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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 13/02/2026, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 350/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM FILIPPO, Presidente
RO FABIO, Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1484/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
TA IA PA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Freguglia, 1 20100 Milano MI elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4025/2024 emessa dalla Corte di IA Tributaria Primo grado MILANO sez.
19 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682023008538826100 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante:
accogliere il presente appello e riformare, per le ragioni tutte sopra indicate, la sentenza n. 4025/24, emessa dalla Corte di IA Tributaria di primo grado di Milano, sez. 19 in data 17.5.2024, depositata il 15.10.2024, non notificata, (all.1) e per l'effetto, nelle veci del primo Giudice, accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare la Cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'Appellante in relazione alla Cartella di pagamento stessa;
- in via subordinata, ridurre l'importo richiesto con la Cartella di pagamento oggetto del presente giudizio per quanto di ragione;
- in via ulteriormente subordinata annullare o comunque ridurre l'ammontare della condanna alle spese di lite disposta dalla sentenza qui appellata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Per TA IA s.p.a.: rigettare l'appello con vittoria di spese e competenze di lite.
Per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione:
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/92;
- Dichiarare l'appello comunque infondato in fatto ed in diritto e pertanto rigettarlo in ogni sua parte confermando la sentenza di primo grado appellata;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese che dovrà essere posta a carico dell'Ente Impositore dal quale l'Agente della Riscossione dovrà essere in ogni caso garantito e manlevato;
- Condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano l'odierna appellante impugnava la cartella di pagamento dall'Agenzia delle entrate - Riscossione n. 06820230085388261000, dell'importo di € 95.737,50, notificatale il 28 novembre 2023.
Ne deduceva l'illegittimità sotto plurimi profili: per carenti indicazioni sulle ragioni del credito, sulla presupposta attività di liquidazione, che si accertava non essere mai stata formalizzata in alcun atto di imposizione dell'amministrazione finanziaria, ed inoltre sulla qualità della ricorrente di soggetto passivo;
per erroneità della somma liquidata;
per inidoneità del titolo menzionato nella cartella esattoriale, dato da una sentenza penale della Corte d'appello di Milano;
per prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria;
per asserita rinuncia al credito in ragione del ritiro di una precedente cartella di uguale importo e riferita alla medesima pretesa creditoria.
L'adita Corte di giustizia di I grado respingeva il ricorso con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
Questa premetteva che la cartella di pagamento «è fondata sulla Partita di Credito n. 8401/2023 che trae origine dalla condanna in sede penale della Dott.ssa Ricorrente_1, nel procedimento RGNR_1, definito con sentenza n. 14021/2015 del 17 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, cui è seguita sentenza 3584/2017 della Corte d'Appello di Milano Sez. Prima Penale, resa definitiva dalla Cassazione con procedimento RG Cass. 38984/2017, con cui veniva confermata la condanna, pur con una riduzione del risarcimento liquidato, da € 24.000.000,00 contemplati in primo grado ad € 4.000.000,00 in favore di Banca_1».
Dava ancora atto che in sede di esecuzione penale, su quesito dell'Ufficio recupero crediti sulla cartella esattoriale emessa in origine, il giudice d'appello (con ordinanza del 7 febbraio 2023), aveva precisato che malgrado la parziale estinzione dei reati per i quali in primo grado era stata liquidata la provvisionale di
€ 24.000.000,00 (rectius: 25.000.000,00) a favore della parte civile Banca_1, la condanna era stata confermata in appello, e così le statuizioni civili. Nondimeno, l'ufficio istante emetteva una nota integrativa con cui dava seguito al recupero nei confronti di tutti i condannati degli importi dovuti per l'imposta di registro calcolata sulla provvisionale in misura pari ad € 4.000.000, oltre al contributo unificato.
Su questa base respingeva innanzitutto l'eccezione di estinzione della pretesa creditoria per rinuncia.
Escludeva poi che fosse richiesta una «specifica motivazione» sulle ragioni della pretesa tributaria portata dalla cartella impugnata, sul rilievo che queste erano note alla contribuente.
Nessun obbligo di legge di previo avviso di liquidazione era inoltre ravvisabile. Posto che il procedimento di riscossione dell'imposta era subordinato «all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del Cancelliere dell'ufficio giudiziario», non era nemmeno applicabile il regime di decadenza previsto per l'imposta di registro dall'art. 76, comma 2, del testo unico di cui al DPR
26 aprile 1986, n. 131, ma il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del medesimo testo unico.
Inoltre, l'ammontare dell'imposta di registro liquidata a carico della ricorrente con la cartella esattoriale da essa impugnata era da considerarsi corretto. Sul punto rilevava che il danno liquidato in sede penale a favore delle parti civili era di «€ 25.000.000,00 a favore di Banca_1» e di «
€ 530.000,00 a favore di AN . Quindi, «come risulta dalla nota B 4626-2022
» sull'imponibile di € 25.530.000,00 era stata applicata l'aliquota del 3%, con imposta pari complessivamente ad € 765.900,00 «che, ripartita pro quota (pari ad 1/8) tra tutti i responsabili, equivale ad € 95.737,50», e dunque pari all'importo richiesto con la cartella esattoriale impugnata. Era per contro giudicato infondato l'assunto di parte ricorrente alla liquidazione dell'imposta in misura fissa (€ 200), dal momento che questa avrebbe dovuto applicarsi in caso di condanna generica.
Contro la sentenza di primo grado l'originaria ricorrente ha proposto appello, in resistenza del quale si sono costituiti TA IA s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello sono riproposte le censure di carente motivazione della cartella esattoriale impugnata, respinte dalla sentenza appellata sul rilievo che l'atto «non richiede una specifica motivazione in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla obbligazione di pagamento di un titolo già noto al Contribuente
». In contrario, viene dedotto che l'art. 7 dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) impone una motivazione specifica per ogni atto dell'amministrazione finanziaria, con disposizione di carattere generale applicabile anche al caso di specie, in cui peraltro diversamente da quanto supposto dalla sentenza di primo grado si sostiene non essere noto al contribuente il titolo fondante la pretesa tributaria. Si sottolinea che le informazioni contenute nella cartella sul titolo medesimo sarebbero «criptiche, indecifrabili», malgrado il ragguardevole importo richiesto in pagamento. Più nello specifico, sarebbero inidonee a chiarire i contorni della pretesa tributaria da essa portata, sulla base di «tre flebili indizi» inerenti al relativo presupposto, «vale a dire il numero 3584, la data del 26/05/2017 e l'indicazione Imposta di registro atti giudiziari»; numeri che – si precisa - «coincidono con quelli di una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano – sez. I penale, della quale la Ricorrente è parte unitamente ad altri 16 soggetti», ma che nondimeno non sarebbero sufficienti ad integrare l'obbligo di motivazione specifica enunciato dalla sopra citata disposizione dello statuto del contribuente.
Con il secondo motivo d'appello vengono riproposte le censure di carenza di prova del credito portato dalla cartella esattoriale e del suo importo. In assenza di un atto di liquidazione dell'amministrazione finanziaria non emergerebbe infatti alcun elemento relativo all'asserita imposta di registro liquidata “a debito” sulla sopra menzionata sentenza penale. Si aggiunge che da verifiche svolte presso l'ufficio recupero crediti della Corte
d'appello di Milano nell'ambito del giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento analoga a quella di cui al presente giudizio (la num. 06820230085580935000), emessa nei confronti di un'altra parte del procedimento di cui alla sentenza penale, risulterebbe che questa è stata annullata (sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano dell'8 luglio 2024, n. 3186). Quest'ultimo ufficio avrebbe peraltro riconosciuto di non avere svolto alcuna attività di liquidazione dell'imposta dovuta.
Con il terzo motivo d'appello sono riproposte le censure, di ordine subordinato, di violazione dell'art. 37 del testo unico sull'imposta di registro e dell'art. 8 della tariffa, parte I, ad esso allegata, dal cui combinato sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione del tributo le sentenze penali. Sotto un distinto ma convergente profilo si sostiene che la sentenza non avrebbe definito nemmeno parzialmente il giudizio, come «definisca, anche parzialmente, il giudizio», posto che il titolo consiste nella provvisionale liquidata dalla sentenza del Tribunale di Milano, sez. II penale, del 17 dicembre 2015, n. 14021. Il diritto derivante dalla provvisionale sarebbe peraltro prescritto nel 2021. La circostanza sarebbe ricavabile dalla stessa sentenza di primo grado, nel punto in cui dà atto che la sentenza penale d'appello è stata «resa definitiva dalla Cassazione con procedimento RG Cass. 38984/2017, con cui veniva confermata la condanna, pur con una riduzione del risarcimento liquidato, da € 24.000.000,00 contemplati in primo grado ad € 4.000.000,00 in favore di Banca_1 Erroneamente, pertanto, la medesima pronuncia di primo grado non avrebbe tratto dal rilievo ora richiamato l'infondatezza della pretesa tributaria, posto che «l'asserita imposta di registro è calcolata sull'importo totale di € 25,53 milioni, inclusa quindi anche la porzione di risarcimento ormai prescritta». In via di subordine viene pertanto chiesta l'applicazione dell'imposta sull'ammontare di € 4.000.000,00 risultante all'esito del giudizio penale. Con il quarto motivo d'appello sono riproposte le censure di violazione dell'art. 60, comma 2, del testo unico dell'imposta di registro, per assenza nella sentenza penale della Corte di appello di Milano di indicazioni concernenti «la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito», ai sensi della citata disposizione di legge. Si sostiene che la disposizione andrebbe combinata con l'art. 205, comma 2-quinquies, del testo unico sulle spese di giustizia, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui «Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà». Dal combinato disposto richiamato si ricaverebbe la regola opposta a quella invece valevole per le sentenze civili, enunciata dall'art. 57 del testo unico di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'imposizione nei confronti della ricorrente sarebbe dunque illegittima per mancanza di indicazioni della parte tenuta al risarcimento del danno. Si sottolinea al medesimo riguardo che la ricorrente non avrebbe mai usufruito «dei crediti bancari cui la condanna civile si riferisce, essendo mutui ipotecari concessi alle società coinvolte come responsabili civili, per cui nessuna responsabilità a titolo di danno può essere alla stessa ascritta (e quindi nessun debito a tale titolo può essere alla medesima imputato) e, di conseguenza, nessuna imposta di registro può essere dalla medesima dovuta
».
Con il quinto motivo d'appello vengono riproposte le censure di violazione degli artt. 54 e 76, comma 3, del testo unico dell'imposta di registro, per mancata notificazione di un previo avviso di liquidazione dell'imposta in questo caso dovuta.
Con il sesto motivo d'appello è riproposta l'eccezione di decadenza ex artt. 227-ter del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e 76, comma 2, del testo unico sull'imposta di registro. La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il termine decennale previsto invece dall'art. 78 del testo unico di cui al
DPR 26 aprile 1986, n. 131. In contrario si deduce che il termine previsto da quest'ultima disposizione riguarda i crediti dell'amministrazione finanziaria definitivamente accertati, ipotesi che nel caso di specie non ricorrerebbe.
Con il settimo motivo d'appello sono riproposte le censure con le quali si sostiene che la cartella esattoriale impugnata nel presente giudizio costituirebbe una duplicazione della medesima pretesa, già formalizzata nei confronti della ricorrente con la precedente cartella di pagamento n. 06820220025720011000, dell'importo di € 95.743,38, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il 17 gennaio 2023.
Sarebbe errato il ragionamento della sentenza di primo grado a fondamento del rigetto delle censure, incentrato sull'assunto che l'annullamento della precedente cartella, emessa a fronte della sentenza penale di primo grado non avrebbe estinto il credito erariale. In contrario si sarebbe così determinata una rinuncia per fatti concludenti;
non sarebbe inoltre dimostrato che la precedente cartella si riferisca alla provvisionale liquidata in primo grado;
inoltre sarebbe stato apoditticamente affermato che la pretesa afferisce al medesimo ente impositore, tuttavia non specificato.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Hanno carattere assorbente le censure, formulate nei motivi d'appello secondo e quinto, con le quali si deduce l'assenza di prova del credito portato dalla cartella esattoriale impugnata a causa della mancanza di un'attività di liquidazione dell'imposta di registro dovuta in ragione della condanna civile emessa in sede penale nei confronti della contribuente.
Diversamente da quanto da questa prospettato nel primo motivo d'appello, nel rispetto dello schema stabilito a livello ministeriale la cartella consente di individuare le ragioni del credito da essa portato, come peraltro risulta palese dal fatto che nei confronti di esse sono svolte puntuali censure, le quali denotano la piena consapevolezza di esse da parte della contribuente.
Nondimeno, in assenza di un'attività di liquidazione da parte dell'amministrazione finanziaria, non è possibile verificare se il credito per il quale la cartella emessa sia effettivamente esistente ed in particolare se lo sia nella misura di € 95.737,50.
Sul punto, come in precedenza esposto, la sentenza di primo grado ha accertato che l'ammontare in questione deriva dal riparto proporzionale tra i soggetti condannati in sede penale al risarcimento dei danni in favore delle banche ivi costituitesi parti civili, a titolo di provvisionale, dell'imposta di registro complessivamente dovuta, pari ad € 765.900,00. Come parimenti rilevato dalla sentenza quest'ultima a sua volta liquidata sulla base dell'imponibile di € 25.530.000,00, in applicazione della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (aliquota del 3%). A questo riguardo la pronuncia di primo grado ha ulteriormente precisato che quest'ultimo ammontare costituisce la somma della condanna al risarcimento di € 25.000.000,00 a favore della parte civile Banca_1 e di quella di € 530.000,00 a favore della AN.
Rispetto agli importi menzionati emerge tuttavia discrasia. Essa è data dal fatto che nei dispositivi delle sentenze penali da cui origina il credito tributario si fa riferimento a statuizioni civili di condanna al risarcimento dei danni in misura pari ad € 25.000.000,00 ed € 530.000,00; e nondimeno, come risulta dalla citata ordinanza della Corte d'appello penale di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione (ordinanza del 7 febbraio 2023), la prima statuizione risulta ridotta in secondo grado ad € 4.000.000,00, per effetto dell'estinzione per prescrizione di alcuni reati.
In ordine a quest'ultima circostanza, oltre all'incidente di esecuzione in sede penale di cui sopra, promosso dall'Ufficio recupero crediti della Corte d'appello di Milano, quale ente titolare della pretesa portata dalla cartella esattoriale impugnata, la sentenza fa riferimento ad una «nota (...) integrativa» dello stesso ufficio, con la quale si procedeva «al recupero degli importi dovuti per imposta di registro calcolata sull'importo commisurato dalla Corte in € 4.000.000= e contributo unificato nei confronti di tutti i condannati». Sennonché, contraddittoriamente la stessa sentenza di primo grado ha giudicato corretta la liquidazione dell'imposta di registro dovuta dalla ricorrente nella misura di € 95.737,50, malgrado ne abbia riconosciuto la corrispondenza con la quota di spettanza di quest'ultima derivante dalla liquidazione sul maggior valore imponibile pari ad
€ 25.530.000,00.
In mancanza di un formale atto di liquidazione dell'imposta dovuta l'incertezza risulta pertanto insanabile ed essa va posta a carico dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.
In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma della sentenza di primo grado la cartella di pagamento impugnata dalla contribuente va annullata. La natura e la complessità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento con esso impugnata;
2) spese del doppio grado di giudizio interamente compensate fra le parti.
Milano, 21 gennaio 2026 Il Giudice estensore
Dr. Fabio Franconiero
Il Presidente
Dr. Filippo Lamanna
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IA Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AM FILIPPO, Presidente
RO FABIO, Relatore
BLANDINI JACOPO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1484/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
TA IA PA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - Via Freguglia, 1 20100 Milano MI elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4025/2024 emessa dalla Corte di IA Tributaria Primo grado MILANO sez.
19 e pubblicata il 15/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0682023008538826100 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante:
accogliere il presente appello e riformare, per le ragioni tutte sopra indicate, la sentenza n. 4025/24, emessa dalla Corte di IA Tributaria di primo grado di Milano, sez. 19 in data 17.5.2024, depositata il 15.10.2024, non notificata, (all.1) e per l'effetto, nelle veci del primo Giudice, accogliere le seguenti conclusioni:
- dichiarare nulla e/o annullare e/o revocare la Cartella di pagamento oggetto del presente giudizio e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dall'Appellante in relazione alla Cartella di pagamento stessa;
- in via subordinata, ridurre l'importo richiesto con la Cartella di pagamento oggetto del presente giudizio per quanto di ragione;
- in via ulteriormente subordinata annullare o comunque ridurre l'ammontare della condanna alle spese di lite disposta dalla sentenza qui appellata.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Per TA IA s.p.a.: rigettare l'appello con vittoria di spese e competenze di lite.
Per l'Agenzia delle Entrate - Riscossione:
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 546/92;
- Dichiarare l'appello comunque infondato in fatto ed in diritto e pertanto rigettarlo in ogni sua parte confermando la sentenza di primo grado appellata;
- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese che dovrà essere posta a carico dell'Ente Impositore dal quale l'Agente della Riscossione dovrà essere in ogni caso garantito e manlevato;
- Condannare la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano l'odierna appellante impugnava la cartella di pagamento dall'Agenzia delle entrate - Riscossione n. 06820230085388261000, dell'importo di € 95.737,50, notificatale il 28 novembre 2023.
Ne deduceva l'illegittimità sotto plurimi profili: per carenti indicazioni sulle ragioni del credito, sulla presupposta attività di liquidazione, che si accertava non essere mai stata formalizzata in alcun atto di imposizione dell'amministrazione finanziaria, ed inoltre sulla qualità della ricorrente di soggetto passivo;
per erroneità della somma liquidata;
per inidoneità del titolo menzionato nella cartella esattoriale, dato da una sentenza penale della Corte d'appello di Milano;
per prescrizione e/o decadenza della pretesa creditoria;
per asserita rinuncia al credito in ragione del ritiro di una precedente cartella di uguale importo e riferita alla medesima pretesa creditoria.
L'adita Corte di giustizia di I grado respingeva il ricorso con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
Questa premetteva che la cartella di pagamento «è fondata sulla Partita di Credito n. 8401/2023 che trae origine dalla condanna in sede penale della Dott.ssa Ricorrente_1, nel procedimento RGNR_1, definito con sentenza n. 14021/2015 del 17 dicembre 2015 del Tribunale di Milano, cui è seguita sentenza 3584/2017 della Corte d'Appello di Milano Sez. Prima Penale, resa definitiva dalla Cassazione con procedimento RG Cass. 38984/2017, con cui veniva confermata la condanna, pur con una riduzione del risarcimento liquidato, da € 24.000.000,00 contemplati in primo grado ad € 4.000.000,00 in favore di Banca_1».
Dava ancora atto che in sede di esecuzione penale, su quesito dell'Ufficio recupero crediti sulla cartella esattoriale emessa in origine, il giudice d'appello (con ordinanza del 7 febbraio 2023), aveva precisato che malgrado la parziale estinzione dei reati per i quali in primo grado era stata liquidata la provvisionale di
€ 24.000.000,00 (rectius: 25.000.000,00) a favore della parte civile Banca_1, la condanna era stata confermata in appello, e così le statuizioni civili. Nondimeno, l'ufficio istante emetteva una nota integrativa con cui dava seguito al recupero nei confronti di tutti i condannati degli importi dovuti per l'imposta di registro calcolata sulla provvisionale in misura pari ad € 4.000.000, oltre al contributo unificato.
Su questa base respingeva innanzitutto l'eccezione di estinzione della pretesa creditoria per rinuncia.
Escludeva poi che fosse richiesta una «specifica motivazione» sulle ragioni della pretesa tributaria portata dalla cartella impugnata, sul rilievo che queste erano note alla contribuente.
Nessun obbligo di legge di previo avviso di liquidazione era inoltre ravvisabile. Posto che il procedimento di riscossione dell'imposta era subordinato «all'acquisizione del carattere di definitività del provvedimento giudiziario ed affidato all'iniziativa del Cancelliere dell'ufficio giudiziario», non era nemmeno applicabile il regime di decadenza previsto per l'imposta di registro dall'art. 76, comma 2, del testo unico di cui al DPR
26 aprile 1986, n. 131, ma il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del medesimo testo unico.
Inoltre, l'ammontare dell'imposta di registro liquidata a carico della ricorrente con la cartella esattoriale da essa impugnata era da considerarsi corretto. Sul punto rilevava che il danno liquidato in sede penale a favore delle parti civili era di «€ 25.000.000,00 a favore di Banca_1» e di «
€ 530.000,00 a favore di AN . Quindi, «come risulta dalla nota B 4626-2022
» sull'imponibile di € 25.530.000,00 era stata applicata l'aliquota del 3%, con imposta pari complessivamente ad € 765.900,00 «che, ripartita pro quota (pari ad 1/8) tra tutti i responsabili, equivale ad € 95.737,50», e dunque pari all'importo richiesto con la cartella esattoriale impugnata. Era per contro giudicato infondato l'assunto di parte ricorrente alla liquidazione dell'imposta in misura fissa (€ 200), dal momento che questa avrebbe dovuto applicarsi in caso di condanna generica.
Contro la sentenza di primo grado l'originaria ricorrente ha proposto appello, in resistenza del quale si sono costituiti TA IA s.p.a. e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'appello sono riproposte le censure di carente motivazione della cartella esattoriale impugnata, respinte dalla sentenza appellata sul rilievo che l'atto «non richiede una specifica motivazione in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla obbligazione di pagamento di un titolo già noto al Contribuente
». In contrario, viene dedotto che l'art. 7 dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) impone una motivazione specifica per ogni atto dell'amministrazione finanziaria, con disposizione di carattere generale applicabile anche al caso di specie, in cui peraltro diversamente da quanto supposto dalla sentenza di primo grado si sostiene non essere noto al contribuente il titolo fondante la pretesa tributaria. Si sottolinea che le informazioni contenute nella cartella sul titolo medesimo sarebbero «criptiche, indecifrabili», malgrado il ragguardevole importo richiesto in pagamento. Più nello specifico, sarebbero inidonee a chiarire i contorni della pretesa tributaria da essa portata, sulla base di «tre flebili indizi» inerenti al relativo presupposto, «vale a dire il numero 3584, la data del 26/05/2017 e l'indicazione Imposta di registro atti giudiziari»; numeri che – si precisa - «coincidono con quelli di una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano – sez. I penale, della quale la Ricorrente è parte unitamente ad altri 16 soggetti», ma che nondimeno non sarebbero sufficienti ad integrare l'obbligo di motivazione specifica enunciato dalla sopra citata disposizione dello statuto del contribuente.
Con il secondo motivo d'appello vengono riproposte le censure di carenza di prova del credito portato dalla cartella esattoriale e del suo importo. In assenza di un atto di liquidazione dell'amministrazione finanziaria non emergerebbe infatti alcun elemento relativo all'asserita imposta di registro liquidata “a debito” sulla sopra menzionata sentenza penale. Si aggiunge che da verifiche svolte presso l'ufficio recupero crediti della Corte
d'appello di Milano nell'ambito del giudizio di impugnazione di una cartella di pagamento analoga a quella di cui al presente giudizio (la num. 06820230085580935000), emessa nei confronti di un'altra parte del procedimento di cui alla sentenza penale, risulterebbe che questa è stata annullata (sentenza della Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano dell'8 luglio 2024, n. 3186). Quest'ultimo ufficio avrebbe peraltro riconosciuto di non avere svolto alcuna attività di liquidazione dell'imposta dovuta.
Con il terzo motivo d'appello sono riproposte le censure, di ordine subordinato, di violazione dell'art. 37 del testo unico sull'imposta di registro e dell'art. 8 della tariffa, parte I, ad esso allegata, dal cui combinato sarebbero esclusi dall'ambito di applicazione del tributo le sentenze penali. Sotto un distinto ma convergente profilo si sostiene che la sentenza non avrebbe definito nemmeno parzialmente il giudizio, come «definisca, anche parzialmente, il giudizio», posto che il titolo consiste nella provvisionale liquidata dalla sentenza del Tribunale di Milano, sez. II penale, del 17 dicembre 2015, n. 14021. Il diritto derivante dalla provvisionale sarebbe peraltro prescritto nel 2021. La circostanza sarebbe ricavabile dalla stessa sentenza di primo grado, nel punto in cui dà atto che la sentenza penale d'appello è stata «resa definitiva dalla Cassazione con procedimento RG Cass. 38984/2017, con cui veniva confermata la condanna, pur con una riduzione del risarcimento liquidato, da € 24.000.000,00 contemplati in primo grado ad € 4.000.000,00 in favore di Banca_1 Erroneamente, pertanto, la medesima pronuncia di primo grado non avrebbe tratto dal rilievo ora richiamato l'infondatezza della pretesa tributaria, posto che «l'asserita imposta di registro è calcolata sull'importo totale di € 25,53 milioni, inclusa quindi anche la porzione di risarcimento ormai prescritta». In via di subordine viene pertanto chiesta l'applicazione dell'imposta sull'ammontare di € 4.000.000,00 risultante all'esito del giudizio penale. Con il quarto motivo d'appello sono riproposte le censure di violazione dell'art. 60, comma 2, del testo unico dell'imposta di registro, per assenza nella sentenza penale della Corte di appello di Milano di indicazioni concernenti «la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito», ai sensi della citata disposizione di legge. Si sostiene che la disposizione andrebbe combinata con l'art. 205, comma 2-quinquies, del testo unico sulle spese di giustizia, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui «Il contributo unificato e l'imposta di registro prenotati a debito per l'azione civile nel processo penale sono recuperati nei confronti di ciascun condannato al risarcimento del danno in misura corrispondente alla quota del debito da ciascuno dovuta, senza vincolo di solidarietà». Dal combinato disposto richiamato si ricaverebbe la regola opposta a quella invece valevole per le sentenze civili, enunciata dall'art. 57 del testo unico di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131. L'imposizione nei confronti della ricorrente sarebbe dunque illegittima per mancanza di indicazioni della parte tenuta al risarcimento del danno. Si sottolinea al medesimo riguardo che la ricorrente non avrebbe mai usufruito «dei crediti bancari cui la condanna civile si riferisce, essendo mutui ipotecari concessi alle società coinvolte come responsabili civili, per cui nessuna responsabilità a titolo di danno può essere alla stessa ascritta (e quindi nessun debito a tale titolo può essere alla medesima imputato) e, di conseguenza, nessuna imposta di registro può essere dalla medesima dovuta
».
Con il quinto motivo d'appello vengono riproposte le censure di violazione degli artt. 54 e 76, comma 3, del testo unico dell'imposta di registro, per mancata notificazione di un previo avviso di liquidazione dell'imposta in questo caso dovuta.
Con il sesto motivo d'appello è riproposta l'eccezione di decadenza ex artt. 227-ter del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e 76, comma 2, del testo unico sull'imposta di registro. La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto applicabile il termine decennale previsto invece dall'art. 78 del testo unico di cui al
DPR 26 aprile 1986, n. 131. In contrario si deduce che il termine previsto da quest'ultima disposizione riguarda i crediti dell'amministrazione finanziaria definitivamente accertati, ipotesi che nel caso di specie non ricorrerebbe.
Con il settimo motivo d'appello sono riproposte le censure con le quali si sostiene che la cartella esattoriale impugnata nel presente giudizio costituirebbe una duplicazione della medesima pretesa, già formalizzata nei confronti della ricorrente con la precedente cartella di pagamento n. 06820220025720011000, dell'importo di € 95.743,38, emessa da Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata il 17 gennaio 2023.
Sarebbe errato il ragionamento della sentenza di primo grado a fondamento del rigetto delle censure, incentrato sull'assunto che l'annullamento della precedente cartella, emessa a fronte della sentenza penale di primo grado non avrebbe estinto il credito erariale. In contrario si sarebbe così determinata una rinuncia per fatti concludenti;
non sarebbe inoltre dimostrato che la precedente cartella si riferisca alla provvisionale liquidata in primo grado;
inoltre sarebbe stato apoditticamente affermato che la pretesa afferisce al medesimo ente impositore, tuttavia non specificato.
I motivi sono fondati nei termini che seguono.
Hanno carattere assorbente le censure, formulate nei motivi d'appello secondo e quinto, con le quali si deduce l'assenza di prova del credito portato dalla cartella esattoriale impugnata a causa della mancanza di un'attività di liquidazione dell'imposta di registro dovuta in ragione della condanna civile emessa in sede penale nei confronti della contribuente.
Diversamente da quanto da questa prospettato nel primo motivo d'appello, nel rispetto dello schema stabilito a livello ministeriale la cartella consente di individuare le ragioni del credito da essa portato, come peraltro risulta palese dal fatto che nei confronti di esse sono svolte puntuali censure, le quali denotano la piena consapevolezza di esse da parte della contribuente.
Nondimeno, in assenza di un'attività di liquidazione da parte dell'amministrazione finanziaria, non è possibile verificare se il credito per il quale la cartella emessa sia effettivamente esistente ed in particolare se lo sia nella misura di € 95.737,50.
Sul punto, come in precedenza esposto, la sentenza di primo grado ha accertato che l'ammontare in questione deriva dal riparto proporzionale tra i soggetti condannati in sede penale al risarcimento dei danni in favore delle banche ivi costituitesi parti civili, a titolo di provvisionale, dell'imposta di registro complessivamente dovuta, pari ad € 765.900,00. Come parimenti rilevato dalla sentenza quest'ultima a sua volta liquidata sulla base dell'imponibile di € 25.530.000,00, in applicazione della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro di cui al DPR 26 aprile 1986, n. 131 (aliquota del 3%). A questo riguardo la pronuncia di primo grado ha ulteriormente precisato che quest'ultimo ammontare costituisce la somma della condanna al risarcimento di € 25.000.000,00 a favore della parte civile Banca_1 e di quella di € 530.000,00 a favore della AN.
Rispetto agli importi menzionati emerge tuttavia discrasia. Essa è data dal fatto che nei dispositivi delle sentenze penali da cui origina il credito tributario si fa riferimento a statuizioni civili di condanna al risarcimento dei danni in misura pari ad € 25.000.000,00 ed € 530.000,00; e nondimeno, come risulta dalla citata ordinanza della Corte d'appello penale di Milano in funzione di giudice dell'esecuzione (ordinanza del 7 febbraio 2023), la prima statuizione risulta ridotta in secondo grado ad € 4.000.000,00, per effetto dell'estinzione per prescrizione di alcuni reati.
In ordine a quest'ultima circostanza, oltre all'incidente di esecuzione in sede penale di cui sopra, promosso dall'Ufficio recupero crediti della Corte d'appello di Milano, quale ente titolare della pretesa portata dalla cartella esattoriale impugnata, la sentenza fa riferimento ad una «nota (...) integrativa» dello stesso ufficio, con la quale si procedeva «al recupero degli importi dovuti per imposta di registro calcolata sull'importo commisurato dalla Corte in € 4.000.000= e contributo unificato nei confronti di tutti i condannati». Sennonché, contraddittoriamente la stessa sentenza di primo grado ha giudicato corretta la liquidazione dell'imposta di registro dovuta dalla ricorrente nella misura di € 95.737,50, malgrado ne abbia riconosciuto la corrispondenza con la quota di spettanza di quest'ultima derivante dalla liquidazione sul maggior valore imponibile pari ad
€ 25.530.000,00.
In mancanza di un formale atto di liquidazione dell'imposta dovuta l'incertezza risulta pertanto insanabile ed essa va posta a carico dell'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546.
In conclusione, in accoglimento dell'appello ed in conseguente riforma della sentenza di primo grado la cartella di pagamento impugnata dalla contribuente va annullata. La natura e la complessità delle questioni controverse giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La CORTE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LOMBARDIA, Sezione 17, definitivamente pronunciando;
disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso ed annulla la cartella di pagamento con esso impugnata;
2) spese del doppio grado di giudizio interamente compensate fra le parti.
Milano, 21 gennaio 2026 Il Giudice estensore
Dr. Fabio Franconiero
Il Presidente
Dr. Filippo Lamanna