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8 dicembre 2012
8 dicembre 2012
Art. 1. 1. Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174 , recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All' articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194 , recante disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, non convertite in legge.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 2012.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 14.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 245 alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, come modificato dalla presente legge:
«Art. 40. (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194 (Disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2012, n. 269.
2. All' articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , e successive modificazioni, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
3. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194 , recante disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012, non convertite in legge.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 237 del 10 ottobre 2012.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 14.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell' articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica), pubblicata nel Supplemento ordinario n. 245 alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, come modificato dalla presente legge:
«Art. 40. (Delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato). - 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilita'.
(Omissis).».
- Il decreto-legge 16 novembre 2012, n. 194 (Disposizioni integrative per assicurare la tempestivita' delle procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2012, n. 269.
Commentari • 7
- 1. Controllo sui limiti di spesa, questionario Corte dei ContiGruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 31 luglio 2019 · 16.518541
[…] Nel Comunicato stampa sul tema, la Corte ha evidenziato: La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato le linee guida e le metodologie per l'attuazione della disciplina sulla spending review, prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 174/2012, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 213/2012. […]
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