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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11276 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1789 /2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso) riservata in decisione all'udienza cartolare del 25.11.2025, vertente tra:
, nato a [...] il [...] (CF ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Federica Sorrentino, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (CF , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Patrizia Ferro, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÈ
, nata a [...] in data [...] (CF ), CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Casale, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
INTERVENTORE VOLONTARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/01/2025 il sig. , premettendo che il Tribunale di Napoli Parte_1 con sentenza n. 6360 pubblicata il 21.06.2023 aveva pronunciato, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 18/12/2003 tra e Parte_1 CP_1
CP_
, assumeva che: - la sentenza di divorzio in merito al mantenimento in favore della figlia
[...] CP_ disponeva “a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_1 pari ad € 440,50 mensili, con rivalutazione Istat, da versare alla sig.ra fintanto che Controparte_1 la figlia vivrà presso di lei, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, precisando comunque che l'assegno di mantenimento come sopra verrà versato CP_ fintanto che la figlia non sarà autosufficiente”; - le parti successivamente alla sentenza di divorzio e precisamente in data 20.06.2024, essendo mutate le condizioni economiche della figlia sottoscrivevano una scrittura privata di modifica dei patti alle seguenti condizioni: CP_2
“L'assegno di mantenimento viene modificato in euro 350,00 (trecentocinquanta) mensili, a partire dal 27.05.2024, con rivalutazione Istat e direttamente sul conto corrente bancario intestato alla
SI.ra . L'assegno di mantenimento sopra descritto verrà versato fino al mese di CP_2 dicembre 2024 compreso e da quella data sarà revocato” ; - che esso ricorrente aveva regolarmente adempiuto all'accordo contenuto nella suindicata scrittura privata sino a tutto il mese di dicembre
2024; - l'istanza di modifica era motivata dall'indipendenza economica raggiunta dalla figlia la quale da gennaio 2024 svolgeva con continuità attività lavorativa, con l'ultimo rinnovo del contratto di CP_ lavoro a tempo indeterminato;
- la figlia aveva raggiunto un'autonomia economica tale da giustificare la revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Per detti motivi il ricorrente chiedeva revocarsi l'assegno di mantenimento in favore della figlia
, con vittoria di spese di lite. CP_2
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda Controparte_1
avanzata dal ricorrente.
Si costituiva altresì, spiegando intervento volontario, la sig.ra figlia delle parti, la CP_2 quale chiedeva l'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente e, pertanto, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in proprio favore.
All'udienza di prima comparizione del 31.10.2025, il GD dichiarava l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla sig.ra in qualità di terzo, in quanto avvenuto oltre il termine CP_2 stabilito per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 473 bis 20 c.p.c. e prendeva atto che entrambe le parti chiedevano disporsi la revoca dell'obbligo di contribuzione indiretta previsto in capo al padre per la figlia maggiorenne in quanto economicamente autosufficiente;
quindi, il GD, su richiesta del difensore della resistente, rinviava all'udienza cartolare del 25/11/2025.
Quivi, le parti con le note depositate in sostituzione della detta udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. rinunciavano a comparire e precisavano le conclusioni confermavano la volontà di cui all'accordo.
Con provvedimento reso in data 25/11/2025 il GD in via temporanea e urgente revocava l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia con decorrenza dal deposito del ricorso, stante l'accordo sul punto raggiunto dalle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini stante la rinuncia delle parti. In via preliminare il Tribunale conferma l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal terzo sig.ra
, in quanto la costituzione è avvenuta tardivamente. CP_2
Nel merito, il Collegio osserva che alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183 ) per il principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento tenuto a provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Applicando detti principio al caso in esame è indubbio che la domanda avanzata dal ricorrente debba essere accolta, risultando incontestato tra le parti che la figlia maggiorenne abbia raggiunto la propria autosufficienza economica, tant'è vero che la resistente costituendosi in giudizio ha aderito all'istanza avanzata dall'ex marito.
Per dette ragioni, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6360 pubblicata il
21.06.2023, deve essere confermata la revoca dell'obbligo di mantenimento previsto a carico del ricorrente in favore della figlia come ivi stabilito con decorrenza dal deposito del ricorso.
Tenuto conto della natura del giudizio e della manata opposizione della resistente, in difetto di soccombenza in senso tecnico, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, in parziale modifica della sentenza suindicata, così provvede:
a) accogli il ricorso e per l'effetto, a parziale modifica delle statuizioni accessorie di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6360/2023 pubblicata il 21.06.2023, dispone la revoca l'obbligo di mantenimento previsto a carico del sig. in favore della figlia Parte_1 CP_2 come ivi stabilito, con decorrenza dal deposito del ricorso;
b) spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1789 /2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso) riservata in decisione all'udienza cartolare del 25.11.2025, vertente tra:
, nato a [...] il [...] (CF ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Federica Sorrentino, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (CF , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Patrizia Ferro, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÈ
, nata a [...] in data [...] (CF ), CP_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Casale, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
INTERVENTORE VOLONTARIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/01/2025 il sig. , premettendo che il Tribunale di Napoli Parte_1 con sentenza n. 6360 pubblicata il 21.06.2023 aveva pronunciato, alle condizioni concordate tra le parti, lo scioglimento del matrimonio celebrato in Napoli il 18/12/2003 tra e Parte_1 CP_1
CP_
, assumeva che: - la sentenza di divorzio in merito al mantenimento in favore della figlia
[...] CP_ disponeva “a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della figlia Parte_1 pari ad € 440,50 mensili, con rivalutazione Istat, da versare alla sig.ra fintanto che Controparte_1 la figlia vivrà presso di lei, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, precisando comunque che l'assegno di mantenimento come sopra verrà versato CP_ fintanto che la figlia non sarà autosufficiente”; - le parti successivamente alla sentenza di divorzio e precisamente in data 20.06.2024, essendo mutate le condizioni economiche della figlia sottoscrivevano una scrittura privata di modifica dei patti alle seguenti condizioni: CP_2
“L'assegno di mantenimento viene modificato in euro 350,00 (trecentocinquanta) mensili, a partire dal 27.05.2024, con rivalutazione Istat e direttamente sul conto corrente bancario intestato alla
SI.ra . L'assegno di mantenimento sopra descritto verrà versato fino al mese di CP_2 dicembre 2024 compreso e da quella data sarà revocato” ; - che esso ricorrente aveva regolarmente adempiuto all'accordo contenuto nella suindicata scrittura privata sino a tutto il mese di dicembre
2024; - l'istanza di modifica era motivata dall'indipendenza economica raggiunta dalla figlia la quale da gennaio 2024 svolgeva con continuità attività lavorativa, con l'ultimo rinnovo del contratto di CP_ lavoro a tempo indeterminato;
- la figlia aveva raggiunto un'autonomia economica tale da giustificare la revoca dell'obbligo di mantenimento a carico del padre.
Per detti motivi il ricorrente chiedeva revocarsi l'assegno di mantenimento in favore della figlia
, con vittoria di spese di lite. CP_2
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente la quale aderiva alla domanda Controparte_1
avanzata dal ricorrente.
Si costituiva altresì, spiegando intervento volontario, la sig.ra figlia delle parti, la CP_2 quale chiedeva l'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente e, pertanto, disporsi la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in proprio favore.
All'udienza di prima comparizione del 31.10.2025, il GD dichiarava l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla sig.ra in qualità di terzo, in quanto avvenuto oltre il termine CP_2 stabilito per la costituzione del convenuto ai sensi dell'art. 473 bis 20 c.p.c. e prendeva atto che entrambe le parti chiedevano disporsi la revoca dell'obbligo di contribuzione indiretta previsto in capo al padre per la figlia maggiorenne in quanto economicamente autosufficiente;
quindi, il GD, su richiesta del difensore della resistente, rinviava all'udienza cartolare del 25/11/2025.
Quivi, le parti con le note depositate in sostituzione della detta udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. rinunciavano a comparire e precisavano le conclusioni confermavano la volontà di cui all'accordo.
Con provvedimento reso in data 25/11/2025 il GD in via temporanea e urgente revocava l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia con decorrenza dal deposito del ricorso, stante l'accordo sul punto raggiunto dalle parti e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza termini stante la rinuncia delle parti. In via preliminare il Tribunale conferma l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal terzo sig.ra
, in quanto la costituzione è avvenuta tardivamente. CP_2
Nel merito, il Collegio osserva che alla luce della recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, sez. I, 14 Agosto 2020, n. 17183 ) per il principio di autoresponsabilità col raggiungimento della maggiore età l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, salva la prova che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del beneficiario del mantenimento tenuto a provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Applicando detti principio al caso in esame è indubbio che la domanda avanzata dal ricorrente debba essere accolta, risultando incontestato tra le parti che la figlia maggiorenne abbia raggiunto la propria autosufficienza economica, tant'è vero che la resistente costituendosi in giudizio ha aderito all'istanza avanzata dall'ex marito.
Per dette ragioni, a parziale modifica della sentenza del Tribunale di Napoli n. 6360 pubblicata il
21.06.2023, deve essere confermata la revoca dell'obbligo di mantenimento previsto a carico del ricorrente in favore della figlia come ivi stabilito con decorrenza dal deposito del ricorso.
Tenuto conto della natura del giudizio e della manata opposizione della resistente, in difetto di soccombenza in senso tecnico, le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, in parziale modifica della sentenza suindicata, così provvede:
a) accogli il ricorso e per l'effetto, a parziale modifica delle statuizioni accessorie di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6360/2023 pubblicata il 21.06.2023, dispone la revoca l'obbligo di mantenimento previsto a carico del sig. in favore della figlia Parte_1 CP_2 come ivi stabilito, con decorrenza dal deposito del ricorso;
b) spese compensate.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.11.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Nadia Zampogna Dott.ssa Immacolata Cozzolino