questi anni. 3)
Vero che il Sig. a fronte delle spese e compensi dovuti al ricorrente ha versato unicamente gli CP_1 importi di cui alla ricostruzione prodotta che si rammostra? Non è vero, sicuramente ho versato di più”).
13. La pretesa creditoria dell'Avv. oltre a non essere prescritta, è anche pienamente Pt_1 fondata.
13.1 Per quel che riguarda i compensi rivendicati dal ricorrente (nella misura di Euri 1.604,94, accessori compresi) per le prestazioni professionali svolte nel giudizio di I grado, innanzi al Giudice di
Pace, è sufficiente rilevare, a dimostrazione della fondatezza della relativa pretesa, che:
-) il ricorrente ha documentato le attività processuali svolte nel predetto giudizio;
-) il ricorrente ha quantificato i predetti compensi nei parametri tabellari medi delle cause di I grado innanzi al Giudice di Pace di valore pari a quello oggetto di causa (cfr. la nota spese);
-) il resistente non ha mosso alcuna contestazione, tanto meno specifica, in ordine nè all'an, nè al quantum di tale pretesa.
13.2 Per quel che concerne i compensi rivendicati dal ricorrente (nella misura di €. 2234,00, accessori compresi) per le ulteriori attività professionali svolte nel giudizio di II grado, innanzi al Tribunale di
Chieti, essi sono stati quantificati applicando i parametri tabellari medi delle cause di II grado innanzi al Tribunale di valore pari a quello oggetto di causa, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria (cfr. la nota spese).
pagina 6 di 8 Al riguardo, la prima delle due argomentazioni difensore sollevate dal resistente a tale quantificazione
(l'avere l'Avv. diritto ai compensi “per la sola attività introduttiva”) è palesemente Pt_1 infondata: è infatti documentato che il primo ha svolto le attività di studio relative alla proposizione del gravame, l'attività introduttiva (predisposizione e presentazione dell'atto di appello e della relativa notifica), così come l'attività di trattazione alla prima udienza dell'1.4.19, tutte attività anteriori alla sopravvenuta revoca del mandato difensivo, intervenuta a settembre 2019.
E' infondata anche la seconda ed ultima argomentazione difensiva del resistente (l'avere l'Avv.
“dichiarato di aver ricevuto in acconto la somma di € 800,00” per le attività svolte in II Pt_1 grado): infatti, il ricorrente non ha mai reso una tale dichiarazione, bensì ha dedotto la diversa circostanza di avere ricevuto - in relazione all'ammontare complessivo dei compensi di cui è causa - acconti per complessivi €. 800,00 (“di cui euro 100,00 in data 17/01/2018, €. 500,00 nel novembre
2018 ed euro 200,00 in data 6/12/2018”), acconti che lo stesso ha già ritualmente detratto dall'importo dei compensi maturati (pari a complessivi €. 3839,34).
14. Pertanto ed in conclusione, il resistente deve essere condannato al pagamento in favore del resistente della somma di €. 3.039,94, oltre (sulla parte del credito in linea capitale) agli interessi di mora ex art. 2 c. 1 lett. c, 4 e 5 del Decr. Legislativo n. 231/2002 dal perfezionamento della notifica verso quest'ultimo del ricorso innanzi al Giudice di Pace (atto idoneo a costituirlo in mora) sino al saldo. La mora non può invece decorrere dalla pec del 28.10.21 che l'Avv. rivolse all'Avv. Pt_1
UZ (all'epoca, nuovo legale del al solo fine di avere in restituzione il proprio CP_1 fascicolo di parte della causa.
15. La liquidazione delle spese del presente giudizio segue, ex lege, la soccombenza del resistente, con liquidazione come da dispositivo e, quanto ai compensi, nei parametri tabellari medi delle cause di valore pari al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 646/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 7 di 8 RIGETTA
l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
ACCERTA che il resistente è debitore del ricorrente – per le causali di cui in motivazione - della somma di €
3.039,34, oltre accessori.
Per l'effetto
ND il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.039,34, oltre interessi moratori - sulla parte del debito in linea capitale - al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, dal dì del perfezionamento della notifica verso quest'ultimo del ricorso innanzi al Giudice di Pace del 6.10.23, in atti, sino al saldo.
RIGETTA
ogni altra eccezione.
ND il resistente alla rifusione delle spese di questo giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in €. 146,55 per spese ed €. 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% sul predetto compenso, oltre ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 29.12.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del popolo italiano
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Falco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 646/2024, promossa da:
(C.F.: ), in proprio e quale difensore di sé medesimo, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Laila Curi, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: controversia in materia di liquidazione onorari e diritti di avvocato ex art. 14 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale della udienza dell'1.12.25.
pagina 1 di 8 SINTESI DEL FATTO E DELLE QUESTONI RILEVANTI AI FINI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 14 D. Lgs. 150/2011 del 31.05.2024, l'Avv. a agito nei Parte_1 confronti di al fine di ottenere il pagamento dei compensi dovutigli in virtù del CP_1 mandato professionale svolto, in favore di quest'ultimo, nella causa di primo grado (n. 1717/2017
R.G.), svoltasi innanzi al Giudice di Pace di Chieti, di opposizione ad un decreto ingiuntivo di importo di €. 2494,3 emesso a carico di quest'ultimo ed in favore di e nel consequenziale Controparte_2 giudizio di appello n. 2238/2018 R.G. celebratosi innanzi al Tribunale di Chieti, avverso la sentenza di
I cure che aveva rigettato la predetta opposizione.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto: a) di avere assistito e difeso il nei CP_1 summenzionati giudizi di I grado e di II grado, sino alla revoca del mandato, sopravvenuta il 4.9.19, nella pendenza del gravame;
b) di avere maturato, a fronte della attività prestata, compensi per complessivi €. 3.839,34, come da note spese prodotte;
c) di avere ricevuto acconti per complessivi €.
800,00; d) di avere promosso infruttuosamente, per il pagamento delle proprie spettanze economiche – pari, al netto degli acconti versatigli, ad € 3.039,34 – un procedimento di mediazione e un tentativo di negoziazione;
e) di avere già proposto analoga domanda di pagamento dinanzi al Giudice di Pace di
Chieti nella causa n. 1640/2023 R.G., dichiarata inammissibile con sentenza n. 129/2024, in quanto non introdotta secondo il rito “speciale” di cui all'art. 14 del D. Lgs. 150/2021.
2. Il nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha contestato la fondatezza della CP_1 domanda, deducendo, in sintesi e per quanto di interesse: aa) di aver saldato, in contanti e in più riprese, il debito relativo ad entrambi i gradi di giudizio;
bb) che il credito vantato dal ricorrente doveva considerarsi presuntivamente prescritto, in ragione del lasso di tempo trascorso;
cc) che, in ogni caso e con riguardo al secondo grado di giudizio, l'accertato versamento, in favore del ricorrente, della somma di €. 800,00 doveva considerarsi satisfattivo, in ragione del fatto che, a causa della intervenuta revoca del mandato, l'Avv. aveva svolto solo l'attività introduttiva del procedimento di Pt_1 gravame, sicché in subordine il credito doveva considerarsi parzialmente prescritto.
3. Nel corso del processo, articolatosi nelle fasi di trattazione e istruttoria documentale e orale attraverso l'interrogatorio formale del resistente, con ordinanza dell'8.02.2025 è stata dichiarata inammissibile, in quanto formulata su circostanze sfavorevoli alla controparte, l'istanza di giuramento decisorio di parte ricorrente ed è stata rigettata, in quanto tardiva, l'istanza del resistente di produzione pagina 2 di 8 di un documento. Con la medesima ordinanza le parti sono state autorizzate al deposito di una memoria conclusiva.
4. Dopo la udienza di discussione dell'1.12.25, la causa giunge alla odierna decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. La domanda del ricorrente è fondata, per le ragioni di seguito indicate.
6. Costituisce fatto pacifico e documentale quello per cui l'Avv. svolse prestazioni Pt_1 professionali, su mandato ed in favore del nella causa n. 1717/2017 R.G. del Giudice di CP_1
Pace di Chieti – di opposizione al decreto ingiuntivo n. 209/2017 – e nel successivo appello n.
2238/2018 R.G. del Tribunale di Chieti, avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 282/2018 (cfr. la documentazione in atti).
7. È altresì acclarato che, in pendenza del suddetto appello, il revocò il mandato all'Avv. CP_1 con comunicazione a mezzo pec del 4.09.2019 (cfr. la documentazione in atti). Pt_1
8. Il ha eccepito, in via principale, la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2957 c.c. del CP_1 credito del ricorrente e – in quest'ambito – la inesistenza di atti interruttivi della prescrizione (cfr. il ricorso: “[…] Pur avendo già saldato il compenso di entrambi i gradi, brevi manu e in contanti in più riprese, essendo decorsi anni dalla chiusura dei giudizi sopramenzionati, lo scrivente legale non può che eccepire l'avvenuta prescrizione del presunto credito vantato dal ricorrente. Sono infatti intercorsi ben 6 anni dalla sentenza del Giudice di Pace di Chieti n. 282/2018, depositata in data 4.5.2018 e dal giudizio di secondo grado introdotto nel 2018 al n. RG 2238/2018 nel quale è intervenuta la revoca del mandato in data 4.9.2019. Anche la pec di sollecito allegata al presente giudizio e inviata peraltro non al Sig. personalmente ma all'Avv. UZ, è stata inviata in data 28.10.2021, quindi 5 CP_1 mesi dopo l'avvenuta prescrizione triennale. Né dunque possono considerarsi eventi interruttivi
l'istanza di mediazione del 7.6.2023 né l'invito alla negoziazione del 21.7.23 sopravvenuti anni dopo
l'intervenuta prescrizione. […] Come già aveva detto la stessa Cassazione (ordinanza n. 4438/20; depositata il 20 febbraio), ai sensi dell'art. 2957, comma 2, c.c., la prescrizione presuntiva dei compensi degli avvocati decorre dalla decisione della lite, e per gli affari non terminati, dall'ultima prestazione […])”.
pagina 3 di 8 9. Tale eccezione deve essere rigettata, ai sensi dell'art. 2959 c.c., in quanto sollevata in modo incompatibile con le ulteriori eccezioni e difese formulate in giudizio dal resistente.
10. Giova al riguardo sottolineare che, ai sensi dell'art. 2956 n. 2 c.c., “il diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese si prescrive nel termine di tre anni”.
La norma “si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n.
15665 del 05/06/2023). In particolare, la prescrizione presuntiva in questione “si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017).
11. L'art. 2959 c.c. (Ammissioni di colui che oppone la prescrizione) stabilisce che “l'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli artt. 2954, 2955 e 2956 c.c. ha comunque ammesso in giudizio che la obbligazione non è stata estinta”.
Posto che “l'eccezione di prescrizione presuntiva implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella misura richiesta dal creditore, […] di essa non può avvalersi il debitore che sostenga di aver estinto l'obbligazione mediante il pagamento di una somma minore di quella domandata, poiché in tal modo egli nega parzialmente l'originaria esistenza del credito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7527 del
15/05/2012).
Pertanto, “l'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che a norma dell'art.
2959 cod. civ. impedisce l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di aver pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, oppure sostenga di aver soddisfatto il creditore con riferimento ad un rapporto di contenuto ridotto rispetto a quello oggetto della controversia, giacché le contestazioni sul "quantum debeatur" ridondano per la differenza sull'"an debeatur" e implicano, quindi, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14927 del
21/06/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 21107 del 02/10/2009; Cass. n. 10332/1993).
Di conseguenza, “l'eccezione è incompatibile con le difese che presuppongono il mancato pagamento del credito o la sua stessa sussistenza, poiché in tal modo si ammette, implicitamente, che
l'obbligazione non è stata estinta;
in tal caso l'eccezione di prescrizione presuntiva va disattesa (Cass.
Sez. 2, Ordinanza n. 15665 del 05/06/2023; Cass. 17595/2019; Cass. 2977/2016; Cass. 26986/2013;
pagina 4 di 8 Cass. 23751/2018). “L'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva) può risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma richiesta (Cass. 31105/2001; Cass. 9467/2001; Cass. 4015/2002; 12771/2012;
Cass. 11911/2014; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 15665 del 05/06/2023).
Pertanto, anche “l'eccezione di compensazione dedotta in via subordinata determina il rigetto di quella di prescrizione presuntiva proposta in via principale in quanto costituisce implicita ammissione dell'esistenza del debito” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 2970 del 31/01/2019).
12. Nella specie, il pur avendo eccepito in via preliminare l'eccezione di prescrizione CP_1 presuntiva del credito rivendicato dalla controparte, ha poi eccepito, in via subordinata, sia la prescrizione parziale presuntiva del predetto credito (in particolare, della parte di esso relativa alle prestazioni rese dal difensore nel giudizio di I grado), sia la infondatezza della pretesa di quest'ultimo relativa ai compensi rivendicati per le attività svolte nel giudizio di II grado, assumendo, al riguardo, la eccessività delle somme a tale titolo pretese e la natura satisfattiva dell'importo di €. 800,00 versatogli per le prestazioni rese in sede di gravame (cfr. la comparsa di costituzione: “[…] Anche volendo sostenere che la lettera di sollecito in data 28.10.2021 abbia interrotto la prescrizione, anche se non inviata personalmente al Sig. il compenso dell'Avv. per il secondo grado di giudizio CP_1 Pt_1 andrebbe sicuramente ridimensionato, considerato che ha svolto esclusivamente la fase introduttiva nel 2018, sino alla revoca nel 2019. […] Per tali motivi, essendo sicuramente prescritto il diritto al compenso per il primo grado di giudizio, considerato che nel secondo grado l'Avv. ha svolto Pt_1 esclusivamente l'attività introduttiva ed ha dichiarato di aver ricevuto in acconto la somma di €
800,00, tale versamento dovrebbe essere considerato esaustivo e la domanda rigettata. Se infatti si considerano le tabelle dei parametri per la liquidazione dei compensi, per un giudizio dinanzi al
Tribunale civile del valore di 2.494,00 la liquidazione del compenso per fase di studio e fase introduttiva va da € 426,00 ad € 850. Per i suesposti motivi in fatto ed in diritto il Sig. CP_1 chiede […] In via subordinata accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale del credito vantato dal ricorrente e considerare esaustivo il compenso di € 800,00 già accertato come incassato per espressa dichiarazione dell'Avv. ). Parte_1
Si tratta, tuttavia, di eccezioni e difese che – seppur sollevate in via subordinata alla eccezione di prescrizione presuntiva del credito di controparte – risultano incompatibili con quest'ultima, in quanto contengono tanto la ammissione implicita del mancato pagamento dell'intero credito rivendicato dal pagina 5 di 8 professionista, quanto la contestazione del quantum di esso, come rivendicato dal difensore (nella misura di €. 2234,00) per il giudizio di II grado.
12.1 Del resto, il – anche in sede di interrogatorio formale – pur negando di avere versato CP_1 all'Avv. oltanto gli acconti da questo indicati (per complessivi €. 800,00) - si è limitato Pt_1 ad affermare di avere “versato di più” (rispetto ai predetti 800,00 euro), senza, tuttavia, mai sostenere di avergli corrisposto l'intera somma (pari ad €. 3.839,34) da quello rivendicata a credito e per la quale
è stata sollevata l'eccezione di prescrizione presuntiva (cfr. il verbale della udienza del 5.12.24: “2)
Vero che il Sig. non ha provveduto al pagamento a saldo delle somme quali esposte nella CP_1 ricostruzione prodotta che si rammostra;
non è vero, io l'avvocato l'ho saldato;
ho fatto un assegno di mille euro che ho ritrovato dopo tanti anni ed è stato depositato nella causa;
mentre di altri pagamenti che ho fatto non ho ritrovato l'assegno e la ricevuta dei contanti dati, sono passati tutti questi anni. 3)
Vero che il Sig. a fronte delle spese e compensi dovuti al ricorrente ha versato unicamente gli CP_1 importi di cui alla ricostruzione prodotta che si rammostra? Non è vero, sicuramente ho versato di più”).
13. La pretesa creditoria dell'Avv. oltre a non essere prescritta, è anche pienamente Pt_1 fondata.
13.1 Per quel che riguarda i compensi rivendicati dal ricorrente (nella misura di Euri 1.604,94, accessori compresi) per le prestazioni professionali svolte nel giudizio di I grado, innanzi al Giudice di
Pace, è sufficiente rilevare, a dimostrazione della fondatezza della relativa pretesa, che:
-) il ricorrente ha documentato le attività processuali svolte nel predetto giudizio;
-) il ricorrente ha quantificato i predetti compensi nei parametri tabellari medi delle cause di I grado innanzi al Giudice di Pace di valore pari a quello oggetto di causa (cfr. la nota spese);
-) il resistente non ha mosso alcuna contestazione, tanto meno specifica, in ordine nè all'an, nè al quantum di tale pretesa.
13.2 Per quel che concerne i compensi rivendicati dal ricorrente (nella misura di €. 2234,00, accessori compresi) per le ulteriori attività professionali svolte nel giudizio di II grado, innanzi al Tribunale di
Chieti, essi sono stati quantificati applicando i parametri tabellari medi delle cause di II grado innanzi al Tribunale di valore pari a quello oggetto di causa, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria (cfr. la nota spese).
pagina 6 di 8 Al riguardo, la prima delle due argomentazioni difensore sollevate dal resistente a tale quantificazione
(l'avere l'Avv. diritto ai compensi “per la sola attività introduttiva”) è palesemente Pt_1 infondata: è infatti documentato che il primo ha svolto le attività di studio relative alla proposizione del gravame, l'attività introduttiva (predisposizione e presentazione dell'atto di appello e della relativa notifica), così come l'attività di trattazione alla prima udienza dell'1.4.19, tutte attività anteriori alla sopravvenuta revoca del mandato difensivo, intervenuta a settembre 2019.
E' infondata anche la seconda ed ultima argomentazione difensiva del resistente (l'avere l'Avv.
“dichiarato di aver ricevuto in acconto la somma di € 800,00” per le attività svolte in II Pt_1 grado): infatti, il ricorrente non ha mai reso una tale dichiarazione, bensì ha dedotto la diversa circostanza di avere ricevuto - in relazione all'ammontare complessivo dei compensi di cui è causa - acconti per complessivi €. 800,00 (“di cui euro 100,00 in data 17/01/2018, €. 500,00 nel novembre
2018 ed euro 200,00 in data 6/12/2018”), acconti che lo stesso ha già ritualmente detratto dall'importo dei compensi maturati (pari a complessivi €. 3839,34).
14. Pertanto ed in conclusione, il resistente deve essere condannato al pagamento in favore del resistente della somma di €. 3.039,94, oltre (sulla parte del credito in linea capitale) agli interessi di mora ex art. 2 c. 1 lett. c, 4 e 5 del Decr. Legislativo n. 231/2002 dal perfezionamento della notifica verso quest'ultimo del ricorso innanzi al Giudice di Pace (atto idoneo a costituirlo in mora) sino al saldo. La mora non può invece decorrere dalla pec del 28.10.21 che l'Avv. rivolse all'Avv. Pt_1
UZ (all'epoca, nuovo legale del al solo fine di avere in restituzione il proprio CP_1 fascicolo di parte della causa.
15. La liquidazione delle spese del presente giudizio segue, ex lege, la soccombenza del resistente, con liquidazione come da dispositivo e, quanto ai compensi, nei parametri tabellari medi delle cause di valore pari al decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 646/2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
pagina 7 di 8 RIGETTA
l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente.
ACCERTA che il resistente è debitore del ricorrente – per le causali di cui in motivazione - della somma di €
3.039,34, oltre accessori.
Per l'effetto
ND il resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 3.039,34, oltre interessi moratori - sulla parte del debito in linea capitale - al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231/2002, dal dì del perfezionamento della notifica verso quest'ultimo del ricorso innanzi al Giudice di Pace del 6.10.23, in atti, sino al saldo.
RIGETTA
ogni altra eccezione.
ND il resistente alla rifusione delle spese di questo giudizio sostenute dal ricorrente che liquida in €. 146,55 per spese ed €. 2.552,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15% sul predetto compenso, oltre ulteriori accessori di legge.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 29.12.25
Il Giudice
Dott. Gianluca Falco
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