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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2896/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.8.2025 da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2
e con il patrocinio dell'Avv. CAPPELLI SILVIA, con studio sito in Voghera (PV), Piazza
San Bovo n. 37;
i quali hanno contratto matrimonio in Moreno (Argentina), in data 20/02/2004, successivamente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Voghera
(atto n. 27, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Le parti hanno presentato ricorso congiunto per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Corana (PV), in Via Vittorio Emanuele III n. 35, di proprietà comune, comprensiva di quanto l'arreda e correda allo stato attuale, viene assegnata al signor , che sosterrà integralmente ed esclusivamente ogni Parte_3 imposta, tassa o tributo comunque denominato su di essa gravante, nonché ogni altra spesa, sia ordinaria che straordinaria (incluse quelle di manutenzione), inerente
l'immobile, impegnandosi sin da ora a rimborsare e tenere manlevata la signora Pt_1 di quanto eventualmente fosse tenuta a pagare ai predetti titoli nei confronti di terzi;
pag. 1 di 5 3) i figli e continueranno a vivere con la Persona_1 Persona_2 madre, a Voghera (PV), Via Garibaldi, presso cui tutti (madre e figli) trasferiranno la loro residenza anagrafica, e continueranno a frequentare il padre quando lo vorranno;
4) la figlia (minorenne) è affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, che ne eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo per quanto concerne le decisioni di maggior interesse, e separatamente, per il tempo in cui la figlia sarà con ciascuno, per le questioni di ordinaria amministrazione, nel rispetto dell'art. 337 ter 3° co. c.c.
5) Dalla data di deposito del presente ricorso, il signor Parte_3 verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1 somma mensile di € 300,00 entro il 20 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Pavia di concerto con il COA, da intendersi qui integralmente richiamato e di cui è stata consegnata una copia a ciascuno dei ricorrenti;
6) l'assegno unico per i figli continuerà ad essere riscosso integralmente dalla signora
; Pt_1
7) i coniugi continueranno a pagare la rata del mutuo accesso per l'acquisto della ex casa coniugale di Corana in parti uguali;
8) i coniugi non sono proprietari di altri beni comuni oltre alla ex casa coniugale di
Corana;
9) i coniugi dichiarano altresì di aver regolato ogni rapporto economico tra di loro e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, con la sola eccezione della comproprietà della casa già citata;
10) i coniugi si autorizzano al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore, impegnandosi a collaborare prontamente per consentirne una tempestiva emissione da parte del Comune competente, qualora uno di loro deciderà di farne domanda;
11) fermo il principio di solidarietà, i coniugi pagheranno le spese legali relative alla presente procedura in parti uguali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note pag. 3 di 5 scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in Moreno (Argentina), in data Parte_2
20/02/2004, successivamente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Voghera (atto n. 27, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 5 pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2896/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.8.2025 da
, (C.F. , Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , Parte_2 C.F._2
e con il patrocinio dell'Avv. CAPPELLI SILVIA, con studio sito in Voghera (PV), Piazza
San Bovo n. 37;
i quali hanno contratto matrimonio in Moreno (Argentina), in data 20/02/2004, successivamente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Voghera
(atto n. 27, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
Le parti hanno presentato ricorso congiunto per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Corana (PV), in Via Vittorio Emanuele III n. 35, di proprietà comune, comprensiva di quanto l'arreda e correda allo stato attuale, viene assegnata al signor , che sosterrà integralmente ed esclusivamente ogni Parte_3 imposta, tassa o tributo comunque denominato su di essa gravante, nonché ogni altra spesa, sia ordinaria che straordinaria (incluse quelle di manutenzione), inerente
l'immobile, impegnandosi sin da ora a rimborsare e tenere manlevata la signora Pt_1 di quanto eventualmente fosse tenuta a pagare ai predetti titoli nei confronti di terzi;
pag. 1 di 5 3) i figli e continueranno a vivere con la Persona_1 Persona_2 madre, a Voghera (PV), Via Garibaldi, presso cui tutti (madre e figli) trasferiranno la loro residenza anagrafica, e continueranno a frequentare il padre quando lo vorranno;
4) la figlia (minorenne) è affidata congiuntamente ad entrambi i Persona_2 genitori, che ne eserciteranno la responsabilità genitoriale di comune accordo per quanto concerne le decisioni di maggior interesse, e separatamente, per il tempo in cui la figlia sarà con ciascuno, per le questioni di ordinaria amministrazione, nel rispetto dell'art. 337 ter 3° co. c.c.
5) Dalla data di deposito del presente ricorso, il signor Parte_3 verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Parte_1 somma mensile di € 300,00 entro il 20 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo approvato dal Tribunale di Pavia di concerto con il COA, da intendersi qui integralmente richiamato e di cui è stata consegnata una copia a ciascuno dei ricorrenti;
6) l'assegno unico per i figli continuerà ad essere riscosso integralmente dalla signora
; Pt_1
7) i coniugi continueranno a pagare la rata del mutuo accesso per l'acquisto della ex casa coniugale di Corana in parti uguali;
8) i coniugi non sono proprietari di altri beni comuni oltre alla ex casa coniugale di
Corana;
9) i coniugi dichiarano altresì di aver regolato ogni rapporto economico tra di loro e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra, con la sola eccezione della comproprietà della casa già citata;
10) i coniugi si autorizzano al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche per la figlia minore, impegnandosi a collaborare prontamente per consentirne una tempestiva emissione da parte del Comune competente, qualora uno di loro deciderà di farne domanda;
11) fermo il principio di solidarietà, i coniugi pagheranno le spese legali relative alla presente procedura in parti uguali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 2 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note pag. 3 di 5 scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, sposati in Moreno (Argentina), in data Parte_2
20/02/2004, successivamente trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del
Comune di Voghera (atto n. 27, parte II, serie C, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Claudia Caldore.
Così deciso in Pavia, il 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 5 pag. 5 di 5